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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/10/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
IA DR CONSIGLIERA rel.
RI AZ SI CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 103/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1 P.IVA_1
NE ZI e FU AL, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall'avv.to EMINENTE FEDERICA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 08/10/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale della Spezia la sig.ra CP_1
titolare dell'azienda agricola denominata “Sostio a Levante” con sede in Framura (SP) svolgente anche attività di agriturismo, ha proposto opposizione al verbale di accertamento dell' del Pt_1
09.10.2020 che ha disconosciuto la natura agricola dei rapporti di lavoro stipulati negli anni 2018 e 2019 con le lavoratrici Per_1
e inquadrandole
[...] Persona_2 Persona_3
nel settore terziario ed accertando quindi il mancato versamento della somma di € 9.389,98 a titolo di contributi e della somma di
€ 881,15 a titolo di sanzioni e somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, lett. b) della Legge n. 388/2000 calcolate alla data del verbale.
L'opponente ha contestato l' accertamento ispettivo sia per motivi formali (disattesi dal primo giudice e non riproposti in questo grado di appello), sia per motivi di merito, sostenendo la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica.
L' si è difeso contestando il ricorso in opposizione e Pt_1
richiamando le risultanze di cui ai verbali ispettivi, da cui era emerso che la ditta, per il periodo oggetto di causa, aveva svolto attività di agriturismo senza alcun collegamento, ai sensi dell'art. 2135 c.c., con la modesta resa agricola (prevalentemente vino e in via marginale olio) derivante dai vigneti ed uliveti coltivati in circa un ettaro di terra di proprietà della sig.ra In via CP_1
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riconvenzionale, ha chiesto quindi la condanna della ricorrente al pagamento di contributi, sanzioni e somme accessorie, come quantificati in sede ispettiva per il periodo dal 26.03.2018 al
15.10.2019.
A seguito di tale domanda riconvenzionale, la ricorrente ha chiesto, in caso di suo accoglimento, la restituzione dei contributi agricoli versati per le predette dipendenti impiegate nell'agriturismo.
Il Tribunale, conferita CTU ad un consulente agronomo, ha accolto il ricorso, dichiarando non dovute dalla Sig.ra le CP_1
somme accertate dall' in sede ispettiva e respingendo di Pt_1
conseguenza la domanda riconvenzionale dell' con Pt_1
condanna dello stesso al rimborso a favore della ricorrente della metà delle spese di lite e compensazione della residua frazione per la complessità delle indagini in fatto ed in diritto.
Appella e resiste la sig.ra Pt_1 CP_1
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 14/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale – ricostruito in diritto l' impianto normativo di riferimento e richiamati i principi giurisprudenziale ad esso riferiti – ha ritenuto, all'esito della CTU espletata e dei chiarimenti intervenuti in udienza, che l'attività agricola fosse prevalente rispetto a quella di agriturismo e ha conseguentemente
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riconosciuto la correttezza dell'inquadramento operato dall'azienda agricola dei dipendenti assunti per svolgere l'attività turistica;
il tutto in applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 2 e
4 della L. n. 96/2006, in forza dei quali occorre tener conto, in particolare, del tempo di lavoro necessario per lo svolgimento delle due attività.
Nella fattispecie in esame, infatti, il CTU aveva calcolato un numero di giornate di lavoro all'anno necessarie per l'attività agricola superiore rispetto a quello ottenuto, secondo i criteri di cui alle tabelle allegate alla deliberazione della Giunta regionale, per le giornate lavorative annue dedicate all'attività agrituristica.
L' critica le valutazioni della CTU, per aver considerato – Pt_1
ai fini dalla quantificazione delle giornate di lavoro dedicate negli anni in questione all'attività turistica – i dati fattuali risultanti dalle autorizzazioni ministeriali che avevano autorizzato una recezione in 12 posti letto per un periodo di 150 giorni all'anno, mentre occorreva tener conto dell'effettiva realtà aziendale, risultando dalla documentazione contabile dell'azienda e dalle dichiarazioni della stessa titolare che i posti letto a disposizione nella struttura erano 14 e che il periodo di apertura in quegli anni fu di almeno 180 giorni, da marzo-aprile a settembre-ottobre.
Sulla base di queste differenti risultanze, il proprio CTP – utilizzando le medesime tabelle prese in esame dal CTU - ha concluso che le giornate annue dedicate all'attività agricola sarebbero solo n. 206,45 mentre quelle dedicate all'attività
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turistico/ricettiva n. 288,04, con evidente prevalenza di quest'ultima attività, anche tenuto conto dell'ampliamento operato dal CTU delle giornate di lavoro per l'attività agricola, conseguente allo sfruttamento del bosco (243,59 giornate annue).
L'appellante evidenzia inoltre che gli incassi derivanti dall'attività di ristorazione e pernottamento furono sempre superiori a quelli provenienti dalla vendita del vino, unico prodotto dell'attività agricola destinato al mercato e che l'approvvigionamento dei prodotti alimentari impiegati per la ristorazione, con la sola esclusione del vino, era avvenuto in maniera più che consistente presso un punto vendita all'ingrosso
(società VERIDEA).
Chiede quindi che l'appellata venga condannata al pagamento della contribuzione e delle relative sanzioni come sopra quantificate.
§§§
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
La normativa di riferimento è stata correttamente individuata dal primo giudice.
L' art. 2135 comma 3 c.c. , così come sostituito dall'art. 1, comma 1 D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dispone che “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
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dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
Il legislatore nazionale è intervenuto nel dettare i criteri e i limiti dell'attività agrituristica all'art. 4 della L. n. 96/2006, demandando alle Regioni e alle Province Autonome, in base alle caratteristiche del territorio, di individuare i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività, come stabilito con la sentenza additiva della Corte
Costituzionale n. 339/2007.
Sulla scia di questi principi generali la Legge della Regione
Liguria 21 novembre 2007 n. 37 all'art. 4 ha stabilito che “…le attività agrituristiche sono consentite a condizione che risultino in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello svolto nell'attività agrituristica”.
E' pur vero che la stessa legge regionale ha introdotto anche altri criteri, quali l'utilizzo di prodotti della propria azienda o da altre aziende agricole del territorio regionale in una certa percentuale, ma – secondo l'orientamento costante della giurisprudenza
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(Cass., 11.8.2015 n. 16685 e Cass., 15.2.2023 n. 4790) – si tratta di ulteriori elementi che possono fungere solo da supporto interpretativo, dovendosi l'indagine condurre sulla base di criteri uniformi valevoli in tutto il territorio nazionale.
Correttamente dunque il giudice ha conferito al CTU l'incarico di valutare la prevalenza delle due attività, tenuto conto del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse.
Ed il CTU ha concluso ritenendo che negli anni oggetto di causa
(2018 e 2019) la forza lavoro necessaria per l'attività agricola fu superiore a quella necessaria per l'attività di turismo.
Il calcolo seguito dal CTU per individuare le giornate lavorative relative alle attività agricole e alle attività agrituristiche è quello indicato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1563/2014.
Più specificamente, per il calcolo delle giornate lavorative relative alle attività agricole vanno sommati fra loro i valori che assume il parametro tempo di lavoro per le diverse coltivazioni praticate nel fondo, per le pratiche silvicole e per l'allevamento degli animali, nonché per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali, purché diversi da quelli riconducibili all'attività agrituristica. Il valore da attribuire al tempo di lavoro per ciascuna attività agricola aziendale, espresso in numero di giornate lavorative/anno, si ottiene moltiplicando il valore di superficie coltivata o di capi allevati per il corrispondente valore del parametro giornate lavorative indicato nella tabella A. Per le attività aziendali di trasformazione si applicano i valori indicati nella tabella B.
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Alla luce di quanto sopra, il CTU, con un primo conteggio prudenziale, non ha considerato nel calcolo la superficie destinata a bosco, pervenendo ad un risultato di 208,45 giornate lavorative.
Successivamente, a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente, il CTU ha ritenuto corretto considerare anche le giornate lavorative che vengono mediamente impiegate nell'azienda agricola in questione per estrarre prodotti dal bosco quali legname, castagne e funghi. Ha quindi ritenuto che l'impegno lavorativo dedicato all'attività agricola dovesse essere pari a 243,59 giornate annue.
Queste ultime conclusioni sono state censurate dall' in sede Pt_1
di appello, in cui si è ritenuto che l'attività boschiva, iniziata solo nel corso del 2019, non avrebbe dovuto essere conteggiata nella forza lavoro per l'attività agricola, essendo stata affidata a terzi.
