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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo n. 126/2019 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Ferrara (C.F. ), giusta procura rilasciata con atto C.F._2 separato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con contestale istanza al completamento dell'A.T.P. (R.G. n. 2237/2018);
-
ATTRICE/RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. Controparte_1
in persona del suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Paolo Battaglia (C.F. ), C.F._3 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-
CONVENUTA/RESISTENTE-
NONCHE' CONTRO
1 DOTT. (C.F. ), rappresentato e difeso in Controparte_2 C.F._4 giudizio dall'Avv. Salvatore Nardò (C.F. ), giusta procura rilasciata C.F._5 in calce alla memoria di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa di terzo;
-
CONVENUTO/RESISTENTE-
E
(C.F. e P.I. ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Francesco
Panni (C.F. ) e Filippo Francesco Ciconte (C.F. C.F._6
, giusta procura rilasciata con atto separato alla comparsa di C.F._7 costituzione e risposta;
-TERZA
CHIAMATA-
Oggetto: Responsabilità medica.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16/12/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e contestuale istanza al completamento dell'A.T.P. (proc.
R.G. n. 5959/2018) ritualmente notificato, ha citato in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Catanzaro, la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché il dott. , al fine di sentirsi accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Previo invito rivolto ai nominati CCTTUU a completamento della A.T.P.
(proc. R.G. n. 2237/2018), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente che si indica nella misura di € 134.128.75, così dettagliate: € 90.345.00 a titolo di danno non patrimoniale (25% età 64 all'epoca del sinistro); €
2.940.00 per ITT (30gg.); € 1.960.00 (40gg. per ITP al 50% ); nonché un aumento personalizzato
2 (max 40%) per € 38.322.50, nonché spese sostenute documentate ammontanti alla somma di e 561.25, oltre interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche all'esito della
ATP (proc. R.G. n. 2237/2018), 2) Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze d giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”;
A sostegno del proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha esposto quanto di Parte_1 seguito:
- che, soffrendo da tanto tempo offerente di fastidiosi “acufeni”, si sottoponeva ad una serie di indagini diagnostiche, presso varie strutture ospedaliere e visite specialistiche e, alla fine del suddetto percorso diagnostico - strumentale, scopriva di essere affetta da
“pervietà del forame ovale”;
- che, per tali motivi, decideva di affidarsi alle cure dei sanitari del Servizio di
Emodinamica e terapia interventistica cardiovascolare della Clinica Privata accreditata
“Sant'Anna Hospital di Catanzaro”, per la successiva gestione terapeutica del “forame ovale pervio”;
- che, in data 26/06/2016, alle ore 08.35 circa, accedeva al ricovero programmato presso il Reparto di Cardiologia della già menzionata struttura sanitaria in condizioni cliniche generali buone;
- che in data 28/06/2016, si sottoponeva a procedura interventistica di chiusura percutanea del forame ovale pervio con posizionamento dell'impianto di dispositivo
“COMED HYPERION 18 mm” eseguita dal Responsabile del Servizio di Emodinamica, dott. Controparte_2
-che, però, tale protesi non riusciva ad accomodarsi sul setto, non presentava normale morfologia di apertura del dispositivo, e, pertanto la suddetta procedura veniva sospesa per “infruttuoso posizionamento per via femorale di device per chiusura del PFO”;
- che, quindi, veniva trasferita nel reparto di degenza ove, Parte_1 improvvisamente, le sue condizioni cliniche si aggravavano e nella stessa giornata del
28/06/2016 alle ore 14.10, entrava di urgenza nel blocco operatorio cardiochirurgico, per l'insorgenza di un tamponamento cardiaco post-procedura e veniva sottoposta a toracotomia e drenaggio del versamento pericardico per uscirne alle ore 16.00;
3 -che, in data 02/07/2016, l'odierna ricorrente veniva emotrasfusa con due unità di emazie e, in data 04/07/2016, veniva poi dimessa con la seguente diagnosi: “PFO, sanguinamento post-operatorio, Ipertensione arteriosa, Dislipidemia, Anemia. Interventi chirurgici e procedure: Revisione per sanguinamento, Ecocardiogramma, Pericardiotomia, Emotrasfusione”;
- che nella stessa giornata del 04/07/2016 veniva trasferita, per un necessario e prescritto periodo di riabilitazione cardiologica, presso la casa di cura Villa dei Gerani di Vibo
Valentia, da dove veniva dimessa in data 28/07/2016;
-che nel caso di specie, emergerebbe dunque la responsabilità del medico e della struttura sanitaria in quanto l'intervento di facile esecuzione era stato eseguito con condotta medica, in persona del dott. Responsabile dell'Unità di Cardiologia Controparte_2
Interventistica, non conforme alle linee guida della buona pratica medica, tanto da determinare una lesione della radice aortica e del tetto dell'atrio sinistro, con conseguente versamento ematico nel sacco pericardico e tamponamento cardiaco con gravissimo rischio per la vita della stessa e che, inoltre, la condotta professionale dei Sanitari Pt_1 della era stata caratterizzata da una serie di errori di Controparte_4 natura tecnica che hanno condotto complessivamente al fallimento dell'impianto percutaneo del device di chiusura del PFO ed agli eventi patologici successivi allo stesso collegati;
- che, pertanto, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato in data 27/04/2018,
[...] ha adito il Tribunale di Catanzaro al fine di ottenere l'Accertamento Tecnico Pt_1
Preventivo, con richiesta di nomina di un consulente medico legale per stabilire la natura e l'entità delle lesioni subite dalla stessa, la malpractice medica, nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la consulenza medica non conforme alle linee guida della buona pratica clinica, quantificandone, altresì, l'ammontare;
- che, instauratosi il procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 2237/2018, si sono costituiti in giudizio sia “ in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che il dott. il quale ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_5 causa della terza compagnia di assicurazione l' in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante pro tempore.
4 -che in data 18/08/2018 il Tribunale di Catanzaro ha nominato quali CC.TT.UU. il dott.
in qualità di medico legale e la dott.ssa in qualità di Persona_1 Persona_2 specialista in cardiologia, al fine di sottoporre loro i seguenti quesiti:
“1) Descrivano i CC.TT.UU., in base alla cartella clinica il decorso della malattia, la terapia praticata e tutti gli altri fatti clinici rilevanti;
2) Accertino i CC.TT.UU:
a) se la prestazione sanitaria dovuta dai convenuti implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
b) se dalla stessa prestazione sanitaria resa dai convenuti siano causalmente derivati l'aggravamento della situazione patologica della ricorrente o l'insorgenza di nuove patologie per l'effetto dell'intervento, nei limiti dei fatti allegati dalla ricorrente nel ricorso;
c) se i sanitari abbiano dimostrato conoscenza dell'evoluzione delle condizioni di salute della ricorrente durante il ricovero, se la metodica interventistica adoperata risulti conforme alle regole tecniche specialistiche, tratte, dalla ricerca, ed espresse in seno alla comunità scientifica mediante protocolli, linee guida, raccomandazioni, percorsi diagnostico- terapeutici, conferenze di consenso;
3) Accertino i CC.TT.UU. se la condotta in ipotesi colposa dei sanitari abbia causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale natura;
4) Accertino i CC.TT.UU. se la condotta in ipotesi colposa dei sanitari abbia causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sula complessiva validità psico-fisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi;
5) Accertino i CC.TT.UU la congruità e l'ammontare globale delle spese mediche sostenute e documentate fino alla stabilizzazione del quadro clinico, precisando quelle eventualmente ancora necessarie anche per assistenza o eventuali ulteriori visite specialistiche, accertamenti diagnostici e futuri trattamenti di mantenimento finalizzati ad evitare fasi di recrudescenza o peggioramento del quadro clinico”.
- che in ossequio al termine previsto dall'art. 8 L. n. 24/2017, secondo cui il ricorrente in caso di mancato completamento dell'ATP entro sei mesi è tenuto nel termine di 90 gg. successivi alla scadenza del suddetto termine a depositare ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso il Giudice che ha trattato il procedimento di consulenza tecnica preventiva volta alla conciliazione della lite, con contestuale istanza di completamento dell'ATP, in data
09/01/2019 parte ricorrente ha deciso quindi di adire nuovamente il Tribunale di
Catanzaro al fine di ottenere il giusto risarcimento per tutti i danni subiti da parte della
5 struttura sanitaria in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e del dott. ; Controparte_2
- che, infine, l'elaborato consulenziale è stato depositato successivamente all'instaurazione del presente giudizio, ovvero in data 18/11/2019;
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/09/2019, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1) Rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito in giudizio, altresì, il dott. il quale con comparsa e Controparte_5 contestuale chiamata in causa del terzo del 28/10/2019, ha rassegnato innanzi al
Tribunale di Catanzaro le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art.
269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa della terza in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO),
Corso Libertà n. 53; 2) Rigettare per quanto scritto in premessa il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; B)
Laddove dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità del dott. per i fatti oggetto di causa, Controparte_2 dichiarare la tenutezza risarcitoria di in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore (ove il dott. svolge la propria attività lavorativa), e/o della CP_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t.; C) Condannare la ricorrente al pagamento
[...] delle spese, diritti, onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.. D) In subordine, si chiede che, ai sensi dell'art. 1917
c.c., la in persona del legale rappresentante p.t., venga Parte_2 condannata al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi sempre ex art. 93 c.p.c.”.
