TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1218/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa degli Parte_1 avv.ti Ulpiano Morcavallo e Francesco Morcavallo;
e
“ Controparte_1
(già
[...] [...]
, con l'assistenza e Controparte_2 difesa delle dott.sse Velia Olini e Valeria AL ex art. 417 bis cpc a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte. La parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell'ente convenuto, con inquadramento come tecnologo, terzo livello di cui al c.c.n.l. applicato al personale degli enti di ricerca;
di avere partecipato alla selezione per l'accesso al profilo professionale di primo tecnologo – secondo livello, bandita nel 2009, per complessivi cinque posti e segnatamente per due posti nel dipartimento di afferenza,
“DTI Trasformazione e valorizzazione prodotti agroindustriali‟; di essersi collocato al sesto posto, risultando così quarto degli idonei alla progressione prevista dalla disposizione contrattuale collettiva. Ha lamentato, tuttavia, che l'ente convenuto ha omesso di provvedere agli adempimenti organizzativi e selettivi atti a consentire la progressione professionale e di inquadramento del ricorrente e degli altri ricercatori e tecnologi in posizione analoga. Ha dunque chiesto nel presente giudizio: “a.- accertare e dichiarare che l'ente convenuto, almeno per il periodo successivo all'inserimento del ricorrente nella graduatoria
1 del 2010 menzionata in narrativa, è rimasto inadempiente all'obbligo di consentirne la progressione in carriera mediante scorrimento o indizione periodica di procedure selettive interne, ai sensi del disposto dell'art. 15 del c.c.n.l. del 2006 già menzionato, ribadito nell'ambito della successiva contrattazione collettiva di settore secondo i testi depositati in allegato;
b.- conseguentemente e per l'effetto: in via principale, condannare l'ente convenuto, in persona del rappresentante legale, ad attribuire al ricorrente il superiore inquadramento, rispetto al quale il ricorrente stesso è risultato idoneo a seguito della collocazione nella graduatoria anzidetta, con attribuzione altresì del correlativo trattamento economico e normativo, per il prosieguo del rapporto di servizio e, inoltre, con efficacia ex tunc, dal 31 dicembre 2014 o quantomeno dal 31 dicembre 2016 ovvero comunque dalla diversa data anteriore
o successiva che si ritenga congrua;
in subordine, condannare l'ente medesimo a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno per equivalente -eventualmente anche a titolo di perdita della concreta opportunità di progressione come dianzi specificata-, parametrato come in motivazione e rapportato alla somma corrispondente al trattamento economico dovuto per l'inquadramento superiore e alle perdite in termini di calcolo delle spettanze di fine servizio e trattamento previdenziale, con la decorrenza già indicata o con altra ritenuta di giustizia e con effetto fino all'attribuzione effettiva del superiore inquadramento, ovvero comunque il risarcimento in diversa maggiore o minore misura stimata congrua, parametrata come indicato in motivazione;
inoltre e comunque, condannare l'ente predetto al risarcimento in favore del ricorrente del danno da ritardo e da dequalificazione professionale nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione per ogni anno dal 2010 all'effettiva attribuzione dell'inquadramento superiore ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che si ritenga congrua;
in ogni caso, condannare l' CP_3 convenuto alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi come per legge sulle somme dovute, dalla spettanza al saldo;
in via di estremo subordine, condannare l'ente convenuto ad inserire il ricorrente nelle selezioni interne per l'attribuzione delle posizioni individuate nel piano di fabbisogno per il periodo 2018-2020 e poi per i periodi successivi, sì da consentirgli la progressione per lo scorrimento propedeutico a dette nuove selezioni e, se egli non sia in posizione all'uopo utile, per partecipazione alle procedure selettive stesse”.
2 L' convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto CP_3 dichiararsi infondate le domande proposte dal ricorrente e comunque ne ha eccepito la prescrizione. Con riguardo alla sussistenza della giurisdizione del Giudice adito, occorre evidenziare che, nel caso in esame, non si discute di progressioni verticali fra diverse aree di inquadramento, operando al riguardo la speciale disciplina di cui all'art. 15 CCNL Enti di ricerca 2006 che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.8985/2018, deve ritenersi attualmente vigente. In particolare, la Suprema Corte, nell'affermare la giurisdizione ordinaria proprio con riferimento a controversia relativa alle procedure selettive ex art. 15 CCNL, precisando che esse non rientrano nelle “progressioni verticali”, ha chiarito che: «…l'art. 15 del primo dei suddetti CCNL ha introdotto per la prima volta l'unicità dell'organico dei ricercatori, prevedendo una disciplina conforme ai principi stabiliti dal D.Lgs. n.165 del 2001, rispetto alla quale è da considerare incompatibile quella di cui al D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (alla quale facevano riferimento tutti i precedenti contratti del Comparto), il cui art. 13, contemplava tre livelli di ricercatori (3^, 2^ e 1^ livello: ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca), ciascuno dei quali era configurato come una distinta area, accessibile attraverso un concorso pubblico nazionale>> (Cass. S12 ottobre 2009, n. 21558; Cass. SU 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425: Cass. 13 giugno 2011, n. 12900). Lo stesso può dirsi, per i tecnologi, con riguardo al primo CCNL ASI stipulato il 29 novembre 2007, quindi in epoca di molto antecedente rispetto al bando n. 9/2009 di cui si tratta. Peraltro, la S.C. ha ribadito il principio secondo cui la volontà delle parti contraenti del CCNL del 7.4.2006 è chiarissima nell'accomunare tutti i ricercatori in "un'omogenea professionalità" e in "un unico organico, articolato su tre livelli", il che induce a propendere per l'affermazione della giurisdizione ordinaria, trattandosi - secondo la contrattazione collettiva - di una progressione di carriera nell'ambito della medesima area omogenea» (Cass. Civ., sez. lav., 10.11.2023, n.31293). Passando al merito, con riferimento alla domanda attorea finalizzata ad ottenere il superiore inquadramento, rispetto al quale il ricorrente stesso è risultato idoneo a seguito della collocazione nella graduatoria anzidetta, si precisa quanto segue.
3 Come già evidenziato dalla Corte d'Appello di Bari, con motivazione che si condivide, la lettura del testo dell'art. 15 CCNL in parola non consente di individuare, come sostenuto dal dipendente, la ricorrenza di un obbligo incondizionato dell'amministrazione di scorrimento delle graduatorie al maturare del biennio dalla loro formazione né di automatica indizione di nuove procedure selettive volte alla progressione professionale, restando tale scelta pur sempre subordinata ad una valutazione discrezionale dell'ente circa l'opportunità di coprire i posti vacanti e disponibili, tenuto conto delle disponibilità finanziarie. Ed invero, la disposizione contrattuale in esame, rubricata «opportunità di sviluppo professionale», nel confermare l'unicità dell'organico di ricercatore e tecnologo e l'analogia delle procedure per l'accesso anche al I livello del profilo professionale, dispone testualmente quanto segue: «1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 – Dirigente di ricerca;
2 – Primo ricercatore;
3- Ricercatore.
2. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 – Dirigente tecnologo;
2 – Primo tecnologo;
3- Tecnologo.
3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre, occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL 21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri. Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.
4
5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.
7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti.
8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS. e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà: a. negli Enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all'art.64, comma 1, del CCNL 21.02.2002, a completare le procedure stesse;
b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l'attuazione dell'art. 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell'art. 64, qualora esistenti. Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo già previste.
9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data». Orbene, come evincibile dal dato testuale, la disposizione citata, non prescrive un obbligo assoluto ed incondizionato per l'amministrazione datoriale di procedere ogni due anni ai superiori inquadramenti anche mediante scorrimento delle graduatorie presenti, laddove dispone, in termini programmatici, l'indizione di procedure selettive da avviarsi con la suindicata cadenza, previa contrattazione con le OO.SS, ferma restando l'esistenza di una manifestazione di interesse da parte dell'ente e nella ricorrenza delle condizioni finanziarie richieste.
