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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G: 6622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Giovanna Caso - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6622/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iannuzzi Fabiola, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Caprio Rosa, presso cui elettivamente domicilia CP_1
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iannuzzi Fabiola, presso cui elettivamente Controparte_2 domicilia
INTERVENUTO
PM SEDE
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti avevano contratto matrimonio in Marcianise (CE) in data 17.05.2005 e dalla loro unione era nato il figlio in data 10.04.2006 e le parti avevano adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. CP_2
RG 2220/2016) affinché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito di tale procedimento veniva emessa sentenza n. 6/2019, pubblicata in data 01.02.2019, passata in giudicato, con la quale proveniva nunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disposto l'affidamento del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre con diritto di visita del padre e previsto un obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio la prole ed a quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, purché previamente concordate e documentate;
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, essendo il figlio divenuto maggiorenne ed essendosi stabilito presso la residenza del padre. CP_2
In particolare, parte ricorrente chiedeva porsi a carico della resistente l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, non economicamente indipendente, pari a euro 1.000,00 mensili e la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo di poter versare in favore del figlio un assegno CP_2
a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 300,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, e chiedeva, inoltre, disporsi il versamento di tale assegno direttamente nei confronti del figlio maggiorenne, previa convocazione dello stesso;
In data 21.02.2025 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il G.I. concedeva i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. fissando udienza per la rimessione della causa in decisione.
In data 24.04.2025 si costituiva in qualità di terzo intervenuto il figlio , maggiorenne non CP_2 economicamente indipendente, associandosi alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro 1.000,00 mensili, dal luglio 2023 all'attualità, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine in data 24.06.2025, la causa veniva introitata per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sull' assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne . CP_2 Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne CP_2
Per quanto concerne il mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente CP_2 autosufficiente, sul punto, questo Collegio osserva che è pacifica la circostanza che il figlio maggiorenne abbia trasferito la propria dimora abituale presso la residenza del padre e non sia economicamente indipendente, mentre res controversa tra le parti è il quantum dell'assegno di mantenimento.
Orbene, la misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, è regolata dall'art. 337 ter, comma 4, c.c.
La norma prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.".
Come più volte spiegato da questa Corte, l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024): da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.).
È dunque per tali ragioni che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.).
Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.
Per i genitori sposati il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3,
c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno ex. art. 337 comma 4, n. 4 c.c., valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno ex. art. 337 comma
4, nn.3) e 5) c.c.; quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari. È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi.
In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.
19299 del 16/09/2020).
Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni fornite da parte ricorrente, il figlio risulta iscritto all' CP_2
Università degli Studi della Campania Luigi IT ad un corso di studio funzionale al riconoscimento degli esami sostenuti nel corso di studio in odontoiatra ove ambisce ad accedere.
Nella memoria conclusionale il figlio maggiorenne ha dichiarato in data 19.02.2025 di aver sostenuto l'esame di citologia e istologia, nonché di aver seguito il corso di chimica generale ed inorganica e di essere intenzionato a seguire altri corsi funzionali all'iscrizione al corso di laurea di odontoiatria e protesi dentaria, cui si iscriverà in seguito (cfr. autodichiarazione resa in data 22.05.2025).
Va pertanto, corrisposto in favore del figlio non economicamente indipendente un assegno a CP_2 carico del genitore non collocatario, ossia la madre, essendosi il figlio stabilito presso la residenza paterna essendo studente universitario.
Ciò premesso viene in considerazione ai fini della determinazione della misura del mantenimento la capacità reddituale delle parti.
In merito al quantum del contributo al mantenimento, deve invece tenersi conto delle elevate condizioni economico-reddituali in cui versano entrambe le parti.
In particolare, dalla documentazione allegata in atti parte ricorrente di professione odontoiatra titolare di due studi ha dichiarato nel 2022 un reddito complessivo lordo di euro 84772,00, di euro 131780 nel 2023
e nel 2024 di euro 116919,00 euro e ha rappresentato di aver costituito un nuovo nucleo familiare essendo nate due figlie dalla nuova relazione.
D'altro canto, parte resistente esercita la medesima attività di odontoiatra presso un proprio studio in
OV (CE) e presso un altro studio di cui è titolare e rappresenta di aver dovuto ridurre la propria attività lavorativa per alcune patologie per cui è in cura, tuttavia, non prova alcuna contrazione recente del reddito essendo lo stesso rimasto inalterato sostanzialmente nell'ultimo triennio.
