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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause in grado di appello riunite sotto il n. 4733 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
aventi per
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertenti
TRA
con sede in Napoli alla via Pansini n. 5, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n.
55.5/A presso l'avv. Vincenzo Ruggiero (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù CodiceFiscale_1
di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. N. 4733/21
E
(C.F./P.Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 132 presso l'avv.
Antonio Francesco Minichiello (C.F. da cui è rappresentata e difesa in virtù di CodiceFiscale_2
procura prodotta in sede di costituzione telematica in appello.
APPELLATA/APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. N. 4792/21
E
nato a [...] il [...] (C.F: ) e nata a [...]_3 Controparte_3
Napoli il 09.01.1988 (C.F: ), in proprio e quali di eredi legittimi del figlio CodiceFiscale_4 CP_2
pagina 1 di 32 nato a [...] il [...] e deceduto il 28.07.2012, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Per_1
Melisburgo n. 54 presso l'avv. Aurora Rizzoli (C.F: ) che li rappresenta e difende, CodiceFiscale_5
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Sepe (C.F: ), in virtù di procura alle CodiceFiscale_6
liti prodotta in sede di costituzione telematica nei giudizi di appello riuniti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'A.O.U. FEDERICO II: “L' (di seguito, breviter, Controparte_4
l'AOU), si riporta integralmente al proprio atto di appello, le cui conclusioni si intendono qui integralmente ripetute e trascritte, nonché a tutta la documentazione versata agli atti ed ai precedenti verbali di udienza a trattazione scritta. L'AOU pure si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione relativa al gravame proposto dall' (di cui al n. RG 4792/2021), ora riunito al presente Controparte_5
Cont giudizio. L impugna e contesta la comparsa di costituzione e risposta degli appellanti poiché infondata in fatto e in diritto e tutta la documentazione ex adverso depositata agli atti;
come pure impugna e contesta tutto quanto ex dedotto, prodotto ed eccepito dall' , nel proprio atto di appello, Controparte_5
infondato in fatto e in diritto. L'AOU segnala alla Ecc.ma Corte che l' , a seguito della Parte_1
notifica dell'atto di precetto di pagamento in proprio danno, ha provveduto a pagare, con riserva di ripetizione,
in favore dei Sig.ri e , nonché in favore del loro difensore, avv. Aurora Controparte_2 Controparte_3
Rizzoli, il 50% delle somme liquidate nella sentenza di primo grado. Tutto quanto ritenuto ed esposto la
[...]
conclude affinché la Corte di Appello di Napoli - respinta ogni Controparte_4
avversa richiesta e istanza - voglia: 1) in via principale, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è
ascrivibile all'operato dei sanitari della per tutte le motivazioni svolte nel paragrafo “I” Parte_2
dell'atto di appello;
per l'effetto, riformare integralmente la sentenza gravata n. 8344/2021 resa dal Tribunale
di Napoli…con revoca della statuizione di condanna;
2) in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di conferma di una qualche responsabilità in capo alla in accoglimento del secondo motivo di Parte_2
gravame di cui all'atto di appello, determinare una congrua riduzione degli importi oggetto di condanna, e ciò
anche come conseguenza della domandata graduazione delle colpe rispetto all'operato della CP_5
3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'assoluta erroneità della personalizzazione del danno operata dal Tribunale di Napoli nella sentenza impugnata ed in accoglimento del terzo motivo di pagina 2 di 32 gravame di cui all'atto di appello riformare la sentenza n. 8344/2021 nella parte in cui il primo Giudice ha riconosciuto una personalizzazione del 40%, e per l'effetto revocare in parte qua la detta statuizione 4) In ogni caso condannare gli appellati alla restituzione delle somme che costoro hanno incassato da parte della AOU
Federico II di Napoli prima della auspicanda modifica della sentenza di primo grado. 5) in ogni caso, con condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
PER L'AZIENDA OSPEDALIERA : “Con le presenti note di trattazione scritta Controparte_5
l' si riporta integralmente a tutte le eccezioni e deduzioni formulate nei propri Controparte_5
scritti difensivi e conclude, quanto all'appello n.r.g. 4733/21 proposto dall' Controparte_4
per il rigetto dell'appello e vittoria di spese;
quanto all'appello n.r.g. 4792/21, proposto
[...]
dall' , per l'accoglimento dell'appello alla Controparte_1
stregua delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e, segnatamente, così conclude: a) voglia la Corte, in accoglimento del presente gravame, annullare/riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8344 del
13.10.2021 e per effetto: a1) in via principale, voglia la Corte dichiarare che nessuna responsabilità è
ascrivibile alla alla stregua di quanto rilevato con i motivi n. 1 e n. 2 dell'atto di Controparte_5
appello; a2) in via subordinata, laddove si dovesse ritenere sussistente la responsabilità dell'
[...]
, voglia la Corte determinare una congrua riduzione degli importi oggetto di condanna, in Controparte_5
ragione della maggiore incidenza causale dell'attività svolta dalla e in ragione del concorso, Parte_2
nella causazione del danno, del comportamento degli attori, alla stregua di quanto rilevato con i motivi n. 3 e n.
4 dell'atto di appello;
a3) in via ulteriormente subordinata, voglia la Corte accertare e dichiarare l'erroneità
della sentenza appellata nella parte in cui liquida il danno parentale e nella parte in cui riconosce una personalizzazione del 40% come da motivi n. 6 e n. 7 dell'atto di appello;
b) con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
PER FE EN E NT NI: “In ottemperanza al provvedimento della Corte
assunto all'esito dell'udienza cartolare dell'1.03.2024, che rinviava la causa all'udienza del 30.05.2025 per la precisazione delle conclusioni disponendone lo svolgimento nelle forme della trattazione scritta, questa difesa si riporta alle memorie di costituzione depositate nei due giudizi riuniti che si abbiano qui per ripetute e trascritte,
ai verbali di causa ed a tutti gli atti e documenti ritualmente acquisiti in primo grado ed impugnando ancora una volta gli appelli principali proposti dell' e dall' Parte_2 Controparte_7
pagina 3 di 32 unitamente e per quanto di ragione ai reciproci appelli incidentali, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello principale proposto dall' in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore (R.G. 4733/2021) per tutti i motivi svolti in comparsa e, per quanto di ragione, dell'appello incidentale proposto dall' e, per l'effetto, rigettare gli appelli con conseguente conferma Controparte_5
della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8344/2021 pubblicata il 13.10.2021; 2. accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello principale proposto dall' , in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore (R.G. 4792/2021), per tutti i motivi svolti in comparsa e, per quanto di ragione, dell'appello incidentale proposto dall' e, per l'effetto, rigettare gli appelli Parte_2
con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8344/2021 pubblicata il 13.10.2021; 3.
condannare l'appellante principale e l' , in persona dei loro Parte_2 Controparte_5
legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio di gravame avente R.G.
