Sentenza 3 ottobre 2023
Massime • 1
La competenza a provvedere sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta, appartiene al giudice per le indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2023, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
Testo completo
02 646-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: LUIGI FA TO US Presidente - Sent. n. sez. 2931/2023 CC 03/10/2023 STEFANO APRILE - Relatore - R.G.N. 17409/2023 GAETANO DI GIURO MARCO MARIA MONACO AR RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE GENOVA nei confronti di: G.I.P. TRIBUNALE GENOVA con l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA GIANLUIGI PRATOLA udito il difensore क RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti degli imputati NR FO e RA LA per i reati di cui agli artt. 489, 624, 625 nn. 2 e 7, 493-ter cod. pen., disponendo la comparizione dei suddetti dinanzi al Tribunale di Genova per l'udienza dell'11 aprile 2023. Gli imputati depositavano presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, nei termini di cui all'art. 458 cod. proc. pen., rituale istanza per essere giudicati con il rito abbreviato. Detto Giudice, con ordinanza del 6 marzo 2023, dichiarava la propria incompetenza funzionale e trasmetteva gli atti al Tribunale di Genova in composizione monocratica. Il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 13 aprile 2023, ritenendo a sua volta di declinare la propria competenza in relazione al procedimento in questione, sul presupposto che essa si fosse radicata in capo al Giudice per le indagini preliminari, ha sollevato conflitto negativo di competenza. E ha, pertanto, rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto.
2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. 1. 28 ottobre 2020, n.137, sia il sostituto Procuratore generale, dott. Gianluigi Pratola, che l'Avvocato generale presso la Corte di cassazione, dott. Pietro Gaeta, chiedono di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. L'art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto anche per i reati a citazione diretta la possibilità, in precedenza esclusa, di procedere con rito immediato. Tale previsione è correlata alle modifiche introdotte dal summenzionato decreto con riguardo alla fase dibattimentale concernente detti reati e in particolare all'introduzione per gli stessi dell'udienza predibattimentale, che, analogamente all'udienza preliminare, ha tra le sue funzioni quella di operare un vaglio in ordine alla sussistenza di elementi che consentano una ragionevole previsione di condanna, con la conseguenza che, ove la prova appaia evidente, e dunque tale vaglio si renda superfluo, si impone l'applicazione di un rito che ha proprio la finalità di evitare tale udienza, allo scopo di soddisfare le esigenze di celerità complessiva del procedimento cui è ispirata la cd. riforma Cartabia, esigenza che è tanto più avvertita in ragione dell'ampliamento dei reati azionabili con la citazione diretta e della necessità di garantire anche per essi l'accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare. La nuova disciplina, nell'operare il rinvio alle norme sul giudizio immediato "ordinario", non reca specifiche disposizioni in ordine alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato. Al riguardo è intervenuta la pronuncia di questa Corte, secondo cui la competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari (Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049), non avendo inteso creare il legislatore un rito nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario" e non sussistendo alcuna incompatibilità del giudice per le indagini preliminari ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta anzi risultando del tutto coerente tale tipo di intervento con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari, a prescindere dal se si tratti o meno di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare. Anche per il giudizio abbreviato richiesto, ai sensi dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., a seguito dell'emissione e della notifica del decreto di giudizio immediato, come nel caso in esame, deve ritenersi la competenza del giudice per le indagini preliminari. Detto giudice ha, invero, la disponibilità del fascicolo processuale, ai sensi degli artt. 446, comma 1, 457, comma 1 e 458, comma 1 cod. proc. pen., ed è giudice procedente, nonostante il decreto di giudizio immediato, che ribadito dalla pronuncia come summenzionata - proprio per le sue caratteristiche ha natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez. U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). Come da orientamento consolidato di questa Corte - formatosi in particolare con riferimento al procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. riconoscendo tale competenza non si consente una regressione del procedimento, ma solo un'ultrattività delle funzioni del giudice per le indagini preliminari, peraltro prevista, per la celebrazione del giudizio abbreviato, dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 3088 del 17/01/2006, Confl. comp. in proc. Bergamasco, Rv. 232560; conforme: Sez. 4, n. 26253 del 14/05/2013, Leone, Rv. 256944).
2. Deve, pertanto, ritenersi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, cui vanno trasmessi gli atti. A
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Luigi Fabrizio Augusto Mancuso среебао б'еці Hom e CORTE SUPREMA DI CASSAZONE Prime Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 22 CEN 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO