Art. 4.
E' vietato di porre in commercio o comunque destinare al consumo prodotti alimentari della pesca conservati in scatole o altri recipienti quando i medesimi non rechino le seguenti dichiarazioni specifiche:
a) del prodotto contenuto;
b) della qualita' di olio e delle altre sostanze impiegate per la conservazione;
c) del peso netto del contenuto;
d) del nome del produttore;
e) del luogo di produzione.
In casi speciali il Ministero dell'economia nazionale, di accordo con quello dell'interno, potra' concedere che alle indicazioni di cui alle lettere d) ed c) possa sostituirsi un contrassegno che costituisca un marchio regolarmente depositato.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere a rilievo o litografate in modo indelebile sui recipienti metallici, impresse a fuoco su quelli di legno ed a rilievo su quelli di vetro.
Le targhe e le etichette e le indicazioni o contrassegni posti sui recipienti non debbono rispettivamente coprire o nascondere le dichiarazioni obbligatorie di cui alle lettere precedenti, od essere in contrasto con esse.
Tutte le dichiarazioni obbligatorie stabilite dal presente articolo debbono essere riprodotte sugli involucri di qualsiasi genere, nei quali sieno eventualmente contenuti i recipienti immediati.
Il regolamento potra' stabilire norme di tolleranza relativamente alle indicazioni del peso netto.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo 27 aprile 1941 (in G.U. 08/08/1941, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' sospesa sino al 31 dicembre 1941 l'applicazione delle disposizioni dell' art. 4 del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548 , nei riguardi dei recipienti destinati alla conservazione dei prodotti ittici gia' litografati con indicazioni diverse da quelle stabilite dal Regio decreto-legge sopracitato e che potranno essere posti in commercio fino alla data predetta anche se tali indicazioni siano riportate su strisce di carta od altro idoneo mezzo applicate sui recipienti stessi.
I recipienti di nuova fabbricazione dovranno continuare a corrispondere alle prescrizioni del Regio decreto-legge sopracitato".
E' vietato di porre in commercio o comunque destinare al consumo prodotti alimentari della pesca conservati in scatole o altri recipienti quando i medesimi non rechino le seguenti dichiarazioni specifiche:
a) del prodotto contenuto;
b) della qualita' di olio e delle altre sostanze impiegate per la conservazione;
c) del peso netto del contenuto;
d) del nome del produttore;
e) del luogo di produzione.
In casi speciali il Ministero dell'economia nazionale, di accordo con quello dell'interno, potra' concedere che alle indicazioni di cui alle lettere d) ed c) possa sostituirsi un contrassegno che costituisca un marchio regolarmente depositato.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere a rilievo o litografate in modo indelebile sui recipienti metallici, impresse a fuoco su quelli di legno ed a rilievo su quelli di vetro.
Le targhe e le etichette e le indicazioni o contrassegni posti sui recipienti non debbono rispettivamente coprire o nascondere le dichiarazioni obbligatorie di cui alle lettere precedenti, od essere in contrasto con esse.
Tutte le dichiarazioni obbligatorie stabilite dal presente articolo debbono essere riprodotte sugli involucri di qualsiasi genere, nei quali sieno eventualmente contenuti i recipienti immediati.
Il regolamento potra' stabilire norme di tolleranza relativamente alle indicazioni del peso netto.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo 27 aprile 1941 (in G.U. 08/08/1941, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' sospesa sino al 31 dicembre 1941 l'applicazione delle disposizioni dell' art. 4 del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548 , nei riguardi dei recipienti destinati alla conservazione dei prodotti ittici gia' litografati con indicazioni diverse da quelle stabilite dal Regio decreto-legge sopracitato e che potranno essere posti in commercio fino alla data predetta anche se tali indicazioni siano riportate su strisce di carta od altro idoneo mezzo applicate sui recipienti stessi.
I recipienti di nuova fabbricazione dovranno continuare a corrispondere alle prescrizioni del Regio decreto-legge sopracitato".