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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2120/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 2120/2024 tra l'avv. GIACOMINI PETRA, Parte_1
RICORRENTE
e l'avv. TREVISAN MARIA TERESA, Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato ET IA per parte ricorrente, l'avvocato
MA SA VI per parte resistente.
E' presente la dott.ssa Rachele DARPIN tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. IA conclude come da note conclusive autorizzate.
L'avv. VI conclude come da note conclusive autorizzate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avvocato IA si riporta integralmente alle note conclusive.
L'avvocato VI eccepisce la tardività di alcune eccezioni di controparte come sviluppate in note conclusive e in particolare:
- la morosità del conduttore, contestata per la prima volta con le note conclusive in cui si asserisce un cambiamento dell'IBAN del locatore,
pagina 1 di 14 circostanza che a detta di controparte avrebbe determinato il ritardo nel pagamento, circostanza non vera in quanto l'IBAN è rimasto immutato;
- le condizioni della caldaia, in particolare controparte deduce che il libretto dimesso con la comparsa di costituzione non sarebbe relativo all'immobile in questione;
- parte avversa contesta nelle note conclusive che il doc. 2 bis è documento non genuino in quanto sarebbe stato estrapolato dal relativo contesto e quindi si chiede che venga acquisita la copia integrale di detto documento che si trova depositata presso il Comune di San Stino di Livenza.
Infine l'avvocato VI al fine di opporsi alla richiesta risarcitoria avversaria si richiama al principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte secondo cui “il credito vantato dal conduttore per mancato utilizzo parziale del bene oggetto di contratto ha natura restitutoria e non risarcitoria” (cfr. Cass.
Sez. III, ord. 10361/24).
L'avvocato IA precisa che il libretto dimesso da controparte riporta quale civico il numero 52 mentre il locale per cui è causa è posto al civico n, 50.
L'avvocato IA insiste sulla irrilevanza del doc. 2 bis rispetto ai fatti di causa e si oppone alla richiesta di controparte di acquisire l'intero documento di cui è stato prodotto solo un estratto fotografico dell'ultima pagina sub. doc. 2 bis in quanto la parte avrebbe dovuto produrlo già con la comparsa di costituzione ove ritenuto rilevante.
Esaurita la discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,30
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco
Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2120/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ET IA, giusto mandato in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MA SA VI, giusto mandato in atti,
RESISTENTE
Letti gli atti di causa, viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 447 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 20 novembre 2024 Pt_1
adiva questo tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni
[...]
nel merito in via principale: “accertata la piena validità ed efficacia del contratto di locazione del 18.11.2002 di cui è causa, accertato il minor godimento dell'immobile locato dal dott. per effetto della mancata Pt_1
disponibilità, imputabile in via esclusiva al locatore sig. , Controparte_1
dell'area adibita a parcheggio (comprensiva dello spazio di manovra), pari a mq
160,60; accertato che il ha sempre versato l'integrale canone di Pt_1
pagina 3 di 14 locazione previsto da contratto con aumento ISTAT di volta in volta richiesto, condannare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, il sig. Controparte_1
nato a [...], il [...], c.f. a risarcire C.F._3
al dott. il danno derivante dalla minore utilità goduta pari a € Parte_1
24.506,11, quale minor valore locativo dell'immobile rispetto ai canoni versati dall'inizio del rapporto contrattuale a oggi, oltre a quanto verrà maturato sino alla pronuncia, oltre interessi legali dalle singole scadenza dei canoni versati alla domanda e interessi mortori sull'importo complessivo a partire dalla domanda sino al soddisfo.” E chiedeva, altresì, nel merito in via ulteriore: “per le ragioni di cui in narrativa, accertato e dichiarato che il sig. Controparte_1
dall'inizio del contratto di locazione mai ha messo a disposizione del
[...]
dott. parte dell'immobile locato ovvero l'area adibita a parcheggio per i Pt_1
propri pazienti, dell'estensione complessiva di mq 160,60 comprensiva di posti auto e spazio di manovra, condannarsi il sig. Controparte_1
all'integrale adempimento del contratto di locazione e dunque condannare lo stesso alla consegna, entro giorni 15 o entro il diverso termine ritenuto dal
Giudice, dell'area in questione, totalmente libera da eventuali edificazioni o accessori, fino alla fine del contratto di locazione.”
Parte ricorrente chiedeva inoltre che “all'emanando provvedimento di condanna alla consegna: ai sensi e per gli effetti dell'art 614 bis cpc, assegnarsi al sig. un termine (che qui si indica gg. 15) al fine di Controparte_1
consegnare l'area da adibire a parcheggio totalmente libera, con previsione, in caso di inosservanza del termine previsto, di una sanzione pecuniaria a titolo di misura coercitiva indiretta a favore del dott. (che qui si indica in € 200,00 Pt_1
per ogni settimana di ritardo nell'inosservanza agli obblighi e quale somma proporzionata al possibile e diverso danno per il mancato uso dell'area a parcheggio).” pagina 4 di 14 Sempre nel merito chiedeva: “in ogni caso: accertato e dichiarato che il grave e protratto inadempimento del sig. al contratto di Controparte_1
locazione concluso in data 18.11.2002 con il dott. nonché la Parte_1
preannunciata fine del rapporto locatizio a novembre 2026, condannare il resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal dott. e Parte_1
quantificati in € 30.400.00 per la perdita del valore residuo delle opere a suo tempo realizzate per esercitare la professione di fisioterapista, nonché €
32.000,00 a titolo di costi necessari per ripristinare i locali, e dunque un importo complessivo di € 62.4000,00.”
