Ordinanza cautelare 24 ottobre 2023
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Spezia,-OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l''istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi commerciali/lavoro autonomo”, presentata dal ricorrente in data 07/02/2022 a mezzo servizio postale;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi o collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 il dott. EL NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso di cui in epigrafe è stato impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi commerciali/lavoro autonomo”.
Dall’istruttoria effettuata Questura è risultata una disponibilità reddituale in capo al ricorrente di euro 1.323 per il 2019 ed euro 3.059 per il 2021, nulla per gli altri anni.
Pertanto è stato inviato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/90 all’indirizzo dichiarato ove, tuttavia, il ricorrente è risultato sconosciuto.
Successivamente la Questura, in difetto di ulteriori documenti presentati dal ricorrente, ha adottato il provvedimento -OMISSIS- con cui ha negato il rinnovo del titolo di soggiorno per mancanza di idonea capacità reddituale in quanto il reddito percepito è risultato sensibilmente inferiore a quello minimo di 8.263,31 euro e, inoltre, non risulta che il ricorrente in Italia abbia legami familiari o coniugali.
Con ricorso di cui in epigrafe è stato impugnato il suddetto provvedimento reiettivo.
In esito alla camera di consiglio del 20.10.2023 l’istanza cautelare è stata respinta.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente non ha più depositato atti o memorie, mentre la Questura ha depositato documentazione da cui risulta:
- che dalle banche dati di INPS e dell’Agenzia delle entrate gli unici redditi percepiti dal ricorrente sono quelli di euro 1.323,17 per il 2019 ed euro 3.059 per il 2021;
- che, inoltre, a carico del ricorrente risultano segnalazioni presenti nella banca dati SDI tra cui le segnalazioni: della notizia di reato dell’11.9.2020 per rissa aggravata, della notizia di reato del 7.4.2017 per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 73, comma, 1 del D.P.R. n. 309/1990, nonché delle sanzioni amministrative irrogate rispettivamente in data 16.5.2018 e 7.4.2017 per detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 75 D.P.R. n. 309/1990.
All’udienza del 5.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta l’illegittimità del diniego impugnato per violazione degli artt. 26 D.lgs. n. 286/1998 e 39, comma 3, D.lgs. n. 394/1999, per travisamento, carenza di istruttoria.
Il ricorrente ha contestato in particolare che i parametri reddituali minimi sarebbero stati applicati rigidamente e non elasticamente, secondo un’esegesi costituzionalmente orientata.
La censura è infondata.
Il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto del mancato possesso, da parte del ricorrente, del reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (art. 26, comma 3, D.lgs. n. 286/1998).
Il costante orientamento giurisprudenziale in materia di presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno, condiviso dal Collegio, afferma che “ Il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese; la disponibilità di un reddito conseguito in modo lecito è, inoltre, garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose; l'obbligo di provare la disponibilità del requisito reddituale compete al cittadino straniero ” (Cons. Stato, sez. III, 19/9/2025, n.7416; ex pluribus : Id. 12/11/2019, n. 7739).
Ebbene dall’istruttoria effettuata dalla Questura presso le banche dati di INPS e dell’Agenzia delle entrate, è emerso che il ricorrente:
- dal 2018 al 2023 ha percepito - nell’arco temporale dal 2019 al 2022 - redditi complessivamente inferiori ai 4 mila euro (o, volendo accedere a quanto affermato in ricorso, a 7 mila euro), comunque macroscopicamente inferiori al limite reddituale minimo previsto dalla legge per ogni anno fiscale e ritenuto ineludibile dalla costante giurisprudenza;
- dall’anno di imposta 2022 alla data di adozione dell’atto gravato, non ha più dichiarato la percezione di alcun reddito;
- neppure successivamente all’adozione dell’atto impugnato non risultano redditi prodotti.
Ne consegue che l’esiguità dei redditi dichiarati dal ricorrente, la loro produzione per i soli anni 2019-2020 e l’incapienza per il periodo successivo, confermano l’assoluta inidoneità reddituale ai fini della possibilità per il ricorrente – anche nella prospettiva meno rigorosa proposta in ricorso - di far fronte ai propri bisogni con fonti economiche lecite, con conseguente legittimità dell’atto gravato.
Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU CA, Presidente
LI ET, Primo Referendario
EL NE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NE | IU CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.