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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2216/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Catalano Pantaleo Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Gala CP_1
Resistente
Oggetto: Pagamento ratei arretrati indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2023, il ricorrente indicato in epigrafe premesso di essere stato riconosciuto totalmente invalido con diritto all'indennità di accompagnamento, esponeva che tale CP_ pagamento veniva immotivatamente sospeso dall' a partire da settembre 2022.
Ritenendo illegittima siffatta sospensione, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito condannasse l' al ripristino del pagamento in suo favore dell'indennità di accompagnamento da settembre CP_1
2022, con vittoria di spese di giudizio. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di CP_2 esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è stato riconosciuto meritevole della indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2020 (cfr. comunicazione di liquidazione del 18.06.2021, allegata al ricorso).
Alla visita di revisione del 26.01.2022, il ricorrente è stato poi riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% ma senza il beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di tale visita (cfr. verbale medico allegato alla memoria di costituzione CP_ dell' .
Ne consegue che avendo il ricorrente perso il requisito sanitario per poter continuare a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, deve allora ritenersi che il ricorso deve essere rigettato.
Quanto al regime delle spese processuali, la peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione di dette spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 24.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa