TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5829/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Opposizione a Decreto Ingiuntivo (n. 1705 del 2022),
promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
con l'avv. Federico Pranovi e l'abogado Leonardo Bonanni
CONTRO
il i (C.F. ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
con l'avv. Alessandra Lamola
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE OPPONENTE:
Voglia l'Ec.mo Tribunale Adìto, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione o difesa, così
giudicare:
in via preliminare di merito essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ing. n. 1705/2022 del 16.09.2022, del Tribunale di Vicenza, RG 4677/2022
Rep.
1 in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, onerare l'opposto di prestare idonea cauzione per l'ammontare delle restituzioni, spese e danni.
Nel merito
1. accertare e dichiarare che nulla è dovuto da (c.f. al Parte_1 C.F._1
(c.f. ), in pers. dell'Amministratore pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona del l. r. pro- Controparte_3 P.IVA_2
tempore Geom. (c.f. per i motivi di cui in narrativa e, per CP_3 C.F._2
l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare, annullare, dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1705/2022 del 16.09.2022, del Tribunale di Vicenza, RG 4677/2022 Rep.;
2. accertare e dichiarare che, giusti i pagamenti eseguiti dall'opponente (c.f. Parte_1
a favore del condomino (cfr. Doc. 05 e Doc. 10), nulla è dovuto al C.F._1
(c.f. ) in pers. dell'Amministratore pro-tempore per le causali di Controparte_1 P.IVA_1
cui all'azione monitoria opposta con richiesta di compensazione di quanto versato con quanto risulterà effettivamente scaduto a carico di , quindi con richiesta di accertamento e Pt_1
determinazione dell'esatto ammontare del credito maggiore del sig. verso il Pt_1 CP_1
da porre in compensazione negli esercizi presenti e futuri del
[...] Controparte_1
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie,
accertare l'esatto importo dell'eventuale credito del convenuto opposto, tenendo conto delle risultanze istruttorie e dei motivi di contestazione descritti e documentati in narrativa ed istruttoria,
nonché della qualità delle parti, dell'assenza della preventiva costituzione in mora o la sua inefficacia ai fini della liquidazione delle spese di lite;
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi, incluse spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
2 E si insiste sulle istanze istruttorie formulate e non ammesse che di seguito si riproducono, ad eccezione dei capitoli dal 3 a 15 ammessi:
“Tanto premesso e senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, cui è tenuto il
Condominio attore sostanziale, si chiede l'ammissione di prove per interrogatorio formale della
controparte e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il sig. a marzo del 2021 ha sottoscritto accordo tombale col condominio Pt_1
opposto per il pagamento delle spese condominiali di questo ultimo e legali per un importo pari ad
€ 13.600,38?
2. Vero che in data 29.10.2021 l'avv. Lamola, per conto del condominio, inviava una lettera
raccomandata al sig. diffidandolo al pagamento complessivo del residuo debito per Pt_1
€ 11.600,38?
3. Vero che il sig. ha provveduto al saldo dell' importo di cui al capitolo di prova che Pt_1
precede in data 02.12.2021?
4. Vero che nel 2020 il debito per spese condominiali del sig. ammontava a € 10.969,17? Pt_1
5. Vero che il sig. a dicembre 2021 ha pagato al condominio € 2.631,21 di spese legali e Pt_1
interessi?
6. Vero che il sig. il 02.12.2021 consegnava in contanti la somma di € 1.1160,38 come da Pt_1
documento n.6 che si rammostra al teste?
7. Vero che il versamento di cui al precedente capitolo riguardava le spese condominiali successive
al settembre 2020?
8. Vero che il sig. a maggio del 2022 ha inviato una mail all'amministratore per chiedere Pt_1
il dettaglio delle spese personali del 2020 e del 2021 e dei lavori di tinteggiatura del 2020 a lui
addebitate?
9. Vero che la richiesta di cui al capitolo di prova che precede è ad oggi inevasa?
3 10. Vero che la voce di bilancio preventivo individuale di cui al documento n. 8 che si rammostra al
teste descritta come “Saldo precedente” è il frutto della sommatoria di voci di bilancio dei
precedenti 5 anni? Precisi il teste quali.
11. Vero che in riferimento al sig. il “bilancio preventivo individuale” “Esercizio Pt_1
Ordinario 2022” contiene la voce “PROPRIETA'/PROPRIETA'/Spese legali -2.500,00”?