Con provvedimento del 07/09/2019 è stata disposta la chiamata in giudizio della terza in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale, Controparte_3 costituendosi in giudizio con comparsa del 22/01/2021 ha chiesto al Tribunale di
Catanzaro di: “1) In via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dalla signora
[...]
nei confronti del dott. in quanto infondata per le ragioni di fatto e di diritto;
2) In via Pt_1 CP_2 subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria, rigettare la eventuale domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del dott. in quanto infondata Controparte_1 CP_2 per le ragioni di fatto e di diritto;
3) In via subordinata, rigettare la domanda di garanzia proposta dal
6 dott. verso per la non operatività della copertura assicurativa prestata ai CP_2 Controparte_3 sensi dell'art. 16, 3° comma, nn. 2), 3) e 4), delle condizioni generali della polizza assicurativa;
4) In via ancora subordinata, per lo specifico caso che il dott. non proceda a modificare le proprie CP_2 conclusioni, dichiarando di volere beneficiare della Polizza o diversamente domandando di CP_1 essere risarcito dalla rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_1 CP_2 per la perdita del diritto all'indennità ai sensi degli artt. 1914, 1° comma, e Controparte_3
1915, 1° comma, c.c.; 5) In via ancora subordinata, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso per la perdita del diritto all'indennità ai sensi degli artt. 1913, 1° CP_2 Controparte_3 comma, 1914, 1° comma, e 1915, 1° comma, c.c.; 6 ) In via estremamente subordinata, per la recisamente denegata ipotesi di accoglimento dell'azione risarcitoria, della domanda di rivalsa e della domanda di garanzia: 6a) con riferimento ai danni risarcibili alla ricorrente, condannare il dott. CP_2
a pagare gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni direttamente ed immediatamente causati dalla sua condotta illecita;
6b) con riferimento alla eventuale misura della rivalsa, condannare il dott.
a pagare alla una somma pari al valore maggiore del reddito CP_2 Controparte_1 professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo;
6c) con riferimento alla domanda di garanzia, accertare essere la compagnia tenuta ad indennizzare l'assicurato nei seguenti limiti: 6c1) della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà; 6c2) In via specificamente subordinata all'eccezione di non accoglimento della domanda di garanzia di cui al precedente punto 3, con ripartizione proporzionale dell'indennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza assicuratrice della Controparte_1
6c3) In via specificamente subordinata alle eccezioni di non accoglimento della domanda di
[...] garanzia di cui ai precedenti punti 4 e 5, per il caso che il Giudice adito ritenesse essere l'inadempimento del dott. agli obblighi di avviso e di salvataggio imputabile a sua colpa, e non a suo dolo, con CP_2 riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto;
6c4) Fino a concorrenza del massimale assicurato di € 1.500.000,00, unico per sinistro e per anno assicurativo;
7) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento del 25/02/2020 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione ordinaria e sono state assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
7 Acquisito nel presente giudizio il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P., recante
R.G. n. 2237/2018, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi, nonché mediante CTU medico-legale integrativa e, a tal fine, sono stati nominati quali CC.TT.UU, il dott. e la dott.ssa già nominati Persona_1 Persona_2 quali consulenti tecnici nel procedimento di A.T.P. (R.G. n. 2237/2018), per sottoporre loro dei quesiti integrativi.
Successivamente, a seguito del deposito in giudizio da parte di Controparte_7 della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 18/12/2023, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta struttura sanitaria, con provvedimento del
04/03/2024 è stata dichiarata l'interruzione del presente giudizio, il quale è stato poi riassunto da ex art. 303 c.p.c. in data 11/03/2024, nel quale Parte_1 [...]
Liquidazione Giudiziale, in persona del Curatore e legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti, non si è costituita nel successivo procedimento riassunto.
Espletata tutta l'attività istruttoria, con provvedimento del 09/09/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/12/2024, nella quale è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Innanzitutto, si osserva che, con riguardo alle ipotesi di responsabilità medica non sottoposte al regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017, la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n.
28811/2019; Cass. n. 28994/2019 ), il consolidato l'orientamento della Suprema Corte milita nel senso che: “Nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale
8 sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6438/2015; Cass.
22 settembre 2015, n. 18610/2015; Cass. n. 10050/2022).
In particolare, il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie.
La Corte Suprema ha, infatti, costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. Sez. U. n. 577/2008).
Dunque, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura, sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato, per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Ciò premesso, lite pendente, in data 04/03/2024, la Struttura sanitaria convenuta ha depositato in giudizio la sentenza n. 52/2023 dell'11/12/2023 del Tribunale di Catanzaro, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_9 ex art. 121 CCII (v. comunicazione della sentenza dell'11/12/2023 Trib.
[...]
Catanzaro, all. fasc. telematico in data 04/03/2024, . Controparte_9
Orbene, nell'ipotesi in cui venga esercitata un'azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti di una società di cui
è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nel corso di un giudizio ordinario di cognizione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, poiché da devolversi alla competenza esclusiva del Giudice Delegato ex art. 151 e 200 e ss. CCII (ex artt. 52 e 93 L.F.), poiché,
9 in detti casi, deve ritenersi operante il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 200 e ss. CCII, essendo proponibile l'azione con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del creditore.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha infatti affermato che:
“L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.” (v. Cass. n. 24156/2018).
Ebbene, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie, ne consegue che, essendo intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
in data 18/12/2023, la domanda avanzata da Controparte_7 Parte_1 debba essere dichiarata improcedibile.
Per quanto riguarda, invece, la prosecuzione del presente giudizio solamente nei confronti del dott. si rileva che l'odierno giudizio è stato introdotto anteriormente Controparte_2 ai sensi della Legge n. 24/2017, secondo cui la responsabilità per eventuali danni da colpa medica ricade sulla struttura sanitaria che risponde anche delle condotte dei professionisti che operano presso la medesima struttura, la quale può eventualmente agire in regresso nei loro confronti.
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte fino all'introduzione della Legge
Gelli-Bianco n. 24/2017, entrata in vigore a partire dal 01/04/2017, ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “La responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subito dal paziente col quale tuttavia non ha concluso un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura nella quale il sanitario opera, deve essere inquadrata nella responsabilità ex art. 1218 c.c. in base alla
10 nota teoria del “contatto sociale”. In particolare, in tema di responsabilità civile nell'attività medico- chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche
l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
"contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso” (cfr. Cass. n. 589/1999; Cass. n. 9085/2006; Cass. n. 577/2008).
Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, si ritiene che per l'attività professionale svolta dal sanitario all'interno della struttura di appartenenza, sia tenuto a rispondere in primis la stessa struttura sanitaria, in quanto l'attività esercitata dal medico è pur sempre riconducibile a prestazioni rese in favore e per conto dell'ente ospedaliero o della struttura sanitaria di appartenenza, sia essa di natura pubblica o privata.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti nel presente giudizio, si osserva come l'attività professionale svolta dal dott. nei confronti della paziente Controparte_2 [...] sia da ritenersi pienamente inserita nell'ambito delle prestazioni rese per conto Pt_1 della struttura sanitaria con la quale il suddetto sanitario Controparte_9 era legato da un contratto di opera professionale (v. all. n. 3 fasc. dott. , non Controparte_2 avendo il suddetto sanitario stipulato mai alcun tipo di contratto di prestazione professionale con l'attrice tale da poter eventualmente integrare Parte_1 un'ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., come tale autonomamente risarcibile.
Di conseguenza, in merito ad eventuali profili di responsabilità per condotta omissiva o commissiva in capo al dott. dovrà risponderne innanzitutto la struttura Controparte_2 sanitaria posta successivamente in Liquidazione Controparte_9
Giudiziale a seguito della sentenza dichiarativa del Tribunale di Catanzaro (v. comunicazione della sentenza dell'11/12/2023 Trib. Catanzaro, all. fasc. telematico in data 04/03/2024,
[...]
, presso la quale il dott. ha svolto la propria Controparte_9 Controparte_2 attività professionale, in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in data 02/04/2002 e in aderenza al disposto di cui all'art. 1228 c.c. (cfr. all. n. 3 fasc. dott. . Controparte_2
11 Soltanto dopo aver integralmente risarcito i danni nei confronti della paziente
[...]
la struttura sanitaria avrà diritto ad esercitare l'azione di regresso nei confronti Pt_1 del dott. per le condotte colpose o dolose poste in essere da quest'ultimo. Controparte_2
Per tali motivi, questo Tribunale, alla luce delle considerazioni sopra esposte e in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità antecedente all'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, ritiene improcedibile la domanda di risarcimento del danno per una presunta colpa medica del dott. giacché Controparte_2 quest'ultimo è stato citato in giudizio unitamente alla struttura sanitaria nella quale ha eseguito la propria attività professionale, la quale è tenuta a rispondere degli eventuali danni provocati dalla malpractice del professionista operante presso di sé.
Ne deriva che, salva ogni diversa azione che intenda avanzare nei Parte_1 confronti del solo professionista, deve escludersi la prosecuzione del presente procedimento anche nei confronti del convenuto Controparte_2
Infine, si ritiene assorbita anche l'ulteriore questione relativa ai rapporti tra il dott.
[...]
e la terza Compagnia di Assicurazione chiamata a manlevare il CP_2 Controparte_3 primo per il pagamento di tutte le eventuali somme dallo stesso dovute nei confronti di parte attrice in forza della polizza per responsabilità professionale n. 360029602667, stipulata in data 23/12/2014 (v. Polizza Assicurativa del 23/12/2014, doc. n. 2 fasc.
[...]
. CP_2
Attesa l'improcedibilità del presente giudizio per causa sopravvenuta alla sua instaurazione, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese di lite, anche nei confronti della terza chiamata.
Le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
In ordine, invece, alle spese relative al procedimento di ATP recante R.G. n. 2237/2018, le stesse vengono poste a carico dei convenuti e dott. Controparte_10 [...]
in solido fra loro, in quanto il suddetto procedimento di ATP è stato instaurato CP_2
e concluso anteriormente al deposito della sentenza del Tribunale di Catanzaro del
18/12/2023 dichiarativa della Liquidazione Giudiziale di Controparte_9 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara l'improcedibilità sopravvenuta della domanda;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite, anche nei confronti del terzo chiamato;
- Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna;
- Pone le spese del procedimento di ATP recante R.G. n. 2237/2018 a carico dei convenuti e dott. in solido fra loro, con condanna Controparte_10 Controparte_2 alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da al CTU in Parte_1 precedenza.
