TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7073/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7073/2021 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, elett.te dom.to in Torre del Greco (NA) alla piazza Luigi Palomba n. 14 C.F._1 presso l'avv. Carmela Avitabile, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti, attore
E
quale società assicuratrice designata dal F.G.V.S. con codice Controparte_1
fiscale con sede legale alla via Marocchesa n. 14, Trieste, P.IVA_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia l'atto introduttivo del giudizio, i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che in data Parte_1
08.08.2017, alle ore 13.00 circa, in Napoli alla via Calasanzio, mentre percorreva a piedi la suddetta via veniva investito da un motoveicolo di colore scuro, il cui conducente nel sopraggiungere ad
1 elevata velocità, non si avvedeva della sua presenza mentre stava attraversando la strada e lo investiva, allontanandosi velocemente senza prestare soccorso e senza consentire la lettura della targa ed individuare il modello del veicolo. Precisava l'attore che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente all'imperizia, imprudenza e negligenza del conducente il motociclo investitore, il quale nel circolare ad elevata velocità nel centro cittadino, avrebbe dovuto quanto meno rallentare e non accelerare, in applicazione delle normali regole previste dal Codice della
Strada. evidenziava che dopo l'impatto cadeva rovinosamente a terra, Parte_1
riportando lesioni alla persona per le quali veniva trasportato presso il Presidio Ospedaliero “S.M.
Loreto Nuovo” di Napoli, dove gli veniva riscontrato: contusione in sedi multiple con rottura splenica a cui seguiva ricovero in chirurgia ed intervento chirurgico. Precisava quindi che in conseguenza del detto sinistro gli residuavano postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 12% come danno biologico, con ITT di 6 giorni al 100%, ITP di 20 giorni al 75%, ITP di
15 giorni al 50%, ITP di 15 giorni al 25%, come da dettagliata relazione medico legale, prodotta in atti, redatta dal Prof. Dott. , Dipartimento di Medicina Legale della Federico II, Persona_1
nonché danno morale, estetico, alla vita di relazione, danno esistenziale per un importo totale pari ad €. 49.809,96, di cui chiedeva il ristoro in via giudiziale, non avendo sortito alcun esito la messa in mora inviata alla soc. , quale impresa designata dal F.G.V.S. . Controparte_1
Quest'ultima rimaneva contumace anche nel presente giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; disposta ed espletata CTU medico legale;
precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda di parte attrice in quanto in atti si rinviene la raccomandata inviata all'impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 287 cod. ass. priv.) ed essendo decorso il termine di legge prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Al riguardo va dichiarata la sufficienza degli elementi contenuti nella messa in mora al fine di consentire alla compagnia di assicurazione di poter valutare le ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta stragiudiziale, cui risulta allegata anche la documentazione medica ed il certificato di guarigione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sez.
VI – Ord. n. 15445 del 2021) sottolineando che solo se le omissioni nella richiesta risarcitoria sono tali da pregiudicare la possibilità dell'Assicuratore di comprendere i termini del contendere, la stessa può ed anzi deve essere dichiarata improponibile. Non è il caso in esame, dal momento che
2 l'atto stragiudiziale contiene sufficienti elementi per consentire alla compagnia di assicurazione di attivare la procedura risarcitoria.
Del resto a seguito di tale richiesta di risarcimento danni non risultano contestazioni in merito al contenuto da parte della compagnia di assicurazione, rimasta contumace, né richieste di integrazioni o chiarimenti cui l'attrice non abbia dato seguito al fine di consentire all'impresa di assicurazione di formulare eventuali offerte risarcitorie.
Si deve anche evidenziare che per agire per il risarcimento del danno nei confronti del FGVS non è necessario denunciare il fatto agli organi di polizia competenti in quanto non vi è un obbligo di presentare una preventiva querela, essendo tale adempimento un mero indizio della verificazione del sinistro, risultando necessaria però la dimostrazione di essersi attivato per prendere gli estremi del veicolo pirata e della targa dello stesso o di essere stato nell'impossibilità di eseguire tale adempimento ( in tal senso Cassazione-civile ordinanza 12 luglio 2022, n.21983).
Nondimeno, non si configura a carico del danneggiato neppure un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato (Cass.
Civ. Sez. III 12 luglio 2022 n. 21983; Cass. Civ. Sez. III 18 giugno 2012 n. 9939; Cass. Civ. Sez. III
26 febbraio 2013 n. 4784), tantomeno oneri di indagini articolate e complesse, rilevando soltanto che egli abbia tenuto una condotta diligente al riguardo (Cass. Civ. Sez. III 31 ottobre 2014 n.
23150; Cass. Civ. Sez. III 04 aprile 2013 n. 8196; Cass. Civ. Sez. III 08 marzo 1990 n. 1860), peraltro da valutarsi al cospetto delle condizioni psicofisiche del danneggiato appena leso e le circostanze del caso concreto (Cass. Civ. Sez. III 14 gennaio 2011 n. 745): il relativo giudizio non va, infatti, compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte dell'automobilista responsabile che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie i genitori dell'attore, all'epoca dei fatti minore, provvidero a denunciare l'accaduto alle competenti autorità al fine di consentire l'espletamento delle indagini finalizzate a risalire all'autore del contestato fatto illecito, indicando contestualmente anche i testi presenti al fatto, di cui uno è stato escusso poi nel presente giudizio, . Testimone_1
Ciò posto, ritiene il giudicante che la domanda vada accolta nel merito alla luce delle considerazioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale è emersa una dinamica del sinistro tale da fondare i presupposti per l'operatività della fattispecie della responsabilità del Fondo di Garanzia per danni provocati da un veicolo non identificato. Vi sono infatti molteplici elementi che inducono a ritenere che il quadro probatorio offerto dall'attore sia idoneo a sorreggere una pronuncia di accertamento della responsabilità del veicolo che si assume essere rimasto sconosciuto, dovendosi ritenere che
3 l'evento dannoso si sia verificato secondo le modalità descritte nell'atto di citazione e secondo quanto ricostruito dai testimoni escussi, in particolare dal teste Testimone_2
Quest'ultimo, infatti, indifferente alle parti in causa, riferisce :” …..era l'inizio dell'agosto del 2017, mi trovavo alle spalle della stavo con due amici chiacchierando, era più o meno primo Parte_2
pomeriggio, ora di pranzo. Ho visto lo scooter procedere in netta velocità prendere in pieno il ragazzo che attraversava ed è stato travolto, non ricordo bene ma mi pare fosse uno scooter grande di colore scuro……”. Il teste riferisce inoltre che:”……. non ricordo se il ragazzo fosse o meno sulle strisce, stava attraversando la strada;
il ragazzo venne investito dal motorino sul lato sinistro, fece un volo e cadde al suolo, non ricordo come, ho sentito il rumore di un pesante urto;
pur avendo visto l'investimento sottolineo che l'urto e l'impatto è stato molto forte.”
L'altro teste, cognato dell'attore, pur riferendo di avere assistito all'evento non Testimone_1
indica con precisione le modalità dello stesso: “….Dopo pochi metri, in via san Giuseppe
Colasanzio, che si trova a 5 m. da dove mi trovavo, sbucò un motorino di colore scuro, che lo investì prendendolo in pieno;
a seguito dell'urto il signor fu scaraventato a terra, io Parte_1 gli prestai i primi soccorsi ,era gravemente ferito per l'incidente; preciso che il signor Parte_1
è stato scaraventato in aria, cadendo al suolo di faccia;
preciso che il motorino ha urtato l'attore sul lato sinistro….”.
Entrambi i testi descrivono la condotta di guida incauta del motoveicolo rimasto sconosciuto. Il
dichiara in particolare : “Ho visto lo scooter procedere in netta velocità”, mentre il Tes_2 Tes_1
precisa che lo scooter “sbucò”, evidenziando in tal modo entrambi una condotta di guida non consona al luogo del sinistro , verificatosi in una strada cittadina ad alta frequenza ed in pieno giorno.
Le condizioni i cui versava l'attore al momento del sinistro (“il signor non riusciva a Parte_1
parlare né ad alzarsi- teste ), il trambusto verificatosi in conseguenza dello stesso ( Tes_1
“c'erano tante persone, il tempo di avvicinarmi e il motorino non c'era più”- teste ) Tes_2
escludono oneri particolari a carico dello stesso al fine di rilevare gli estremi del veicolo pirata e confermano che anche i testi escussi siano stati nell'impossibilità di eseguire tale adempimento ( in tal senso da ultimo cassazione-civile ordinanza 12 luglio 2022, n.21983).
