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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4077/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FABRIS ANNA MARIA
ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...]-Shi Shizuoka-Ken (GIAPPONE) CP_1 C.F._2
il 31/03/1982; rappresentata e difesa dall'Avv. BAROCCO ANNACHIARA
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“• affidarsi in via esclusiva il figlio al padre, con cui il figlio vive e Persona_1 Parte_1
conseguentemente assegnare a questi la casa familiare sita in Thiene (VI), Via F. Ferrarin 57, pagina 1 di 5 unitamente ai mobili che la corredano. Il padre eserciterà quindi in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo tutte le decisioni nell'interesse del figlio minore;
• disporre che durante la permanenza della madre in Italia questa possa vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore;
• disporre che la madre possa contattare il figlio via telefono o via skype quando vorrà tenendo conto del diverso fuso orario e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del bambino e le ore da dedicare al riposo;
• Il padre si rende disponibile, durante le vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, a portare il figlio in Giappone, in periodo da concordarsi con notevole anticipo (almeno sei mesi) dati i costi del biglietto aereo, in modo che il figlio possa trascorrere del tempo insieme alla madre, ed a rientrare con lo stesso;
• disporre a carico della madre, sig.ra , l'obbligo di corrispondere al sig. un CP_1 Pt_1 assegno mensile di € 150,00= per il mantenimento ordinario del figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico. Il padre si farà carico al
100% delle spese straordinarie;
• nulla disporre in punto di assegno ex art. 156 c.c.;
• I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per
l'espatrio a favore del figlio Per_1
• nulla in punto di spese legali”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...] in Thiene (VI) in data 18/04/2015; che dall'unione era nato il figlio in data 07/06/2017; CP_1 Per_1
che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era deteriorato ed era venuta meno l'affectio coniugalis;
che, in data 1° settembre 2024, la convenuta partiva per il Giappone, riferendo che non sarebbe più rientrata in Italia. L'attore chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi per fatto e colpa della resistente;
che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio a sé con assegnazione allo stesso della casa coniugale;
che venisse disposto che il padre esercitasse in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio assumendo tutte le decisioni di interesse del Per_1
medesimo. In via di mero subordine, qualora il Tribunale volesse comunque disporre l'affidamento pagina 2 di 5 condiviso ad entrambi i genitori, chiedeva che venisse previsto l'esercizio della responsabilità genitoriale in forma disgiunta in modo che il padre potesse prendere singolarmente ogni decisione inerente il bambino riguardante questioni di ordinaria amministrazione;
che la madre potesse venire in Italia a trovare il figlio a sua discrezione;
che il padre provvedesse direttamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio. Inoltre, chiedeva che, una volta pronunciata la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle medesime condizioni della separazione.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale ma, per contro, CP_1
chiedeva che il figlio minore venisse affidato in via condivisa ad entrambi genitori con collocamento e residenza prevalente presso il padre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo; che venisse disposta la facoltà in capo al padre di esercitare la responsabilità genitoriale in forma disgiunta relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e riservando dunque l'esercizio congiunto solo alle questioni di maggiore interesse;
che venisse disposto che la madre potesse vedere e tenere con sé il figlio quando volesse, previo accordo con il padre;
che venisse disposto che il padre si facesse carico integralmente del mantenimento ordinario e straordinario del figlio. Inoltre, chiedeva che, una volta decorso il termine di legge e verificato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle medesime condizioni della separazione.
Instaurato il giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, sicché con rinuncia all'istanza di addebito ed alle ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento in via esclusiva del figlio al padre, stante la permanenza fissa, allo stato, della madre in Giappone. Durante la Per_1
pagina 3 di 5 permanenza della madre in Italia questa potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Inoltre, la madre potrà contattare il figlio via telefono o via skype quando vorrà tenendo conto del diverso fuso orario e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del bambino e le ore da dedicare al riposo. Si prende atto che il padre si rende disponibile, durante le vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, a portare il figlio in Giappone, in periodo da concordarsi con notevole anticipo (almeno sei mesi) dati i costi del biglietto aereo, in modo che il figlio possa trascorrere del tempo insieme alla madre, ed a rientrare con lo stesso.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste interamente a carico del padre come richiesto.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Thiene (VI), Via F.
Ferrarin 57, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore. Parte_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio a favore del figlio Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con note telematicamente depositate, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Thiene (VI) in data 18/04/2015 con atto trascritto al n. 7, parte I, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Thiene (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 13.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4077/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FABRIS ANNA MARIA
ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...]-Shi Shizuoka-Ken (GIAPPONE) CP_1 C.F._2
il 31/03/1982; rappresentata e difesa dall'Avv. BAROCCO ANNACHIARA
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“• affidarsi in via esclusiva il figlio al padre, con cui il figlio vive e Persona_1 Parte_1
conseguentemente assegnare a questi la casa familiare sita in Thiene (VI), Via F. Ferrarin 57, pagina 1 di 5 unitamente ai mobili che la corredano. Il padre eserciterà quindi in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo tutte le decisioni nell'interesse del figlio minore;
• disporre che durante la permanenza della madre in Italia questa possa vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore;
• disporre che la madre possa contattare il figlio via telefono o via skype quando vorrà tenendo conto del diverso fuso orario e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del bambino e le ore da dedicare al riposo;
• Il padre si rende disponibile, durante le vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, a portare il figlio in Giappone, in periodo da concordarsi con notevole anticipo (almeno sei mesi) dati i costi del biglietto aereo, in modo che il figlio possa trascorrere del tempo insieme alla madre, ed a rientrare con lo stesso;
• disporre a carico della madre, sig.ra , l'obbligo di corrispondere al sig. un CP_1 Pt_1 assegno mensile di € 150,00= per il mantenimento ordinario del figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico. Il padre si farà carico al
100% delle spese straordinarie;
• nulla disporre in punto di assegno ex art. 156 c.c.;
• I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per
l'espatrio a favore del figlio Per_1
• nulla in punto di spese legali”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...] in Thiene (VI) in data 18/04/2015; che dall'unione era nato il figlio in data 07/06/2017; CP_1 Per_1
che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era deteriorato ed era venuta meno l'affectio coniugalis;
che, in data 1° settembre 2024, la convenuta partiva per il Giappone, riferendo che non sarebbe più rientrata in Italia. L'attore chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi per fatto e colpa della resistente;
che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio a sé con assegnazione allo stesso della casa coniugale;
che venisse disposto che il padre esercitasse in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio assumendo tutte le decisioni di interesse del Per_1
medesimo. In via di mero subordine, qualora il Tribunale volesse comunque disporre l'affidamento pagina 2 di 5 condiviso ad entrambi i genitori, chiedeva che venisse previsto l'esercizio della responsabilità genitoriale in forma disgiunta in modo che il padre potesse prendere singolarmente ogni decisione inerente il bambino riguardante questioni di ordinaria amministrazione;
che la madre potesse venire in Italia a trovare il figlio a sua discrezione;
che il padre provvedesse direttamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio. Inoltre, chiedeva che, una volta pronunciata la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle medesime condizioni della separazione.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale ma, per contro, CP_1
chiedeva che il figlio minore venisse affidato in via condivisa ad entrambi genitori con collocamento e residenza prevalente presso il padre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo; che venisse disposta la facoltà in capo al padre di esercitare la responsabilità genitoriale in forma disgiunta relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e riservando dunque l'esercizio congiunto solo alle questioni di maggiore interesse;
che venisse disposto che la madre potesse vedere e tenere con sé il figlio quando volesse, previo accordo con il padre;
che venisse disposto che il padre si facesse carico integralmente del mantenimento ordinario e straordinario del figlio. Inoltre, chiedeva che, una volta decorso il termine di legge e verificato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle medesime condizioni della separazione.
Instaurato il giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, sicché con rinuncia all'istanza di addebito ed alle ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento in via esclusiva del figlio al padre, stante la permanenza fissa, allo stato, della madre in Giappone. Durante la Per_1
pagina 3 di 5 permanenza della madre in Italia questa potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Inoltre, la madre potrà contattare il figlio via telefono o via skype quando vorrà tenendo conto del diverso fuso orario e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del bambino e le ore da dedicare al riposo. Si prende atto che il padre si rende disponibile, durante le vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, a portare il figlio in Giappone, in periodo da concordarsi con notevole anticipo (almeno sei mesi) dati i costi del biglietto aereo, in modo che il figlio possa trascorrere del tempo insieme alla madre, ed a rientrare con lo stesso.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste interamente a carico del padre come richiesto.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Thiene (VI), Via F.
Ferrarin 57, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore. Parte_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio a favore del figlio Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con note telematicamente depositate, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Thiene (VI) in data 18/04/2015 con atto trascritto al n. 7, parte I, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Thiene (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 13.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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