Catanzaro, lì 28/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
13
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo n. 126/2019 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Ferrara (C.F. ), giusta procura rilasciata con atto C.F._2 separato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con contestale istanza al completamento dell'A.T.P. (R.G. n. 2237/2018);
-
ATTRICE/RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. Controparte_1
in persona del suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Paolo Battaglia (C.F. ), C.F._3 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-
CONVENUTA/RESISTENTE-
NONCHE' CONTRO
1 DOTT. (C.F. ), rappresentato e difeso in Controparte_2 C.F._4 giudizio dall'Avv. Salvatore Nardò (C.F. ), giusta procura rilasciata C.F._5 in calce alla memoria di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa di terzo;
-
CONVENUTO/RESISTENTE-
E
(C.F. e P.I. ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Francesco
Panni (C.F. ) e Filippo Francesco Ciconte (C.F. C.F._6
, giusta procura rilasciata con atto separato alla comparsa di C.F._7 costituzione e risposta;
-TERZA
CHIAMATA-
Oggetto: Responsabilità medica.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16/12/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e contestuale istanza al completamento dell'A.T.P. (proc.
R.G. n. 5959/2018) ritualmente notificato, ha citato in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Catanzaro, la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché il dott. , al fine di sentirsi accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Previo invito rivolto ai nominati CCTTUU a completamento della A.T.P.
(proc. R.G. n. 2237/2018), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente che si indica nella misura di € 134.128.75, così dettagliate: € 90.345.00 a titolo di danno non patrimoniale (25% età 64 all'epoca del sinistro); €
2.940.00 per ITT (30gg.); € 1.960.00 (40gg. per ITP al 50% ); nonché un aumento personalizzato
2 (max 40%) per € 38.322.50, nonché spese sostenute documentate ammontanti alla somma di e 561.25, oltre interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche all'esito della
ATP (proc. R.G. n. 2237/2018), 2) Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze d giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”;
A sostegno del proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha esposto quanto di Parte_1 seguito:
- che, soffrendo da tanto tempo offerente di fastidiosi “acufeni”, si sottoponeva ad una serie di indagini diagnostiche, presso varie strutture ospedaliere e visite specialistiche e, alla fine del suddetto percorso diagnostico - strumentale, scopriva di essere affetta da
“pervietà del forame ovale”;
- che, per tali motivi, decideva di affidarsi alle cure dei sanitari del Servizio di
Emodinamica e terapia interventistica cardiovascolare della Clinica Privata accreditata
“Sant'Anna Hospital di Catanzaro”, per la successiva gestione terapeutica del “forame ovale pervio”;
- che, in data 26/06/2016, alle ore 08.35 circa, accedeva al ricovero programmato presso il Reparto di Cardiologia della già menzionata struttura sanitaria in condizioni cliniche generali buone;
- che in data 28/06/2016, si sottoponeva a procedura interventistica di chiusura percutanea del forame ovale pervio con posizionamento dell'impianto di dispositivo
“COMED HYPERION 18 mm” eseguita dal Responsabile del Servizio di Emodinamica, dott. Controparte_2
-che, però, tale protesi non riusciva ad accomodarsi sul setto, non presentava normale morfologia di apertura del dispositivo, e, pertanto la suddetta procedura veniva sospesa per “infruttuoso posizionamento per via femorale di device per chiusura del PFO”;
- che, quindi, veniva trasferita nel reparto di degenza ove, Parte_1 improvvisamente, le sue condizioni cliniche si aggravavano e nella stessa giornata del
28/06/2016 alle ore 14.10, entrava di urgenza nel blocco operatorio cardiochirurgico, per l'insorgenza di un tamponamento cardiaco post-procedura e veniva sottoposta a toracotomia e drenaggio del versamento pericardico per uscirne alle ore 16.00;
3 -che, in data 02/07/2016, l'odierna ricorrente veniva emotrasfusa con due unità di emazie e, in data 04/07/2016, veniva poi dimessa con la seguente diagnosi: “PFO, sanguinamento post-operatorio, Ipertensione arteriosa, Dislipidemia, Anemia. Interventi chirurgici e procedure: Revisione per sanguinamento, Ecocardiogramma, Pericardiotomia, Emotrasfusione”;
- che nella stessa giornata del 04/07/2016 veniva trasferita, per un necessario e prescritto periodo di riabilitazione cardiologica, presso la casa di cura Villa dei Gerani di Vibo
Valentia, da dove veniva dimessa in data 28/07/2016;
-che nel caso di specie, emergerebbe dunque la responsabilità del medico e della struttura sanitaria in quanto l'intervento di facile esecuzione era stato eseguito con condotta medica, in persona del dott. Responsabile dell'Unità di Cardiologia Controparte_2
Interventistica, non conforme alle linee guida della buona pratica medica, tanto da determinare una lesione della radice aortica e del tetto dell'atrio sinistro, con conseguente versamento ematico nel sacco pericardico e tamponamento cardiaco con gravissimo rischio per la vita della stessa e che, inoltre, la condotta professionale dei Sanitari Pt_1 della era stata caratterizzata da una serie di errori di Controparte_4 natura tecnica che hanno condotto complessivamente al fallimento dell'impianto percutaneo del device di chiusura del PFO ed agli eventi patologici successivi allo stesso collegati;
- che, pertanto, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato in data 27/04/2018,
[...] ha adito il Tribunale di Catanzaro al fine di ottenere l'Accertamento Tecnico Pt_1
Preventivo, con richiesta di nomina di un consulente medico legale per stabilire la natura e l'entità delle lesioni subite dalla stessa, la malpractice medica, nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la consulenza medica non conforme alle linee guida della buona pratica clinica, quantificandone, altresì, l'ammontare;
- che, instauratosi il procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 2237/2018, si sono costituiti in giudizio sia “ in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che il dott. il quale ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_5 causa della terza compagnia di assicurazione l' in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante pro tempore.
4 -che in data 18/08/2018 il Tribunale di Catanzaro ha nominato quali CC.TT.UU. il dott.
in qualità di medico legale e la dott.ssa in qualità di Persona_1 Persona_2 specialista in cardiologia, al fine di sottoporre loro i seguenti quesiti:
“1) Descrivano i CC.TT.UU., in base alla cartella clinica il decorso della malattia, la terapia praticata e tutti gli altri fatti clinici rilevanti;
2) Accertino i CC.TT.UU:
a) se la prestazione sanitaria dovuta dai convenuti implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
b) se dalla stessa prestazione sanitaria resa dai convenuti siano causalmente derivati l'aggravamento della situazione patologica della ricorrente o l'insorgenza di nuove patologie per l'effetto dell'intervento, nei limiti dei fatti allegati dalla ricorrente nel ricorso;
c) se i sanitari abbiano dimostrato conoscenza dell'evoluzione delle condizioni di salute della ricorrente durante il ricovero, se la metodica interventistica adoperata risulti conforme alle regole tecniche specialistiche, tratte, dalla ricerca, ed espresse in seno alla comunità scientifica mediante protocolli, linee guida, raccomandazioni, percorsi diagnostico- terapeutici, conferenze di consenso;
3) Accertino i CC.TT.UU. se la condotta in ipotesi colposa dei sanitari abbia causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale natura;
4) Accertino i CC.TT.UU. se la condotta in ipotesi colposa dei sanitari abbia causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sula complessiva validità psico-fisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi;
5) Accertino i CC.TT.UU la congruità e l'ammontare globale delle spese mediche sostenute e documentate fino alla stabilizzazione del quadro clinico, precisando quelle eventualmente ancora necessarie anche per assistenza o eventuali ulteriori visite specialistiche, accertamenti diagnostici e futuri trattamenti di mantenimento finalizzati ad evitare fasi di recrudescenza o peggioramento del quadro clinico”.
- che in ossequio al termine previsto dall'art. 8 L. n. 24/2017, secondo cui il ricorrente in caso di mancato completamento dell'ATP entro sei mesi è tenuto nel termine di 90 gg. successivi alla scadenza del suddetto termine a depositare ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso il Giudice che ha trattato il procedimento di consulenza tecnica preventiva volta alla conciliazione della lite, con contestuale istanza di completamento dell'ATP, in data
09/01/2019 parte ricorrente ha deciso quindi di adire nuovamente il Tribunale di
Catanzaro al fine di ottenere il giusto risarcimento per tutti i danni subiti da parte della
5 struttura sanitaria in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e del dott. ; Controparte_2
- che, infine, l'elaborato consulenziale è stato depositato successivamente all'instaurazione del presente giudizio, ovvero in data 18/11/2019;
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/09/2019, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1) Rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito in giudizio, altresì, il dott. il quale con comparsa e Controparte_5 contestuale chiamata in causa del terzo del 28/10/2019, ha rassegnato innanzi al
Tribunale di Catanzaro le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art.
269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa della terza in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO),
Corso Libertà n. 53; 2) Rigettare per quanto scritto in premessa il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; B)
Laddove dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità del dott. per i fatti oggetto di causa, Controparte_2 dichiarare la tenutezza risarcitoria di in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore (ove il dott. svolge la propria attività lavorativa), e/o della CP_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t.; C) Condannare la ricorrente al pagamento
[...] delle spese, diritti, onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.. D) In subordine, si chiede che, ai sensi dell'art. 1917
c.c., la in persona del legale rappresentante p.t., venga Parte_2 condannata al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi sempre ex art. 93 c.p.c.”.
