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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 883/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
OR RI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7621/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180016111715001 IMP. DI REGISTR 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento n.29320180016111715001, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Catania, notificata in data 14.06.2023, relativa a Imposta di Registro Sanzioni e
Interessi per €5.781,00, afferente all'anno d'imposta 2014 per trasferimento fabbricato, avvenuto con atto del 15/07/2013, reg.to il 30/07/2013 al n. 2002 presso l'Ufficio di Giarre
Eccepisce la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la mancata notifica dell'Avviso di Liquidazione – Irrogazione delle sanzioni.
Resistono ER e Agenzia delle entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
E' stata prodotta in atti prova della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione nr. 20131T002498000 in data
10/10/2014, non impugnato da cui deriva l'inammissibilità di tutte le eccezioni con cui la parte, in violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs 546/92.
Inoltre la cartella esattoriale risulta essere stata ricevuta in data 27/06/2019 (vedi copia relata di notifica in all.4). La notifica del 14/06/2023 è una seconda ristampa ma la notifica precedente è assolutamente regolare.
La cartella veniva notificata ai sensi dell'art. 140 cpc con deposito dell'atto presso la Casa Comunale e invio del Cad, con raccomandata n. 93002541253921 ricevuta personalmente dal destinatario in data 17/07/2019.
Ne consegue la cristallizzazione della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistenti, liquidandole in €500,00 ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il giudice monocratico
RO M. ST
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
OR RI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7621/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180016111715001 IMP. DI REGISTR 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento n.29320180016111715001, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Catania, notificata in data 14.06.2023, relativa a Imposta di Registro Sanzioni e
Interessi per €5.781,00, afferente all'anno d'imposta 2014 per trasferimento fabbricato, avvenuto con atto del 15/07/2013, reg.to il 30/07/2013 al n. 2002 presso l'Ufficio di Giarre
Eccepisce la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la mancata notifica dell'Avviso di Liquidazione – Irrogazione delle sanzioni.
Resistono ER e Agenzia delle entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
E' stata prodotta in atti prova della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione nr. 20131T002498000 in data
10/10/2014, non impugnato da cui deriva l'inammissibilità di tutte le eccezioni con cui la parte, in violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs 546/92.
Inoltre la cartella esattoriale risulta essere stata ricevuta in data 27/06/2019 (vedi copia relata di notifica in all.4). La notifica del 14/06/2023 è una seconda ristampa ma la notifica precedente è assolutamente regolare.
La cartella veniva notificata ai sensi dell'art. 140 cpc con deposito dell'atto presso la Casa Comunale e invio del Cad, con raccomandata n. 93002541253921 ricevuta personalmente dal destinatario in data 17/07/2019.
Ne consegue la cristallizzazione della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistenti, liquidandole in €500,00 ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il giudice monocratico
RO M. ST