5 Come infatti disposto dal successivo comma 7, «In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS. vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti». In tal senso, rileva anche il diverso contenuto prescrittivo dell'8° comma in cui, diversamente da quanto disposto nei commi precedenti, viene prescritto all'amministrazione, ma solo in sede di prima applicazione e a decorrere dall'1 gennaio 2003, di concludere le procedure già avviate nei termini di cui alla citata disposizione. Per converso, non si rinviene nei precedenti commi alcun elemento idoneo a sottrarre tali procedure ad una valutazione di opportunità dell'amministrazione, da rendersi anche alla luce delle prioritarie esigenze di bilancio e delle coperture finanziarie, dovendosi ritenere che l'avvio delle progressioni interne di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 15 CCNL non può comunque prescindere dalla sussistenza di un fondo che garantisca la copertura economica dei posti individuati dai piani di fabbisogno. In ragione di tanto, l'invocato art. 15 del CCNL deve intendersi in guisa di norma di azione riguardante il potere dell'amministrazione di procedere alle progressioni di carriera e, come tale, applicabile in termini compatibili con il principio di buon andamento della p.a. e solo a fronte di riconosciute esigenze di ampliamento del personale. Né può ritenersi che le aspirazioni di progressione in carriera dei dipendenti possano sopravanzare l'interesse pubblico al rispetto di una preventiva e discrezionale pianificazione degli organici da parte dell'amministrazione datoriale, anche alla luce delle risorse da destinare agli sviluppi economici (sent. CDA di Bari n. 542 del 2024). La domanda pertanto deve essere rigettata. Quanto alla domanda volta al riconoscimento della qualifica ambita e del relativo trattamento giuridico ed economico a decorrere dal 31.12.2014 o del 31.12.2016, deve premettersi che tali date sono individuate dal ricorrente con riferimento agli (astratti) termini di validità delle graduatorie di ipotetiche procedure concorsuali che l'ente sarebbe stato, asseritamente, nell'obbligo di indire con cadenza biennale, in applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 15 CCNL, che recitano: “
5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei
6 profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore”. Ebbene, come sostenuto da parte di giurisprudenza di merito, con condivisibile motivazione, non è possibile interpretare il tenore testuale delle disposizioni citate come configurante un obbligo in capo al CREA di indire tali procedure con cadenza biennale, posto che si tratta di un ente pubblico e che tale interpretazione si porrebbe in totale contrasto con i principi dell'azione amministrativa. Sarebbe innanzitutto in contrasto con il principio – di rango costituzionale – di buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, una previsione generale ed astratta in relazione a qualsiasi decisione che comporti un esborso;
allo stesso modo, sarebbe incompatibile con i principi che reggono l'attività discrezionale come ormai codificati nella l. 241/90 la previsione di un unico criterio (il numero degli appartenenti al livello inferiore) in base al quale stabilire il numero dei posti oggetto delle procedure stesse, dovendo tale decisione essere assunta primariamente con riferimento all'esigenza di rispondere al fine istituzionale, realizzando la funzione pubblica cui l'ente è preposto;
identica considerazione vale per la rigidità della frequenza di indizione. Il disposto normativo citato deve allora essere interpretato come meramente programmatico, indicativo di una tendenza che l'amministrazione si impegna a rispettare in quanto compatibile con i principi richiamati. L'inconfigurabilità di un obbligo di indizione delle procedure selettive con cadenza biennale comporta il rigetto della domanda volta al riconoscimento della qualifica ambita e del relativo trattamento giuridico ed economico a decorrere dal 31.12.2014 o del 31.12.2016 (trib. Tivoli n. 255/23) La domanda di risarcimento per equivalente del danno conseguente alla pluriennale omissione dell'indizione delle procedure selettive interne per la progressione di carriera deve essere parimenti rigettata. Esclusa l'esistenza di un'obbligazione dell'amministrazione di indire dette procedure in base al CCNL, se ne deduce anche la mancanza di una correlativa obbligazione di assicurare la progressione e lo sviluppo di carriera.