4733/2021, oltre rimborso spese generali al 15% ed oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Aurora Rizzoli e dell'Avv. Andrea Sepe dei compensi non riscossi e delle spese che dichiarano di avere anticipato;
4. condannare l'appellante principale e l' in Controparte_7 Parte_2
persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio di gravame avente R.G. 4792/2021, oltre rimborso spese generali al 15% ed oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Aurora Rizzoli e dell'avv. Andrea Sepe dei compensi non riscossi e delle spese che dichiarano di avere anticipato. Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 23 ed il 26.03.2015 i coniugi e hanno Controparte_2 Controparte_3
convenuto innanzi al Tribunale di Napoli l' e Controparte_1
l' chiedendone la condanna al risarcimento dei danni iure proprio Parte_1
e iure hereditatis conseguenti al decesso del figlio nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Per_1
28.07.2012, da imputare al ritardo con cui le strutture convenute gli avevano diagnosticato un retinoblastoma all'occhio destro determinando, in tal modo, la progressione della malattia tumorale che conduceva a morte il paziente laddove una diagnosi tempestiva e corretta avrebbe consentito una completa guarigione nel 95% dei pagina 4 di 32 casi. Deducevano in particolare gli istanti che, nonostante il piccolo fosse stato monitorato dalla nascita in ambiente pediatrico per le sue condizioni cliniche e nonostante gli esami strumentali praticatigli sin dal
04.02.2011, ben 4 diagnosi errate erano state formulate e cioè: 1) coloboma della retina e del nervo ottico;
2)
persistenza del vitreo primario;
3) glioma del nervo ottico;
4) sindrome di NO.
Solo dopo l'intervento di enucleazione del bulbo oculare destro, eseguito presso l'Unità di Oftalmologia
dell' su diagnosi di “sospetto glioma del nervo ottico”, ed in particolare dopo l'esame Parte_2
istologico del 02.07.2012, quando non vi era più nulla da fare perché il tumore era ormai metastatizzato, si era infatti pervenuti alla corretta diagnosi di retinoblastoma.
Alla grave responsabilità dei sanitari dell' per non aver capito che si Controparte_7
trattava di retinoblastoma già alla luce dell'esame obiettivo, degli inequivocabili sintomi mostrati dal bambino e degli esami strumentali effettuati nell'arco di due anni, si aggiungeva poi la responsabilità per non aver potuto eseguire al piccolo dei semplici esami ecografici, perché le strumentazioni in dotazione alla struttura non erano funzionanti, costringendo il paziente ad eseguirli presso l' con ulteriore ritardo diagnostico. Parte_2
Le responsabilità dell' oltre che nella difettosa tenuta della cartella clinica relativa ai Parte_2
ricoveri del 15.11.2011 e del 18.06.2011, si risolvevano poi nell'aver reso diagnosi sbagliate, a dispetto delle ecografie eseguite e dei risultati dei precedenti esami strumentali in loro possesso.
Più in dettaglio il succedersi degli eventi veniva così descritto in citazione: a) in data 07.08.2010, presso la di Napoli, nasceva il figlio che, intubato e ventilato meccanicamente, veniva Controparte_8 Per_1
trasportato presso il reparto di terapia intensiva neonatale del P.O. S.S. Annunziata da cui veniva dimesso l'01.09.2010; b) in data 24.02.2011 il piccolo veniva sottoposto a visita oculistica presso l' CP_5
con diagnosi di “coloboma del disco ottico e della corioretina”, all'esito della quale si consigliava esame PEV
(n.d.r. esame non invasivo che misura la risposta elettrica del cervello agli stimoli visivi attraverso segnali luminosi) eseguito, con esito dubbio, il 04.04.2011; c) in data 07.06.2011, nel corso di un ordinario controllo neurologico presso l' veniva riscontrato “strabismo convergente” e in data 11.10.2011, CP_5
durante altro analogo controllo neurologico, una “cataratta in occhio destro e strabismo” in presenza di leucocoria (n.d.r. riflesso pupillare bianco visibile a occhio nudo che può essere spia di gravi patologie quali il retinoblastoma); d) in data 12.10.2011 il piccolo veniva ricoverato presso la Struttura Oculistica Complessa
dell' con riscontro, all'esame obiettivo, di “esotropia” (n.d.r. strabismo convergente) e CP_5
pagina 5 di 32 “nistagmo” (n.d.r. disturbo caratterizzato da movimenti involontari, ritmici e ripetitivi degli occhi) e rilevazione,
al fondo oculare, di un “esteso distacco di retina in tutti i settori”; e) il giorno successivo, ossia il 13.10.2011,
venivano eseguite una TAC orbitale, il cui referto recita “a dx il globo oculare appare diffusamente iperteso a livello vitrale con piccole calcificazioni lineari nel settore temporale…Sostanzialmente regolare il nervo ottico”
e una RMN che evidenziava una “formazione endobulbare destra a margini festonati…”; f) in data 14.10.2011
il piccolo veniva dimesso con indicazione ad eseguire una ecografia oculare in quanto l'ecografo in Per_1
dotazione della struttura non era funzionante;
g) in data 24.10.2011 e in data 9.11.2011 il bambino veniva ricoverato in day hospital presso l' con esecuzione della ecografia oculare soltanto in data Parte_2
15.11.2011, il cui esito refertava: “un quadro ecografico compatibile con la presenza di un distacco di retina globoso associato a persistenza di vitreo primario. Utile ripetere esame eco il 19.01.2012”; h) al successivo controllo del 20.02.2012 presso il veniva riscontrato “O.D. distacco di retina totale. Tono oculare CP_5
++. (n.d.r. ingrossamento del bulbo oculare). Utile esame ecografico di controllo (anche O.S.) come CP_9
da prescrizione del Policlinico” con prescrizione di collirio ipotonizzante;
i) in data 09.05.2012 i sanitari dell' riscontravano “OD glaucoma secondario (distacco di retina)” e consigliavano ricovero CP_5
di P.S. per praticare una TAC, eseguita l'11.05.2012, a seguito della quale il paziente veniva dimesso con terapia domiciliare, per ridurre il tono oculare, in attesa di eseguire nuovo esame ecografico prenotato presso l'
[...]
