Articolo 13 della Legge 3 gennaio 1951, n. 27
Articolo 12
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17 febbraio 1951
Art. 13. Disposizione finale.

Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 .

Entrata in vigore il 17 febbraio 1951