Inoltre chiedeva: “In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, oltre al rimborso di tutti i costi sostenuti nel procedimento di mediazione e di accertamento tecnico preventivo ex. Art. 696 bis cpc R.G. N. 1344/2022
Tribunale di Pordenone, sia legali che di CTU”.
Si costituiva il resistente contestando in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria, concludendo per il rigetto delle domande avversarie.
Alla prima udienza svoltasi il 14 febbraio 2025 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP rubricato al numero
1344/2022 R.G. di questo Tribunale e provvedeva alla convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione per l'udienza del 25 marzo 2025.
Il Giudice, dopo aver preso atto che nessun accordo era possibile tra le parti, in data 3 aprile 2025 così disponeva: “rilevato che le istanze istruttorie come formulate dalle parti non sono ammissibili in quanto vertenti su circostanze o genericamente dedotte [capitoli di parte ricorrente] o su circostanze oggetto del contratto di locazione sottoscritto [capitoli di parte convenuta]; rilevato, altresì, che alla luce della CTU svolta in sede di ATP [cfr. procedimento n. 1344/22 R.G.], di cui si dispone la formale acquisizione, la causa si presenti matura per la decisione senza ulteriore attività, non pagina 5 di 14 reputandosi necessario chiamare a chiarimenti il CTU o disporre l'audizione del tecnico comunale che ha redatto la risposta a quesito del 6 maggio 2023 [cfr. doc. 26 di parte ricorrente] atteso che le questioni giuridiche riguardanti gli obblighi nascenti dal contratto di locazione o l'interpretazione dell'eventuale normativa amministrativa connessa a tali obblighi è attività rimessa dapprima ai legali delle parti eppoi al giudice, DISPONE l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP n. 1344/22 R.G.; FISSA per la discussione l'udienza del 7 novembre 2025 ad ore 12,00, concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Nel merito le domande come formulate da parte ricorrente non appaiono fondate e vanno, pertanto, rigettate per le ragioni di seguito indicate.
In data 21 novembre 2002 il sig. e il dott. Controparte_1
stipulavano un contratto di locazione con il quale il sig. Parte_1 CP_1
concedeva un immobile [negozio sito in San Stino di Livenza (VE), via Matteotti
n. 50] di sua proprietà sito in San Stino di Livenza, via Matteotti n. 50 al dott.
affinché quest'ultimo esercitasse la professione di Pt_1
fisioterapista/massofisioterapista, in cambio del canone annuo pari a €
10.344,00, da pagarsi in rate mensili di € 862,00 entro il 5 del relativo mese (cfr. art. 4 del contratto).
Vista la necessità di adeguare l'immobile alle finalità dell'attività professionale del dott. , quest'ultimo si attivava per effettuare le modifiche Pt_1
ai locali e a convertire la destinazione d'uso dell'immobile da commerciale a professionale.
In data 11 giugno 2002 il otteneva la concessione edilizia per Pt_1
cambio di destinazione d'uso (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione); venivano eseguiti diversi lavori, come riportato nel ricorso (cfr. docc. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 di parte ricorrente); tali lavori venivano supervisionati dal geometra pagina 6 di 14 , incaricato dal;
in data 26 settembre 2022 veniva Parte_2 Pt_1
rilasciata l'autorizzazione all'uso dei locali (cfr. doc. 3 di parte resistente).
In data 18 novembre 2002 veniva rilasciata dal Comune di San Stino di
Livenza l'autorizzazione all'esercizio dell'Attività Sanitaria (cfr. doc. 3 quinquies di parte resistente) e, visto l'obbligo di dotazione di parcheggi previsto dall'allora vigente NTA del Comune di San Stino di Livenza, il Pt_1
decideva di monetizzare 2 posti auto con la somma di € 710,32, come riportato agli allegati di parte resistente (cfr. doc. 2 ter e doc. 3).
In data 21 novembre 2002 il unilateralmente registrava il Pt_1
contratto di locazione che quindi presenta una data diversa, ossia il 18 novembre
2002, come emerge dalla lettura dell'ultima pagina del contratto registrato e allegato dalle parti.
Il contratto, di durata pari a sei anni (articolo 3 del contratto stesso), veniva più volte tacitamente rinnovato, senza che altre richieste venissero fatte da entrambe le parti fino alla fine dell'anno 2020.
Nel mese di gennaio 2021 il locatore chiedeva – tramite raccomandata a r del 31 gennaio 2021 (cfr. doc. 16 di parte resistente) - al conduttore l'adeguamento del canone a seguito dell'aumento Istat, condizione peraltro prevista dall'articolo 4 del contratto.
In data 2 aprile 2021 il conduttore chiedeva al locatore la disponibilità degli spazi adiacenti all'immobile (cfr. doc. 4 di parte resistente).
Successivamente, il inviava la richiesta formale di disdetta dal CP_1
contratto con raccomandata a/r di data 29 aprile 2024 (cfr. doc. 13 di parte resistente), ricevuta da parte conduttrice il 21 maggio 2024.