7 Configurata la domanda di risarcimento del danno come danno da perdita di chances, avendo la parte dedotto che le è stata negata la possibilità di una progressione di carriera cui avrebbe potuto aspirare, deve darsi atto del difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa. Ebbene, secondo gli insegnamenti della S.C., il danno da perdita di chance, pone l'onere in capo all'attore di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno che può essere rispettato dall'interessato anche solo in modo presuntivo. La perdita di “chance”, pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore, identificandosi con la prova stessa del danno. Il danno deve essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, nulla ha provato o ha chiesto di provare la parte ricorrente nel presente giudizio, essendosi limitata a dedurre del tutto genericamente ed apoditticamente di avere perso la chance di conseguire l'avanzamento di carriera a causa delle omissioni dell'ente convenuto, configurandosi in tal modo un inammissibile danno in re ipsa. L'accertamento del nesso di causalità in materia di risarcimento del danno da perdita di chance non differisce da quello ordinario e deve, quindi, esplicarsi nell'analisi del nesso giuridico tra illecito (aquiliano o contrattuale) e danno, e del nesso materiale tra danno evento e danno conseguenza, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità
– che attiene alla quantificazione del danno risarcibile – della quale deve invece essere dimostrata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2261 del 26/1/2022). Il riscontrato difetto di allegazione in relazione al numero di ipotetici aspiranti per ciascun posto disponibile e ad elementi utili di comparazione tra questi e il ricorrente si risolve, quindi, in un difetto di allegazione della serietà ed apprezzabilità della chance, e, quindi, di uno degli elementi costitutivi della pretesa. La domanda relativa al risarcimento del danno da perdita di qualificazione professionale, derivante dall'indebita pluriennale stasi nel livello di inquadramento pregresso e
8 dalla mancata fruizione del diritto alla progressione nello sviluppo della competenza e dell'attività tecnico scientifica, inteso quale danno non patrimoniale, deve ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 2059 c.c. soltanto nei casi legalmente previsti. Escluso il ricorrere, nel caso di specie, di danno da reato risarcibile ex art. 185 c.p., deve altresì escludersi la risarcibilità di detto danno alla stregua dei principi giurisprudenziali che hanno esteso l'operatività dell'art. 2059 c.c. alle ipotesi di violazione di valori inerenti alla persona non aventi natura economica sanciti in Costituzione (Cass. Sez. III n. 8827 e 8828/2003 e C. Cost. 233/2003), a condizione di gravità della lesione e di serietà del danno (Cass. Ord 17460/2018). Il danneggiato deve allegare le conseguenze sfavorevoli che gli sono derivate dalla lesione dell'interesse giuridicamente protetto, o quantomeno fornire elementi obiettivi sulla cui base il giudice possa compiere valutazioni prognostiche e presunzioni (Cass. 8828/2003, 13546/2006). Da ultimo, la domanda volta alla condanna dell'ente convenuto ad inserire il ricorrente nelle selezioni interne per l'attribuzione delle posizioni individuate nel piano di fabbisogno per il periodo 2018-2020, e poi per i periodi successivi, deve essere respinta, trattandosi di domanda formulata in termini ipotetici e futuri, finalizzata cioè ad una pronuncia astratta e sganciata da un concreto interesse apprezzabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c., e pertanto, inammissibile. Inoltre, non sussiste un diritto del ricorrente allo scorrimento della graduatoria del 2009 (l'unica nella quale il ricorrente è inserito), in mancanza di una espressa determinazione dell'amministrazione di attingervi ai fini delle selezioni per il fabbisogno del triennio 2018-2020. Alla luce di tanto, le domande attoree devono essere, nel complesso, rigettate. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi con riduzione del 20% ex art. 152 bis disp.att. cpc- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-rigetta le domande attoree;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.951,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale. Bari, 29.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa degli Parte_1 avv.ti Ulpiano Morcavallo e Francesco Morcavallo;
e
“ Controparte_1
(già
[...] [...]
