Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00714/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04966/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4966 del 2025, proposto da
Realvalue S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano e Marialisa Angelico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Beaver Spe S.r.l., non costituita in giudizio;
PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA
del diritto della Ricorrente ad accedere, anche tramite estrazione di copia, a tutti gli atti delle pratiche edilizie (fra cui le p.e. prot. nn. 29132/2023 - 322729/2023 - 387825/2023 - 395948/2023 - 429132/2023), relative alla riqualificazione con cambio d'uso a residenziale delle unità immobiliari in Milano, Via Visconti di Modrone n. 28 - piano ammezzato/piano seminterrato, ivi compresi il relativo rapporto istruttorio completo e il/i parere/ reso/i dall'ATS - Azienda Tutela della Salute di Milano, con conseguente CONDANNA nei confronti del Comune di Milano alla loro ostensione; nonché, ove occorra, PER L'ANNULLAMENTO del diniego all'accesso agli atti che fosse eventualmente opposto dal Comune di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IO CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza camerale del 12.2.2026 l’Amministrazione ha depositato copia del parere negativo dell’ATS del 9/10.5.2023, che era l’ultimo documento di cui era lamentata l’omessa ostensione (cfr. i documenti dal n. 3 al n. 5 del resistente);
- alla citata udienza del 12.2.2026 il difensore della ricorrente ha di conseguenza dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla domanda di accesso;
- il presente gravame deve quindi essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ), del c.p.a. e dell’art. 84, ultimo comma, del c.p.a.;
- il particolare andamento della presente controversia induce il Tribunale a compensare fra le parti le spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato da porre a carico del Comune quale parte virtualmente soccombente ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115 del 2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR UN, Presidente
IO CH, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CH | BR UN |
IL SEGRETARIO