12. Vero che la voce di cui al precedente capitolo di prova fa parte della somma chiesta in linea
capitale nel decreto ingiuntivo che oggi si oppone?
13. Vero che l'azione monitoria verso oggi opposta è stata promossa per spese Pt_1
“personali” relative allo stesso?
14. Vero che nel bilancio consuntivo dall'1/01/2020 al 31/12/2020 c'è, alla voce , Pt_1
l'indicazione di spese individuali per € 4.951,42”? dica il teste quali sono.
15. Vero che nell'esercizio 2022 viene indicato un saldo di fine esercizio precedente negativo per “-
€ 3.513,11”? dica il teste per quali spese.
16. Vero che all'assemblea condominiale del 28/9/2021 l'assemblea aveva rinviato l'approvazione
del bilancio?
17. Vero che l'assemblea condominiale al 28/09/2021 aveva chiesto chiarmenti sulla posizione del
condomino ? Pt_1
18. Vero che all'assemblea del 28/9/2021 i condomini hanno chiesto di agire per il recupero del
credito verso ? Pt_1
19. Vero che la richiesta di cui al precedente capitolo di prova era funzionale all'intervento
nell'esecuzione immobiliare subenda dal ? Pt_1
20. Vero che all'assemblea condominiale del 25/02/2022 è emerso che nei bilanci condominiali vi
fossero addebiti errati a partire dall'anno 2016 ed uno sbilancio di cassa di €2.513,78?
21. Vero che la differenza di cui al precedente capitolo di prova era dovuto alle indicazioni del
precedente amministratore?
4 22. Vero che in data 17/09/2012 il sig. ha pagato le spese del condominio di cui alla Pt_1
ricevuta documento 12 che si rammostra al teste?
Si chiede l'interrogatorio formale dell'amministratore pro tempore sui capitoli di CP_3
prova da 1 a 21 suddetti ed a teste della sig.ra c/o sui CP_3 Controparte_3
capitoli 5, 6 ,7 e la sig.ra condomina del sui capitoli da 10 a 22. Tes_1 Controparte_1
In considerazione del fatto che si è opposto l'avvenuto pagamento di quanto ingiunto in misura
maggiore, ma indeterminata non essendo certo e comunque contestato il quantum richiesto da
controparte, senza che ciò costituisca interversione dell'onere della prova, ma solo al fine di
determinare quali sia la somma esatta opposta in compensazione e quale esiti ai fini dei futuri
esercizi, si chiede l'ammissione di CTU contabile volta a determinare l'esatta misura di cui il
va creditore verso il . Pt_1 CP_1
Si formula sin d'ora istanza ai sensi dell'art. 210 cpc per la produzione delle pezze giustificative
delle spese individuali e/o personali addebitate all'opponente nei bilanci su richiamati.
Si insiste sull'istanza di verificazione formulata a verbale del 16.02.2023 laddove si è dedotto “ove
il Giudice ritenesse che il disconoscimento di controparte possa avere qualche effetto, che si
contesta, si formula istanza di verificazione ex art. 216 cpc, chiedendo l'interrogatorio formale di
sul punto e/o che il Giudice disponga il deposito in cancelleria di copia della carta CP_3
di identità di ove il documento contenga la sua sottoscrizione o altri documenti CP_3
contenenti il segno presso depositari pubblici e privati (il comune di residenza o la camera di
commercio) o che la stessa sia invitata a rendere avanti il Tribunale una scrittura di comparazione,
stabilendone i termini, ex artt. 217,218 e 219 cpc, e ove la stessa non dovesse riconoscere quella
contenuta dal documento 5 di parte attrice opponente ed il suo contenuto”.
IL CONVENUTO OPPOSTO:
5 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande, istanze ed eccezioni tutte formulate in comparsa di risposta, nei verbali di udienza e negli scritti difensivi del convenuto opposto e per i motivi tutti di fatto e diritto di cui ai suddetti atti, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- Respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo non sussistendone i requisiti di legge per le motivazioni esposte negli scritti difensivi depositati nonché per non essere l'interposta opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione in virtù dell'avvenuta contestazione dell'asserito versamento di euro 11.160,38= in contanti e dell'effettuato disconoscimento da parte dell'Amministratore della scrittura privata prodotta da controparte sub doc. 5 dell'atto di citazione opposizione, e conseguentemente confermarsi la provvisoria esecuzione già concessa al decreto opposto.