, con l'assistenza e Controparte_2 difesa delle dott.sse Velia Olini e Valeria AL ex art. 417 bis cpc a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte. La parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell'ente convenuto, con inquadramento come tecnologo, terzo livello di cui al c.c.n.l. applicato al personale degli enti di ricerca;
di avere partecipato alla selezione per l'accesso al profilo professionale di primo tecnologo – secondo livello, bandita nel 2009, per complessivi cinque posti e segnatamente per due posti nel dipartimento di afferenza,
“DTI Trasformazione e valorizzazione prodotti agroindustriali‟; di essersi collocato al sesto posto, risultando così quarto degli idonei alla progressione prevista dalla disposizione contrattuale collettiva. Ha lamentato, tuttavia, che l'ente convenuto ha omesso di provvedere agli adempimenti organizzativi e selettivi atti a consentire la progressione professionale e di inquadramento del ricorrente e degli altri ricercatori e tecnologi in posizione analoga. Ha dunque chiesto nel presente giudizio: “a.- accertare e dichiarare che l'ente convenuto, almeno per il periodo successivo all'inserimento del ricorrente nella graduatoria
1 del 2010 menzionata in narrativa, è rimasto inadempiente all'obbligo di consentirne la progressione in carriera mediante scorrimento o indizione periodica di procedure selettive interne, ai sensi del disposto dell'art. 15 del c.c.n.l. del 2006 già menzionato, ribadito nell'ambito della successiva contrattazione collettiva di settore secondo i testi depositati in allegato;
b.- conseguentemente e per l'effetto: in via principale, condannare l'ente convenuto, in persona del rappresentante legale, ad attribuire al ricorrente il superiore inquadramento, rispetto al quale il ricorrente stesso è risultato idoneo a seguito della collocazione nella graduatoria anzidetta, con attribuzione altresì del correlativo trattamento economico e normativo, per il prosieguo del rapporto di servizio e, inoltre, con efficacia ex tunc, dal 31 dicembre 2014 o quantomeno dal 31 dicembre 2016 ovvero comunque dalla diversa data anteriore
o successiva che si ritenga congrua;
in subordine, condannare l'ente medesimo a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno per equivalente -eventualmente anche a titolo di perdita della concreta opportunità di progressione come dianzi specificata-, parametrato come in motivazione e rapportato alla somma corrispondente al trattamento economico dovuto per l'inquadramento superiore e alle perdite in termini di calcolo delle spettanze di fine servizio e trattamento previdenziale, con la decorrenza già indicata o con altra ritenuta di giustizia e con effetto fino all'attribuzione effettiva del superiore inquadramento, ovvero comunque il risarcimento in diversa maggiore o minore misura stimata congrua, parametrata come indicato in motivazione;
inoltre e comunque, condannare l'ente predetto al risarcimento in favore del ricorrente del danno da ritardo e da dequalificazione professionale nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione per ogni anno dal 2010 all'effettiva attribuzione dell'inquadramento superiore ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che si ritenga congrua;
in ogni caso, condannare l' CP_3 convenuto alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi come per legge sulle somme dovute, dalla spettanza al saldo;
in via di estremo subordine, condannare l'ente convenuto ad inserire il ricorrente nelle selezioni interne per l'attribuzione delle posizioni individuate nel piano di fabbisogno per il periodo 2018-2020 e poi per i periodi successivi, sì da consentirgli la progressione per lo scorrimento propedeutico a dette nuove selezioni e, se egli non sia in posizione all'uopo utile, per partecipazione alle procedure selettive stesse”.
