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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa HI LO, a seguito dell'udienza del
24.11.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11295/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Napoli Valeria Mariangela;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02/12/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto affetta da “Esiti di Parte_1 lobectomia superiore destra e linfoadenectomia ilo-mediastinica (12/2022) per adenocarcinoma del polmone destro con mts linfonodali (2022- pT1b N2 Stadio IIIA), già chemio e radiotrattato, in atto un follow up negativo per ripresa di malattia oncologica in soggetto iperteso, affetto da asma bronchiale e BPCO con deficit ostruttivo di grado moderato, poliartrosi a media incidenza funzionale
e sindrome ansioso depressiva in trattamento farmacologico”, con esclusione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 24.11.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
2 Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che di anni 67, risulta affetta da: Esiti di lobectomia superiore Parte_1 destra e linfoadenectomia ilo-mediastinica per adenocarcinoma polmonare invasivo (pT1bN2, ALK- positivo, stadio IIIA) già sottoposto a trattamento chemio-radioterapico, attualmente in remissione clinicostrumentale;
asma bronchiale severa e BPCO con deficit ventilatorio misto di grado moderato;
poliartrosi diffusa a sfumata incidenza funzionale ed esiti di frattura metatarsale sinistra;
ipertensione arteriosa e sindrome ansiosodepressiva in trattamento;
2. Le risultanze documentali e dell'esame obiettivo conducono ad escludere, allo stato, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici connessi all'indennità di accompagnamento”, confermando la sussistenza dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità a decorrere dal maggio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
4. Tenuto conto del parziale accertamento delle condizioni fatte valere in giudizio già nella fase di ATP, le spese di lite con riguardo a tale fase possono essere compensate tra le parti.
Quanto alle spese per la fase di opposizione, parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra, nonostante l'infondatezza dell'opposizione, parte ricorrente non può CP_ essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili per la presente fase di merito.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
3 compensa le spese di lite con riguardo alla fase di ATP;
CP_ dichiara irripetibili le spese sostenute dall' nella fase di merito;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 26/11/2025
La giudice del lavoro
HI LO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa HI LO, a seguito dell'udienza del
24.11.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11295/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Napoli Valeria Mariangela;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02/12/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto affetta da “Esiti di Parte_1 lobectomia superiore destra e linfoadenectomia ilo-mediastinica (12/2022) per adenocarcinoma del polmone destro con mts linfonodali (2022- pT1b N2 Stadio IIIA), già chemio e radiotrattato, in atto un follow up negativo per ripresa di malattia oncologica in soggetto iperteso, affetto da asma bronchiale e BPCO con deficit ostruttivo di grado moderato, poliartrosi a media incidenza funzionale
e sindrome ansioso depressiva in trattamento farmacologico”, con esclusione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 24.11.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
2 Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che di anni 67, risulta affetta da: Esiti di lobectomia superiore Parte_1 destra e linfoadenectomia ilo-mediastinica per adenocarcinoma polmonare invasivo (pT1bN2, ALK- positivo, stadio IIIA) già sottoposto a trattamento chemio-radioterapico, attualmente in remissione clinicostrumentale;
asma bronchiale severa e BPCO con deficit ventilatorio misto di grado moderato;
poliartrosi diffusa a sfumata incidenza funzionale ed esiti di frattura metatarsale sinistra;
ipertensione arteriosa e sindrome ansiosodepressiva in trattamento;
2. Le risultanze documentali e dell'esame obiettivo conducono ad escludere, allo stato, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici connessi all'indennità di accompagnamento”, confermando la sussistenza dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità a decorrere dal maggio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
4. Tenuto conto del parziale accertamento delle condizioni fatte valere in giudizio già nella fase di ATP, le spese di lite con riguardo a tale fase possono essere compensate tra le parti.
Quanto alle spese per la fase di opposizione, parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra, nonostante l'infondatezza dell'opposizione, parte ricorrente non può CP_ essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili per la presente fase di merito.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
3 compensa le spese di lite con riguardo alla fase di ATP;
CP_ dichiara irripetibili le spese sostenute dall' nella fase di merito;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 26/11/2025
La giudice del lavoro
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