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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 766 / 2024 di Ruolo
Generale vertente t r a con l'avv. CINQUE FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. STRATTA BARBARA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del 24.02.2025)
1) pronunciarsi la separazione personale tra coniugi;
2) prevedersi un assegno di mantenimento ordinario a carico del IG. a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il Per_1
giorno 3 di ogni mese alla IG.ra pari ad euro 350,00 oltre a Parte_1
rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
3) spese straordinarie suddivise tra genitori al 50% e disciplinate come da
1 Protocollo;
4) i genitori si impegnano a confrontarsi tra loro in ordine alle scelte che
farà con riferimento al suo futuro, anche rispetto al percorso Per_1
universitario ed a scambiarsi documentazione inerente gli interessi di , Per_1
salvo espresso diniego della ragazza;
5) assegno unico, detrazioni fiscali eventuali indennità e bonus riconosciuti alla mamma IG.ra ; Parte_1
6) spese di lite compensate;
7) le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.05.2003 a
Ronchi dei Legionari (GO).
Dall'unione è nata la figlia , in data 6.12.2006, divenuta maggiorenne Per_1
nel corso del giudizio.
Con ricorso depositato in data 25.03.2024 la IG.ra ha chiesto la Parte_1 separazione dal marito, IG. nonché: l'affidamento condiviso CP_1
della figlia ad entrambi i genitori;
visite libere padre-figlia; Per_1
assegnazione della casa familiare alla madre, in qualità di genitore prevalentemente collocatario della figlia;
assegno di mantenimento a carico del resistente per pari ad euro 600,00; assegno unico alla madre;
Per_1
suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra genitori.
Si è costituito in giudizio il IG. lamentando di essere da sempre stato CP_1
escluso dall'assunzione delle decisioni in ordine alla gestione di e che Per_1
la moglie lo avrebbe spesso sminuito ed accusato, sia come marito che come padre. Non si opponeva alla domanda di separazione, chiedendo che fosse previsto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
previsione di un diritto di visita in proprio favore;
non si opponeva all'assegnazione della casa alla moglie;
chiedeva di poter versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, che l'assegno unico fosse attribuito alla IG.ra , con godimento al 50% delle detrazioni Parte_1
2 fiscali.
All'esito dell'udienza del 22.07.2024 le parti raggiungevano degli accordi parziali e temporanei e il giudice provvedeva in tal senso ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
In seguito, all'udienza del 24.02.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e, pertanto, il giudice ha rimesso immediatamente la causa in decisione al Collegio.
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si
è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione;
i coniugi hanno peraltro già da tempo stabilito residenze distinte.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, preso atto della loro conformità agli interessi di , maggiorenne ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
nata il [...] a [...] e nato a
[...] CP_1
TORRE DEL GRECO (NA) il 26/07/1969 alle seguenti condizioni:
1) dispone che il IG. versi alla IG.ra CP_1 Parte_1
un assegno di mantenimento ordinario per la figlia , entro il giorno 3 Per_1
di ogni mese, pari ad euro 350,00 mensili, oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
2) dispone che le spese straordinarie per siano suddivise tra Per_1
3 genitori al 50% e siano disciplinate come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Udine;
3) prende atto che i genitori si impegnano a confrontarsi tra loro in ordine alle scelte che farà con riferimento al suo futuro, anche rispetto Per_1
al percorso universitario ed a scambiarsi documentazione inerente gli interessi di , salvo espresso diniego della ragazza;
Per_1
4) dispone che l'assegno unico, le detrazioni fiscali ed eventuali indennità e bonus siano riconosciuti alla mamma IG.ra ; Parte_1
5) prende atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi Dei
Legionari (GO) di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 2 parte 2 serie A anno 2003);
- spese compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di conIGlio del 26.02.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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