Nel 2022 depositava ricorso ex art 696 bis c.p.c. dando vita al Pt_1
procedimento n. RG 1344/2022 nell'ambito del quale il Giudice nominava CTU il geom. , affidandogli il seguente quesito: “il C.T.U., esaminati gli atti Per_1 pagina 7 di 14 e i documenti, assunte le necessarie informazioni, esperito sopralluogo presso lo studio di in Via Matteotti n. 50 e nell'area adiacente detto Controparte_2
immobile, sita in Via Matteotti n. 52, quantifichi il valore locativo dell'area pertinenziale adibita a parcheggio e oggetto del contratto di locazione di data
18.11.2002 (doc. 1), e dunque il minor valore locativo dell'immobile sito in Via
Matteotti n. 50. Adibito a centro fisioterapico rispetto al canone di locazione versato dal Dott. , risalendo nel tempo ad aprile 2011 (termine calcolato Pt_1
considerata la prescrizione del diritto alla ripetizione, rispetto alla data della diffida ad adempiere scritta inviata dal dott. ) ad oggi. Quantifichi altresì Pt_1
il CTU i danni tutti subiti e subendi dal dott. , consistenti in primo luogo Pt_1
negli ingenti costi sostenuti dallo stesso per porre in essere le opere necessarie sia per regolarizzare l'immobile, sia per adeguarlo alle proprie esigenze lavorative;
detti costi, detratto il normale uso, andrebbero resi vani se il conduttore dovesse liberare il bene. In secondo luogo, andranno quantificati i danni rappresentati dai costi necessari per rimuovere le opere effettuate, posto che le stesse dovranno essere rimosse al termine del contratto, con conseguente aggravio di costi, di cui il dott. intende rimanere indenne, dovendo Pt_1
lasciare l'immobile, per causa a Lui non imputabile. In terzo luogo, andranno quantificati i danni rappresentati dai costi di ripristino dei locali oggetto di locazione alle condizioni in cui sono stati consegnati all'inizio del rapporto locatizio”.
Il CTU, dando atto che nessun accordo era stato raggiunto tra le parti, depositava in data 3 marzo 2023 il proprio elaborato nel quale rassegnava le seguenti conclusioni “l'area a parcheggio pertinenziale dello studio professionale è quella indicata nel progetto approvato e sottoscritto dalle parti di mq 98,40; anche se il dimensionamento non risulta corretto;
- il valore locativo di detta area corrisponde al 5,61% di quanto corrisposto e quindi pari a pagina 8 di 14 € 7.840; - i costi di trasformazione da negozio a studio fisioterapico sono stati calcolati in € 50.660 con valore residuo, dedotta la vita di esercizio, pari a €
30.400+iva; - i lavori necessari per rimuovere le opere effettuate e ripristinare la situazione originaria ammontano ad € 32.000+iva”.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. non sono condivisibili nella parte in cui il professionista incaricato ha formulato giudizi su questione di diritto [ad esempio l'oggetto del contratto di locazione,
l'asserita esistenza di vincolo pertinenziale..], che sono devolute alla cognizione e valutazione del Giudice e non certo al CTU, il quale, addentrandosi in un campo non proprio, ha commesso errori.
L'oggetto del contratto di locazione è esclusivamente il negozio sito in
San Stino di Livenza, via Matteotti n. 50, definito dalle parti “l'Immobile”… null'altro (cfr. punti 1, 2 e 3 delle premesse del contratto stesso).
La volontà delle parti emerge chiaramente dal tenore del testo contrattuale nel quale si parla solo ed esclusivamente dell'Immobile, come sopra individuato, come quello oggetto del contratto di locazione.
La versione di parte ricorrente secondo cui il locatore si sarebbe obbligato per tutta la durata della locazione a vincolare a pertinenza tutto il terreno adiacente all'immobile [oggetto del contratto] si basa su una lettura errata dell'art. 7 che prevede che il Locatore si obbliga, per tutta la durata della locazione, a vincolare a parcheggio destinato all'attività del Locatario tutto il terreno necessario per non pagare gli oneri comunali per parcheggi o, se insufficiente, tutto quello disponibile, adiacente all'Immobile.
La lettura di parte ricorrente è errata in quanto parziale non tenendo in alcuna considerazione quanto le parti hanno previsto [proprio con riferimento alla portata del vincolo di cui all'art. 7] nel successivo art. 8 in cui si legge che
“nel caso di cessione o affitto dell'immobile, di immobili adiacenti o confinanti pagina 9 di 14 di proprietà del locatore, qualora il vincolo di cui sopra punto 7 dovesse impedire o fosse diretta causa di sensibile riduzione del corrispettivo dell'operazione, lo stesso sarà rimosso a cura e spese del locatario previa visione di idonea, valida e certa documentazione inviatagli dal locatore comprovante l'impedimento o la riduzione del corrispettivo”. Ci si chiede, quindi, che senso ha prevedere un vincolo a favore del conduttore nel senso inteso da parte ricorrente [id est un vincolo avrebbe addirittura ampliato l'oggetto del contratto di locazione e di cui si sarebbe tenuto conto in sede di quantificazione del canone di locazione] e poi prevedere che tale vincolo, laddove divenuto pregiudizievole dei diritti del locatore, fosse tolto a spese del conduttore medesimo….
Chiaro, quindi, quanto le parti aveva voluto convenire ossia che il vincolo posto sull'area adiacente, sempre di proprietà del locatore, era funzionale solo a contenere gli oneri comunali per parcheggio, ritenuti al tempo dal conduttore stesso molto onerosi, come emerge dalla lettura dell'articolo 5 delle premesse al contratto, ma non comporta(va) alcun ampliamento dell'oggetto del contratto di locazione.
Parte resistente ha ben allegato e documentato che la c.d. “area parcheggi” non è pertinenziale né accessoria al negozio oggetto di locazione, ma
è costituita dalla corte esterna dell'abitazione familiare del e di una unità CP_1
residenziale appartenente sempre al sita quest' ultima sopra il locale CP_1
commerciale oggetto di locazione ed alla quale si può accedere solamente varcando due cancelli carrabili motorizzati ed un cancello pedonale, disponendo di chiavi o telecomando elettrico. Anche dal punto di vista catastale l'intera area scoperta risulta comune alle sole unità residenziali sub.