2 L' convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto CP_3 dichiararsi infondate le domande proposte dal ricorrente e comunque ne ha eccepito la prescrizione. Con riguardo alla sussistenza della giurisdizione del Giudice adito, occorre evidenziare che, nel caso in esame, non si discute di progressioni verticali fra diverse aree di inquadramento, operando al riguardo la speciale disciplina di cui all'art. 15 CCNL Enti di ricerca 2006 che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.8985/2018, deve ritenersi attualmente vigente. In particolare, la Suprema Corte, nell'affermare la giurisdizione ordinaria proprio con riferimento a controversia relativa alle procedure selettive ex art. 15 CCNL, precisando che esse non rientrano nelle “progressioni verticali”, ha chiarito che: «…l'art. 15 del primo dei suddetti CCNL ha introdotto per la prima volta l'unicità dell'organico dei ricercatori, prevedendo una disciplina conforme ai principi stabiliti dal D.Lgs. n.165 del 2001, rispetto alla quale è da considerare incompatibile quella di cui al D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (alla quale facevano riferimento tutti i precedenti contratti del Comparto), il cui art. 13, contemplava tre livelli di ricercatori (3^, 2^ e 1^ livello: ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca), ciascuno dei quali era configurato come una distinta area, accessibile attraverso un concorso pubblico nazionale>> (Cass. S12 ottobre 2009, n. 21558; Cass. SU 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425: Cass. 13 giugno 2011, n. 12900). Lo stesso può dirsi, per i tecnologi, con riguardo al primo CCNL ASI stipulato il 29 novembre 2007, quindi in epoca di molto antecedente rispetto al bando n. 9/2009 di cui si tratta. Peraltro, la S.C. ha ribadito il principio secondo cui la volontà delle parti contraenti del CCNL del 7.4.2006 è chiarissima nell'accomunare tutti i ricercatori in "un'omogenea professionalità" e in "un unico organico, articolato su tre livelli", il che induce a propendere per l'affermazione della giurisdizione ordinaria, trattandosi - secondo la contrattazione collettiva - di una progressione di carriera nell'ambito della medesima area omogenea» (Cass. Civ., sez. lav., 10.11.2023, n.31293). Passando al merito, con riferimento alla domanda attorea finalizzata ad ottenere il superiore inquadramento, rispetto al quale il ricorrente stesso è risultato idoneo a seguito della collocazione nella graduatoria anzidetta, si precisa quanto segue.
3 Come già evidenziato dalla Corte d'Appello di Bari, con motivazione che si condivide, la lettura del testo dell'art. 15 CCNL in parola non consente di individuare, come sostenuto dal dipendente, la ricorrenza di un obbligo incondizionato dell'amministrazione di scorrimento delle graduatorie al maturare del biennio dalla loro formazione né di automatica indizione di nuove procedure selettive volte alla progressione professionale, restando tale scelta pur sempre subordinata ad una valutazione discrezionale dell'ente circa l'opportunità di coprire i posti vacanti e disponibili, tenuto conto delle disponibilità finanziarie. Ed invero, la disposizione contrattuale in esame, rubricata «opportunità di sviluppo professionale», nel confermare l'unicità dell'organico di ricercatore e tecnologo e l'analogia delle procedure per l'accesso anche al I livello del profilo professionale, dispone testualmente quanto segue: «1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 – Dirigente di ricerca;
2 – Primo ricercatore;
3- Ricercatore.
2. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 – Dirigente tecnologo;
2 – Primo tecnologo;
3- Tecnologo.
3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre, occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL 21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri. Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.
4
5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.
7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti.
8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS. e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà: a. negli Enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all'art.64, comma 1, del CCNL 21.02.2002, a completare le procedure stesse;
b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l'attuazione dell'art. 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell'art. 64, qualora esistenti. Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo già previste.
9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data». Orbene, come evincibile dal dato testuale, la disposizione citata, non prescrive un obbligo assoluto ed incondizionato per l'amministrazione datoriale di procedere ogni due anni ai superiori inquadramenti anche mediante scorrimento delle graduatorie presenti, laddove dispone, in termini programmatici, l'indizione di procedure selettive da avviarsi con la suindicata cadenza, previa contrattazione con le OO.SS, ferma restando l'esistenza di una manifestazione di interesse da parte dell'ente e nella ricorrenza delle condizioni finanziarie richieste.
