Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2025, proposto dal Impresud s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Adinolfi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. luigi.adinolfi@avvocatismcv.it;
contro
Comune di Galluccio (CE), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza al
decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Cassino 29 gennaio 2013 n. 46, non opposto e notificato in forma esecutiva il 30 maggio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 29 aprile 2025, Impresud s.r.l. ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, inclusa l’applicazione di una penalità di mora;
Considerato che con il prefato decreto il Comune di Galluccio è stato condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di euro 17.676,18, oltre ad interessi e spese come da dispositivo;
Considerato che il decreto ingiuntivo de quo , reso esecutivo con ordinanza 18 aprile 2013 rep. n. 667/13, è stato così notificato il 30 maggio 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Rilevato che l’ente locale intimato, nonostante i numerosi precetti successivamente notificatigli, non risulta aver provveduto a eseguire tale provvedimento giurisdizionale;
Considerato che a mente degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2, cod. proc. amm., nei casi in cui sia richiesta l’ottemperanza ad un provvedimento del giudice ordinario equiparato ad una sentenza il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’organo giudiziario che ha emesso la decisione di cui è chiesta l’esecuzione;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto, non avendo il comune resistente fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, vada fissato al predetto ente un termine per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina;
Visto l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per il quale il giudice, in caso di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza, salvo che ciò non sia manifestamente iniquo e che non vi siano altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, mediante statuizione costituente titolo esecutivo, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali;
Ritenuto di accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., e ritenuto, per l’effetto, di disporre l’applicazione, a carico di essa, di una penalità di mora nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla data della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notifica della presente sentenza, con la precisazione che:
a) l’ammontare della penalità è commisurato alla durata del periodo di inottemperanza;
b) l’inottemperanza rilevante ai fini della penalità di mora ha come termine finale il giorno di insediamento del commissario ad acta ;
c) la parte ricorrente ha comunque l’obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione resistente per ottemperare e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento;
Ritenuto di condannare l’amministrazione resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Comune di Galluccio il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Galluccio il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Galluccio al pagamento di una penalità di mora, nei termini di cui in motivazione;
e) condanna il Comune di Galluccio al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avv. Luigi Adinolfi, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente
AL OR, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL OR | TE CA |
IL SEGRETARIO