Deve rilevarsi che il convincimento del giudice nelle azioni contro il Fondo di Garanzia è essenzialmente fondato su di elementi di natura presuntiva, i quali ben possono trarsi anche attraverso la mancata contestazione, da parte del Fondo stesso, di elementi fattuali secondari volti a fornire un quadro complessivo di circostanze gravi, precise e concordanti, nella prospettiva di cui all'art. 2729, comma 1, c.c. Ciò comporta la necessità di un particolare rigore da parte del danneggiato nell'offrire elementi probatori che, pur se di natura presuntiva, siano però tali da
4 collimare con quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio. Nel caso di specie quanto dichiarato dai testi escussi concorda con la prospettazione dei fatti dell'attore e con la documentazione medica prodotta in atti, sebbene non evidenzi con precisione il comportamento tenuto nelle circostanze dall'attore medesimo. Tuttavia, avuto riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale e tenuto conto di quanto di recente osservato dalla
Suprema Corte di legittimità, e cioè che “il conducente del veicolo è tenuto a osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle strisce o nelle vicinanze” (cfr Cass. n. 4738/21), deve ritenersi provata la piena ed esclusiva responsabilità del motoveicolo nel sinistro di che trattasi.
In virtù della disamina effettuata non vi è quindi alcun dubbio che la giurisprudenza maggioritaria sia ormai orientata in senso favorevole al riconoscimento del risarcimento del danno derivante da investimento pedonale anche avvenuto al di fuori delle strisce pedonali, facendo prevalere su qualsia comportamento tenuto dal pedone, le regole di prudenza e diligenza dettate dal principio cardine richiamato nell'art. 3 del codice della strada secondo cui i conducenti di un veicolo devono prestare maggior attenzione e prudenza durante la circolazione, al fine di poter tutelare i cd “utenti deboli” come pedoni, disabili e ciclisti.
Per quel che concerne invece le lesioni riportate dall'attore la Ctu medica espletata ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra queste ultime e l'evento.
In particolare il CTU dott. ha rilevato “la sussistenza del Nesso di Causa ed Effetto Persona_2
tra il sinistro patito e le lesioni riportate dal , va segnalato che i caratteri delle lesioni Parte_1
sono dimostrativi della natura traumatica delle stesse e in concordanza con le riferite modalità di accadimento per meccanismo in parte diretto ed in parte indiretto. Per quanto riguarda il Criterio
Cronologico non v'è dubbio che la sintomatologia riferita dall'istante abbia fatto il suo esordio dopo l'evento traumatico subito dallo stesso come risulta dalla documentazione sanitaria. Sotto il profilo della Criterio dell'Adeguatezza Qualitativa e dell'Efficienza Quantitativa va precisato che la modalità del trauma subito dall'esaminato è compatibile con il quadro esitale presentato dal medesimo. Per le medesime ragioni anche il è soddisfatto.” Controparte_2
Anche i criteri in base al quale ha proceduto alla determinazione del danno subito dall'attore appaiono chiari ed adeguatamente giustificati sul piano medico legale, evidenziando in particolare che “La milza svolge complesse funzioni nella regolazione qualitativa e quantitativa della massa
5 sanguigna e ha un ruolo di rilievo nel sistema immunitario partecipando alla risposta agli antigeni circolanti.”
Il CTU ha quindi ritenuto che tale lesione, alla stregua della relativa previsione tabellare :”
Splenectomia, in assenza di ripercussioni sulla crasi ematica”, integri una valutazione del danno biologico od alla salute nella misura del 10%( dieci percento), comportando altresì un periodo di
Inabilità Temporanea complessiva di giorni 60 (sessanta) così ripartita: 15 (quindici) giorni di ITT
(Inabilità Temporanea Totale) corrispondenti al periodo durante il quale l'esaminato fu costretto ad una temporanea una assoluta inabilità, 15 (quindici) giorni di ITP (Inabilità Temporanea Parziale) ad un valore medio del 75%, 15 (quindici) giorni di ITP ( Inabilità Temporanea parziale ) ad un valore medio del 50%, 15 (quindici) giorni di ITP ( Inabilità temporanea parziale ) ad un valore medio del 25%.