Infatti, quest'ultima ha dichiarato di aver percepito nel 2021 un reddito annuo lordo pari a euro 48.133,00, nel 2022 un reddito annuo lordo pari a euro 50.310,00, e nel 2023 un reddito annuo lordo pari a euro 55.912,00. Inoltre, la medesima ha costruito un proprio nucleo familiare, avendo in seguito contratto nuove nozze da cui è nato il figlio minore . Per_1
Parte resistente a dimostrazione della maggiore capacità reddituale del ricorrente, allega altresì visure catastali del ricorrente ove emerge che lo stesso oltre a vivere in una villa in Capodrise, ha tre appartamenti a Caserta, uno a Roccaraso e alcuni appartamenti in comproprietà siti in Casavatore, mentre parte resistente è proprietaria della propria abitazione ove vive e di un immobile sito in Baia Domizia non produttivo di reddito. La medesima deduce altresì di dover provvedere al pagamento del mutuo tuttavia, non allega alcuna documentazione attestante l'esborso economico.
Ciò detto, questo Tribunale considerata la capacità reddituale elevata di entrambe le parti, entrambi odontoiatri e titolari di studi, d'altro canto tenute in considerazioni le disponibilità patrimoniali di parte ricorrente il quale risulta anche titolare di immobili potenzialmente produttivi di reddito, oltre che percettore di un reddito lordo dichiarato più elevato rispetto a quello lordo dichiarato della resistente, tenuta altresì in considerazione la circostanza della elevata incidenza delle spese straordinarie in favore del figlio in considerazione dell'età e della formazione universitaria in itinere, ritiene congruo il versamento a carico di parte resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 600,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere).
Alla luce del principio di proporzionalità, parte ricorrente provvederà al mantenimento diretto del figlio, atteso che lo stesso vive nella sua residenza, mentre la resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 600,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore del figlio , andrà versato direttamente a quest'ultimo, CP_2 attesa la richiesta di parte ricorrente, ed essendosi costituito il figlio nell'ambito del procedimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di novembre 2026.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di parte interveniente volta alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a partire dal mese di luglio 2023 non potendo retroagire la richiesta di pagamento al momento del verificarsi della circostanza sopravvenuta quanto piuttosto al momento della proposizione della domanda (ovvero al momento del deposito del ricorso introduttivo).
Spese di lite
Le spese di lite si dichiarano compensate stante la reciproca soccombenza sulla misura dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne . CP_2
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto revoca a parziale modifica della sentenza di divorzio l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne a carico del CP_2 per le ragioni di cui in parte motiva;
Pt_1
2. A parziale modifica della sentenza pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere in favore del figlio maggiorenne un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari CP_2
a euro 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2024 oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie da versarsi direttamente in favore del figlio maggiorenne costituito nel presente giudizio;
3. Dichiara inammissibile la domanda di parte intervenuta volta alla corresponsione dell'assegno dal 2023 all'attualità;
4. Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Giovanna Caso - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6622/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iannuzzi Fabiola, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Caprio Rosa, presso cui elettivamente domicilia CP_1
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iannuzzi Fabiola, presso cui elettivamente Controparte_2 domicilia
INTERVENUTO
PM SEDE
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti avevano contratto matrimonio in Marcianise (CE) in data 17.05.2005 e dalla loro unione era nato il figlio in data 10.04.2006 e le parti avevano adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. CP_2
RG 2220/2016) affinché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito di tale procedimento veniva emessa sentenza n. 6/2019, pubblicata in data 01.02.2019, passata in giudicato, con la quale proveniva nunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disposto l'affidamento del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre con diritto di visita del padre e previsto un obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio la prole ed a quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, purché previamente concordate e documentate;
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, essendo il figlio divenuto maggiorenne ed essendosi stabilito presso la residenza del padre. CP_2
In particolare, parte ricorrente chiedeva porsi a carico della resistente l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, non economicamente indipendente, pari a euro 1.000,00 mensili e la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo di poter versare in favore del figlio un assegno CP_2
a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 300,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, e chiedeva, inoltre, disporsi il versamento di tale assegno direttamente nei confronti del figlio maggiorenne, previa convocazione dello stesso;
In data 21.02.2025 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il G.I. concedeva i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. fissando udienza per la rimessione della causa in decisione.
In data 24.04.2025 si costituiva in qualità di terzo intervenuto il figlio , maggiorenne non CP_2 economicamente indipendente, associandosi alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro 1.000,00 mensili, dal luglio 2023 all'attualità, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine in data 24.06.2025, la causa veniva introitata per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sull' assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne . CP_2 Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne CP_2
Per quanto concerne il mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente CP_2 autosufficiente, sul punto, questo Collegio osserva che è pacifica la circostanza che il figlio maggiorenne abbia trasferito la propria dimora abituale presso la residenza del padre e non sia economicamente indipendente, mentre res controversa tra le parti è il quantum dell'assegno di mantenimento.
Orbene, la misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, è regolata dall'art. 337 ter, comma 4, c.c.
La norma prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.".
Come più volte spiegato da questa Corte, l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024): da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.).
È dunque per tali ragioni che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.).
Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.
Per i genitori sposati il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3,
c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno ex. art. 337 comma 4, n. 4 c.c., valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno ex. art. 337 comma
4, nn.3) e 5) c.c.; quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari. È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi.
In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.
19299 del 16/09/2020).
Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni fornite da parte ricorrente, il figlio risulta iscritto all' CP_2
Università degli Studi della Campania Luigi IT ad un corso di studio funzionale al riconoscimento degli esami sostenuti nel corso di studio in odontoiatra ove ambisce ad accedere.
Nella memoria conclusionale il figlio maggiorenne ha dichiarato in data 19.02.2025 di aver sostenuto l'esame di citologia e istologia, nonché di aver seguito il corso di chimica generale ed inorganica e di essere intenzionato a seguire altri corsi funzionali all'iscrizione al corso di laurea di odontoiatria e protesi dentaria, cui si iscriverà in seguito (cfr. autodichiarazione resa in data 22.05.2025).
Va pertanto, corrisposto in favore del figlio non economicamente indipendente un assegno a CP_2 carico del genitore non collocatario, ossia la madre, essendosi il figlio stabilito presso la residenza paterna essendo studente universitario.
Ciò premesso viene in considerazione ai fini della determinazione della misura del mantenimento la capacità reddituale delle parti.
In merito al quantum del contributo al mantenimento, deve invece tenersi conto delle elevate condizioni economico-reddituali in cui versano entrambe le parti.
In particolare, dalla documentazione allegata in atti parte ricorrente di professione odontoiatra titolare di due studi ha dichiarato nel 2022 un reddito complessivo lordo di euro 84772,00, di euro 131780 nel 2023
e nel 2024 di euro 116919,00 euro e ha rappresentato di aver costituito un nuovo nucleo familiare essendo nate due figlie dalla nuova relazione.
D'altro canto, parte resistente esercita la medesima attività di odontoiatra presso un proprio studio in
OV (CE) e presso un altro studio di cui è titolare e rappresenta di aver dovuto ridurre la propria attività lavorativa per alcune patologie per cui è in cura, tuttavia, non prova alcuna contrazione recente del reddito essendo lo stesso rimasto inalterato sostanzialmente nell'ultimo triennio.
Infatti, quest'ultima ha dichiarato di aver percepito nel 2021 un reddito annuo lordo pari a euro 48.133,00, nel 2022 un reddito annuo lordo pari a euro 50.310,00, e nel 2023 un reddito annuo lordo pari a euro 55.912,00. Inoltre, la medesima ha costruito un proprio nucleo familiare, avendo in seguito contratto nuove nozze da cui è nato il figlio minore . Per_1
Parte resistente a dimostrazione della maggiore capacità reddituale del ricorrente, allega altresì visure catastali del ricorrente ove emerge che lo stesso oltre a vivere in una villa in Capodrise, ha tre appartamenti a Caserta, uno a Roccaraso e alcuni appartamenti in comproprietà siti in Casavatore, mentre parte resistente è proprietaria della propria abitazione ove vive e di un immobile sito in Baia Domizia non produttivo di reddito. La medesima deduce altresì di dover provvedere al pagamento del mutuo tuttavia, non allega alcuna documentazione attestante l'esborso economico.
Ciò detto, questo Tribunale considerata la capacità reddituale elevata di entrambe le parti, entrambi odontoiatri e titolari di studi, d'altro canto tenute in considerazioni le disponibilità patrimoniali di parte ricorrente il quale risulta anche titolare di immobili potenzialmente produttivi di reddito, oltre che percettore di un reddito lordo dichiarato più elevato rispetto a quello lordo dichiarato della resistente, tenuta altresì in considerazione la circostanza della elevata incidenza delle spese straordinarie in favore del figlio in considerazione dell'età e della formazione universitaria in itinere, ritiene congruo il versamento a carico di parte resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 600,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere).
Alla luce del principio di proporzionalità, parte ricorrente provvederà al mantenimento diretto del figlio, atteso che lo stesso vive nella sua residenza, mentre la resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 600,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore del figlio , andrà versato direttamente a quest'ultimo, CP_2 attesa la richiesta di parte ricorrente, ed essendosi costituito il figlio nell'ambito del procedimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di novembre 2026.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di parte interveniente volta alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a partire dal mese di luglio 2023 non potendo retroagire la richiesta di pagamento al momento del verificarsi della circostanza sopravvenuta quanto piuttosto al momento della proposizione della domanda (ovvero al momento del deposito del ricorso introduttivo).
Spese di lite
Le spese di lite si dichiarano compensate stante la reciproca soccombenza sulla misura dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne . CP_2
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto revoca a parziale modifica della sentenza di divorzio l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne a carico del CP_2 per le ragioni di cui in parte motiva;
Pt_1
2. A parziale modifica della sentenza pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere in favore del figlio maggiorenne un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari CP_2
a euro 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2024 oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie da versarsi direttamente in favore del figlio maggiorenne costituito nel presente giudizio;
3. Dichiara inammissibile la domanda di parte intervenuta volta alla corresponsione dell'assegno dal 2023 all'attualità;
4. Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio