Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5751
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità per crimini di guerra e contro l'umanità

    Le condotte di cattura, deportazione e assoggettamento a lavori forzati da parte delle forze armate tedesche dopo l'armistizio dell'8.9.1943 integrano crimini di guerra e contro l'umanità, sottraendo la materia al principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione.

  • Accolto
    Imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità

    I crimini di guerra e contro l'umanità, in quanto lesivi di interessi transnazionali e violanti lo ius cogens, sono imprescrittibili secondo le convenzioni ONU e del Consiglio d'Europa, recepite nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost. Il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli non opera per la responsabilità civile.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento danno non patrimoniale iure hereditatis

    La deportazione, lo sradicamento, il trasferimento forzato, la permanenza in condizioni disumane e il lavoro coatto sono fonti di sofferenze fisiche e morali, quantificabili in via equitativa.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danno patrimoniale iure hereditatis

    La domanda non può essere accolta per mancata allegazione e prova degli importi spettanti o che sarebbero stati percepiti.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danno non patrimoniale iure proprio

    La domanda non può essere accolta per genericità delle allegazioni e assenza di mezzi di prova.

  • Rigettato
    Eccezione di compensatio lucri cum damno

    L'eccezione non è fondata per mancanza di prova dell'avvenuta percezione di benefici o indennizzi.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia, dal Giudice dott. Alfredo De Leonardis, nel contesto di una causa civile di primo grado. La parte attrice ha richiesto il riconoscimento della responsabilità della controparte per danni subiti dal proprio congiunto durante la Seconda Guerra Mondiale, chiedendo un risarcimento di € 79.890,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla cattura e deportazione del militare italiano. La parte convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione, la prescrizione dei diritti risarcitori e ha contestato la qualità di erede dell'attrice, sostenendo che il debito fosse da attribuire a un fondo istituito per il ristoro delle vittime di crimini di guerra.

Il Giudice ha affermato la giurisdizione italiana, sottolineando che le condotte in questione integrano crimini di guerra e contro l'umanità, escludendo l'immunità giurisdizionale. Ha rigettato le eccezioni di prescrizione, affermando che tali crimini sono imprescrittibili. Nel merito, ha riconosciuto il danno non patrimoniale per la sofferenza subita dal congiunto, liquidando il risarcimento in € 69.805,00, oltre agli accessori. La parte convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite, mentre le spese tra l'attrice e l'altra parte sono state compensate, considerando la novità delle questioni trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5751
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 5751
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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