Tale valutazione appare sufficientemente congrua e ben argomentata e pertanto condivisibile.
Il danno accertato, calcolato applicando le nuove Tabelle uniche per il calcolo delle lesioni macropermanenti (D.P.R n. 12 del 13/01/2025) entrate in vigore il 5/3/2025, va liquidato nella misura di €. 26.236,18 tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (16 anni) e così specificate: euro 24.164,68 per Invalidità permanente;
euro 828,00 per I.T.T. per 15 giorni;
euro
621,45 per I.T.P. al 75 %, euro 414,30 per I.T.P. al 50 % per 15 giorni, euro 207,15 per I.T.P. al 25
% per 15 giorni.
Tale valutazione, effettuata all'attualità, può ritenersi adeguata e satisfattiva, comprendente il ristoro di tutti i pregiudizi complessivamente subiti dal danneggiato, non risultando provati danni ulteriori a quelli liquidati in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, non essendo stata provata, né riconosciuta, neppure dal CTU, un' autonoma sofferenza interiore tale da giustificare la liquidazione di un ulteriore importo a titolo di danno morale soggettivo;
né una personalizzazione del danno dinamico relazionale, quale componente del danno biologico, vista la mancata incidenza sull' attività lavorativa.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro sulla base degli indici ISTAT e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al soddisfo
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, come in dispositivo tenendo conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore contraria istanza, difesa ed eccezione rigettata, così provvede:
6 - dichiara il conducente del veicolo non identificato responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna la , nella qualità di impresa designata dalla CONSAP per la Controparte_1
gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore di della somma di €. Parte_1
26.236,18, per le lesioni subite, il tutto oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna la nella qualità di impresa designata dalla CONSAP per la Controparte_1
gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in €.
550,00 per spese ed Euro 5077,00 per compensi professionali, oltre il 15% dei compensi per le spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta compagnia di assicurazione nella misura liquidata.
Cosi deciso in Napoli, lì 07.05.2025
Il Giudice onorario
Dott. Maria Esposito
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7073/2021 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, elett.te dom.to in Torre del Greco (NA) alla piazza Luigi Palomba n. 14 C.F._1 presso l'avv. Carmela Avitabile, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti, attore
E
quale società assicuratrice designata dal F.G.V.S. con codice Controparte_1
fiscale con sede legale alla via Marocchesa n. 14, Trieste, P.IVA_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia l'atto introduttivo del giudizio, i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che in data Parte_1
08.08.2017, alle ore 13.00 circa, in Napoli alla via Calasanzio, mentre percorreva a piedi la suddetta via veniva investito da un motoveicolo di colore scuro, il cui conducente nel sopraggiungere ad
1 elevata velocità, non si avvedeva della sua presenza mentre stava attraversando la strada e lo investiva, allontanandosi velocemente senza prestare soccorso e senza consentire la lettura della targa ed individuare il modello del veicolo. Precisava l'attore che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente all'imperizia, imprudenza e negligenza del conducente il motociclo investitore, il quale nel circolare ad elevata velocità nel centro cittadino, avrebbe dovuto quanto meno rallentare e non accelerare, in applicazione delle normali regole previste dal Codice della
Strada. evidenziava che dopo l'impatto cadeva rovinosamente a terra, Parte_1
riportando lesioni alla persona per le quali veniva trasportato presso il Presidio Ospedaliero “S.M.
Loreto Nuovo” di Napoli, dove gli veniva riscontrato: contusione in sedi multiple con rottura splenica a cui seguiva ricovero in chirurgia ed intervento chirurgico. Precisava quindi che in conseguenza del detto sinistro gli residuavano postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 12% come danno biologico, con ITT di 6 giorni al 100%, ITP di 20 giorni al 75%, ITP di
15 giorni al 50%, ITP di 15 giorni al 25%, come da dettagliata relazione medico legale, prodotta in atti, redatta dal Prof. Dott. , Dipartimento di Medicina Legale della Federico II, Persona_1
nonché danno morale, estetico, alla vita di relazione, danno esistenziale per un importo totale pari ad €. 49.809,96, di cui chiedeva il ristoro in via giudiziale, non avendo sortito alcun esito la messa in mora inviata alla soc. , quale impresa designata dal F.G.V.S. . Controparte_1
Quest'ultima rimaneva contumace anche nel presente giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; disposta ed espletata CTU medico legale;
precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda di parte attrice in quanto in atti si rinviene la raccomandata inviata all'impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 287 cod. ass. priv.) ed essendo decorso il termine di legge prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Al riguardo va dichiarata la sufficienza degli elementi contenuti nella messa in mora al fine di consentire alla compagnia di assicurazione di poter valutare le ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta stragiudiziale, cui risulta allegata anche la documentazione medica ed il certificato di guarigione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sez.
VI – Ord. n. 15445 del 2021) sottolineando che solo se le omissioni nella richiesta risarcitoria sono tali da pregiudicare la possibilità dell'Assicuratore di comprendere i termini del contendere, la stessa può ed anzi deve essere dichiarata improponibile. Non è il caso in esame, dal momento che
2 l'atto stragiudiziale contiene sufficienti elementi per consentire alla compagnia di assicurazione di attivare la procedura risarcitoria.
Del resto a seguito di tale richiesta di risarcimento danni non risultano contestazioni in merito al contenuto da parte della compagnia di assicurazione, rimasta contumace, né richieste di integrazioni o chiarimenti cui l'attrice non abbia dato seguito al fine di consentire all'impresa di assicurazione di formulare eventuali offerte risarcitorie.
Si deve anche evidenziare che per agire per il risarcimento del danno nei confronti del FGVS non è necessario denunciare il fatto agli organi di polizia competenti in quanto non vi è un obbligo di presentare una preventiva querela, essendo tale adempimento un mero indizio della verificazione del sinistro, risultando necessaria però la dimostrazione di essersi attivato per prendere gli estremi del veicolo pirata e della targa dello stesso o di essere stato nell'impossibilità di eseguire tale adempimento ( in tal senso Cassazione-civile ordinanza 12 luglio 2022, n.21983).
Nondimeno, non si configura a carico del danneggiato neppure un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato (Cass.
Civ. Sez. III 12 luglio 2022 n. 21983; Cass. Civ. Sez. III 18 giugno 2012 n. 9939; Cass. Civ. Sez. III
26 febbraio 2013 n. 4784), tantomeno oneri di indagini articolate e complesse, rilevando soltanto che egli abbia tenuto una condotta diligente al riguardo (Cass. Civ. Sez. III 31 ottobre 2014 n.
23150; Cass. Civ. Sez. III 04 aprile 2013 n. 8196; Cass. Civ. Sez. III 08 marzo 1990 n. 1860), peraltro da valutarsi al cospetto delle condizioni psicofisiche del danneggiato appena leso e le circostanze del caso concreto (Cass. Civ. Sez. III 14 gennaio 2011 n. 745): il relativo giudizio non va, infatti, compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte dell'automobilista responsabile che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie i genitori dell'attore, all'epoca dei fatti minore, provvidero a denunciare l'accaduto alle competenti autorità al fine di consentire l'espletamento delle indagini finalizzate a risalire all'autore del contestato fatto illecito, indicando contestualmente anche i testi presenti al fatto, di cui uno è stato escusso poi nel presente giudizio, . Testimone_1
Ciò posto, ritiene il giudicante che la domanda vada accolta nel merito alla luce delle considerazioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale è emersa una dinamica del sinistro tale da fondare i presupposti per l'operatività della fattispecie della responsabilità del Fondo di Garanzia per danni provocati da un veicolo non identificato. Vi sono infatti molteplici elementi che inducono a ritenere che il quadro probatorio offerto dall'attore sia idoneo a sorreggere una pronuncia di accertamento della responsabilità del veicolo che si assume essere rimasto sconosciuto, dovendosi ritenere che
3 l'evento dannoso si sia verificato secondo le modalità descritte nell'atto di citazione e secondo quanto ricostruito dai testimoni escussi, in particolare dal teste Testimone_2
Quest'ultimo, infatti, indifferente alle parti in causa, riferisce :” …..era l'inizio dell'agosto del 2017, mi trovavo alle spalle della stavo con due amici chiacchierando, era più o meno primo Parte_2
pomeriggio, ora di pranzo. Ho visto lo scooter procedere in netta velocità prendere in pieno il ragazzo che attraversava ed è stato travolto, non ricordo bene ma mi pare fosse uno scooter grande di colore scuro……”. Il teste riferisce inoltre che:”……. non ricordo se il ragazzo fosse o meno sulle strisce, stava attraversando la strada;
il ragazzo venne investito dal motorino sul lato sinistro, fece un volo e cadde al suolo, non ricordo come, ho sentito il rumore di un pesante urto;
pur avendo visto l'investimento sottolineo che l'urto e l'impatto è stato molto forte.”
L'altro teste, cognato dell'attore, pur riferendo di avere assistito all'evento non Testimone_1
indica con precisione le modalità dello stesso: “….Dopo pochi metri, in via san Giuseppe
Colasanzio, che si trova a 5 m. da dove mi trovavo, sbucò un motorino di colore scuro, che lo investì prendendolo in pieno;
a seguito dell'urto il signor fu scaraventato a terra, io Parte_1 gli prestai i primi soccorsi ,era gravemente ferito per l'incidente; preciso che il signor Parte_1
è stato scaraventato in aria, cadendo al suolo di faccia;
preciso che il motorino ha urtato l'attore sul lato sinistro….”.
Entrambi i testi descrivono la condotta di guida incauta del motoveicolo rimasto sconosciuto. Il
dichiara in particolare : “Ho visto lo scooter procedere in netta velocità”, mentre il Tes_2 Tes_1
precisa che lo scooter “sbucò”, evidenziando in tal modo entrambi una condotta di guida non consona al luogo del sinistro , verificatosi in una strada cittadina ad alta frequenza ed in pieno giorno.
Le condizioni i cui versava l'attore al momento del sinistro (“il signor non riusciva a Parte_1
parlare né ad alzarsi- teste ), il trambusto verificatosi in conseguenza dello stesso ( Tes_1
“c'erano tante persone, il tempo di avvicinarmi e il motorino non c'era più”- teste ) Tes_2
escludono oneri particolari a carico dello stesso al fine di rilevare gli estremi del veicolo pirata e confermano che anche i testi escussi siano stati nell'impossibilità di eseguire tale adempimento ( in tal senso da ultimo cassazione-civile ordinanza 12 luglio 2022, n.21983).
Deve rilevarsi che il convincimento del giudice nelle azioni contro il Fondo di Garanzia è essenzialmente fondato su di elementi di natura presuntiva, i quali ben possono trarsi anche attraverso la mancata contestazione, da parte del Fondo stesso, di elementi fattuali secondari volti a fornire un quadro complessivo di circostanze gravi, precise e concordanti, nella prospettiva di cui all'art. 2729, comma 1, c.c. Ciò comporta la necessità di un particolare rigore da parte del danneggiato nell'offrire elementi probatori che, pur se di natura presuntiva, siano però tali da
4 collimare con quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio. Nel caso di specie quanto dichiarato dai testi escussi concorda con la prospettazione dei fatti dell'attore e con la documentazione medica prodotta in atti, sebbene non evidenzi con precisione il comportamento tenuto nelle circostanze dall'attore medesimo. Tuttavia, avuto riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale e tenuto conto di quanto di recente osservato dalla
Suprema Corte di legittimità, e cioè che “il conducente del veicolo è tenuto a osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle strisce o nelle vicinanze” (cfr Cass. n. 4738/21), deve ritenersi provata la piena ed esclusiva responsabilità del motoveicolo nel sinistro di che trattasi.
In virtù della disamina effettuata non vi è quindi alcun dubbio che la giurisprudenza maggioritaria sia ormai orientata in senso favorevole al riconoscimento del risarcimento del danno derivante da investimento pedonale anche avvenuto al di fuori delle strisce pedonali, facendo prevalere su qualsia comportamento tenuto dal pedone, le regole di prudenza e diligenza dettate dal principio cardine richiamato nell'art. 3 del codice della strada secondo cui i conducenti di un veicolo devono prestare maggior attenzione e prudenza durante la circolazione, al fine di poter tutelare i cd “utenti deboli” come pedoni, disabili e ciclisti.
Per quel che concerne invece le lesioni riportate dall'attore la Ctu medica espletata ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra queste ultime e l'evento.
