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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/07/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1165 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165 del 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Guercio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale G. Mazzini n.
113, giusta procura speciale in atti;
PARTE ATTOREA
NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA.
Oggetto: rettificazione del sesso.
Conclusioni di parte attorea rassegnate con nota di precisazione delle conclusioni: ““Voglia
l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa: -autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico Parte_1 per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dall'attore, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di Pt_1 Per_1
”.
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Parte attorea come in epigrafe indicata ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzato al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, con contestuale rettifica di attribuzione di sesso da maschile a femminile nei registri dello Stato Civile, con rettifica dell'atto di nascita e con autorizzazione a cambiare il nominativo da ” a Pt_1
”. Persona_1
Ha dedotto, al riguardo, che sin dall'infanzia manifestava una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile e che, anche grazie la somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di una donna.
L'atto di citazione è stato notificato al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza è stata ascoltata personalmente parte attorea che ha dichiarato: “Sono inserita al femminile, a livello sociale, mi chiamano al femminile, nessuno si rivolge a me con il maschile. La consapevolezza della identificazione nel genere femminile è sorta in fase già preadolescenziale, verso i dodici anni, e con l'inizio dell'Università ho deciso di iniziare il percorso di transizione, sono assolutamente convinta della mia scelta e soddisfatta. Sono diversi anni che ho palesato la mia nuova identità e l'ho potuta sperimentare nella quotidianità. Non ho figli”.
Si è dato atto nel verbale di udienza che parte attorea era truccata e aveva un aspetto del viso apparentemente femminile.
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la rimessione della causa al Collegio, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attorea ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe con rinuncia ai termini di legge e la causa è stata è stata assunta in decisione.
***
Parte attorea ha depositato, in allegato alla nota di deposito del 6 settembre 2024, relazione psicologica del SAIFIP dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini del 21 maggio 2024, ove si dà atto del percorso psicodiagnostico effettuato dalla stessa a luglio 2024 e dell'utilizzo del nome nonché del fatto che parte attorea si presenti al femminile. Nella suddetta relazione viene Per_1 riportato che a seguito della valutazione medico psicologica, “è emersa una diagnosi di
Incongruenza di Genere, che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”. Sempre nella suddetta relazione si dà atto della terapia ormonale femminilizzante iniziata da parte attorea nell'agosto 2023 presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma.
Parte attorea, inoltre, sempre in allegato alla nota di deposito del 6 settembre 2024, ha prodotto certificato del 15 giugno 2024 rilasciato dal Policlinico Umberto I a firma del Prof. in Persona_2
Pagina 2 cui si rileva che parte attorea si è sottoposta a terapia ormonale per acquisire i caratteri femminili,
e, all'epoca era al decimo mese di terapia ormonale, è riportato altresì che tale “terapia ha permesso di acquisire i caratteri sessuali secondari femminili (ipertrofia della ghiandola mammaria, redistribuzione ginoide del grasso viscerale, riduzione e la scomparsa di barba e pilifero), con valori di estradiolo nei range di riferimento femminili, come da linee guida e, di conseguenza, di modificare stabilmente i propri caratteri sessuali secondari maschili.”.
Ciò premesso, va accolta la domanda di rettificazione immediata dei dati anagrafici.
Sul tema vanno richiamati gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15) e della
Corte costituzionale (sent. n.221/2015, sent. n. 180 del 2017, sent. n. 185 del 2017).
Con tali sentenze, del tutto condivise da questo Collegio, è stato chiarito come debbano essere interpretati, per essere conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza C.E.D.U. (v. in particolare pronuncia del 10 marzo 2015 “ Affaire YY c. Turquie”), l'art. 1 comma 1 della l. 164 del 1982, che recita: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, senza fare specificazione alcuna sui caratteri sessuali modificati di tipo primario o secondario, e l'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150 del 2011 per cui
“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.”.