7-8 e 9 sopra descritte con esclusione dell'unità destinata a studio professionale concessa in affitto al sub. 4, con la conseguenza che non risulta, quindi, quest' ultima in alcun Pt_1 pagina 10 di 14 modo collegabile all'area richiesta per parcheggiare (cfr. doc. 8 elaborato planimetrico sub. 4 e doc. 9 composizione subalterni al catasto (subb.7-8-9-10) con esclusione sub 4 doc. 10 perizia arch. . Per_2
Un tanto viene confermato anche dalla planimetria catastale dei sub. 7, 8,
9 che risulta come allegato n. 1 alla perizia del CTU, ove l'area oggetto di contenzioso risulta qualificata come “scoperto comune ai sub. 7-8-9-” (cfr.
Allegato 1 alla perizia del CTU di cui al doc.12).
Ulteriore indizio che la volontà delle parti fosse di considerare come oggetto del contratto solo l'immobile, id est il negozio di cui sopra, e null'altro emerge anche dal contegno tenuto dalle parti per quasi vent'anni: il non Pt_1
risulta aver mai fruito degli spazi adiacenti all' immobile concesso in locazione di proprietà del né risulta aver mai avanzato pretese in merito sino al mese CP_1
di aprile 2021, quando per la prima volta, dopo 20 anni di locazione, ne chiedeva la disponibilità (cfr. doc. 4 Racc a/r del 02.04.2022 ).
Il già nell'anno 2003, citava in giudizio il avanti al CP_1 Pt_1
Tribunale di Portogruaro per il mancato pagamento del canone di locazione convenuto incardinando un'azione di sfratto per morosità, e nemmeno in tale occasione il , pur costituendosi e contestando l'azione avversaria, nulla Pt_1
eccepiva e/o evidenziava in merito alla mancata fruizione della “area parcheggi”.
Parte ricorrente, a fronte di alcuna documentazione dimessa, ha tentato di provare per testi che tra il mese di gennaio 2003 e il mese di aprile 2011 avrebbe richiesto al locatore di avere la disposizione della “area parcheggio” e addirittura tra il mese di dicembre dell'anno 2006 e il dicembre 2010 avrebbe richiesto di essere rimborsata della quota di canone sino a quel momento non goduta e relativa all'area da adibire a parcheggio…i relativi capitoli di prova non sono stati ammessi in quanto genericamente dedotti con particolare riferimento alle circostanze di tempo e luogo, e la parte, inoltre, non ha precisato a quale titolo e pagina 11 di 14 in quale occasione l'unico teste indicato, il geom. di San Stino di Testimone_1
Livenza, sarebbe stato testimone degli eventi così come genericamente descritti.
Il lamenta, poi, un danno derivante dall'aver sostenuto ingenti Pt_1
spese di ristrutturazione dei locali, quantificate dal CTU nella somma di euro
30.400,00, senza aver potuto usufruire a pieno dell'immobile ristrutturato a causa della condotta del locatore. Secondo parte ricorrente, infatti, la mancata disponibilità del ad adibire a parcheggi l'area pertinenziale CP_1
rappresenterebbe un fatto illecito, a cui seguirebbe il danno all'attività economica di fisioterapista.
Sul punto si osserva che il contratto non prevede una obbligazione in capo al di rimborso per le spese di trasformazione dell'immobile, al CP_1
contrario, l'articolo 4 delle premesse al contratto stesso prevede che: “il
Locatario […] accollandosi tutte le spese necessarie per la sistemazione dei locali comprese quelle per la conversione d'uso da commerciale a professionale, nonché la sistemazione dell'impianto fognario”. Da questa previsione emerge chiaramente che nulla è dovuto dal al , non potendosi CP_1 Pt_1
qualificare illecito il fatto di non aver predisposto l'area parcheggi: la previsione di cui all'articolo 7 veniva convenuta col chiaro intento di evitare al conduttore il pagamento degli oneri comunali per parcheggi, come, peraltro, esplicitato al successivo articolo 8, ove si prevedeva espressamente che il conduttore si obbligava, a propria cura e spese, a eliminare il predetto vincolo laddove lo stesso avesse impedito o fosse stato diretta causa di sensibile riduzione del corrispettivo dell'operazione di cessione o di affitto degli immobili adiacenti o confinanti di proprietà del CP_1
Allo stesso modo non è configurabile alcuna illiceità del comportamento del in relazione alle spese di ripristino dei locali, trattandosi di un CP_1
obbligo del conduttore ex art 1590 c.c. pagina 12 di 14 Il fatto che parte conduttrice nel contratto di locazione sottoscritto e dimesso si sia impegnata ad eseguire i lavori dallo stesso voluti e necessari all'esercizio della propria professione rende infondata la pretesa “risarcitoria” come avanzata dalla parte.
Il CTU, a contrario di quanto riportato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, ha accertato, l'assenza di abusi (cfr. doc. 12 pag. 6 “… dall' esame della documentazione progettuale recuperata presso l'ufficio tecnico comunale, non sono emerse difformità da regolarizzare, pertanto non ci sono costi specifici in tal senso”).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte per lo scaglione di riferimento.
Vanno, altresì, poste a carico di parte ricorrente le spese legali della fase dell'ATP, liquidate come da dispositivo, unitamente alle spese, come documentate e sostenute dal patrocinio di parte resistente con riferimento alle prestazioni rese dal TP (cfr. docc. 19 e 20 di parte resistente).
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande di parte ricorrente così come formulate;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 8.500,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
3) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese legali del procedimento ATP che si liquidano in euro 3.442,00 per compenso, oltre ad pagina 13 di 14 I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
D.M. n. 37/2018 e ss. modifiche;
4) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese sostenute per il proprio TP nell'ambito della procedura per ATP, pari a euro
2.779,28.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rachele DARPIN, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 2120/2024 tra l'avv. GIACOMINI PETRA, Parte_1
RICORRENTE
e l'avv. TREVISAN MARIA TERESA, Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato ET IA per parte ricorrente, l'avvocato
MA SA VI per parte resistente.