IN VIA PRINCIPALE:
- Respingersi tutte le domande, istanze ed eccezioni ex adverso proposte con l'opposizione interposta ed in corso di causa - ivi compresa la domanda di compensazione dell'asserito maggior credito vantato dal Sig. con quanto risulterà dallo stesso dovuto negli esercizi presenti e Pt_1
futuri del Condominio - acclarandosene l'inammissibilità ed infondatezza in fatto e diritto in accoglimento delle causali esposte nella narrativa degli scritti difensivi del convenuto opposto e dell'avvenuto disconoscimento formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 cpc, da parte dell'Amministratore della scrittura privata prodotta da controparte sub doc. 5 dell'atto di citazione opposizione.
- Rigettarsi in toto per i motivi esposti negli scritti difensivi del opposto l'opposizione CP_1
proposta dal sig. , e tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate, perché infondata in Pt_1
fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto T/VI nr. Ing 1705/2022, nr.
R.G. 4677/2022 ed, in ogni caso, dichiararsi tenuto, e quindi condannarsi l'opponente al pagamento in favore del della somma portata dall'opposto decreto, pari ad euro Controparte_1
6 5.181,56=, maggiorata di interessi legali nel mentre maturati e rivalutazione monetaria, oltre spese ed accessori tutti di legge.
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte del Sig. all'obbligazione di Pt_1
corrispondere quanto dallo stesso dovuto al in virtù del bilancio preventivo Controparte_1
2022, regolarmente approvato, e conseguentemente condannarsi l'opponente al pagamento in favore del convenuto opposto della somma di € 5.181,56= o quella maggiore o minore che CP_1
risulterà di giustizia, oltre spese legali liquidate per il decreto ingiuntivo, interessi legali ed accessori tutti di legge.
IN OGNI CASO:
- Condannarsi il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per le motivazioni esposte in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice lo ritenesse necessario nonostante l'avvenuto riconoscimento di controparte in merito alla riconducibilità alle parti in causa dei messaggi allegati alla comparsa di risposta sub 30 nonché all'incontro fissato sulla base degli stessi, si ribadisce la messa a disposizione del cellulare del Geom dal quale sono partiti e sono stati ricevuti i CP_3
messaggi in questione, e, stante l'impossibilità del deposito analogico del suddetto telefono cellulare nel processo telematico, si chiede l'autorizzazione al deposito dello stesso in Cancelleria,
con indicazione delle relative modalità, nonché l'ammissione di CTU tecnica sul suddetto dispositivo al fine di verificare le date ed i numeri telefonici dai quali sono stati inviati e ricevuti i messaggi in questione nonché che il testo degli stessi non abbia subito alterazioni.
- Chiedesi, qualora ritenuto necessario dal Giudicante, di disporre l'acquisizione da parte della
Cancelleria di copia del fascicolo relativo al procedimento penale n. 1125/2023 RGNR pendente avanti il Tribunale di Vicenza.
7 - Chiedesi l'acquisizione del fascicolo del ricorso monitorio rubricato al n. RG 6477/2022 Tribunale
di Vicenza (nr. DI. 1705/2022).
Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali, compenso professionale, anche relativo alla fase monitoria, ed a quelle relative all'espletata mediazione obbligatoria, nonchè CPA ed IVA come per legge.
Si dichiara di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove e/o modificate che dovessero essere avanzate da controparte, comunque nulle, improponibili ed inammissibili.
Ci si oppone all'ammissibilità di qualsivoglia richiesta istruttoria e/o riproduzione di istanze già
escluse dal GI nel corso del giudizio, richiamandosi espressamente a quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI
Su richiesta del di il Tribunale di Vicenza ingiungeva (decreto Controparte_1 CP_2
ingiuntivo n. 1705 del 16.9.2022) a il pagamento in favore del Parte_1 CP_1
medesimo della somma di euro 5.181,56, oltre interessi e spese, a titolo di spese condominiali relative al bilancio preventivo 2022 approvato dall'assemblea condominiale del 25.2.2022.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione , deducendo principalmente di Parte_1
aver già corrisposto al Condominio, in data 2.12.2021, somme a saldo delle spese riferite all'anno
2021, nonché in anticipo anche per gli anni a venire e perciò comprensive di quanto monitoriamente richiesto.
