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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/09/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 77-1/2024 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): DI GIOIA CALOGERA
OCC: Dott. Domenico Raneri (Segretariato Sociale di Naro (AG)
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 77-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
[...]
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da in data 27.11.2024, come integrata il 5.12.2024 e precisata il Parte_1
23.6.2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Canicattì (AG); rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. Dott. Domenico Raneri, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 14.4.2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 9.3.2025 e ha rappresentato che nel termine
1 assegnato (che era venuto a scadenza in data 4.4.2025) nessun creditore ha contestato la convenienza del piano;
rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria pari a complessivi € 187.785,86;
considerato che
, venendo al contenuto del piano, il ricorrente ha proposto di versare € 15.000 alla data dell'omologazione - importo destinato ad essere distribuito proporzionalmente, come da CP_ prospetto di composizione allegato, ad Comune di Canicattì, e - ed € 2.500 CP_1 CP_2 per la costituzione del “Fondo di Riserva” per le spese della procedura esecutiva;
ha poi proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili (l' Controparte_4
(AG), nella percentuale del 37% circa i creditori privilegiati e nella percentuale del 5% circa
[...]
i creditori chirografari;
ciò nell'arco temporale di 5 anni;
rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento di complessivi € 48.150,00, tramite versamento dell'importo iniziale e di n. 60 rate mensili di diverso importo (le prime 12 di € 404,00 e le restanti 48 di € 511,00); considerato che il reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio è costituito dalla pensione della ricorrente (ammontante a circa € 1.600,00 netti) detratta la somma di € 1.00,00 mensili da destinare al proprio mantenimento, nonché al pagamento delle utenze e delle spese mediche, somma da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
considerato che
con l'omologa del piano tutti i pagamenti a favore dei creditori devono avvenire secondo le modalità e con i tempi previsti dal piano stesso riferito, infatti, che tutte le precedenti obbligazioni sono ricondotte all'interno del piano e il singolo creditore non può soddisfare autonomamente il proprio credito, ai sensi dell'art. 278 CCII;
2 ricordato che il piano di ristrutturazione dei debiti coinvolge anche eventuali cessioni coattive del credito (stipendio o pensioni) e pignoramenti presso terzi, derivanti da un'ordinanza di assegnazione di un precedente giudizio, che pertanto devono essere interrotti;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che
“il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ferma restando, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
, nata a [...] il [...] (c.f. );
[...] C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Domenico Raneri, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_1 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
3 dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Domenico Raneri.
Agrigento, 07/09/2025
Il Giudice Delegato
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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OCC: Dott. Domenico Raneri (Segretariato Sociale di Naro (AG)
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 77-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
[...]
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da in data 27.11.2024, come integrata il 5.12.2024 e precisata il Parte_1
23.6.2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Canicattì (AG); rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. Dott. Domenico Raneri, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 14.4.2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 9.3.2025 e ha rappresentato che nel termine
1 assegnato (che era venuto a scadenza in data 4.4.2025) nessun creditore ha contestato la convenienza del piano;
rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria pari a complessivi € 187.785,86;
considerato che
, venendo al contenuto del piano, il ricorrente ha proposto di versare € 15.000 alla data dell'omologazione - importo destinato ad essere distribuito proporzionalmente, come da CP_ prospetto di composizione allegato, ad Comune di Canicattì, e - ed € 2.500 CP_1 CP_2 per la costituzione del “Fondo di Riserva” per le spese della procedura esecutiva;
ha poi proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili (l' Controparte_4
(AG), nella percentuale del 37% circa i creditori privilegiati e nella percentuale del 5% circa
[...]
i creditori chirografari;
ciò nell'arco temporale di 5 anni;
rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento di complessivi € 48.150,00, tramite versamento dell'importo iniziale e di n. 60 rate mensili di diverso importo (le prime 12 di € 404,00 e le restanti 48 di € 511,00); considerato che il reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio è costituito dalla pensione della ricorrente (ammontante a circa € 1.600,00 netti) detratta la somma di € 1.00,00 mensili da destinare al proprio mantenimento, nonché al pagamento delle utenze e delle spese mediche, somma da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
considerato che
con l'omologa del piano tutti i pagamenti a favore dei creditori devono avvenire secondo le modalità e con i tempi previsti dal piano stesso riferito, infatti, che tutte le precedenti obbligazioni sono ricondotte all'interno del piano e il singolo creditore non può soddisfare autonomamente il proprio credito, ai sensi dell'art. 278 CCII;
2 ricordato che il piano di ristrutturazione dei debiti coinvolge anche eventuali cessioni coattive del credito (stipendio o pensioni) e pignoramenti presso terzi, derivanti da un'ordinanza di assegnazione di un precedente giudizio, che pertanto devono essere interrotti;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che
“il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ferma restando, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
, nata a [...] il [...] (c.f. );
[...] C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Domenico Raneri, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_1 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
3 dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Domenico Raneri.
Agrigento, 07/09/2025
Il Giudice Delegato
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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