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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LENOCI VALENTINO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2309/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Via Gentile N. 52 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190031387954000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2199/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta al ricorso;
Resistente: rigettare il ricorso perché infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Puglia ed all'Agenzia delle Entrate – SC l'11.6.2024, e depositato in segreteria il 1.7.2024, Ricorrente_1 ha adìto questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 014-2019-0031387954-000, notificata il 2.5.2024,
e relativa a tassa automobilistica per l'anno 2014.
Deduceva, in particolare, il ricorrente l'illegittimità dell'atto impositivo in questione, in quanto non preceduto da avviso di accertamento entro i tre anni da quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, e comunque per l'intervenuta prescrizione del credito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, la quale, nel contestare il ricorso, ha concluso chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SC, rimasta contumace.
Con ordinanza interlocutoria del 21.10.2024 il giudicante disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
All'odierna udienza di discussione del 29.9.2025 è comparso il procuratore del ricorrente, che ha concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che il ricorso in oggetto sia fondato, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, la Cartella di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente in data 2.5.2024, oltre sette anni dopo la notifica (in data 17.1.2017) dell'avviso di accertamento relativamente alle tasse automobilistiche richieste per l'anno 2014.
Ne consegue, pertanto, che, al momento della notificazione della cartella di pagamento, era ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione del tributo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 51, d.l.
30.12.1982, n. 953, conv. dalla l. 28.2.1983, n. 53. Né risultano atti interruttivi intermedi.
Consegue l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza delle resistenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SC e la Regione Puglia alla rifusione, in solido tra loro, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Bari, 29 settembre 2025.
Il Giudice Monocratico
(Dott. Valentino Lenoci)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LENOCI VALENTINO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2309/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Via Gentile N. 52 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190031387954000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2199/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta al ricorso;
Resistente: rigettare il ricorso perché infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Puglia ed all'Agenzia delle Entrate – SC l'11.6.2024, e depositato in segreteria il 1.7.2024, Ricorrente_1 ha adìto questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 014-2019-0031387954-000, notificata il 2.5.2024,
e relativa a tassa automobilistica per l'anno 2014.
Deduceva, in particolare, il ricorrente l'illegittimità dell'atto impositivo in questione, in quanto non preceduto da avviso di accertamento entro i tre anni da quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, e comunque per l'intervenuta prescrizione del credito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, la quale, nel contestare il ricorso, ha concluso chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SC, rimasta contumace.
Con ordinanza interlocutoria del 21.10.2024 il giudicante disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
All'odierna udienza di discussione del 29.9.2025 è comparso il procuratore del ricorrente, che ha concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che il ricorso in oggetto sia fondato, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, la Cartella di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente in data 2.5.2024, oltre sette anni dopo la notifica (in data 17.1.2017) dell'avviso di accertamento relativamente alle tasse automobilistiche richieste per l'anno 2014.
Ne consegue, pertanto, che, al momento della notificazione della cartella di pagamento, era ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione del tributo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 51, d.l.
30.12.1982, n. 953, conv. dalla l. 28.2.1983, n. 53. Né risultano atti interruttivi intermedi.
Consegue l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza delle resistenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SC e la Regione Puglia alla rifusione, in solido tra loro, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Bari, 29 settembre 2025.
Il Giudice Monocratico
(Dott. Valentino Lenoci)