Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2025, proposto da
RA MI, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Leuzzi e Irma Calderone, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 459/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 31.05.2024 all’esito del procedimento RG n. 24/2024:
- Accogliere le presenti conclusioni con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi agli scriventi procuratori antistatari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce lamentando la mancata ottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito alla sentenza di cui in epigrafe che ha ordinato l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e per un importo complessivo di € 1.000,00.
La ricorrente ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la determinazione ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. di una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La sentenza è stata ritualmente notificata ai fini della esecuzione forzata ed è trascorso il termine di dilatorio di 120 giorni concesso alla amministrazione per darvi spontanea attuazione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, sussistendone tutti i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe ordina alla Amministrazione intimata di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di una penale pari all’interesse legale sulla somme dovuta a titolo di capitale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza successivo alla scadere del termine sopra fissato.
Nomina fin d’ora quale commissario ad acta in caso di permanente inerzia il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero intimato con facoltà di delega il quale darà avvio alle procedure contabili necessarie per l’ordinato adempimento.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese legali del presente giudizio che si liquidano in Euro 800,00 oltre IVA e c.p.a. oltre al rimborso del c.u. da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB MA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | OB MA BU |
IL SEGRETARIO