In particolare il CTU dott. ha rilevato “la sussistenza del Nesso di Causa ed Effetto Persona_2
tra il sinistro patito e le lesioni riportate dal , va segnalato che i caratteri delle lesioni Parte_1
sono dimostrativi della natura traumatica delle stesse e in concordanza con le riferite modalità di accadimento per meccanismo in parte diretto ed in parte indiretto. Per quanto riguarda il Criterio
Cronologico non v'è dubbio che la sintomatologia riferita dall'istante abbia fatto il suo esordio dopo l'evento traumatico subito dallo stesso come risulta dalla documentazione sanitaria. Sotto il profilo della Criterio dell'Adeguatezza Qualitativa e dell'Efficienza Quantitativa va precisato che la modalità del trauma subito dall'esaminato è compatibile con il quadro esitale presentato dal medesimo. Per le medesime ragioni anche il è soddisfatto.” Controparte_2
Anche i criteri in base al quale ha proceduto alla determinazione del danno subito dall'attore appaiono chiari ed adeguatamente giustificati sul piano medico legale, evidenziando in particolare che “La milza svolge complesse funzioni nella regolazione qualitativa e quantitativa della massa
5 sanguigna e ha un ruolo di rilievo nel sistema immunitario partecipando alla risposta agli antigeni circolanti.”
Il CTU ha quindi ritenuto che tale lesione, alla stregua della relativa previsione tabellare :”
Splenectomia, in assenza di ripercussioni sulla crasi ematica”, integri una valutazione del danno biologico od alla salute nella misura del 10%( dieci percento), comportando altresì un periodo di
Inabilità Temporanea complessiva di giorni 60 (sessanta) così ripartita: 15 (quindici) giorni di ITT
(Inabilità Temporanea Totale) corrispondenti al periodo durante il quale l'esaminato fu costretto ad una temporanea una assoluta inabilità, 15 (quindici) giorni di ITP (Inabilità Temporanea Parziale) ad un valore medio del 75%, 15 (quindici) giorni di ITP ( Inabilità Temporanea parziale ) ad un valore medio del 50%, 15 (quindici) giorni di ITP ( Inabilità temporanea parziale ) ad un valore medio del 25%.
Tale valutazione appare sufficientemente congrua e ben argomentata e pertanto condivisibile.
Il danno accertato, calcolato applicando le nuove Tabelle uniche per il calcolo delle lesioni macropermanenti (D.P.R n. 12 del 13/01/2025) entrate in vigore il 5/3/2025, va liquidato nella misura di €. 26.236,18 tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (16 anni) e così specificate: euro 24.164,68 per Invalidità permanente;
euro 828,00 per I.T.T. per 15 giorni;
euro
621,45 per I.T.P. al 75 %, euro 414,30 per I.T.P. al 50 % per 15 giorni, euro 207,15 per I.T.P. al 25
% per 15 giorni.
Tale valutazione, effettuata all'attualità, può ritenersi adeguata e satisfattiva, comprendente il ristoro di tutti i pregiudizi complessivamente subiti dal danneggiato, non risultando provati danni ulteriori a quelli liquidati in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, non essendo stata provata, né riconosciuta, neppure dal CTU, un' autonoma sofferenza interiore tale da giustificare la liquidazione di un ulteriore importo a titolo di danno morale soggettivo;
né una personalizzazione del danno dinamico relazionale, quale componente del danno biologico, vista la mancata incidenza sull' attività lavorativa.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro sulla base degli indici ISTAT e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al soddisfo
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, come in dispositivo tenendo conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore contraria istanza, difesa ed eccezione rigettata, così provvede:
6 - dichiara il conducente del veicolo non identificato responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna la , nella qualità di impresa designata dalla CONSAP per la Controparte_1
gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore di della somma di €. Parte_1
26.236,18, per le lesioni subite, il tutto oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna la nella qualità di impresa designata dalla CONSAP per la Controparte_1
gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in €.
550,00 per spese ed Euro 5077,00 per compensi professionali, oltre il 15% dei compensi per le spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta compagnia di assicurazione nella misura liquidata.
Cosi deciso in Napoli, lì 07.05.2025
Il Giudice onorario
Dott. Maria Esposito
7