Tali disposizioni normative devono essere intese nel senso che ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, e ciò in quanto il diritto a rettificare il sesso in caso di disforia di genere al fine di acquisire il sesso su cui la persona ha realizzato la sua identificazione personale, costituisce un diritto inviolabile della persona che non può essere condizionato a trattamenti chirurgici potenzialmente pericolosi per la salute, da considerare quali strumenti funzionali al conseguimento di un pieno benessere psicofisico per il soggetto che intende cambiare sesso, ma non come prerequisiti necessari per ottenere la rettifica sessuale, e ciò in quanto il diritto all'identità personale e il diritto alla salute non possono considerarsi recessivi anche rispetto all'esigenza pubblicistica “alla esatta differenziazione dei generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale” (così Cass. sent. 15138 del 2015).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 15138 del 2015 succitata, ha pronunciato in un caso in cui l'attore, sentendosi donna, aveva completato “il percorso di modifica dei suoi caratteri sessuali
Pagina 3 secondari, conseguito attraverso diversi e ripetuti trattamenti estetici anche chirurgici
(rinoplastica, mastoplastica additiva e incisive terapie ormonali)”, e ha comunque precisato “che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. /
Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, artt. 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa
"quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. / L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. / L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 221 del 2015 conferma la correttezza dell'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15138 del 2015, e specifica che nella “sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la
Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche». / Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Pagina 4 Con la sentenza n. 180 del 2017 la Corte costituzionale ha ribadito come non sia necessario l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari “purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale”, ma ha anche rigettato un'interpretazione della normativa sopra richiamata che escluda la necessità di accertare l'intervenuta modifica dei caratteri sessuali dell'istante, in quanto si tratterrebbe di accertamenti “potenzialmente invasivi della sfera privata”. La Corte costituzionale ha difatti chiarito che: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione. / In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. /
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.”
Con la sentenza n. 185 del 2017 la Corte costituzionale ha ribadito che “l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha mantenuto fermo il dato testuale dell'art. 1, comma 1, il quale prevede, comunque, le "intervenute modificazioni dei caratteri sessuali"; / che, d'altra parte, tale pronuncia non ha sottovalutato, né tanto meno escluso, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato;
/ che la linea interpretativa adottata nelle pronunce sopra richiamate mostra di tenere nella dovuta considerazione proprio le esigenze evidenziate dallo stesso rimettente, in particolare
Pagina 5 laddove si riconosce che nella L. n. 164 del 1982 la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere, trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici;
/ che, sebbene l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e
"vissuto" costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia - in un quadro di "irriducibile varietà delle situazioni soggettive" (sentenza n. 221 del 2015) - è stato individuato affidando al giudice, nell'ambito di un giudizio cui partecipa anche il pubblico ministero, l'accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere;
/ che, pertanto, risulta del tutto privo di fondamento l'assunto del rimettente circa la possibilità che, ai fini dell'accertamento della transizione, rivesta esclusivo o comunque prioritario rilievo il solo elemento volontaristico”.
Dalla documentazione in atti, il Collegio ritiene che sia stata in maniera rigorosa accertata l'avvenuta transizione di parte attorea dal maschile al femminile a livello di caratteri sessuali secondari.
Come riporta autorevole dottrina in materia, per caratteri sessuali primari sono da intendersi gli organi genitali e riproduttivi, mentre i caratteri sessuali secondari sono quegli elementi, le cc.dd.
“fanere sessuali” che consentono di distinguere i maschi dalle femmine e che generalmente costituiscono fonte di attrazione tra individui di sesso diverso. Sono tali la differente morfologia scheletrica, la diversa distribuzione dei peli e del grasso. Nelle femmine gli estrogeni prodotti dalle ovaie promuovono lo sviluppo del seno, l'aumento di distribuzione del grasso al livello delle anche, dei glutei e del seno, l'allargamento delle pelvi, sicché sono da considerarsi tipici caratteri sessuali secondari femminili il seno pronunciato e il bacino arrotondato. Elevato livello di testosterone, invece, conduce all'aumento della massa muscolare, all'ispessimento delle corde vocali e delle ossa, sicché sono tipici caratteri sessuali secondari maschili la barba, un tono di voce più profondo, le spalle larghe, il c.d. pomo d'adamo.
Nel caso di specie, nel certificato suindicato rilasciato da medico della struttura sanitaria pubblica, risulta che parte attorea ha acquisito i caratteri sessuali secondari femminili.
In definitiva, ritiene il Collegio che la domanda di rettifica del sesso, sia meritevole di accoglimento in quanto: a) è emersa in modo certo la serietà e volontà dell'intento di parte attorea a conseguire l'identità psicosessuale femminile, parte attorea che a livello psicologico già si riconosce nel sesso
Pagina 6 femminile e parla di sé al femminile b) è emersa anche a livello oggettivo, in virtù di protratto trattamento ormonale, l'intervenuta transizione di genere di parte attorea dal maschile al femminile, avendo compiutamente modificato i propri caratteri sessuali secondari in senso femminile;
c) dal certificato anagrafico contestuale di Cittadinanza, Residenza e Stato civile, in atti parte attorea risulta di stato libero;
con ciò ritenendo il Collegio la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 della l. 164 del 1982 e 31 del d.lgs. 150 del 2011, applicati in conformità alle su richiamate pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile a parte attorea.
Il prenome ” si ritiene possa essere sostituito con il prenome ”, nome ormai Pt_1 Persona_1 utilizzato da molto tempo da parte attorea.
L'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150 del 2011, poi, prevede che la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, ordini all'Ufficiale di stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Quanto, invece, alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011, “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico
– chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2, e 3”.
Tale intervento appare senza dubbio utile e necessario al fine di consentire a parte attorea di conseguire una condizione di genere coerente con il sesso su cui ha costruito la propria identità personale.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, richiamata anche sopra, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico- chirurgico di adeguamento ritenendo, invece, necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa
Pagina 7 nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del
2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion
d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della
Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Sulla scorta di siffatta dichiarazione di incostituzionalità – che spiega i suoi effetti nel presente giudizio in forza del generale principio per cui le sentenze con cui la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge hanno effetti retroattivi, salvo il limite dei c.d. rapporti esauriti (v. Corte costituzionale sent. n. 10 del 2015 ed ex multis Cassazione sent. n. 13884 del 2016) – avendo il Tribunale acclarato l'avvenuta modifica dei caratteri sessuali secondari che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, trattamento che non necessita di autorizzazione giudiziale.
Le spese sono irripetibili, considerata la particolare natura della causa e la non configurabilità di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 1165 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (Atto n. 153, parte II, serie B, Parte_1 anno 2002, Comune di Aprilia), nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in ” il prenome debba Pt_1 invece intendersi scritto e leggersi ” Persona_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile di Aprilia provveda alle suindicate rettifiche.
3. Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili.
4. Spese irripetibili.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165 del 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Guercio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale G. Mazzini n.
113, giusta procura speciale in atti;
PARTE ATTOREA
NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA.
Oggetto: rettificazione del sesso.
Conclusioni di parte attorea rassegnate con nota di precisazione delle conclusioni: ““Voglia
l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa: -autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico Parte_1 per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dall'attore, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di Pt_1 Per_1
”.
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Parte attorea come in epigrafe indicata ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzato al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, con contestuale rettifica di attribuzione di sesso da maschile a femminile nei registri dello Stato Civile, con rettifica dell'atto di nascita e con autorizzazione a cambiare il nominativo da ” a Pt_1
”. Persona_1
Ha dedotto, al riguardo, che sin dall'infanzia manifestava una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile e che, anche grazie la somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di una donna.
L'atto di citazione è stato notificato al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza è stata ascoltata personalmente parte attorea che ha dichiarato: “Sono inserita al femminile, a livello sociale, mi chiamano al femminile, nessuno si rivolge a me con il maschile. La consapevolezza della identificazione nel genere femminile è sorta in fase già preadolescenziale, verso i dodici anni, e con l'inizio dell'Università ho deciso di iniziare il percorso di transizione, sono assolutamente convinta della mia scelta e soddisfatta. Sono diversi anni che ho palesato la mia nuova identità e l'ho potuta sperimentare nella quotidianità. Non ho figli”.
Si è dato atto nel verbale di udienza che parte attorea era truccata e aveva un aspetto del viso apparentemente femminile.
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la rimessione della causa al Collegio, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attorea ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe con rinuncia ai termini di legge e la causa è stata è stata assunta in decisione.
***
Parte attorea ha depositato, in allegato alla nota di deposito del 6 settembre 2024, relazione psicologica del SAIFIP dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini del 21 maggio 2024, ove si dà atto del percorso psicodiagnostico effettuato dalla stessa a luglio 2024 e dell'utilizzo del nome nonché del fatto che parte attorea si presenti al femminile. Nella suddetta relazione viene Per_1 riportato che a seguito della valutazione medico psicologica, “è emersa una diagnosi di
Incongruenza di Genere, che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”. Sempre nella suddetta relazione si dà atto della terapia ormonale femminilizzante iniziata da parte attorea nell'agosto 2023 presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma.