5 Come infatti disposto dal successivo comma 7, «In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS. vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti». In tal senso, rileva anche il diverso contenuto prescrittivo dell'8° comma in cui, diversamente da quanto disposto nei commi precedenti, viene prescritto all'amministrazione, ma solo in sede di prima applicazione e a decorrere dall'1 gennaio 2003, di concludere le procedure già avviate nei termini di cui alla citata disposizione. Per converso, non si rinviene nei precedenti commi alcun elemento idoneo a sottrarre tali procedure ad una valutazione di opportunità dell'amministrazione, da rendersi anche alla luce delle prioritarie esigenze di bilancio e delle coperture finanziarie, dovendosi ritenere che l'avvio delle progressioni interne di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 15 CCNL non può comunque prescindere dalla sussistenza di un fondo che garantisca la copertura economica dei posti individuati dai piani di fabbisogno. In ragione di tanto, l'invocato art. 15 del CCNL deve intendersi in guisa di norma di azione riguardante il potere dell'amministrazione di procedere alle progressioni di carriera e, come tale, applicabile in termini compatibili con il principio di buon andamento della p.a. e solo a fronte di riconosciute esigenze di ampliamento del personale. Né può ritenersi che le aspirazioni di progressione in carriera dei dipendenti possano sopravanzare l'interesse pubblico al rispetto di una preventiva e discrezionale pianificazione degli organici da parte dell'amministrazione datoriale, anche alla luce delle risorse da destinare agli sviluppi economici (sent. CDA di Bari n. 542 del 2024). La domanda pertanto deve essere rigettata. Quanto alla domanda volta al riconoscimento della qualifica ambita e del relativo trattamento giuridico ed economico a decorrere dal 31.12.2014 o del 31.12.2016, deve premettersi che tali date sono individuate dal ricorrente con riferimento agli (astratti) termini di validità delle graduatorie di ipotetiche procedure concorsuali che l'ente sarebbe stato, asseritamente, nell'obbligo di indire con cadenza biennale, in applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 15 CCNL, che recitano: “
5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei
6 profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore”. Ebbene, come sostenuto da parte di giurisprudenza di merito, con condivisibile motivazione, non è possibile interpretare il tenore testuale delle disposizioni citate come configurante un obbligo in capo al CREA di indire tali procedure con cadenza biennale, posto che si tratta di un ente pubblico e che tale interpretazione si porrebbe in totale contrasto con i principi dell'azione amministrativa. Sarebbe innanzitutto in contrasto con il principio – di rango costituzionale – di buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, una previsione generale ed astratta in relazione a qualsiasi decisione che comporti un esborso;
allo stesso modo, sarebbe incompatibile con i principi che reggono l'attività discrezionale come ormai codificati nella l. 241/90 la previsione di un unico criterio (il numero degli appartenenti al livello inferiore) in base al quale stabilire il numero dei posti oggetto delle procedure stesse, dovendo tale decisione essere assunta primariamente con riferimento all'esigenza di rispondere al fine istituzionale, realizzando la funzione pubblica cui l'ente è preposto;
identica considerazione vale per la rigidità della frequenza di indizione. Il disposto normativo citato deve allora essere interpretato come meramente programmatico, indicativo di una tendenza che l'amministrazione si impegna a rispettare in quanto compatibile con i principi richiamati. L'inconfigurabilità di un obbligo di indizione delle procedure selettive con cadenza biennale comporta il rigetto della domanda volta al riconoscimento della qualifica ambita e del relativo trattamento giuridico ed economico a decorrere dal 31.12.2014 o del 31.12.2016 (trib. Tivoli n. 255/23) La domanda di risarcimento per equivalente del danno conseguente alla pluriennale omissione dell'indizione delle procedure selettive interne per la progressione di carriera deve essere parimenti rigettata. Esclusa l'esistenza di un'obbligazione dell'amministrazione di indire dette procedure in base al CCNL, se ne deduce anche la mancanza di una correlativa obbligazione di assicurare la progressione e lo sviluppo di carriera.
7 Configurata la domanda di risarcimento del danno come danno da perdita di chances, avendo la parte dedotto che le è stata negata la possibilità di una progressione di carriera cui avrebbe potuto aspirare, deve darsi atto del difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa. Ebbene, secondo gli insegnamenti della S.C., il danno da perdita di chance, pone l'onere in capo all'attore di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno che può essere rispettato dall'interessato anche solo in modo presuntivo. La perdita di “chance”, pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore, identificandosi con la prova stessa del danno. Il danno deve essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, nulla ha provato o ha chiesto di provare la parte ricorrente nel presente giudizio, essendosi limitata a dedurre del tutto genericamente ed apoditticamente di avere perso la chance di conseguire l'avanzamento di carriera a causa delle omissioni dell'ente convenuto, configurandosi in tal modo un inammissibile danno in re ipsa. L'accertamento del nesso di causalità in materia di risarcimento del danno da perdita di chance non differisce da quello ordinario e deve, quindi, esplicarsi nell'analisi del nesso giuridico tra illecito (aquiliano o contrattuale) e danno, e del nesso materiale tra danno evento e danno conseguenza, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità
– che attiene alla quantificazione del danno risarcibile – della quale deve invece essere dimostrata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2261 del 26/1/2022). Il riscontrato difetto di allegazione in relazione al numero di ipotetici aspiranti per ciascun posto disponibile e ad elementi utili di comparazione tra questi e il ricorrente si risolve, quindi, in un difetto di allegazione della serietà ed apprezzabilità della chance, e, quindi, di uno degli elementi costitutivi della pretesa. La domanda relativa al risarcimento del danno da perdita di qualificazione professionale, derivante dall'indebita pluriennale stasi nel livello di inquadramento pregresso e
8 dalla mancata fruizione del diritto alla progressione nello sviluppo della competenza e dell'attività tecnico scientifica, inteso quale danno non patrimoniale, deve ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 2059 c.c. soltanto nei casi legalmente previsti. Escluso il ricorrere, nel caso di specie, di danno da reato risarcibile ex art. 185 c.p., deve altresì escludersi la risarcibilità di detto danno alla stregua dei principi giurisprudenziali che hanno esteso l'operatività dell'art. 2059 c.c. alle ipotesi di violazione di valori inerenti alla persona non aventi natura economica sanciti in Costituzione (Cass. Sez. III n. 8827 e 8828/2003 e C. Cost. 233/2003), a condizione di gravità della lesione e di serietà del danno (Cass. Ord 17460/2018). Il danneggiato deve allegare le conseguenze sfavorevoli che gli sono derivate dalla lesione dell'interesse giuridicamente protetto, o quantomeno fornire elementi obiettivi sulla cui base il giudice possa compiere valutazioni prognostiche e presunzioni (Cass. 8828/2003, 13546/2006). Da ultimo, la domanda volta alla condanna dell'ente convenuto ad inserire il ricorrente nelle selezioni interne per l'attribuzione delle posizioni individuate nel piano di fabbisogno per il periodo 2018-2020, e poi per i periodi successivi, deve essere respinta, trattandosi di domanda formulata in termini ipotetici e futuri, finalizzata cioè ad una pronuncia astratta e sganciata da un concreto interesse apprezzabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c., e pertanto, inammissibile. Inoltre, non sussiste un diritto del ricorrente allo scorrimento della graduatoria del 2009 (l'unica nella quale il ricorrente è inserito), in mancanza di una espressa determinazione dell'amministrazione di attingervi ai fini delle selezioni per il fabbisogno del triennio 2018-2020. Alla luce di tanto, le domande attoree devono essere, nel complesso, rigettate. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi con riduzione del 20% ex art. 152 bis disp.att. cpc- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-rigetta le domande attoree;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.951,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale. Bari, 29.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
9