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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDO PIERFRANCESCO e dall'Avv. GUARINI KATIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/APPELLANTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ORI LUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA LEMIGNANO, 2 COLLECCHIO, giusta procura in atti,
CONVENUTO/APPELLATO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025, le parti hanno precisato e ribadito le conclusioni già rassegnate con note depositate telematicamente, nei termini assegnati con ordinanza del 28.06.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha appellato la sentenza n. 14/24 del Giudice di Pace, che aveva respinto Parte_1
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/23, con cui di aveva CP_2 Controparte_1 preteso il pagamento delle fatture emesse per la fornitura di servizi tecnici audio.
Il Giudice di Pace ha accolto, in prima istanza, l'eccezione di decadenza ex art. 2226 c.c. sollevata dalla difesa dell'opposto.
La sentenza trascura, tuttavia, che la disciplina richiamata si occupa delle difformità e dei vizi dell'opera, con ciò normalmente intendendosi un manufatto realizzato (in ipotesi) artigianalmente.
Il Giudice di Pace tuttavia ha specificato che la Fattura n. 5 del 04.04.2023, di € 190,00 e non contestata, riguarda la riparazione di un altoparlante “Martin Audio” e di un finale “Lab Gruppen”, mentre la Fattura n. 32 del 25.12.2022 di
€ 1.890,00 riguarda, oltre alla riconatura di un altro altoparlante, lo svolgimento di diversi servizi tecnici audio (ben 10) in diverse località del Nord Italia per l'importo (non contestato) di € 150,00 ciascuno.
Siamo quindi nell'ambio di una prestazione di servizi (seppur svolta mediante il ricorso a strumentazione propria).
In questo senso, l'eccezione di decadenza era inconferente.
Tuttavia, a fronte delle contestazioni annotate nelle missive in atti, ci si avvede che si è Parte_1
limitata a contestare inadempienze e negligenze del prestatore d'opera, che sono state poi veicolate in un'eccezione di inadempimento da parte del committente originario (tale che non avrebbe Per_1 pagato nemmeno Parte_1
Il problema sta dunque in ciò, che l'opponente non ha fornito prova, processualmente spendibile, che il committente abbia rifiutato il pagamento per un inadempimento riferibile ad ma Per_1 Parte_1 imputabile alle prestazioni rese da la prova risulta affidata all'attestazione del mancato CP_1 pagamento della fattura, ma non vi sono riscontri oggettivi che consentano di ricostruire con precisione il frammento di condotta che tratteggia la mancata esecuzione dei servizi commissionati a poi tradottisi nella inutilità della prestazione resa. CP_1
Vale dunque il principio per cui nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto
l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio (C. n. 10141/21).
pagina 2 di 3 La mera allegazione di 'problemi a causa di inesattezze delle prestazioni' – tanto più a fronte di video attestanti che la serata, nel contesto della quale i servizi sono stati resi, si è svolta con partecipazione di pubblico – impedisce di delineare la misura dello sforzo dovuto dal debitore e, conclusivamente, di ritenere rigorosamente allegato, prima, e provato, dopo, l'evento cardine dell'inadempimento, da cui si dipanano tutti gli strumenti di tutela (risoluzione, eccezione di inadempimento e così via): il mancato conseguimento del bene oggetto della prestazione.
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 497/24 RG, così decide: rigetta l'appello, conferma la sentenza appellata, condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge;
dichiara l'appellante tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato prescritto per l'iscrizione a ruolo dell'atto di impugnazione.
Parma, 03/02/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDO PIERFRANCESCO e dall'Avv. GUARINI KATIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/APPELLANTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ORI LUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA LEMIGNANO, 2 COLLECCHIO, giusta procura in atti,
CONVENUTO/APPELLATO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025, le parti hanno precisato e ribadito le conclusioni già rassegnate con note depositate telematicamente, nei termini assegnati con ordinanza del 28.06.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha appellato la sentenza n. 14/24 del Giudice di Pace, che aveva respinto Parte_1
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/23, con cui di aveva CP_2 Controparte_1 preteso il pagamento delle fatture emesse per la fornitura di servizi tecnici audio.
Il Giudice di Pace ha accolto, in prima istanza, l'eccezione di decadenza ex art. 2226 c.c. sollevata dalla difesa dell'opposto.
La sentenza trascura, tuttavia, che la disciplina richiamata si occupa delle difformità e dei vizi dell'opera, con ciò normalmente intendendosi un manufatto realizzato (in ipotesi) artigianalmente.
Il Giudice di Pace tuttavia ha specificato che la Fattura n. 5 del 04.04.2023, di € 190,00 e non contestata, riguarda la riparazione di un altoparlante “Martin Audio” e di un finale “Lab Gruppen”, mentre la Fattura n. 32 del 25.12.2022 di
€ 1.890,00 riguarda, oltre alla riconatura di un altro altoparlante, lo svolgimento di diversi servizi tecnici audio (ben 10) in diverse località del Nord Italia per l'importo (non contestato) di € 150,00 ciascuno.
Siamo quindi nell'ambio di una prestazione di servizi (seppur svolta mediante il ricorso a strumentazione propria).
In questo senso, l'eccezione di decadenza era inconferente.
Tuttavia, a fronte delle contestazioni annotate nelle missive in atti, ci si avvede che si è Parte_1
limitata a contestare inadempienze e negligenze del prestatore d'opera, che sono state poi veicolate in un'eccezione di inadempimento da parte del committente originario (tale che non avrebbe Per_1 pagato nemmeno Parte_1
Il problema sta dunque in ciò, che l'opponente non ha fornito prova, processualmente spendibile, che il committente abbia rifiutato il pagamento per un inadempimento riferibile ad ma Per_1 Parte_1 imputabile alle prestazioni rese da la prova risulta affidata all'attestazione del mancato CP_1 pagamento della fattura, ma non vi sono riscontri oggettivi che consentano di ricostruire con precisione il frammento di condotta che tratteggia la mancata esecuzione dei servizi commissionati a poi tradottisi nella inutilità della prestazione resa. CP_1
Vale dunque il principio per cui nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto
l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio (C. n. 10141/21).
pagina 2 di 3 La mera allegazione di 'problemi a causa di inesattezze delle prestazioni' – tanto più a fronte di video attestanti che la serata, nel contesto della quale i servizi sono stati resi, si è svolta con partecipazione di pubblico – impedisce di delineare la misura dello sforzo dovuto dal debitore e, conclusivamente, di ritenere rigorosamente allegato, prima, e provato, dopo, l'evento cardine dell'inadempimento, da cui si dipanano tutti gli strumenti di tutela (risoluzione, eccezione di inadempimento e così via): il mancato conseguimento del bene oggetto della prestazione.
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 497/24 RG, così decide: rigetta l'appello, conferma la sentenza appellata, condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge;
dichiara l'appellante tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato prescritto per l'iscrizione a ruolo dell'atto di impugnazione.
Parma, 03/02/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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