Al riguardo affermava che in quella data si era recato presso l'ufficio dell'amministratore di quel
Condominio, la e Desirée e, oltre a saldare un debito Controparte_3 CP_3
pregresso di € 11.600,38 mediante assegno bancario, aveva consegnato l'importo di € 11.160,38 in contanti “questa volta in anticipo ... per l'esercizio relativo al corrente anno, ma anche per quelli a
8 venire, onde evitare che si procedesse nuovamente nei suoi confronti con l'aggravio di costi e oneri
che ciò comporta e ha comportato in passato” (v. pag. 3 citazione), ottenendo due distinte quietanze per i due pagamenti effettuati.
Lamentava, inoltre, la poca chiarezza dei conti condominiali, l'illegittimità dell'azione monitoria basata sul bilancio preventivo e l'addebito di spese personali non dovute.
Instava quindi, in via preliminare, per la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà
del decreto ingiuntivo e, nel merito, per accertarsi che egli nulla deve al per i titoli CP_1
dedotti, con conseguente revoca del decreto opposto.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando radicalmente le allegazioni Controparte_1
dell'opponente, affermando che l'unico pagamento avvenuto in data 2.12.2021 era quello fatto con assegno bancario di € 11.600,38, regolarmente incassato e contabilizzato, mentre la ricevuta prodotta sub doc. n. 5 dall'opponente a giustificazione del preteso (secondo) pagamento in contanti veniva fatta oggetto di formale disconoscimento da parte dell'amministratore condominiale CP_3
legale rappresentante della
[...] Parte_2
iguardo veniva spiegato che tale prima ricevuta (doc. n. 5 attoreo) era stata predisposta da
[...]
e la seconda (cioè quella del doc. n. 6 attoreo) dall'amministratore Persona_1 CP_3
utilizzando due diversi blocchetti di ricevute;
e che ciò si era verificato in quanto il , Pt_1
all'arrivo di prima mattina il 2.12.2021 negli uffici della ed in attesa Controparte_3
dell'arrivo dell'amministratore aveva chiesto a che lo aveva CP_3 Persona_1
accolto, di compilargli una ricevuta per la consegna dell'assegno, che questa gli aveva rilasciato appoggiando poi tutto sulla scrivania dell'amministratore ma senza avvisare CP_3
quest'ultimo di aver già emesso quietanza per l'assegno.
Proseguendo il racconto, il aggiungeva che una volta sopraggiunto, ed CP_1 CP_3
ignaro dell'accaduto, a fronte della consegna dell'assegno da parte del aveva poi Pt_1
predisposto un'ulteriore ricevuta, ove per mero errore materiale peraltro aveva indicato pure un
9 importo errato, ossia € 11.160,38 in luogo di quello corretto di € 11.600,38, che aveva consegnato al
. Pt_1
Nella medesima data l'amministratore aveva quindi provveduto al deposito dell'assegno ricevuto ed all'inserimento del relativo importo nella contabilità condominiale.
Riteneva pertanto il Condominio che il si fosse approfittato delle due ricevute Pt_1
consegnategli, per proporre la presente opposizione, ed a conferma di ciò evidenziava che la somma dei due pretesi pagamenti era praticamente identica, addirittura per quanto riguardava i centesimi di euro, e che prima della ricezione del decreto ingiuntivo opposto, in risposta ai solleciti pervenuti dal
Condominio, il non aveva mai eccepito di già effettuato in anticipo il versamento di un Pt_1
considerevole importo per la copertura delle spese condominiali a venire.
Il Condominio opposto evidenziava inoltre la persistente e pluriennale morosità del già Pt_1
sfociata nell'avvio di svariate iniziative giudiziarie, la legittimità dell'azione monitoria anche sulla base del bilancio preventivo e la mancata tempestiva impugnazione, da parte dell'opponente, delle delibere assembleari di approvazione dei conti.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avverse e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La prima udienza di comparizione si teneva il 16.2.2023 e il Giudice, con ordinanza del 28.3.2023 a scioglimento della riserva ivi assunta, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Con successiva ordinanza venivano ammesse con alcune limitazioni le prove orali richieste dalle parti e così all'udienza del 21.9.2023 venivano escussi i testi e e a Tes_1 Persona_1
quella successiva del 30.1.2024 si svolgeva l'interpello di e di Parte_1 CP_3
Veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.2.2025 all'esito della quale venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assunta poi la causa a sentenza.
10
2. LA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'impostazione difensiva attorea si è sostanzialmente basata sulla pretesa corresponsione, nelle mani dell'amministratore in data 2.12.2021, da parte del , di un duplice CP_3 Pt_1
importo in favore del convenuto: € 11.600,38 a mezzo assegno circolare a saldo delle CP_1
spese condominiali arretrate ed € 11.160,38 in contanti ad asserito anticipo per le spese future, che avrebbe dunque coperto (anche) quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
Tutto ciò valorizzando la consegna, da parte dell'amministrazione condominiale, di due differenti ricevute di pagamento che il ha prodotto ai propri docc. n. 5 e 6. Pt_1
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall'attore sino ai propri scritti conclusivi, a prescindere dalla produzione di tali quietanze, su cui si tornerà infra, non vi è prova in atti né nelle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria che vi sia stata dazione di un simile duplice e pressoché identico importo da parte sua in favore del CP_1
Anzi, considerate tutte le allegazioni svolte in causa, appare prima di tutto inspiegabile e poi quantomeno inverosimile che egli, a fronte delle autodichiarate (e provate in atti) difficoltà
economiche in cui versava, abbia provveduto a versare una tale considerevole somma al solo fine di coprire ipotetiche e non meglio precisate spese condominiali future.
Inverosimile appare inoltre che l'importo asseritamente corrisposto in contanti nelle mani dell'amministratore condominiale differisse di solo due cifre, mentre per i centesimi di euro era identico, da quello contestualmente corrisposto a saldo di spese arretrate (queste sì perfettamente identificate e quantificate) mediante assegno.
Appare, piuttosto, più che probabile che quella mattina, negli uffici dell'amministratore condominiale, si sia compiuta una doppia fatale leggerezza: da parte di la quale ha Persona_1
compilato una prima quietanza di pagamento senza avvisare l'amministratore di CP_3
averlo fatto, e da parte di quest'ultimo, il quale nel compilare, ignaro, una seconda quietanza a
11 fronte della consegna del medesimo assegno, ha pure erroneamente indicato un importo sbagliato,
ossia € 11.160,38, in luogo di quello corretto pari ad € 11.600,38.
Né, d'altra parte, le risultanze delle prove testimoniali hanno fornito una seria o attendibile conferma alle tesi attoree.
Quanto a , residente presso il convenuto, essa sostanzialmente ha risposto Tes_1 CP_1
che nulla sa della vicenda.
Quanto a qualificatasi quale “impiegata presso la e Persona_1 Controparte_3
socia”, in risposta al capitolo 5 della memoria istruttoria attorea (“Vero che il sig. a Pt_1
dicembre 2021 ha pagato al condominio € 2.631,21 di spese legali e interessi?”) ha affermato che
“non sono al corrente di questo importo;
ricordo di aver fatto una ricevuta per un'altra cifra”, in risposta al capitolo 6 (“Vero che il sig. il 02.12.2021 consegnava in contanti la somma di € Pt_1
1.1160,38 come da documento n.6 che si rammostra al teste?”) ha dichiarato che “non sono stati
dati contanti, il mi ha dato un assegno già compilato e il documento che mi viene esibito Pt_1
non l'ho compilato io, riconosco però la sottoscrizione di mio fratello” ed in risposta al capitolo 7
(“Vero che il versamento di cui al precedente capitolo riguardava le spese condominiali successive
al settembre 2020?”) ha precisato che “non seguo la contabilità del condomino ed il sig. Pt_1
mi ha chiesto di indicare nella ricevuta spese riguardanti il decreto ingiuntivo riferito al
tengo a precisare che nel decreto ingiuntivo erano presenti anche spese Controparte_1
condominiali arretrate e non pagate dal sig. ”. Pt_1
La stessa teste ha inoltre risposto affermativamente a tutti i capitoli di prova (da 1 a 7) ammessi per parte convenuta e così, in risposta al capitolo 1, ha confermato che “in data 02.12.2021 alle ore
8.30 circa il sig. si è presentato presso gli uffici della Parte_1 Controparte_3
ed è stato ricevuto dalla Sig.ra alla quale ha riferito di aver un appuntamento Persona_1
fissato per le ore 8.45 con il Geom. per la consegna di un assegno intestato al CP_3
, in risposta al capitolo 2 che “nella suddetta occasione, il sig. Controparte_1 Pt_1
12 ha esibito alla sig.ra l'assegno bancario nr 0031988341-08 della Volksbank Pt_1 CP_3
Banca Popolare dell'importo di euro 11.600,38= emesso da terza persona e intestato al
, in risposta al capitolo 3 che “nella suddetta occasione, il sig. Controparte_1 Parte_1
ha chiesto alla sig.ra di predisporre subito ricevuta relativa all'assegno
[...] CP_3
dallo stesso esibitole, senza attendere l'arrivo del geom. aggiungendo “perché CP_3
aveva tanta fretta”, in risposta al capitolo 4 “nella suddetta occasione, a fronte dell'esibizione del
suddetto assegno, la sig.ra ha provveduto a predisporre la ricevuta che si CP_3
rammostra (doc. 5 di controparte), utilizzando un blocchetto di ricevute Buffetti”, in risposta al capitolo 5 “nella suddetta occasione, all'arrivo del Geom. negli uffici della CP_3 [...]
