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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5811 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Giuseppe Fara, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- DA C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Brasile) il 09/09/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Giuseppe Fara, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/09/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Firenze.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/09/1995 tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Firenze, anno 1995, numero 571, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) la casa in comunione fra i coniugi, sita in Sarroch nella via Sant'Anna n. 27, resterà provvisoriamente nella disponibilità esclusiva della signora
[...]
la quale si impegna a mantenerla in buone condizioni e di CP_1 provvedere al pagamento di tutte le forniture legate all'uso esclusivo del bene.
2) In ragione dell'intervenuta maggiore età dei figli e e della Per_1 Per_2 loro indipendenza economica, i coniugi congiuntamente dichiarano che non ricorrono più le condizioni per il mantenimento degli stessi e che provvederanno, secondo le loro possibilità economiche, ad assisterli autonomamente a supportarli nei loro percorsi di vita.
3) I coniugi dichiarano che non ricorrono i presupposti per la determinazione di un di assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5811 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Giuseppe Fara, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- DA C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Brasile) il 09/09/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Giuseppe Fara, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/09/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Firenze.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/09/1995 tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Firenze, anno 1995, numero 571, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) la casa in comunione fra i coniugi, sita in Sarroch nella via Sant'Anna n. 27, resterà provvisoriamente nella disponibilità esclusiva della signora
[...]
la quale si impegna a mantenerla in buone condizioni e di CP_1 provvedere al pagamento di tutte le forniture legate all'uso esclusivo del bene.
2) In ragione dell'intervenuta maggiore età dei figli e e della Per_1 Per_2 loro indipendenza economica, i coniugi congiuntamente dichiarano che non ricorrono più le condizioni per il mantenimento degli stessi e che provvederanno, secondo le loro possibilità economiche, ad assisterli autonomamente a supportarli nei loro percorsi di vita.
3) I coniugi dichiarano che non ricorrono i presupposti per la determinazione di un di assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2