E' presente la dott.ssa Rachele DARPIN tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. IA conclude come da note conclusive autorizzate.
L'avv. VI conclude come da note conclusive autorizzate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avvocato IA si riporta integralmente alle note conclusive.
L'avvocato VI eccepisce la tardività di alcune eccezioni di controparte come sviluppate in note conclusive e in particolare:
- la morosità del conduttore, contestata per la prima volta con le note conclusive in cui si asserisce un cambiamento dell'IBAN del locatore,
pagina 1 di 14 circostanza che a detta di controparte avrebbe determinato il ritardo nel pagamento, circostanza non vera in quanto l'IBAN è rimasto immutato;
- le condizioni della caldaia, in particolare controparte deduce che il libretto dimesso con la comparsa di costituzione non sarebbe relativo all'immobile in questione;
- parte avversa contesta nelle note conclusive che il doc. 2 bis è documento non genuino in quanto sarebbe stato estrapolato dal relativo contesto e quindi si chiede che venga acquisita la copia integrale di detto documento che si trova depositata presso il Comune di San Stino di Livenza.
Infine l'avvocato VI al fine di opporsi alla richiesta risarcitoria avversaria si richiama al principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte secondo cui “il credito vantato dal conduttore per mancato utilizzo parziale del bene oggetto di contratto ha natura restitutoria e non risarcitoria” (cfr. Cass.
Sez. III, ord. 10361/24).
L'avvocato IA precisa che il libretto dimesso da controparte riporta quale civico il numero 52 mentre il locale per cui è causa è posto al civico n, 50.
L'avvocato IA insiste sulla irrilevanza del doc. 2 bis rispetto ai fatti di causa e si oppone alla richiesta di controparte di acquisire l'intero documento di cui è stato prodotto solo un estratto fotografico dell'ultima pagina sub. doc. 2 bis in quanto la parte avrebbe dovuto produrlo già con la comparsa di costituzione ove ritenuto rilevante.
Esaurita la discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,30
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco
Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2120/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ET IA, giusto mandato in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MA SA VI, giusto mandato in atti,
RESISTENTE
Letti gli atti di causa, viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 447 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 20 novembre 2024 Pt_1
adiva questo tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni
[...]
nel merito in via principale: “accertata la piena validità ed efficacia del contratto di locazione del 18.11.2002 di cui è causa, accertato il minor godimento dell'immobile locato dal dott. per effetto della mancata Pt_1
disponibilità, imputabile in via esclusiva al locatore sig. , Controparte_1
dell'area adibita a parcheggio (comprensiva dello spazio di manovra), pari a mq
160,60; accertato che il ha sempre versato l'integrale canone di Pt_1
pagina 3 di 14 locazione previsto da contratto con aumento ISTAT di volta in volta richiesto, condannare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, il sig. Controparte_1
nato a [...], il [...], c.f. a risarcire C.F._3
al dott. il danno derivante dalla minore utilità goduta pari a € Parte_1
24.506,11, quale minor valore locativo dell'immobile rispetto ai canoni versati dall'inizio del rapporto contrattuale a oggi, oltre a quanto verrà maturato sino alla pronuncia, oltre interessi legali dalle singole scadenza dei canoni versati alla domanda e interessi mortori sull'importo complessivo a partire dalla domanda sino al soddisfo.” E chiedeva, altresì, nel merito in via ulteriore: “per le ragioni di cui in narrativa, accertato e dichiarato che il sig. Controparte_1
dall'inizio del contratto di locazione mai ha messo a disposizione del
[...]
dott. parte dell'immobile locato ovvero l'area adibita a parcheggio per i Pt_1
propri pazienti, dell'estensione complessiva di mq 160,60 comprensiva di posti auto e spazio di manovra, condannarsi il sig. Controparte_1
all'integrale adempimento del contratto di locazione e dunque condannare lo stesso alla consegna, entro giorni 15 o entro il diverso termine ritenuto dal
Giudice, dell'area in questione, totalmente libera da eventuali edificazioni o accessori, fino alla fine del contratto di locazione.”
Parte ricorrente chiedeva inoltre che “all'emanando provvedimento di condanna alla consegna: ai sensi e per gli effetti dell'art 614 bis cpc, assegnarsi al sig. un termine (che qui si indica gg. 15) al fine di Controparte_1
consegnare l'area da adibire a parcheggio totalmente libera, con previsione, in caso di inosservanza del termine previsto, di una sanzione pecuniaria a titolo di misura coercitiva indiretta a favore del dott. (che qui si indica in € 200,00 Pt_1
per ogni settimana di ritardo nell'inosservanza agli obblighi e quale somma proporzionata al possibile e diverso danno per il mancato uso dell'area a parcheggio).” pagina 4 di 14 Sempre nel merito chiedeva: “in ogni caso: accertato e dichiarato che il grave e protratto inadempimento del sig. al contratto di Controparte_1
locazione concluso in data 18.11.2002 con il dott. nonché la Parte_1
preannunciata fine del rapporto locatizio a novembre 2026, condannare il resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal dott. e Parte_1
quantificati in € 30.400.00 per la perdita del valore residuo delle opere a suo tempo realizzate per esercitare la professione di fisioterapista, nonché €
32.000,00 a titolo di costi necessari per ripristinare i locali, e dunque un importo complessivo di € 62.4000,00.”
Inoltre chiedeva: “In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, oltre al rimborso di tutti i costi sostenuti nel procedimento di mediazione e di accertamento tecnico preventivo ex. Art. 696 bis cpc R.G. N. 1344/2022
Tribunale di Pordenone, sia legali che di CTU”.
Si costituiva il resistente contestando in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria, concludendo per il rigetto delle domande avversarie.
Alla prima udienza svoltasi il 14 febbraio 2025 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP rubricato al numero
1344/2022 R.G. di questo Tribunale e provvedeva alla convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione per l'udienza del 25 marzo 2025.
Il Giudice, dopo aver preso atto che nessun accordo era possibile tra le parti, in data 3 aprile 2025 così disponeva: “rilevato che le istanze istruttorie come formulate dalle parti non sono ammissibili in quanto vertenti su circostanze o genericamente dedotte [capitoli di parte ricorrente] o su circostanze oggetto del contratto di locazione sottoscritto [capitoli di parte convenuta]; rilevato, altresì, che alla luce della CTU svolta in sede di ATP [cfr. procedimento n. 1344/22 R.G.], di cui si dispone la formale acquisizione, la causa si presenti matura per la decisione senza ulteriore attività, non pagina 5 di 14 reputandosi necessario chiamare a chiarimenti il CTU o disporre l'audizione del tecnico comunale che ha redatto la risposta a quesito del 6 maggio 2023 [cfr. doc. 26 di parte ricorrente] atteso che le questioni giuridiche riguardanti gli obblighi nascenti dal contratto di locazione o l'interpretazione dell'eventuale normativa amministrativa connessa a tali obblighi è attività rimessa dapprima ai legali delle parti eppoi al giudice, DISPONE l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP n. 1344/22 R.G.; FISSA per la discussione l'udienza del 7 novembre 2025 ad ore 12,00, concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Nel merito le domande come formulate da parte ricorrente non appaiono fondate e vanno, pertanto, rigettate per le ragioni di seguito indicate.
In data 21 novembre 2002 il sig. e il dott. Controparte_1
stipulavano un contratto di locazione con il quale il sig. Parte_1 CP_1
concedeva un immobile [negozio sito in San Stino di Livenza (VE), via Matteotti
n. 50] di sua proprietà sito in San Stino di Livenza, via Matteotti n. 50 al dott.
affinché quest'ultimo esercitasse la professione di Pt_1
fisioterapista/massofisioterapista, in cambio del canone annuo pari a €
10.344,00, da pagarsi in rate mensili di € 862,00 entro il 5 del relativo mese (cfr. art. 4 del contratto).
Vista la necessità di adeguare l'immobile alle finalità dell'attività professionale del dott. , quest'ultimo si attivava per effettuare le modifiche Pt_1
ai locali e a convertire la destinazione d'uso dell'immobile da commerciale a professionale.
In data 11 giugno 2002 il otteneva la concessione edilizia per Pt_1
cambio di destinazione d'uso (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione); venivano eseguiti diversi lavori, come riportato nel ricorso (cfr. docc. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 di parte ricorrente); tali lavori venivano supervisionati dal geometra pagina 6 di 14 , incaricato dal;
in data 26 settembre 2022 veniva Parte_2 Pt_1
rilasciata l'autorizzazione all'uso dei locali (cfr. doc. 3 di parte resistente).
In data 18 novembre 2002 veniva rilasciata dal Comune di San Stino di
Livenza l'autorizzazione all'esercizio dell'Attività Sanitaria (cfr. doc. 3 quinquies di parte resistente) e, visto l'obbligo di dotazione di parcheggi previsto dall'allora vigente NTA del Comune di San Stino di Livenza, il Pt_1
decideva di monetizzare 2 posti auto con la somma di € 710,32, come riportato agli allegati di parte resistente (cfr. doc. 2 ter e doc. 3).
In data 21 novembre 2002 il unilateralmente registrava il Pt_1
contratto di locazione che quindi presenta una data diversa, ossia il 18 novembre
2002, come emerge dalla lettura dell'ultima pagina del contratto registrato e allegato dalle parti.
Il contratto, di durata pari a sei anni (articolo 3 del contratto stesso), veniva più volte tacitamente rinnovato, senza che altre richieste venissero fatte da entrambe le parti fino alla fine dell'anno 2020.
Nel mese di gennaio 2021 il locatore chiedeva – tramite raccomandata a r del 31 gennaio 2021 (cfr. doc. 16 di parte resistente) - al conduttore l'adeguamento del canone a seguito dell'aumento Istat, condizione peraltro prevista dall'articolo 4 del contratto.
In data 2 aprile 2021 il conduttore chiedeva al locatore la disponibilità degli spazi adiacenti all'immobile (cfr. doc. 4 di parte resistente).
Successivamente, il inviava la richiesta formale di disdetta dal CP_1
contratto con raccomandata a/r di data 29 aprile 2024 (cfr. doc. 13 di parte resistente), ricevuta da parte conduttrice il 21 maggio 2024.