la sig.ra si è limitata a comunicargli che il Sig. Controparte_3 CP_3 Parte_1
lo stava aspettando nella sua stanza per la consegna di un assegno intestato al ,
[...] CP_1
omettendo di riferirgli di aver già predisposto la relativa ricevuta” precisando “perché avevo
lasciato la ricevuta assieme all'assegno sulla tastiera del computer dell'amministratore nella
stanza dalla quale sono uscita con la presenza del ”, in risposta al capitolo 6 che “in data Pt_1
02.12.2021, il sig. ha consegnato unicamente l'assegno bancario nr 0031988341- Parte_1
08 della Volksbank Banca Popolare dell'importo di euro 11.600,38= intestato al CP_1
e in risposta al capitolo 7 che “nella suddetta occasione, il Geom. è uscito
[...] CP_3
dalla propria stanza per fotocopiare l'assegno consegnatogli dal Sig. ”. Parte_1
Risultano dunque provate all'esito dell'esame testimoniale di le seguenti Persona_1
circostanze:
− ella ha effettivamente compilato una ricevuta di pagamento dopo che l'attore le ha consegnato l'assegno per € 11.600,38 e ha indicato che il pagamento era relativo al decreto ingiuntivo (allora) emesso per spese condominiali arretrate e non pagate;
− non ha comunicato al suo arrivo in ufficio all'amministratore di aver già CP_3
predisposto quella quietanza;
13 − non vi sono state dazioni di denaro in contanti da parte di . Pt_1
Alla luce di ciò si deve ritenere che in data 2.12.2021 non vi sia stata alcuna dazione di denaro in contanti da parte di , tantomeno per l'importo di € 11.160,38 che - per l'ultima volta si Pt_1
precisa - compare nella seconda ricevuta emessa quel giorno in relazione alla consegna dell'assegno bancario di € 11.600,38 quale frutto di un mero errore di compilazione commesso dall'amministratore rimasto all'oscuro del fatto che per lo stesso titolo CP_3 CP_3
aveva appena emesso una prima ricevuta di pagamento.
[...]
Né miglior sorte meritano le ulteriori contestazioni svolte in atti dall'attore opponente.
Infondata, innanzitutto, risulta la doglianza relativa all'illegittimità dell'azione monitoria del svolta sulla sola base del bilancio preventivo e non già consuntivo poiché per CP_1
consolidata giurisprudenza “L'amministratore di condominio può richiedere un decreto ingiuntivo,
ex art. 63 disp. att. c.c., nei confronti del condòmino moroso, anche se il mancato pagamento delle
rate di spesa condominiale inerisce soltanto al rendiconto preventivo, purché questo, unitamente al
riparto, sia stato ritualmente approvato dall'assemblea del condominio” (cfr. Cass. civ., Sez. II,
26.9.2022, n. 28001 che richiama il precedente Cass. civ., Sez. II, 8.3.2001, n. 3435 del 8.3.2001).
Parimenti infondata è l'eccezione attorea di inesigibilità del credito ingiunto per mancanza di preventiva costituzione in mora.
