Art. 4. Definizione di primo acquirente
Ai fini del presente decreto, il commerciante, il trasformatore, il produttore agricolo, l'organismo di ammasso e l'organismo di intervento, nei casi di cui rispettivamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 2, sono considerati "primo acquirente".
Nei casi di cui ai punti 6 e 7 del precedente art. 2 il produttore del cereale e' assimilato ad ogni effetto al "primo acquirente" e soggiace a tutti gli obblighi gravanti su quest'ultimo in base al presente decreto.
E' altresi', considerato "primo acquirente" la persona fisica o giuridica che acquista direttamente il cereale prodotto o commercializzato negli altri Stati membri della Comunita', escluso il Portogallo, ed e' intestataria dei relativi documenti doganali di transito.
Ai fini del presente decreto, il commerciante, il trasformatore, il produttore agricolo, l'organismo di ammasso e l'organismo di intervento, nei casi di cui rispettivamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 2, sono considerati "primo acquirente".
Nei casi di cui ai punti 6 e 7 del precedente art. 2 il produttore del cereale e' assimilato ad ogni effetto al "primo acquirente" e soggiace a tutti gli obblighi gravanti su quest'ultimo in base al presente decreto.
E' altresi', considerato "primo acquirente" la persona fisica o giuridica che acquista direttamente il cereale prodotto o commercializzato negli altri Stati membri della Comunita', escluso il Portogallo, ed e' intestataria dei relativi documenti doganali di transito.