per il 15.05.2012; l) al successivo controllo del 28.05.2012 veniva annotato in cartella che Controparte_10
“Per le condizioni generali del piccolo non è stato possibile praticare l'esame ecografico in narcosi prenotato presso la Clinica Oculistica dell'Università Federico II” e veniva fissato nuovo controllo dopo l'esecuzione dello stesso rinnovando la medesima terapia domiciliare;
m) in data 11.06.2012 il piccolo veniva Per_1
ricoverato presso l' II ed il 18.06.2012 veniva eseguita l'ecografia oculare così refertata: “O. Dx Parte_2
distacco di retina globoso e totale con emorragie intravitreali, massive e proliferazione vitreoretinica di grado elevato. Il nervo ottico appare di diametro aumentato con aumento del liquido, aumento del diametro del peduncolo ottico vascolare;
tale ultimo dato può essere compatibile con patologia tipo glioma”; n) il 20.06.2012
veniva proposta “enucleazione del bulbo destro con innesto dermoplastico in cavità”; o) in data 22.06.2012
veniva posta la diagnosi di “sospetta malattia di NO” (n.d.r. rara patologia genetica che causa cecità
congenita) e il 25.06.2012 il paziente veniva operato e dimesso in data 28.06.2012 in attesa dell'esito dell'esame istologico;
p) l'esame istologico accertava che il piccolo paziente era affetto da retinoplastoma;
q) seguiva, in pagina 6 di 32 data 16.07.2012, altro ricovero presso il Policlinico Federico II con sottoposizione del paziente ad altro intervento per verificare l'eventuale invasione extra bulbare del tumore, purtroppo confermata;
r) in data
25.07.2012 il paziente veniva ricoverato presso la UOC di Pediatria dell'Università di Siena con diagnosi di
“Retinoblastoma Unilaterale O.D. enucleato. Metastasi S.N.C. e ossee”; s) da tale centro specializzato il bambino veniva dimesso in data 27.07.2012 scrivendo nella lettera di dimissioni:“…La sopravvivenza da
Retinoblastoma, tumore maligno della retina …viene stimata, nei paesi con sistemi sanitaria avanzati, in circa il
95% dei casi. La terapia…comporta il ricorso all'enucleazione la cui effettuazione, per non mettere a rischio la vita del bambino affetto, deve comunque avvenire prima della fuoriuscita del tumore dall'ambito bulbare. Nel
caso di il ritardo diagnostico e della enucleazione è verosimilmente all'origine della evoluzione clinica Per_1
sfavorevole della malattia neoplastica. Le condizioni cliniche attuali (coma GCS 6) e le indagini eseguite dimostrano una grave progressione sistemica del retinoblastoma (cavità orbitaria, S.N.C., parete ossea della teca cranica), tale da non consentire una prevedibile efficacia di un trattamento di salvataggio…Il limite maggiore dell'efficacia dei trattamenti è rappresentato dalla localizzazione SNC che, purtroppo, si riscontra nel bambino. Nella nostra esperienza uno schema di chemioterapia a più citostatici…può essere ipotizzato come estremo tentativo di trattamento … pur se nello stato clinico di può essere inteso o può realmente Per_1
costituire un accanimento terapeutico…”; t) il giorno successivo sopravveniva il decesso del bimbo.
§§§§§§
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
negando ogni sua responsabilità sia perché gli accertamenti eseguiti presso la propria struttura non consentivano di pervenire ad una diagnosi di retinoblastoma e sia perché i genitori del piccolo avevano ritardato i Per_1
controlli periodici e gli esami strumentali da eseguire altrove.
Anche l' ha resistito alla domanda deducendo che Parte_1 Per_1
sin dalla nascita, era stato seguito e visitato presso l'ospedale pediatrico e che i due Controparte_5
accessi presso la propria struttura erano stati occasionati solo dalla necessità di eseguire esami ecografici oculari non praticabili presso il nosocomio dove era in cura il bambino.
§§§§§§
La causa, assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata c.t.u. medico-legale, è stata decisa con sentenza pubblicata il 13.10.2021 e notificata il giorno successivo la quale ha accolto la domanda pagina 7 di 32 condannando l' e l al pagamento di € 350.000,00 oltre Controparte_5 Parte_2
interessi in favore di ciascuno dei genitori del minore deceduto, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nonché al pagamento di € 74.175,00 quale danno biologico terminale subito dal figlio e trasmesso loro iure hereditatis. Il tribunale ha, inoltre, condannato le due Aziende ospedaliere al Per_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in € 27.804,00 per compensi oltre € 550,00 per esborsi e accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di c.t.u.
Detta decisione è stata adottata sulla scorta della seguente motivazione: “… Nel merito, la domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Parte attrice si duole della inadeguatezza della prestazione sanitaria resa dai sanitari delle due strutture in occasione delle visite specialistiche e dei ricoveri ospedalieri del figlio minore avvenuti dal Per_1
24.02.2011 al 28.06.2012 allorquando, alla età di quasi due anni, riceveva, soltanto a ridosso dell'intervento di enucleazione del bulbo oculare destro, la diagnosi di “retinoblastoma” (…).
In particolare, nel caso in esame, l'inadempimento qualificato, imputabile alle predette strutture,
consisterebbe in un ritardo nella diagnosi di “retinoblastoma” all'occhio destro, che, se tempestivamente e correttamente posta, avrebbe garantito la guarigione del paziente, a seguito dei necessari trattamenti sanitari,
nel 95% dei casi. Tale condotta avrebbe comportato il progredire della malattia che conduceva inevitabilmente al decesso del piccolo Per_1
Ebbene, sulla base della ricostruzione dei fatti di causa effettuata in sede peritale dal c.t.u. dott.
[...]
, dalle cartelle cliniche in atti emerge che “La diagnosi di Retinoblastoma veniva purtroppo effettuata Per_2
solo il 2 luglio del 2012, a seguito dell'esame istologico effettuato sul globo oculare enucleato (a soli 26 giorni dal decesso avvenuto il 28 luglio del 2012).
L'intervento chirurgico e la diagnosi erano tardivi, in quanto il tumore aveva già invaso la cavità
orbitaria, il nervo ottico, le meningi, le teca cranica e il sistema nervoso centrale (metastasi plurifocali). Una
diagnosi corretta, avvenuta nei tempi in cui era possibile farla, anche in presenza di una istologia aggressiva con cellule poco differenziate, con altissima probabilità avrebbe evitato la morte del bambino. La stessa enucleazione del globo oculare, comunque tardiva, venne effettuata senza neanche una diagnosi di probabile retinoblastoma, ma solo per un sospetto glioma del nervo ottico. La diagnosi fu solo istologica, ma non clinico-
strumentale, così come doveva avvenire…
pagina 8 di 32 Nell'arco temporale tra il 24.02.2011 e il 22.06.2012 ben otto visite oculistiche e due ricoveri all'Ospedale Santobono e due ricoveri ed altrettante ecografie oculari in narcosi al Policlinico non Parte_2
furono sufficienti a pervenire alla diagnosi corretta.
Eppure sussistevano tutti i presupposti per una diagnosi precoce del retinoblastoma, essendo il bambino,
per le conseguenze soprattutto neurologiche dell'asfissia perinatale, costantemente monitorato in ambiente pediatrico e specialistico per le patologie neurologiche presentate sin dalla nascita. Il tumore era probabilmente già presente in occasione delle prime due visite oculistiche effettuate presso il , in data 24.02.2011 e CP_5
in data 04.04.2011, allorché fu presumibilmente identificato come del disco ottico e della CP_11
. Se da un lato tale diagnosi poteva essere plausibile considerata l'anamnesi patologica del paziente, Parte_3
la successiva evoluzione clinica imponeva una rivalutazione critica della diagnosi. Tale diagnosi avrebbe dovuto infatti essere posta in discussione già dopo pochi mesi, e precisamente il 07.06.2011, allorché comparve uno strabismo convergente (precedentemente non presente in associazione con il coloboma).
Nelle visite oculistiche, del prima e del Policlinico Federico II poi, considerata l'incertezza CP_5
diagnostica, sarebbe stato necessario acquisire immagini fotografiche in modo da poter rivalutare l'orientamento diagnostico e controllare l'evoluzione della patologia oculare. Ciò non fu fatto in nessuno dei due nosocomi. Dopo la visita oculistica e la PEV del 4.4.2011 il piccolo venne indirizzato dagli oculisti del verso un approfondimento esclusivo di tipo neurologico. Tanto è vero che, a distanza di 2 mesi (il CP_5
7.6.2011), veniva aperta la cartella clinica (Scheda n. 1139) presso l'Ambulatorio per il Follow-up dei Neonati
a rischio Neurologico sempre presso l'Ospedale pediatrico . CP_5
L'attenzione dei sanitari del fu pertanto riversata in questa fase esclusivamente sugli esiti CP_5
neurologici della asfissia neonatale e/o su una eventuale presenza di disturbi congeniti su base genetica (vedi consiglio dell'oculista dr. a consulenza genetica prima, ed a TC cranio e visita neurologica, poi). Il Per_3
controllo a 3-4 mesi oculistico e dei Potenziali Visivi Evocati fu richiesto ma in effetti non praticato, nonostante si avesse la piena disponibilità del paziente che frequentava l'Ambulatorio dei Neonati a rischio Neurologico
dello stesso Ospedale”. Sulla presenza di “pupilla bianca”, segnalata ai sanitari del dai genitori del CP_5
paziente in occasione della visita del 11.10.2011, il c.t.u procede all'analisi tecnica del sintomo, specificando che: “La Leucocoria dell'Occhio destro era il segno clinico conclamato della presenza del Retinoblastoma! Si
specifica che il termine “Leucocoria” si riferisce ad una condizione patologica dell'occhio in cui la pupilla pagina 9 di 32 appare ricoperta di un riflesso bianco visibile a occhio nudo, più o meno esteso.
La leucocoria del Retinoblastoma è dovuta alla localizzazione tumorale in sede papillo-maculare e/o alla sporgenza nel vitreo della massa tumorale. Il secondo segno per frequenza del Retinoblastoma è lo strabismo,
che può accompagnare o, talvolta, precedere la leucocoria, e si realizza quando il tumore occupa la zona maculare, con perdita della visione centrale.
Nel caso di lo strabismo convergente in effetti precedeva la comparsa della leucocoria, essendo Per_1
segnalato già a partire dalla visita neurologica del 07.06.2011. I sanitari del avrebbero già dovuto CP_5
sospettare il Retinoblastoma per la comparsa di una leucocoria monolaterale associata a uno strabismo convergente e quindi, successivamente, alla comparsa di nistagmo…Poiché la Leucocoria è spesso il primo segno di Retinoblastoma, il più frequente tumore oculare maligno dell'infanzia, è molto importante “in primis”
escludere questa causa. Il quadro clinico obiettivo imponeva un approfondimento diagnostico. Ed invece i sanitari del , nonostante la progressiva ed evolutiva malattia oculare, rinviavano il bambino a CP_5
controllo clinico addirittura nel maggio-giugno del 2012, cioè a distanza di 7-8 mesi, non richiedendo nessun altro esame e prescrivendo solamente fisioterapia penta-settimanale per almeno 6 mesi…In associazione alla
Leucocoria la contemporanea presenza monolaterale di MO (Dilatazione del Globo Oculare), di Esotropia
(strabismo convergente), di Nistagmo, di esteso Distacco imbutiforme di Retina, di Pressione Intraoculare
elevata, di riduzione della Camera Anteriore (così come emersi dalle indagini strumentali eseguite il
13.10.2011), dovevano già far propendere quanto meno per un sospetto clinico di Retinoblastoma.
Ha chiarito l'ausiliario del Giudice che la diagnosi di retinoblastoma viene generalmente posta in modo chiaro e completo attraverso l'esecuzione di un esame Oftalmologico Completo da eseguire in Narcosi,
evidentemente attesa la tenera età del paziente. Una volta effettuata la diagnosi, l'ecografia oculare, che pure veniva richiesta dai sanitari del , doveva servire a completare la suddetta diagnosi non certo a CP_5
condurre l'iter diagnostico, peraltro in una fase in cui dagli esami della Tac e della RMN già emergeva candidamente lo stadio del tumore, ancora confinato all'interno del bulbo oculare.
In relazione poi alla condotta tenuta dai sanitari della di Napoli, il c.t.u. consente, Parte_2
opportunamente, di valutare l'errore diagnostico perpetrato anche dalla seconda struttura laddove, in data
15.11.2011, veniva effettuata la tanto richiesta ecografia, ma con referto negligente, nella parte in cui ometteva di registrare la presenza della massa tumorale (che aveva generato il distacco della retina). Ha così concluso il pagina 10 di 32 consulente che: “nel novembre del 2011, in occasione del ricovero del giorno 8.11.2011 in Day-Hospital presso l'Oftalmologia e Patologia Retinica dell' (Cartella Clinica n. Parte_1
2011060984) vi erano tutti i presupposti per porre diagnosi di Retinoblastoma, in una epoca in cui il tumore era ancora confinato esclusivamente al globo oculare. Una corretta diagnosi, possibile e doverosa, avrebbe pertanto consentito un trattamento utile a salvare, con altissima probabilità, la vita del bambino”.
Ancora, nelle risposte alle osservazioni dei tecnici di parte, l'ausiliario ribadisce: “Come già rilevato nell'inadempienza a carico del , anche per gli oftalmologi del Policlinico la diagnosi più probabile di CP_5
Retinoblastoma, andava solo confermata da un rigoroso Esame Oftalmologico Completo da eseguire in Narcosi
con disegno del fundus ed acquisizione di documentazione fotografica adeguata mediante fundus camera digitale in modo da poter rivalutare l'orientamento diagnostico e controllare l'evoluzione della patologia oculare”.
Nei mesi successivi, infatti, le condizioni cliniche generali e dell'occhio destro del bambino continuavano rapidamente a peggiorare e, nonostante ciò, a distanza di diversi mesi, in data 11.5.2012 venivano ripetute TAC
e visita oculistica, ma senza che i sanitari formulassero la corretta diagnosi di retinoblastoma. Soltanto il
18.6.2012 i sanitari del Policlinico si orientavano verso una diagnosi di Glioma del Nervo TT, in ogni caso ancora errata in quanto non in linea con i dati anamnestici e clinici già in possesso dei sanitari.
Cont
Come emerge dalla documentazione sanitaria depositata dalla parte attrice, i sanitari della di
Siena, interpellati quando ormai le condizioni del paziente erano gravissime e irrimediabilmente compromesse,
scrivevano: “....la terapia, quando trattamenti conservativi non sono giudicati fattibili o non sono accettati o non si dimostrano efficaci, comporta il ricorso all'enucleazione, la cui effettuazione, per non mettere a rischio la vita del bambino affetto, deve comunque avvenire prima della fuoriuscita del tumore dall'ambito bulbare. Nel
caso di il ritardo diagnostico e della enucleazione è verosimilmente all'origine della evoluzione clinica Per_1
sfavorevole della malattia neoplastica”.
Come correttamente individuato dal CTU, appare sussistere il nesso eziologico tra il ritardo nel porre la diagnosi e quindi i necessari trattamenti terapeutici e il decesso del piccolo paziente. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico (o della struttura sanitaria) e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico (o della pagina 11 di 32 struttura), se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133)...
Secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (ed innanzi ampiamente richiamati)
incombeva, dunque, alle strutture sanitarie convenute l'onere di dimostrare l'inesistenza dell'inadempimento,
ovvero di aver reso correttamente e tempestivamente la diagnosi giusta sul paziente, od in alternativa la prova dell'inesistenza del rapporto di causalità fra l'inadempimento ed il danno, per il sopraggiungere improvviso di una complicanza, o di una inaspettata progressione della patologia da cui era affetto il paziente (cfr., all'uopo,
Cass. civ., SS. UU., 11 gennaio 2008, n. 577), sussistendo, al contrario e come sopra si è detto, elementi probatori - offerti dalla difesa degli attori - valevoli ad escludere tale preesistenza. In termini di quantificazione del danno, si condivide la valutazione peritale del danno, con l'identificazione di un periodo di Inabilità
Temporanea pari a 6 mesi (180 giorni)...
Occorre procedere quindi alla liquidazione delle voci di danno richieste dagli attori e risultate dimostrate in atti. La parte attrice chiede innanzitutto il ristoro del danno subìto in proprio in termini di danno non patrimoniale da perdita parentale riflesso per le sofferenze e il totale sconvolgimento della vita familiare a seguito del decesso del figlio minore.
Ebbene, va innanzitutto premesso che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.
La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2003, n. 16946; Cass. Sez. 3, 06/09/2012 n. 14931)...
Nel caso di specie, si ritiene di fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale,
pagina 12 di 32 nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della vittima...In particolare si fa riferimento all'ultima versione delle tabelle di Milano, adottata nel corso dell'anno 2021, che nella liquidazione del danno da perdita parentale considera diversi parametri, come la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza con questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l'età della vittima primaria e secondaria.
Il danno non è riconosciuto automaticamente (in re ipsa) ma il danneggiato deve dimostrare il pregiudizio patito e spetta al giudice valutare se riconoscere il ristoro (Cass. n. 25164/2020). Le tabelle indicano un valore base che può subire una personalizzazione in aumento in considerazione della peculiarità del caso concreto. Ad
esempio, il risarcimento spettante al genitore per la perdita di un figlio (o al figlio per la morte del genitore) va da un minimo di 168.250,00 euro ad un massimo di 336.500,00 euro. Ebbene, in applicazione dei suddetti criteri, compete a ciascun attore del presente giudizio, quale genitore della vittima, peraltro morta in tenerissima età, e dunque nella fase di massima esplicazione della empatia e protezione del rapporto familiare,
un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 250.000,00.
Nella valutazione equitativa dell'aumento personalizzato, fino a un max del 50%, consentito dalle nuove
Tabelle di Milano, questo Giudice ritiene di dover tenere nella giusta considerazione: la tenerissima età della vittima, la giovane età dei genitori al momento del fatto, la condotta assolutamente devota, presente e diligente tenuta dai predetti in relazione alle esigenze terapeutiche, di controllo e di sottoposizione del minore alle valutazioni dei sanitari, con un affidamento completo alle competenze e indicazioni loro date, finanche tentando il cd “viaggio della speranza”, allorquando trasportavano il figlio minore a Siena benché in condizioni ormai disperate. Ciò suggerisce il riconoscimento di un aumento del 40%, per un totale di euro 350.000,00 per ciascun genitore per la perdita parentale, in termini di danno iure proprio...”.
§§§§§§
Con atto notificato il 12.11.2021 ed iscritto a ruolo il 19.11.2021 l' Parte_1
ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla, previa
[...]
sospensione della sua efficacia esecutiva, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “… in via principale,
accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è ascrivibile all'operato dei sanitari della Parte_2
per tutte le motivazioni svolte nel paragrafo “I”; per l'effetto, riformare integralmente la sentenza gravata n.
8344/2021 resa dal Tribunale di Napoli con revoca della statuizione di condanna;
in via subordinata, nella pagina 13 di 32 malaugurata ipotesi di conferma di una qualche responsabilità in capo alla in accoglimento Parte_2
del secondo motivo di gravame e per le motivazioni ivi meglio illustrate, determinare una congrua riduzione degli importi oggetto di condanna, e ciò anche come conseguenza della domandata graduazione delle colpe rispetto all'operato della in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'assoluta CP_5
erroneità della personalizzazione del danno operata dal Tribunale di Napoli nella sentenza impugnata e, in accoglimento del terzo motivo di gravame, riformare la sentenza n. 8344/2021 nella parte in cui il primo
Giudice ha riconosciuto una personalizzazione del 40%, e per l'effetto revocare in parte qua la detta statuizione;
in ogni caso condannare gli appellati alla restituzione delle somme che costoro malauguratamente incassassero medio tempore e prima della auspicanda modifica della sentenza di primo grado;
in ogni caso, con condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
e costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_2 Controparte_3
vittoria di spese. Anche l' si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_7
proposto dall'altra struttura sanitaria e l'accoglimento del proprio previa riunione dei due giudizi.
Con altro atto, notificato in data lunedì 15.11.2021 ed iscritto a ruolo il 24.11.2021, anche l'
[...]
ha infatti appellato tale sentenza chiedendo, previa sospensione della sua efficacia Controparte_7
esecutiva ed in riforma della stessa, di accogliere le seguenti richieste: “in via principale, dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla , alla stregua di quanto rilevato con i motivi n. 1 Controparte_5
e n. 2 dell'atto di appello;
in via subordinata, laddove si dovesse ritenere sussistente la responsabilità
dell' , voglia la Corte determinare una congrua riduzione degli importi oggetto Controparte_5
di condanna, in ragione della maggiore incidenza causale dell'attività svolta dalla e in Parte_2
ragione del concorso, nella causazione del danno, del comportamento degli attori, alla stregua di quanto rilevato con i motivi n. 3 e n. 4 dell'atto di appello;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui liquida il danno parentale e nella parte in cui riconosce una personalizzazione del 40% come da motivi n. 6 e n. 7 dell'atto di appello;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
Anche in questo giudizio si sono costituiti, e nonché l' Controparte_2 Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello avversario previa riunione dei due Parte_1
procedimenti.
pagina 14 di 32 Con le note di udienza del 16.09.2022 l' non ha riproposto Parte_1 Parte_1
l'istanza di inibitoria della provvisoria esecutorietà della sentenza, dichiarando di aver nelle more provveduto al pagamento dell'importo liquidato a suo carico dalla pronunzia gravata, con riserva di chiederne la ripetizione in caso di esito vittorioso del gravame, mentre l' , pur avendo Controparte_1
provveduto al pagamento di parte delle somme poste a suo carico dalla decisione impugnata, ha insistito per la sospensiva rispetto al restante importo di € 329.256,82 che è stata rigettata.
La causa, disposta la riunione dei due appelli, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe. la controversia è stata infine introitata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
Con il primo motivo di appello l' deduce che il tribunale ha Parte_1
acriticamente aderito alle errate considerazioni medico legali svolte dal c.t.u. il quale non ha correttamente valutato l'operato dei sanitari dell'ateneo federiciano obliterando totalmente e sottostimando delle circostanze di fatto dirimenti che, se esattamente valorizzate, avrebbero certamente condotto a una totale esclusione di colpa all' Parte_2
La c.t.u. risulterebbe infatti contraddittoria il quanto il suo autore dapprima afferma che i medici del
- che avevano in cura il piccolo - disponevano di tutti gli esami strumentali necessari per formulare CP_5
una corretta diagnosi, e che quindi l'ecografia da loro richiesta non era indispensabile avendo una sensibilità
d'indagine inferiore rispetto alla TAC già praticata, per poi sostenere che l'errato referto ecografico ha avuto una incidenza determinante nella evoluzione clinica del piccolo paziente, avendo condizionato negativamente i sanitari del . CP_5
Deduce ancora l'appellante di aver inutilmente evidenziato, durante il primo grado di giudizio, che: a) il piccolo paziente non era in cura presso la avendovi fatto accesso solo in due isolati episodi, Parte_2
per eseguire due ecografie oculari non praticabili presso il a causa di un guasto del macchinario, con CP_5
conseguente insussistenza, in capo ai propri sanitari, dell'obbligo di formulare una diagnosi e individuare una cura;
b) i sanitari della non avevano a disposizione gli esami clinici e strumentali pregressi, Parte_2
necessari per una sintesi diagnostica, che rendevano non plausibile la diagnosi ecografica di “distacco di retina pagina 15 di 32 globoso associato a persistenza di vitreo primario”, mentre i medici del ben avrebbero potuto CP_5
formulare la diagnosi corretta, una volta venuti in possesso della ecografia, aggiungendola alla documentazione già in loro possesso;
c) il caso presentava delle evidenti particolarità diagnostiche riscontrate da ben sei specialisti in oftalmologia operanti in due Strutture altamente specializzate.
Risulta documentalmente provato, prosegue l'appellante, che il piccolo paziente ha fatto accesso all' solo in data 15.11.2011, quando veniva eseguito l'esame ecografico all'occhio destro, e Parte_2
poi in data 11 giugno 2012 per la ripetizione di un nuovo esame ecografico, all'esito del quale i sanitari sottoponevano il bambino all'enucleazione dell'occhio, in data 25 giugno 2012, prevenendo con l'esame istologico alla diagnosi corretta di retinoblastoma.
Il c.t.u., deduce ancora l' ha correttamente affermato che la diagnosi è il frutto di una Parte_2
“sintesi multidisciplinare” ma non ha contestualmente considerato che, nel caso di specie, tale sintesi multidisciplinare doveva realizzarsi tra i diversi sanitari del che sono intervenuti nel percorso di cura CP_5
e che disponevano di tutti gli elementi clinici, strumentali ed anamnestici per porre la corretta diagnosi non potendosi al contrario realizzare quella “visione unitaria e collegiale del caso” tra i sanitari della Parte_2
[.
, i quali hanno sempre avuto un ruolo solo di supporto rispetto alla prestazione resa dal . CP_5
L'ecografista del Policlinico - conclude l'appellante - eseguiva diligentemente l'esame e non poneva la diagnosi e la terapia sia perché non disponeva di tutti gli ulteriori elementi d'indagine sia perché, in ogni caso,
ciò non rientrava tra gli obblighi assunti con la presa in carico del paziente, gestito da altro nosocomio
Inoltre, l'ecografista non formulava una diagnosi in termini di certezza, bensì di mera compatibilità del quadro ecografico con una diagnosi di distacco di retina, e al fine di meglio verificare l'evolversi della situazione clinica, consigliava di ripetere l'esame a distanza di due mesi. Tale controllo non veniva tuttavia effettuato e il bambino faceva ritorno presso il Policlinico solo in data 11 giugno 2012, ossia ben otto mesi dopo il riscontro ecografico del novembre 2011.
§§§§§§
La doglianza è infondata in ogni sua articolazione. Non è infatti vero che il c.t.u. ha obliterato e sottostimato delle circostanze di fatto dirimenti, evidenziategli dai consulenti di parte, che avrebbero potuto e dovuto indurlo ad escludere ogni responsabilità dei sanitari dell' Parte_2
Il c.t.u. ha infatti analizzato tutti gli aspetti rilevanti del caso scrivendo quanto segue nel proprio elaborato:
pagina 16 di 32 “Il giorno 8.11.2011 il piccolo veniva ricoverato in Day Hospital presso l'Oftalmologia e Patologia Per_1
Retinica dell' (cartella clinica n. 2011060984) con diagnosi di Parte_1
ingresso di leucocoria in O. Dx.
Al Policlinico avevano piena informazione dei dati anamnestici del paziente e degli esiti degli accertamenti precedenti;
in particolare erano conosciute, in quanto riportate in anamnesi, le “piccole calcificazioni lineari a livello vitreale presenti nel settore temporale”, attribuite erroneamente in cartella a esame ecografico (e non alla TAC). L'esame obiettivo questa volta, a differenza dell'errore commesso al
, correttamente riscontrava un cristallino “in sede e trasparente”. Pertanto la leucoria non poteva CP_5
derivare da una diagnosi di cataratta. Il 15.11.2011 l'Ecografia Oculare dell'O. Dx veniva finalmente eseguita presso il Policlinico Federico II con il seguente esito: “il quadro ecografico è compatibile con la presenza di un distacco di retina globoso associato a Persistenza di Vitreo Primario. Utile ripetere es. ecografico il
19.01.2012”.
La diagnosi ecografica era errata sia materialmente (non evidenziava la massa tumorale che ormai aveva invaso buona parte del globo oculare e che era responsabile dell'esteso distacco di retina), sia concettualmente (la diagnosi di persistenza di era improponibile anche sulla sola base dei dati Persona_4
amnestici). L'occhio con vitreo iperplastico primitivo persistente è infatti una rara forma congenita, presente appunto sin dalla nascita (dato non presente nel caso in esame). L'occhio affetto inoltre è di solito più piccolo
(microftalmo) del controlaterale ed è associato a cataratta (nel caso in esame vi era MO ed assenza di cataratta)…
Nel novembre del 2011, in occasione del ricovero del giorno 8.11.2011 in Day Hospital presso l'Oftalmologia e Patologia Retinica dell' vi erano tutti i Parte_1 Parte_2
presupposti per porre diagnosi di Retinoblastoma, in un'epoca in cui il tumore era ancora confinato esclusivamente al globo oculare. Una corretta diagnosi, possibile e doverosa, avrebbe pertanto consentito un trattamento utile a salvare, con altissima probabilità la vita del bambino…L'errata valutazione espressa dai sanitari dell' determinava inoltre un condizionamento dei sanitari del , una volta Parte_2 CP_5
che questi apprendevano l'esito dell'ecografia e l'allegavano nella loro cartella clinica. L'esito di questo esame veniva colpevolmente sopravvalutato dai sanitari del che non ne rilevavano l'incongruità rispetto ai CP_5
Pa Parte dati già acquisiti presso la propria struttura e in contrasto con gli elementi emersi alla e alla (cfr.
pagina 17 di 32 pagg. 40-41 della c.t.u.).
Nel rispondere ai rilievi critici dei consulenti dell l'ausiliare ha poi scritto: “E' Parte_2
mancata la sintesi multidisciplinare del caso: ogni medico intervenuto ha operato di proprio conto, senza tenere in considerazione di quanto rilevato precedentemente dai colleghi (sia dal punto di vista clinico, sia da quello strumentale), senza tener conto dei dati anamnestici...
Non solo i medici dell'A.O.U. Federico II° non hanno collaborato con i colleghi del , ma non CP_5
vi è stata alcuna sinergia di intenti tra l'ecografista e gli specialisti oftalmologi della struttura universitaria...
Se così non fosse, il medico ecografista (medico non identificato) mai avrebbe diagnosticato una
“probabile persistenza di vitreo primario” alla ecografia in narcosi effettuata presso la il Parte_2
15.11.2011. Il piccolo non era stato inviato al Policlinico solo per effettuare una ecografia. Il giorno Per_1
8.11.2011 il piccolo veniva ricoverato in regime di Day-Hospital presso l'Oftalmologia e Patologia Per_1
Retinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II affinché si effettuasse una diagnosi a causa di una
Leucocoria monolaterale Destra.
La presa in carico di un paziente presso una struttura specialistica non può essere parziale, ossia limitata all'effettuazione di un singolo esame. Le inesattezze metodologiche della Federico II emergono sin dalla raccolta dei dati anamnestici.
Le “piccole calcificazioni lineari a livello vitreale presenti nel settore temporale” venivano infatti attribuite erroneamente ad un esame ecografico, mentre invece erano state rilevate all'esame TAC del
13.10.2011. Il fatto, oltre a far trasparire superficialità di comportamento (il bambino non aveva mai effettuato ecografie oculari, anzi era stato dirottato al Policlinico proprio per eseguire l'ecografia) non è di poco conto dal punto di vista dell'interpretazione diagnostica in quanto, essendo la metodica ecografica molto meno sensibile della TC riguardo la evidenza di calcificazioni, nessun sospetto destava al medico ecografista non aver rilevato calcificazioni nel corso dell'esame ecografico del globo oculare. Ma se le calcificazioni intravitreali erano state rilevate ad un esame molto più sensibile quale la TAC, il medico non poteva non tenerne conto ad integrazione dell'esame ecografico eseguito.
Vi era inoltre la disponibilità dell'esame RMN con mezzo di contrasto (nemmeno citato in anamnesi) in cui si era rilevata “una formazione endo-bulbare destra a margini festonati che circonda la sede dell'Arteria
giungendo fino alla faccia posteriore del cristallino come da scollamento retinico con intenso c.e. in tal Pt_6
pagina 18 di 32 sede”. Il tracciato ecografico non è presente nella cartella clinica allegata agli atti, ma anche se fosse stato presente una rilettura sarebbe stata ininfluente al nostro scopo. Infatti non si contesta la valutazione morfologica “sic et simpliciter” effettuata dall'ecografista, ma bensì l'indirizzo interpretativo diagnostico che a questo quadro morfologico è stato dato...Pertanto, pur convenendo che le calcificazioni non erano visibili all'ecografia e che il quadro di “distacco di retina globoso” fosse obiettivamente presente (così come in realtà
era), non si può non tenere conto che “piccole calcificazioni lineari a livello vitreale presenti nel settore temporale” fossero state già rilevate da un esame che lascia poco spazio a soggettività quale è l'esame TAC,
metodica strumentale molto più sensibile della ecografia a rilevare piccole calcificazioni.
Pertanto, in presenza di un bambino di 15 mesi di vita, che presenta leucocoria monolaterale insorta da circa tre mesi in associazione con strabismo convergente (non presente precedentemente), che presenta un esteso (globoso) ed imbutiforme distacco di retina, che presenta MO (Dilatazione del Globo Oculare)
monolaterale, che presenta un cristallino indenne e un Nervo TT regolare (riscontro TC e RMN) ma Ipertono
Intraoculare monolaterale, in associazione al riscontro strumentale di “globo oculare diffusamente iperteso a livello vitreale con piccole calcificazioni lineari nel settore temporale” (alla TC senza contrasto) e di
“formazione endobulbare destra a margini festonati che circonda la sede dell'Arteria Ialoidea giungendo fino alla faccia posteriore del cristallino come da scollamento retinico con intenso c.e. in tal sede” (alla RMN con m.d.c.), la diagnosi più probabile, sia dal punto di vista clinico-morfologico, sia dal punto di vista statistico, è
proprio quella di Retinoblastoma…
Tra le ipotesi diagnostiche che potevano entrare in diagnosi differenziale con leucocoria e retinoblasoma,
oltre alla persistenza di Iperplastico, figurano: TA congenita;
Distacco di retina;
Persona_5
Retinopatia del Prematuro (ROP); Malattia di CO;
Malattia di NO (Displasia retinica).
Abbiamo già detto che la diagnosi di Persistenza di era improponibile, innanzitutto per il Persona_5
dato anamnestico. Inoltre tale condizione, presente sin dalla nascita, si associa il più delle volte a microftalmia.
La TA era improponibile perché sia all'esame clinico, sia agli esami strumentali il cristallino era sempre risultato indenne. si è già argomentato in risposta alle note della difesa Controparte_12
dell'Ospedale Santobono.
La Retinopatia del Prematuro (fibroplasia) era una diagnosi altrettanto improbabile. Innanzitutto il bambino, seppur sofferente di asfissia perinatale, era nato a [...] tale patologia è quasi sempre pagina 19 di 32 bilaterale.