Trattasi di una critica infondata, in quanto, come evidenziato dal
CTP di parte ricorrente in primo grado, anche ad ammettere che il lavoro nel bosco venne esternalizzato, esso faceva pur sempre parte della consistenza aziendale. Tanto è vero che lo stesso
Ispettore dell' ha dichiarato in udienza, in sede di Tes_1 Pt_1
chiarimenti, aver riconosciuto 3 giornate lavorative per ettaro dedicate al bosco, come previsto dalla normativa regionale.
In ogni caso l sostiene, che – pur ammettendo la Pt_1
correttezza del conteggio delle “giornate agricole” operato dal
CTU pari a n. 243,59 giornate – sarebbe invece del tutto errato il calcolo delle giornate di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività agrituristica, avendo il CTU tenuto conto di un
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numero di posti letto (12) inferiore a quello presente in struttura
(14) e un numero di giorni (150) inferiore a quello di almeno
180, come riconosciuto dalla stessa titolare dell'azienda in sede di dichiarazioni ispettive. Considerando dunque i dati effettivi
(14 posti letto per 180 giorni), si arriverebbe ad una prevalenza del lavoro turistico pari a 288,04 gg. annui.
Si rileva al riguardo che il CTU ha operato il conteggio secondo i criteri dettati dalla stessa DGR n. 1563/2014 per i casi – quale quello in esame – in cui l'attività turistica non venga espletata tutti i giorni nell'arco dell'intero anno. Tenuto conto del fatto che l' era stata autorizzata dalla Regione Parte_2
a disporre di 12 posti letto con somministrazione di pasti e colazioni per 150 giorni/anno, il CTU, in applicazione della formula indicata dalla tabella della DGR cit, è pervenuto ad un totale di 205,74 giorni di lavoro, inferiore anche al primo risultato della forza lavoro necessaria per l'attività agricola, senza considerare l'attività di estrazione di prodotti boschivi.
In sede di chiarimenti su entrambi i dati ritenuti riduttivi da
, il CTU ha confermato le proprie conclusioni, che sono Pt_1
state recepite dal Tribunale.
La Corte ritiene di condividere il ragionamento del CTU e del giudice, secondo cui la presenza di 14 posti letto nella struttura e l'apertura dell'agriturismo in un numero di giorni superiori rispetto a quello autorizzato non significa che essi siano sempre stati utilizzati.
Ed infatti, per il calcolo della forza lavoro necessaria per l'attività
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di agriturismo, si deve tener conto del numero di posti letto effettivamente affittati e dei coperti realizzati nel periodo di apertura della struttura alberghiera. I calcoli effettuati da Pt_1
non possono dunque essere recepiti perché hanno dato per scontato che i 14 posti letto a disposizione siano stati occupati dalla clientela in tutto il periodo di apertura della struttura.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, dunque, i dati posti a base di calcolo del conteggio dell' non sono meno astratti Pt_1
di quelli utilizzati dal CTU che ha tenuto in considerazione i posti letto e i giorni di apertura autorizzati dalla Regione.
In altri termini, a fronte di una autorizzazione amministrativa che concede l'utilizzo di 12 posti letto e coperti per 150 giorni di apertura all'anno, non potendosi superare una presunzione con un'altra presunzione, l' avrebbe dovuto dimostrare, tramite Pt_1
la documentazione contabile dell'azienda visionata in sede ispettiva, che negli anni 2018-2019 fossero stati sempre occupati per 180 giorni tutti i 14 posti letto a disposizione.
Tale prova non è stata fornita da , anche per il fatto che nel Pt_1
verbale ispettivo impugnato l'accertamento della prevalenza dell'attività di agriturismo su quella agricola non si è basato sulla maggiore capienza di recettività della struttura dal punto di vista dei posti letto disponibili e dei mesi dell'anno di apertura al pubblico, ma su altri criteri, quali l' utilizzo dei prodotti ricavati dall'azienda agricola in misura inferiore a quella prevista dalla legge regionale e la redditività delle due attività; criteri che, come sopra esposto, non possono ritenersi prevalenti rispetto a quello
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del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse, previsto in via principale dal legislatore nazionale.
Deve quindi condividersi la decisione del primo giudice che ha recepito le risultanze della CTU espletata secondo cui, a prescindere dai rilievi critici dell' , negli anni in questione Pt_1
l'attività agricola era prevalente rispetto a quella agrituristica, per cui l'azienda non è tenuta al pagamento della contribuzione accertata nel verbale ispettivo opposto.
Tenuto conto della complessità degli accertamenti, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese del grado.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IA DR
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
IA DR CONSIGLIERA rel.
RI AZ SI CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 103/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1 P.IVA_1
NE ZI e FU AL, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall'avv.to EMINENTE FEDERICA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 08/10/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale della Spezia la sig.ra CP_1
titolare dell'azienda agricola denominata “Sostio a Levante” con sede in Framura (SP) svolgente anche attività di agriturismo, ha proposto opposizione al verbale di accertamento dell' del Pt_1
09.10.2020 che ha disconosciuto la natura agricola dei rapporti di lavoro stipulati negli anni 2018 e 2019 con le lavoratrici Per_1
e inquadrandole
[...] Persona_2 Persona_3
nel settore terziario ed accertando quindi il mancato versamento della somma di € 9.389,98 a titolo di contributi e della somma di
€ 881,15 a titolo di sanzioni e somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, lett. b) della Legge n. 388/2000 calcolate alla data del verbale.
L'opponente ha contestato l' accertamento ispettivo sia per motivi formali (disattesi dal primo giudice e non riproposti in questo grado di appello), sia per motivi di merito, sostenendo la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica.
L' si è difeso contestando il ricorso in opposizione e Pt_1
richiamando le risultanze di cui ai verbali ispettivi, da cui era emerso che la ditta, per il periodo oggetto di causa, aveva svolto attività di agriturismo senza alcun collegamento, ai sensi dell'art. 2135 c.c., con la modesta resa agricola (prevalentemente vino e in via marginale olio) derivante dai vigneti ed uliveti coltivati in circa un ettaro di terra di proprietà della sig.ra In via CP_1
2
riconvenzionale, ha chiesto quindi la condanna della ricorrente al pagamento di contributi, sanzioni e somme accessorie, come quantificati in sede ispettiva per il periodo dal 26.03.2018 al
15.10.2019.
A seguito di tale domanda riconvenzionale, la ricorrente ha chiesto, in caso di suo accoglimento, la restituzione dei contributi agricoli versati per le predette dipendenti impiegate nell'agriturismo.
Il Tribunale, conferita CTU ad un consulente agronomo, ha accolto il ricorso, dichiarando non dovute dalla Sig.ra le CP_1
somme accertate dall' in sede ispettiva e respingendo di Pt_1
conseguenza la domanda riconvenzionale dell' con Pt_1
condanna dello stesso al rimborso a favore della ricorrente della metà delle spese di lite e compensazione della residua frazione per la complessità delle indagini in fatto ed in diritto.
Appella e resiste la sig.ra Pt_1 CP_1
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 14/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale – ricostruito in diritto l' impianto normativo di riferimento e richiamati i principi giurisprudenziale ad esso riferiti – ha ritenuto, all'esito della CTU espletata e dei chiarimenti intervenuti in udienza, che l'attività agricola fosse prevalente rispetto a quella di agriturismo e ha conseguentemente
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riconosciuto la correttezza dell'inquadramento operato dall'azienda agricola dei dipendenti assunti per svolgere l'attività turistica;
il tutto in applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 2 e
4 della L. n. 96/2006, in forza dei quali occorre tener conto, in particolare, del tempo di lavoro necessario per lo svolgimento delle due attività.
Nella fattispecie in esame, infatti, il CTU aveva calcolato un numero di giornate di lavoro all'anno necessarie per l'attività agricola superiore rispetto a quello ottenuto, secondo i criteri di cui alle tabelle allegate alla deliberazione della Giunta regionale, per le giornate lavorative annue dedicate all'attività agrituristica.
L' critica le valutazioni della CTU, per aver considerato – Pt_1
ai fini dalla quantificazione delle giornate di lavoro dedicate negli anni in questione all'attività turistica – i dati fattuali risultanti dalle autorizzazioni ministeriali che avevano autorizzato una recezione in 12 posti letto per un periodo di 150 giorni all'anno, mentre occorreva tener conto dell'effettiva realtà aziendale, risultando dalla documentazione contabile dell'azienda e dalle dichiarazioni della stessa titolare che i posti letto a disposizione nella struttura erano 14 e che il periodo di apertura in quegli anni fu di almeno 180 giorni, da marzo-aprile a settembre-ottobre.
Sulla base di queste differenti risultanze, il proprio CTP – utilizzando le medesime tabelle prese in esame dal CTU - ha concluso che le giornate annue dedicate all'attività agricola sarebbero solo n. 206,45 mentre quelle dedicate all'attività
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turistico/ricettiva n. 288,04, con evidente prevalenza di quest'ultima attività, anche tenuto conto dell'ampliamento operato dal CTU delle giornate di lavoro per l'attività agricola, conseguente allo sfruttamento del bosco (243,59 giornate annue).
L'appellante evidenzia inoltre che gli incassi derivanti dall'attività di ristorazione e pernottamento furono sempre superiori a quelli provenienti dalla vendita del vino, unico prodotto dell'attività agricola destinato al mercato e che l'approvvigionamento dei prodotti alimentari impiegati per la ristorazione, con la sola esclusione del vino, era avvenuto in maniera più che consistente presso un punto vendita all'ingrosso
(società VERIDEA).
Chiede quindi che l'appellata venga condannata al pagamento della contribuzione e delle relative sanzioni come sopra quantificate.
§§§
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
La normativa di riferimento è stata correttamente individuata dal primo giudice.
L' art. 2135 comma 3 c.c. , così come sostituito dall'art. 1, comma 1 D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dispone che “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
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dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
Il legislatore nazionale è intervenuto nel dettare i criteri e i limiti dell'attività agrituristica all'art. 4 della L. n. 96/2006, demandando alle Regioni e alle Province Autonome, in base alle caratteristiche del territorio, di individuare i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività, come stabilito con la sentenza additiva della Corte
Costituzionale n. 339/2007.
Sulla scia di questi principi generali la Legge della Regione
Liguria 21 novembre 2007 n. 37 all'art. 4 ha stabilito che “…le attività agrituristiche sono consentite a condizione che risultino in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello svolto nell'attività agrituristica”.
E' pur vero che la stessa legge regionale ha introdotto anche altri criteri, quali l'utilizzo di prodotti della propria azienda o da altre aziende agricole del territorio regionale in una certa percentuale, ma – secondo l'orientamento costante della giurisprudenza
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(Cass., 11.8.2015 n. 16685 e Cass., 15.2.2023 n. 4790) – si tratta di ulteriori elementi che possono fungere solo da supporto interpretativo, dovendosi l'indagine condurre sulla base di criteri uniformi valevoli in tutto il territorio nazionale.
Correttamente dunque il giudice ha conferito al CTU l'incarico di valutare la prevalenza delle due attività, tenuto conto del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse.
Ed il CTU ha concluso ritenendo che negli anni oggetto di causa
(2018 e 2019) la forza lavoro necessaria per l'attività agricola fu superiore a quella necessaria per l'attività di turismo.
Il calcolo seguito dal CTU per individuare le giornate lavorative relative alle attività agricole e alle attività agrituristiche è quello indicato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1563/2014.
Più specificamente, per il calcolo delle giornate lavorative relative alle attività agricole vanno sommati fra loro i valori che assume il parametro tempo di lavoro per le diverse coltivazioni praticate nel fondo, per le pratiche silvicole e per l'allevamento degli animali, nonché per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali, purché diversi da quelli riconducibili all'attività agrituristica. Il valore da attribuire al tempo di lavoro per ciascuna attività agricola aziendale, espresso in numero di giornate lavorative/anno, si ottiene moltiplicando il valore di superficie coltivata o di capi allevati per il corrispondente valore del parametro giornate lavorative indicato nella tabella A. Per le attività aziendali di trasformazione si applicano i valori indicati nella tabella B.
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Alla luce di quanto sopra, il CTU, con un primo conteggio prudenziale, non ha considerato nel calcolo la superficie destinata a bosco, pervenendo ad un risultato di 208,45 giornate lavorative.
Successivamente, a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente, il CTU ha ritenuto corretto considerare anche le giornate lavorative che vengono mediamente impiegate nell'azienda agricola in questione per estrarre prodotti dal bosco quali legname, castagne e funghi. Ha quindi ritenuto che l'impegno lavorativo dedicato all'attività agricola dovesse essere pari a 243,59 giornate annue.
Queste ultime conclusioni sono state censurate dall' in sede Pt_1
di appello, in cui si è ritenuto che l'attività boschiva, iniziata solo nel corso del 2019, non avrebbe dovuto essere conteggiata nella forza lavoro per l'attività agricola, essendo stata affidata a terzi.
