Art. 1.
Le denominazioni "sciroppo di mandorla" o "sciroppo di latte di mandorla" sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.
Le denominazioni "sciroppo di mandorla" o "sciroppo di latte di mandorla" sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.