Nel 2022 depositava ricorso ex art 696 bis c.p.c. dando vita al Pt_1
procedimento n. RG 1344/2022 nell'ambito del quale il Giudice nominava CTU il geom. , affidandogli il seguente quesito: “il C.T.U., esaminati gli atti Per_1 pagina 7 di 14 e i documenti, assunte le necessarie informazioni, esperito sopralluogo presso lo studio di in Via Matteotti n. 50 e nell'area adiacente detto Controparte_2
immobile, sita in Via Matteotti n. 52, quantifichi il valore locativo dell'area pertinenziale adibita a parcheggio e oggetto del contratto di locazione di data
18.11.2002 (doc. 1), e dunque il minor valore locativo dell'immobile sito in Via
Matteotti n. 50. Adibito a centro fisioterapico rispetto al canone di locazione versato dal Dott. , risalendo nel tempo ad aprile 2011 (termine calcolato Pt_1
considerata la prescrizione del diritto alla ripetizione, rispetto alla data della diffida ad adempiere scritta inviata dal dott. ) ad oggi. Quantifichi altresì Pt_1
il CTU i danni tutti subiti e subendi dal dott. , consistenti in primo luogo Pt_1
negli ingenti costi sostenuti dallo stesso per porre in essere le opere necessarie sia per regolarizzare l'immobile, sia per adeguarlo alle proprie esigenze lavorative;
detti costi, detratto il normale uso, andrebbero resi vani se il conduttore dovesse liberare il bene. In secondo luogo, andranno quantificati i danni rappresentati dai costi necessari per rimuovere le opere effettuate, posto che le stesse dovranno essere rimosse al termine del contratto, con conseguente aggravio di costi, di cui il dott. intende rimanere indenne, dovendo Pt_1
lasciare l'immobile, per causa a Lui non imputabile. In terzo luogo, andranno quantificati i danni rappresentati dai costi di ripristino dei locali oggetto di locazione alle condizioni in cui sono stati consegnati all'inizio del rapporto locatizio”.
Il CTU, dando atto che nessun accordo era stato raggiunto tra le parti, depositava in data 3 marzo 2023 il proprio elaborato nel quale rassegnava le seguenti conclusioni “l'area a parcheggio pertinenziale dello studio professionale è quella indicata nel progetto approvato e sottoscritto dalle parti di mq 98,40; anche se il dimensionamento non risulta corretto;
- il valore locativo di detta area corrisponde al 5,61% di quanto corrisposto e quindi pari a pagina 8 di 14 € 7.840; - i costi di trasformazione da negozio a studio fisioterapico sono stati calcolati in € 50.660 con valore residuo, dedotta la vita di esercizio, pari a €
30.400+iva; - i lavori necessari per rimuovere le opere effettuate e ripristinare la situazione originaria ammontano ad € 32.000+iva”.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. non sono condivisibili nella parte in cui il professionista incaricato ha formulato giudizi su questione di diritto [ad esempio l'oggetto del contratto di locazione,
l'asserita esistenza di vincolo pertinenziale..], che sono devolute alla cognizione e valutazione del Giudice e non certo al CTU, il quale, addentrandosi in un campo non proprio, ha commesso errori.
L'oggetto del contratto di locazione è esclusivamente il negozio sito in
San Stino di Livenza, via Matteotti n. 50, definito dalle parti “l'Immobile”… null'altro (cfr. punti 1, 2 e 3 delle premesse del contratto stesso).
La volontà delle parti emerge chiaramente dal tenore del testo contrattuale nel quale si parla solo ed esclusivamente dell'Immobile, come sopra individuato, come quello oggetto del contratto di locazione.
La versione di parte ricorrente secondo cui il locatore si sarebbe obbligato per tutta la durata della locazione a vincolare a pertinenza tutto il terreno adiacente all'immobile [oggetto del contratto] si basa su una lettura errata dell'art. 7 che prevede che il Locatore si obbliga, per tutta la durata della locazione, a vincolare a parcheggio destinato all'attività del Locatario tutto il terreno necessario per non pagare gli oneri comunali per parcheggi o, se insufficiente, tutto quello disponibile, adiacente all'Immobile.
La lettura di parte ricorrente è errata in quanto parziale non tenendo in alcuna considerazione quanto le parti hanno previsto [proprio con riferimento alla portata del vincolo di cui all'art. 7] nel successivo art. 8 in cui si legge che
“nel caso di cessione o affitto dell'immobile, di immobili adiacenti o confinanti pagina 9 di 14 di proprietà del locatore, qualora il vincolo di cui sopra punto 7 dovesse impedire o fosse diretta causa di sensibile riduzione del corrispettivo dell'operazione, lo stesso sarà rimosso a cura e spese del locatario previa visione di idonea, valida e certa documentazione inviatagli dal locatore comprovante l'impedimento o la riduzione del corrispettivo”. Ci si chiede, quindi, che senso ha prevedere un vincolo a favore del conduttore nel senso inteso da parte ricorrente [id est un vincolo avrebbe addirittura ampliato l'oggetto del contratto di locazione e di cui si sarebbe tenuto conto in sede di quantificazione del canone di locazione] e poi prevedere che tale vincolo, laddove divenuto pregiudizievole dei diritti del locatore, fosse tolto a spese del conduttore medesimo….
Chiaro, quindi, quanto le parti aveva voluto convenire ossia che il vincolo posto sull'area adiacente, sempre di proprietà del locatore, era funzionale solo a contenere gli oneri comunali per parcheggio, ritenuti al tempo dal conduttore stesso molto onerosi, come emerge dalla lettura dell'articolo 5 delle premesse al contratto, ma non comporta(va) alcun ampliamento dell'oggetto del contratto di locazione.
Parte resistente ha ben allegato e documentato che la c.d. “area parcheggi” non è pertinenziale né accessoria al negozio oggetto di locazione, ma
è costituita dalla corte esterna dell'abitazione familiare del e di una unità CP_1
residenziale appartenente sempre al sita quest' ultima sopra il locale CP_1
commerciale oggetto di locazione ed alla quale si può accedere solamente varcando due cancelli carrabili motorizzati ed un cancello pedonale, disponendo di chiavi o telecomando elettrico. Anche dal punto di vista catastale l'intera area scoperta risulta comune alle sole unità residenziali sub.
