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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1516/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12639/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0066606481000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1336/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.071
2025 0066606481000,notificata in data 02.05.2025, contenente l'Avviso di Accertamento n.
964073477731, asseritamente notificato in data 19.10.2022, relativa alla riscossione della tassa automobilistica anno 2019,dalla Regione Campania- UOD Tassa automobilistiche Regionali, per l'importo di Euro 451,80.
Deduceva, in punto di diritto, l'omessa rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, ivi compreso il citato avviso di accertamento, mai ricevuto, con conseguente estinzione della pretesa fiscale per decorrenza del termine di prescrizione.
All'udienza del 25.11.2025 il giudice adito disponeva l'integrazione del contraddittorio come segue:
“ Dispone che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso alla Regione Campania entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente ordinanza e rinvio all'udienza del 27.1.2026”.
Parte ricorrente provvedeva a eseguire i citati incombenti e, ciò nonostante, non si costituiva in giudizio la
Regione Campania.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata costituzione in giudizio della parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso a seguito di integrazione del contraddittorio iussu iudicis, non ha consentito di verificare la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto, il cui onere della prova gravava in capo all'amministrazione resistente atteso il principio della ripartizione dell'onere della prova in base alla vicinanza della stessa nonché alla impossibilità della prova di fatti negativi in capo al ricorrente (nella fattispecie la non notifica di atti impositivi).
Ne consegue, quindi, la fondatezza del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Atteso l'esito del giudizio parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite – liquidate come in dispositivo - in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in complessivi euro
280,00 oltre accessori se dovuti, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12639/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0066606481000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1336/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.071
2025 0066606481000,notificata in data 02.05.2025, contenente l'Avviso di Accertamento n.
964073477731, asseritamente notificato in data 19.10.2022, relativa alla riscossione della tassa automobilistica anno 2019,dalla Regione Campania- UOD Tassa automobilistiche Regionali, per l'importo di Euro 451,80.
Deduceva, in punto di diritto, l'omessa rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, ivi compreso il citato avviso di accertamento, mai ricevuto, con conseguente estinzione della pretesa fiscale per decorrenza del termine di prescrizione.
All'udienza del 25.11.2025 il giudice adito disponeva l'integrazione del contraddittorio come segue:
“ Dispone che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso alla Regione Campania entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente ordinanza e rinvio all'udienza del 27.1.2026”.
Parte ricorrente provvedeva a eseguire i citati incombenti e, ciò nonostante, non si costituiva in giudizio la
Regione Campania.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata costituzione in giudizio della parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso a seguito di integrazione del contraddittorio iussu iudicis, non ha consentito di verificare la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto, il cui onere della prova gravava in capo all'amministrazione resistente atteso il principio della ripartizione dell'onere della prova in base alla vicinanza della stessa nonché alla impossibilità della prova di fatti negativi in capo al ricorrente (nella fattispecie la non notifica di atti impositivi).
Ne consegue, quindi, la fondatezza del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Atteso l'esito del giudizio parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite – liquidate come in dispositivo - in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in complessivi euro
280,00 oltre accessori se dovuti, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.