Oltre ad essere smentita per tabulas (v. la raccomandata a.r. prodotta dal al proprio CP_1
doc. n. 29), tale affermazione risulta non corretta anche sotto il profilo giuridico dal momento che in materia condominiale non si ravvede norma o pronuncia giurisprudenziale che imponga il preventivo invio di una diffida di pagamento e messa in mora prima del deposito del ricorso monitorio (anzi, per Trib. Roma n. 247/2020 il credito condominiale deve considerarsi “certo” e
“liquido” con l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione, indifferentemente dal fatto che si tratti di riparto preventivo o consuntivo, ed “esigibile” quando la scadenza del termine,
14 eventualmente riferito alle singole rate, rende attuale l'obbligo di pagamento ai sensi dell'art. 1182
c.c. Sul punto v. anche Cass. civ., Sez. II, n. 9181 del 2013).
Altresì infondata risulta l'eccezione attorea secondo cui le somme oggetto di ingiunzione sarebbero frutto di sommatorie di ingiustificati addebiti effettuati negli anni precedenti e riportati nel bilancio preventivo dell'anno 2022.
Risulta infatti documentalmente provato che il , con il pagamento effettuato mediante Pt_1
l'assegno bancario di € 11.600,38 consegnato all'amministratore condominiale in data 2.12.2021,
abbia provveduto al saldo di quanto dovuto in forza della scrittura privata del 10.3.2021 (v. doc. 24
convenuto) con cui si era espressamente riconosciuto debitore del Condominio.
Quanto inoltre alle contestazioni mosse nei confronti del bilancio consuntivo 2020 e 2021, oltre che risultare esse generiche e non provate, si deve rilevare come a mente della pronuncia delle Sezioni
Unite n. 9839 del 14.4.2021 “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la
riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o
rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione,
mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai
sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne
consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca
solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza
chiedere una pronuncia di annullamento”.
Quanto infine alla domanda di rimborso della somma di € 484,00 per spese che l'attore sostiene aver anticipato in favore del Condominio, la stessa non risulta meritevole di accoglimento in quanto, oltre a non essere provato l'effettivo esborso di tale somma da parte di , né la Pt_1
destinazione della stessa (non è dimostrato da parte attorea che l'installazione della parabola sia avvenuta nell'interesse del , ai sensi dell'art. 1134 c.c. le spese anticipate in nome e CP_1
15 per conto del devono essere preventivamente autorizzate dallo stesso, e ciò non può CP_1
dirsi avvenuto nel presente caso.
L'opposizione svolta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1705/2022 deve Parte_1
pertanto rigettarsi integralmente con conseguente conferma del titolo opposto.
***
Nel respingere la reiterata richiesta attorea di ammissione alle prove orali per i capitoli non ammessi si confermano i contenuti dell'ordinanza del 7.9.2023, precisando come i capitoli non ammessi risultino inammissibili in quanto pacifici, documentali ovvero irrilevanti ai fini della presente decisione.
Devono parimenti rigettarsi le richieste attoree di ammissione di CTU contabile, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e verificazione ex art. 216 c.p.c. poiché, oltre che irrilevanti, anche esplorative.
In aggiunta, va accolta la domanda di parte convenuta di condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni patiti per aver dovuto resistere in una lite temeraria.
Si è detto, infatti, che la parte essenziale dell'impostazione difensiva di parte opponente era basata su di un avvenuto pagamento, apparentemente dimostrato da una quietanza, che, oltre che insussistente, era il frutto di un “errore” e di un malinteso in cui era caduto l'amministratore del
CP_1
Il fatto che il fosse ben consapevole di tale errore, e che abbia deciso non di farlo notare, Pt_1
ma anzi di volerne approfittare a suo vantaggio, per ottenere un beneficio non dovuto, è cosa che appare oggettivamente grave e scorretta.
Letto dunque l'art. 96 cpc, occorre liquidare a favore della parte convenuta una somma a titolo di risarcimento del danno, che si può ben stabilire - equitativamente – ed all'incirca, nella stessa somma liquidata a titolo di spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
16 1. respinge l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. 1705 del Parte_1
16.9.2022 del Tribunale di Vicenza;
2. condanna a rimborsare al le spese processuali che liquida Parte_1 Controparte_1
per il presente giudizio in € 2.552,00 per compensi più euro 266,35 per esborsi, oltre IVA, cpa e spese forfettarie 15%, e per la fase di mediazione in € 255,00,
3. condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96 cpc, a pagare in favore di parte opposta, a titolo di risarcimento per aver dovuto resistere in una lite temeraria, la somma di euro 3.000.
Vicenza, 4 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
17