Trattasi di una critica infondata, in quanto, come evidenziato dal
CTP di parte ricorrente in primo grado, anche ad ammettere che il lavoro nel bosco venne esternalizzato, esso faceva pur sempre parte della consistenza aziendale. Tanto è vero che lo stesso
Ispettore dell' ha dichiarato in udienza, in sede di Tes_1 Pt_1
chiarimenti, aver riconosciuto 3 giornate lavorative per ettaro dedicate al bosco, come previsto dalla normativa regionale.
In ogni caso l sostiene, che – pur ammettendo la Pt_1
correttezza del conteggio delle “giornate agricole” operato dal
CTU pari a n. 243,59 giornate – sarebbe invece del tutto errato il calcolo delle giornate di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività agrituristica, avendo il CTU tenuto conto di un
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numero di posti letto (12) inferiore a quello presente in struttura
(14) e un numero di giorni (150) inferiore a quello di almeno
180, come riconosciuto dalla stessa titolare dell'azienda in sede di dichiarazioni ispettive. Considerando dunque i dati effettivi
(14 posti letto per 180 giorni), si arriverebbe ad una prevalenza del lavoro turistico pari a 288,04 gg. annui.
Si rileva al riguardo che il CTU ha operato il conteggio secondo i criteri dettati dalla stessa DGR n. 1563/2014 per i casi – quale quello in esame – in cui l'attività turistica non venga espletata tutti i giorni nell'arco dell'intero anno. Tenuto conto del fatto che l' era stata autorizzata dalla Regione Parte_2
a disporre di 12 posti letto con somministrazione di pasti e colazioni per 150 giorni/anno, il CTU, in applicazione della formula indicata dalla tabella della DGR cit, è pervenuto ad un totale di 205,74 giorni di lavoro, inferiore anche al primo risultato della forza lavoro necessaria per l'attività agricola, senza considerare l'attività di estrazione di prodotti boschivi.
In sede di chiarimenti su entrambi i dati ritenuti riduttivi da
, il CTU ha confermato le proprie conclusioni, che sono Pt_1
state recepite dal Tribunale.
La Corte ritiene di condividere il ragionamento del CTU e del giudice, secondo cui la presenza di 14 posti letto nella struttura e l'apertura dell'agriturismo in un numero di giorni superiori rispetto a quello autorizzato non significa che essi siano sempre stati utilizzati.
Ed infatti, per il calcolo della forza lavoro necessaria per l'attività
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di agriturismo, si deve tener conto del numero di posti letto effettivamente affittati e dei coperti realizzati nel periodo di apertura della struttura alberghiera. I calcoli effettuati da Pt_1
non possono dunque essere recepiti perché hanno dato per scontato che i 14 posti letto a disposizione siano stati occupati dalla clientela in tutto il periodo di apertura della struttura.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, dunque, i dati posti a base di calcolo del conteggio dell' non sono meno astratti Pt_1
di quelli utilizzati dal CTU che ha tenuto in considerazione i posti letto e i giorni di apertura autorizzati dalla Regione.
In altri termini, a fronte di una autorizzazione amministrativa che concede l'utilizzo di 12 posti letto e coperti per 150 giorni di apertura all'anno, non potendosi superare una presunzione con un'altra presunzione, l' avrebbe dovuto dimostrare, tramite Pt_1
la documentazione contabile dell'azienda visionata in sede ispettiva, che negli anni 2018-2019 fossero stati sempre occupati per 180 giorni tutti i 14 posti letto a disposizione.
Tale prova non è stata fornita da , anche per il fatto che nel Pt_1
verbale ispettivo impugnato l'accertamento della prevalenza dell'attività di agriturismo su quella agricola non si è basato sulla maggiore capienza di recettività della struttura dal punto di vista dei posti letto disponibili e dei mesi dell'anno di apertura al pubblico, ma su altri criteri, quali l' utilizzo dei prodotti ricavati dall'azienda agricola in misura inferiore a quella prevista dalla legge regionale e la redditività delle due attività; criteri che, come sopra esposto, non possono ritenersi prevalenti rispetto a quello
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del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse, previsto in via principale dal legislatore nazionale.
Deve quindi condividersi la decisione del primo giudice che ha recepito le risultanze della CTU espletata secondo cui, a prescindere dai rilievi critici dell' , negli anni in questione Pt_1
l'attività agricola era prevalente rispetto a quella agrituristica, per cui l'azienda non è tenuta al pagamento della contribuzione accertata nel verbale ispettivo opposto.
Tenuto conto della complessità degli accertamenti, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese del grado.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IA DR
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
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