Parte attorea, inoltre, sempre in allegato alla nota di deposito del 6 settembre 2024, ha prodotto certificato del 15 giugno 2024 rilasciato dal Policlinico Umberto I a firma del Prof. in Persona_2
Pagina 2 cui si rileva che parte attorea si è sottoposta a terapia ormonale per acquisire i caratteri femminili,
e, all'epoca era al decimo mese di terapia ormonale, è riportato altresì che tale “terapia ha permesso di acquisire i caratteri sessuali secondari femminili (ipertrofia della ghiandola mammaria, redistribuzione ginoide del grasso viscerale, riduzione e la scomparsa di barba e pilifero), con valori di estradiolo nei range di riferimento femminili, come da linee guida e, di conseguenza, di modificare stabilmente i propri caratteri sessuali secondari maschili.”.
Ciò premesso, va accolta la domanda di rettificazione immediata dei dati anagrafici.
Sul tema vanno richiamati gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15) e della
Corte costituzionale (sent. n.221/2015, sent. n. 180 del 2017, sent. n. 185 del 2017).
Con tali sentenze, del tutto condivise da questo Collegio, è stato chiarito come debbano essere interpretati, per essere conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza C.E.D.U. (v. in particolare pronuncia del 10 marzo 2015 “ Affaire YY c. Turquie”), l'art. 1 comma 1 della l. 164 del 1982, che recita: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, senza fare specificazione alcuna sui caratteri sessuali modificati di tipo primario o secondario, e l'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150 del 2011 per cui
“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.”.
Tali disposizioni normative devono essere intese nel senso che ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, e ciò in quanto il diritto a rettificare il sesso in caso di disforia di genere al fine di acquisire il sesso su cui la persona ha realizzato la sua identificazione personale, costituisce un diritto inviolabile della persona che non può essere condizionato a trattamenti chirurgici potenzialmente pericolosi per la salute, da considerare quali strumenti funzionali al conseguimento di un pieno benessere psicofisico per il soggetto che intende cambiare sesso, ma non come prerequisiti necessari per ottenere la rettifica sessuale, e ciò in quanto il diritto all'identità personale e il diritto alla salute non possono considerarsi recessivi anche rispetto all'esigenza pubblicistica “alla esatta differenziazione dei generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale” (così Cass. sent. 15138 del 2015).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 15138 del 2015 succitata, ha pronunciato in un caso in cui l'attore, sentendosi donna, aveva completato “il percorso di modifica dei suoi caratteri sessuali
Pagina 3 secondari, conseguito attraverso diversi e ripetuti trattamenti estetici anche chirurgici
(rinoplastica, mastoplastica additiva e incisive terapie ormonali)”, e ha comunque precisato “che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. /
Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, artt. 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa
"quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. / L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. / L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 221 del 2015 conferma la correttezza dell'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15138 del 2015, e specifica che nella “sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la
Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche». / Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Pagina 4 Con la sentenza n. 180 del 2017 la Corte costituzionale ha ribadito come non sia necessario l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari “purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale”, ma ha anche rigettato un'interpretazione della normativa sopra richiamata che escluda la necessità di accertare l'intervenuta modifica dei caratteri sessuali dell'istante, in quanto si tratterrebbe di accertamenti “potenzialmente invasivi della sfera privata”. La Corte costituzionale ha difatti chiarito che: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione. / In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. /
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.”
Con la sentenza n. 185 del 2017 la Corte costituzionale ha ribadito che “l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha mantenuto fermo il dato testuale dell'art. 1, comma 1, il quale prevede, comunque, le "intervenute modificazioni dei caratteri sessuali"; / che, d'altra parte, tale pronuncia non ha sottovalutato, né tanto meno escluso, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato;
/ che la linea interpretativa adottata nelle pronunce sopra richiamate mostra di tenere nella dovuta considerazione proprio le esigenze evidenziate dallo stesso rimettente, in particolare
Pagina 5 laddove si riconosce che nella L. n. 164 del 1982 la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere, trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici;
/ che, sebbene l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e
"vissuto" costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia - in un quadro di "irriducibile varietà delle situazioni soggettive" (sentenza n. 221 del 2015) - è stato individuato affidando al giudice, nell'ambito di un giudizio cui partecipa anche il pubblico ministero, l'accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere;
/ che, pertanto, risulta del tutto privo di fondamento l'assunto del rimettente circa la possibilità che, ai fini dell'accertamento della transizione, rivesta esclusivo o comunque prioritario rilievo il solo elemento volontaristico”.
Dalla documentazione in atti, il Collegio ritiene che sia stata in maniera rigorosa accertata l'avvenuta transizione di parte attorea dal maschile al femminile a livello di caratteri sessuali secondari.
Come riporta autorevole dottrina in materia, per caratteri sessuali primari sono da intendersi gli organi genitali e riproduttivi, mentre i caratteri sessuali secondari sono quegli elementi, le cc.dd.
“fanere sessuali” che consentono di distinguere i maschi dalle femmine e che generalmente costituiscono fonte di attrazione tra individui di sesso diverso. Sono tali la differente morfologia scheletrica, la diversa distribuzione dei peli e del grasso. Nelle femmine gli estrogeni prodotti dalle ovaie promuovono lo sviluppo del seno, l'aumento di distribuzione del grasso al livello delle anche, dei glutei e del seno, l'allargamento delle pelvi, sicché sono da considerarsi tipici caratteri sessuali secondari femminili il seno pronunciato e il bacino arrotondato. Elevato livello di testosterone, invece, conduce all'aumento della massa muscolare, all'ispessimento delle corde vocali e delle ossa, sicché sono tipici caratteri sessuali secondari maschili la barba, un tono di voce più profondo, le spalle larghe, il c.d. pomo d'adamo.
Nel caso di specie, nel certificato suindicato rilasciato da medico della struttura sanitaria pubblica, risulta che parte attorea ha acquisito i caratteri sessuali secondari femminili.
In definitiva, ritiene il Collegio che la domanda di rettifica del sesso, sia meritevole di accoglimento in quanto: a) è emersa in modo certo la serietà e volontà dell'intento di parte attorea a conseguire l'identità psicosessuale femminile, parte attorea che a livello psicologico già si riconosce nel sesso
Pagina 6 femminile e parla di sé al femminile b) è emersa anche a livello oggettivo, in virtù di protratto trattamento ormonale, l'intervenuta transizione di genere di parte attorea dal maschile al femminile, avendo compiutamente modificato i propri caratteri sessuali secondari in senso femminile;
c) dal certificato anagrafico contestuale di Cittadinanza, Residenza e Stato civile, in atti parte attorea risulta di stato libero;
con ciò ritenendo il Collegio la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 della l. 164 del 1982 e 31 del d.lgs. 150 del 2011, applicati in conformità alle su richiamate pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile a parte attorea.
Il prenome ” si ritiene possa essere sostituito con il prenome ”, nome ormai Pt_1 Persona_1 utilizzato da molto tempo da parte attorea.
L'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150 del 2011, poi, prevede che la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, ordini all'Ufficiale di stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Quanto, invece, alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011, “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico
– chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2, e 3”.
Tale intervento appare senza dubbio utile e necessario al fine di consentire a parte attorea di conseguire una condizione di genere coerente con il sesso su cui ha costruito la propria identità personale.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, richiamata anche sopra, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico- chirurgico di adeguamento ritenendo, invece, necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa
Pagina 7 nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del
2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion
d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della
Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Sulla scorta di siffatta dichiarazione di incostituzionalità – che spiega i suoi effetti nel presente giudizio in forza del generale principio per cui le sentenze con cui la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge hanno effetti retroattivi, salvo il limite dei c.d. rapporti esauriti (v. Corte costituzionale sent. n. 10 del 2015 ed ex multis Cassazione sent. n. 13884 del 2016) – avendo il Tribunale acclarato l'avvenuta modifica dei caratteri sessuali secondari che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, trattamento che non necessita di autorizzazione giudiziale.
Le spese sono irripetibili, considerata la particolare natura della causa e la non configurabilità di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 1165 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (Atto n. 153, parte II, serie B, Parte_1 anno 2002, Comune di Aprilia), nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in ” il prenome debba Pt_1 invece intendersi scritto e leggersi ” Persona_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile di Aprilia provveda alle suindicate rettifiche.
3. Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili.
4. Spese irripetibili.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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