7-8 e 9 sopra descritte con esclusione dell'unità destinata a studio professionale concessa in affitto al sub. 4, con la conseguenza che non risulta, quindi, quest' ultima in alcun Pt_1 pagina 10 di 14 modo collegabile all'area richiesta per parcheggiare (cfr. doc. 8 elaborato planimetrico sub. 4 e doc. 9 composizione subalterni al catasto (subb.7-8-9-10) con esclusione sub 4 doc. 10 perizia arch. . Per_2
Un tanto viene confermato anche dalla planimetria catastale dei sub. 7, 8,
9 che risulta come allegato n. 1 alla perizia del CTU, ove l'area oggetto di contenzioso risulta qualificata come “scoperto comune ai sub. 7-8-9-” (cfr.
Allegato 1 alla perizia del CTU di cui al doc.12).
Ulteriore indizio che la volontà delle parti fosse di considerare come oggetto del contratto solo l'immobile, id est il negozio di cui sopra, e null'altro emerge anche dal contegno tenuto dalle parti per quasi vent'anni: il non Pt_1
risulta aver mai fruito degli spazi adiacenti all' immobile concesso in locazione di proprietà del né risulta aver mai avanzato pretese in merito sino al mese CP_1
di aprile 2021, quando per la prima volta, dopo 20 anni di locazione, ne chiedeva la disponibilità (cfr. doc. 4 Racc a/r del 02.04.2022 ).
Il già nell'anno 2003, citava in giudizio il avanti al CP_1 Pt_1
Tribunale di Portogruaro per il mancato pagamento del canone di locazione convenuto incardinando un'azione di sfratto per morosità, e nemmeno in tale occasione il , pur costituendosi e contestando l'azione avversaria, nulla Pt_1
eccepiva e/o evidenziava in merito alla mancata fruizione della “area parcheggi”.
Parte ricorrente, a fronte di alcuna documentazione dimessa, ha tentato di provare per testi che tra il mese di gennaio 2003 e il mese di aprile 2011 avrebbe richiesto al locatore di avere la disposizione della “area parcheggio” e addirittura tra il mese di dicembre dell'anno 2006 e il dicembre 2010 avrebbe richiesto di essere rimborsata della quota di canone sino a quel momento non goduta e relativa all'area da adibire a parcheggio…i relativi capitoli di prova non sono stati ammessi in quanto genericamente dedotti con particolare riferimento alle circostanze di tempo e luogo, e la parte, inoltre, non ha precisato a quale titolo e pagina 11 di 14 in quale occasione l'unico teste indicato, il geom. di San Stino di Testimone_1
Livenza, sarebbe stato testimone degli eventi così come genericamente descritti.
Il lamenta, poi, un danno derivante dall'aver sostenuto ingenti Pt_1
spese di ristrutturazione dei locali, quantificate dal CTU nella somma di euro
30.400,00, senza aver potuto usufruire a pieno dell'immobile ristrutturato a causa della condotta del locatore. Secondo parte ricorrente, infatti, la mancata disponibilità del ad adibire a parcheggi l'area pertinenziale CP_1
rappresenterebbe un fatto illecito, a cui seguirebbe il danno all'attività economica di fisioterapista.
Sul punto si osserva che il contratto non prevede una obbligazione in capo al di rimborso per le spese di trasformazione dell'immobile, al CP_1
contrario, l'articolo 4 delle premesse al contratto stesso prevede che: “il
Locatario […] accollandosi tutte le spese necessarie per la sistemazione dei locali comprese quelle per la conversione d'uso da commerciale a professionale, nonché la sistemazione dell'impianto fognario”. Da questa previsione emerge chiaramente che nulla è dovuto dal al , non potendosi CP_1 Pt_1
qualificare illecito il fatto di non aver predisposto l'area parcheggi: la previsione di cui all'articolo 7 veniva convenuta col chiaro intento di evitare al conduttore il pagamento degli oneri comunali per parcheggi, come, peraltro, esplicitato al successivo articolo 8, ove si prevedeva espressamente che il conduttore si obbligava, a propria cura e spese, a eliminare il predetto vincolo laddove lo stesso avesse impedito o fosse stato diretta causa di sensibile riduzione del corrispettivo dell'operazione di cessione o di affitto degli immobili adiacenti o confinanti di proprietà del CP_1
Allo stesso modo non è configurabile alcuna illiceità del comportamento del in relazione alle spese di ripristino dei locali, trattandosi di un CP_1
obbligo del conduttore ex art 1590 c.c. pagina 12 di 14 Il fatto che parte conduttrice nel contratto di locazione sottoscritto e dimesso si sia impegnata ad eseguire i lavori dallo stesso voluti e necessari all'esercizio della propria professione rende infondata la pretesa “risarcitoria” come avanzata dalla parte.
Il CTU, a contrario di quanto riportato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, ha accertato, l'assenza di abusi (cfr. doc. 12 pag. 6 “… dall' esame della documentazione progettuale recuperata presso l'ufficio tecnico comunale, non sono emerse difformità da regolarizzare, pertanto non ci sono costi specifici in tal senso”).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte per lo scaglione di riferimento.
Vanno, altresì, poste a carico di parte ricorrente le spese legali della fase dell'ATP, liquidate come da dispositivo, unitamente alle spese, come documentate e sostenute dal patrocinio di parte resistente con riferimento alle prestazioni rese dal TP (cfr. docc. 19 e 20 di parte resistente).
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande di parte ricorrente così come formulate;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 8.500,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
3) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese legali del procedimento ATP che si liquidano in euro 3.442,00 per compenso, oltre ad pagina 13 di 14 I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
D.M. n. 37/2018 e ss. modifiche;
4) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese sostenute per il proprio TP nell'ambito della procedura per ATP, pari a euro
2.779,28.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rachele DARPIN, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013.
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