Con provvedimento del 07/09/2019 è stata disposta la chiamata in giudizio della terza in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale, Controparte_3 costituendosi in giudizio con comparsa del 22/01/2021 ha chiesto al Tribunale di
Catanzaro di: “1) In via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dalla signora
[...]
nei confronti del dott. in quanto infondata per le ragioni di fatto e di diritto;
2) In via Pt_1 CP_2 subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria, rigettare la eventuale domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del dott. in quanto infondata Controparte_1 CP_2 per le ragioni di fatto e di diritto;
3) In via subordinata, rigettare la domanda di garanzia proposta dal
6 dott. verso per la non operatività della copertura assicurativa prestata ai CP_2 Controparte_3 sensi dell'art. 16, 3° comma, nn. 2), 3) e 4), delle condizioni generali della polizza assicurativa;
4) In via ancora subordinata, per lo specifico caso che il dott. non proceda a modificare le proprie CP_2 conclusioni, dichiarando di volere beneficiare della Polizza o diversamente domandando di CP_1 essere risarcito dalla rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_1 CP_2 per la perdita del diritto all'indennità ai sensi degli artt. 1914, 1° comma, e Controparte_3
1915, 1° comma, c.c.; 5) In via ancora subordinata, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso per la perdita del diritto all'indennità ai sensi degli artt. 1913, 1° CP_2 Controparte_3 comma, 1914, 1° comma, e 1915, 1° comma, c.c.; 6 ) In via estremamente subordinata, per la recisamente denegata ipotesi di accoglimento dell'azione risarcitoria, della domanda di rivalsa e della domanda di garanzia: 6a) con riferimento ai danni risarcibili alla ricorrente, condannare il dott. CP_2
a pagare gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni direttamente ed immediatamente causati dalla sua condotta illecita;
6b) con riferimento alla eventuale misura della rivalsa, condannare il dott.
a pagare alla una somma pari al valore maggiore del reddito CP_2 Controparte_1 professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo;
6c) con riferimento alla domanda di garanzia, accertare essere la compagnia tenuta ad indennizzare l'assicurato nei seguenti limiti: 6c1) della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà; 6c2) In via specificamente subordinata all'eccezione di non accoglimento della domanda di garanzia di cui al precedente punto 3, con ripartizione proporzionale dell'indennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza assicuratrice della Controparte_1
6c3) In via specificamente subordinata alle eccezioni di non accoglimento della domanda di
[...] garanzia di cui ai precedenti punti 4 e 5, per il caso che il Giudice adito ritenesse essere l'inadempimento del dott. agli obblighi di avviso e di salvataggio imputabile a sua colpa, e non a suo dolo, con CP_2 riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto;
6c4) Fino a concorrenza del massimale assicurato di € 1.500.000,00, unico per sinistro e per anno assicurativo;
7) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento del 25/02/2020 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione ordinaria e sono state assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
7 Acquisito nel presente giudizio il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P., recante
R.G. n. 2237/2018, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi, nonché mediante CTU medico-legale integrativa e, a tal fine, sono stati nominati quali CC.TT.UU, il dott. e la dott.ssa già nominati Persona_1 Persona_2 quali consulenti tecnici nel procedimento di A.T.P. (R.G. n. 2237/2018), per sottoporre loro dei quesiti integrativi.
Successivamente, a seguito del deposito in giudizio da parte di Controparte_7 della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 18/12/2023, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta struttura sanitaria, con provvedimento del
04/03/2024 è stata dichiarata l'interruzione del presente giudizio, il quale è stato poi riassunto da ex art. 303 c.p.c. in data 11/03/2024, nel quale Parte_1 [...]
Liquidazione Giudiziale, in persona del Curatore e legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti, non si è costituita nel successivo procedimento riassunto.
Espletata tutta l'attività istruttoria, con provvedimento del 09/09/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/12/2024, nella quale è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Innanzitutto, si osserva che, con riguardo alle ipotesi di responsabilità medica non sottoposte al regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017, la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n.
28811/2019; Cass. n. 28994/2019 ), il consolidato l'orientamento della Suprema Corte milita nel senso che: “Nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale
8 sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6438/2015; Cass.
22 settembre 2015, n. 18610/2015; Cass. n. 10050/2022).
In particolare, il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie.
La Corte Suprema ha, infatti, costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. Sez. U. n. 577/2008).
Dunque, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura, sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato, per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Ciò premesso, lite pendente, in data 04/03/2024, la Struttura sanitaria convenuta ha depositato in giudizio la sentenza n. 52/2023 dell'11/12/2023 del Tribunale di Catanzaro, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_9 ex art. 121 CCII (v. comunicazione della sentenza dell'11/12/2023 Trib.
[...]
Catanzaro, all. fasc. telematico in data 04/03/2024, . Controparte_9
Orbene, nell'ipotesi in cui venga esercitata un'azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti di una società di cui
è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nel corso di un giudizio ordinario di cognizione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, poiché da devolversi alla competenza esclusiva del Giudice Delegato ex art. 151 e 200 e ss. CCII (ex artt. 52 e 93 L.F.), poiché,
9 in detti casi, deve ritenersi operante il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 200 e ss. CCII, essendo proponibile l'azione con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del creditore.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha infatti affermato che:
“L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.” (v. Cass. n. 24156/2018).
Ebbene, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie, ne consegue che, essendo intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
in data 18/12/2023, la domanda avanzata da Controparte_7 Parte_1 debba essere dichiarata improcedibile.
Per quanto riguarda, invece, la prosecuzione del presente giudizio solamente nei confronti del dott. si rileva che l'odierno giudizio è stato introdotto anteriormente Controparte_2 ai sensi della Legge n. 24/2017, secondo cui la responsabilità per eventuali danni da colpa medica ricade sulla struttura sanitaria che risponde anche delle condotte dei professionisti che operano presso la medesima struttura, la quale può eventualmente agire in regresso nei loro confronti.
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte fino all'introduzione della Legge
Gelli-Bianco n. 24/2017, entrata in vigore a partire dal 01/04/2017, ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “La responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subito dal paziente col quale tuttavia non ha concluso un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura nella quale il sanitario opera, deve essere inquadrata nella responsabilità ex art. 1218 c.c. in base alla
10 nota teoria del “contatto sociale”. In particolare, in tema di responsabilità civile nell'attività medico- chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche
l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
"contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso” (cfr. Cass. n. 589/1999; Cass. n. 9085/2006; Cass. n. 577/2008).
Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, si ritiene che per l'attività professionale svolta dal sanitario all'interno della struttura di appartenenza, sia tenuto a rispondere in primis la stessa struttura sanitaria, in quanto l'attività esercitata dal medico è pur sempre riconducibile a prestazioni rese in favore e per conto dell'ente ospedaliero o della struttura sanitaria di appartenenza, sia essa di natura pubblica o privata.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti nel presente giudizio, si osserva come l'attività professionale svolta dal dott. nei confronti della paziente Controparte_2 [...] sia da ritenersi pienamente inserita nell'ambito delle prestazioni rese per conto Pt_1 della struttura sanitaria con la quale il suddetto sanitario Controparte_9 era legato da un contratto di opera professionale (v. all. n. 3 fasc. dott. , non Controparte_2 avendo il suddetto sanitario stipulato mai alcun tipo di contratto di prestazione professionale con l'attrice tale da poter eventualmente integrare Parte_1 un'ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., come tale autonomamente risarcibile.
Di conseguenza, in merito ad eventuali profili di responsabilità per condotta omissiva o commissiva in capo al dott. dovrà risponderne innanzitutto la struttura Controparte_2 sanitaria posta successivamente in Liquidazione Controparte_9
Giudiziale a seguito della sentenza dichiarativa del Tribunale di Catanzaro (v. comunicazione della sentenza dell'11/12/2023 Trib. Catanzaro, all. fasc. telematico in data 04/03/2024,
[...]
, presso la quale il dott. ha svolto la propria Controparte_9 Controparte_2 attività professionale, in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in data 02/04/2002 e in aderenza al disposto di cui all'art. 1228 c.c. (cfr. all. n. 3 fasc. dott. . Controparte_2
11 Soltanto dopo aver integralmente risarcito i danni nei confronti della paziente
[...]
la struttura sanitaria avrà diritto ad esercitare l'azione di regresso nei confronti Pt_1 del dott. per le condotte colpose o dolose poste in essere da quest'ultimo. Controparte_2
Per tali motivi, questo Tribunale, alla luce delle considerazioni sopra esposte e in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità antecedente all'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, ritiene improcedibile la domanda di risarcimento del danno per una presunta colpa medica del dott. giacché Controparte_2 quest'ultimo è stato citato in giudizio unitamente alla struttura sanitaria nella quale ha eseguito la propria attività professionale, la quale è tenuta a rispondere degli eventuali danni provocati dalla malpractice del professionista operante presso di sé.
Ne deriva che, salva ogni diversa azione che intenda avanzare nei Parte_1 confronti del solo professionista, deve escludersi la prosecuzione del presente procedimento anche nei confronti del convenuto Controparte_2
Infine, si ritiene assorbita anche l'ulteriore questione relativa ai rapporti tra il dott.
[...]
e la terza Compagnia di Assicurazione chiamata a manlevare il CP_2 Controparte_3 primo per il pagamento di tutte le eventuali somme dallo stesso dovute nei confronti di parte attrice in forza della polizza per responsabilità professionale n. 360029602667, stipulata in data 23/12/2014 (v. Polizza Assicurativa del 23/12/2014, doc. n. 2 fasc.
[...]
. CP_2
Attesa l'improcedibilità del presente giudizio per causa sopravvenuta alla sua instaurazione, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese di lite, anche nei confronti della terza chiamata.
Le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
In ordine, invece, alle spese relative al procedimento di ATP recante R.G. n. 2237/2018, le stesse vengono poste a carico dei convenuti e dott. Controparte_10 [...]
in solido fra loro, in quanto il suddetto procedimento di ATP è stato instaurato CP_2
e concluso anteriormente al deposito della sentenza del Tribunale di Catanzaro del
18/12/2023 dichiarativa della Liquidazione Giudiziale di Controparte_9 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara l'improcedibilità sopravvenuta della domanda;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite, anche nei confronti del terzo chiamato;
- Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna;
- Pone le spese del procedimento di ATP recante R.G. n. 2237/2018 a carico dei convenuti e dott. in solido fra loro, con condanna Controparte_10 Controparte_2 alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da al CTU in Parte_1 precedenza.
Catanzaro, lì 28/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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