Le neo vascolarizzazioni, almeno nella fase iniziale, sono ben visibili all'esame del fondo oculare, e pertanto sarebbero state rilevate nel corso delle prime visite oculistiche effettuate al , mentre la CP_5
leucocoria compare tardivamente nelle fasi più avanzate. La Malattia di CO è una rara malattia congenita caratterizzata da uno sviluppo anormale dei vasi sanguigni dietro la retina. All'inizio può effettivamente simulare un Retinoblastoma, ma ha un decorso lento, sicché in genere viene diagnosticata nel bambino tra i 6 e gli 8 anni. La Malattia di NO (Displasia retinica) è un'altra condizione estremamente rara su base genetica
(legata al cromosoma X) che quindi colpisce solo i maschi. Anche questa ipotesi diagnostica era improponibile per il piccolo sia perché la malattia di è presente sin dalla nascita, sia perché sono colpiti Per_1 Per_6
entrambi gli occhi in quanto la patologia è bilaterale, sia perché si associa a microftalmia. Tutte condizioni non presenti nel caso in esame.
Si ribadisce pertanto che la diagnosi di retinoblastoma era quella più logica e probabile già nel novembre del 2011, mentre tutte le altre ipotesi diagnostiche risultavano contraddittorie, poco probabili o addirittura impossibili.
La diagnosi di Retinoblastoma poteva e doveva scaturire dalla corretta integrazione di tutti i dati disponibili ed acquisibili (clinici ed anamnestici, oftalmoscopici e della diagnostica per immagini).
In quel periodo la malattia era, con altissima probabilità, ancora confinata al globo oculare in quanto non si era ancora diffusa al nervo ottico. All'orbita e ai tessuti extraorbitari (TC e RMN negative).
Una diagnosi precoce di Retinoblastoma in questa fase avrebbe salvato la vita del piccolo E' Per_1
vero che l'Ecografista aveva consigliato un successivo controllo a due mesi che il bambino non aveva potuto praticare per complicanze intercorrenti, ma è altrettanto vero che alla successiva ecografia del 18.06.2012, in presenza di un quadro conclamato di sovvertimento strutturale del globo oculare e con proliferazione vitreoretinica di grado elevato, si prospettò la diagnosi di glioma del Nervo TT (mentre la più logica interpretazione doveva essere quello del processo neoplastico secondariamente esteso al TT). Pt_7
L'errata valutazione espressa dai sanitari dell'A.O.U. Federico II° nel corso del ricovero del novembre
2011 segnava irrimediabilmente ed irreversibilmente la sorte del piccolo in quanto "cristallizzava" la Per_1
convinzione in tutti i sanitari successivamente intervenuti che trattavasi di patologia degenerativa e non già di patologia tumorale.
pagina 20 di 32 È da questi fatti, e dal peso che ha avuto nella vicenda l'autorevole giudizio della struttura universitaria,
che ne deriva il giudizio di responsabilità e la convinzione che la responsabilità dell' non può Parte_2
essere inferiore a quella dell'Ospedale Santobono. Si puntualizza infine che il piccolo era certamente Per_1
un bambino fragile, affetto da esiti neurologici per asfissia perinatale, da epilessia e da vari episodi flogistici delle vie aeree superiori, ma era nato a [...] con un peso alla nascita di 2980 gr. e un indice di Apgar di 7
(nei limiti della norma). Inoltre non aveva alcuna alterazione di carattere genetico...(cfr. così alle pagg. da 54 a
60 della consulenza d'ufficio.
§§§§§§
L' , con i due primi motivi del gravame proposto, deduce a sua volta che la Controparte_5
motivazione con cui il tribunale ha accertato la propria responsabilità sarebbe errata perché fondata integralmente sulle conclusioni del c.t.u. che sono frutto di valutazioni medico-scientifiche non corrette formulate senza tener in nessun conto le osservazioni del tecnico di parte dell' Pt_1
In particolare il consulente d'ufficio avrebbe dovuto riconoscere un ruolo determinante, nell'evoluzione negativa del caso clinico, ai ritardi nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici ascrivibili ora alle condizioni cliniche generali del piccolo paziente, ora alla inosservanza dei genitori delle ripetute raccomandazioni dei sanitari della . Controparte_5
Prosegue l'appellante affermando, in palese contrasto con quanto si è appena evidenziato esaminando il primo motivo di gravame dell' che il c.t.u. ha compiuto la sua valutazione senza considerare Parte_2
il quadro clinico del paziente e le diverse ipotesi diagnostiche che si prospettavano. La diagnosi di retinoblastoma sarebbe infatti risultata possibile solo a seguito dell'esame istologico effettuato il 26.06.2012,
dopo l'intervento chirurgico di enucleazione dell'occhio destro eseguito presso la Parte_2
Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto (previa rinnovazione della C.T.U. o richiesta di chiarimenti al consulente) concludere nel senso della assenza di responsabilità dei sanitari del Policlinico essendo estremamente difficile (se non impossibile) giungere nell'ottobre 2011 ad una diagnosi di retinoblastoma.
Fermo restando quanto sostenuto circa l'oggettiva difficoltà diagnostica della patologia tumorale, che non veniva effettuata neppure dall'oculista consultato privatamente dai genitori del minore, l'appellante conclude affermando che, come correttamente rilevato dallo stesso c.t.u., l'esito della ecografia (richiesta dai sanitari del proprio per escludere la presenza di retinoblastoma) e la errata diagnosi formulata dai sanitari CP_5
pagina 21 di 32 dell' contribuì a confondere ancora di più le acque. La responsabilità della mancata diagnosi Parte_1
del retinoblastoma, a giudizio dell'appellante, sarebbe dunque imputabile esclusivamente alla che, Parte_2
con la sua errata diagnosi ecografica, ha eliso il nesso di causalità tra la condotta del e l'evento CP_5
verificatosi.
L'errore commesso dai sanitari dell'A.O. Federico II non avrebbe infatti consentito ai sanitari del di pervenire ad una diagnosi corretta e, quindi, ad un trattamento utile a salvare la vita del bambino CP_5
dovendosi considerare lo stesso determinante e perciò l'unica vera causa dell'impossibilità di una corretta e tempestiva diagnosi. La relazione allegata all'esame ecografico, escludendo una patologia neoplastica intraoculare, ed in particolare un retinoblastoma, aveva infatti orientato i medici della S.C. Oculistica del per una strategia di attesa. CP_5
§§§§§§
Anche tali doglianze sono del tutto prive di fondamento. Questa Corte ha invero già richiamato le ragioni,
lucidamente esposte dal c.t.u., per le quali nell'ottobre/novembre del 2011 - anche prima e indipendentemente dall'ecografia eseguita presso l' - la diagnosi di retinoblastoma era quella più logica e Parte_2
probabile mentre ogni altra ipotesi diagnostica risultava contraddittoria, poco probabile o addirittura impossibile.
È dunque solo per completezza di motivazione, nonché per escludere la fondatezza del prospettato concorso di colpa dei genitori del piccolo che si richiamano i seguenti ulteriori passaggi della c.t.u. Per_1
anche a fattiva riprova della sua esaustività e della non necessità di supplementi di istruttoria:
“Il tumore era probabilmente già presente in occasione delle prime due visite oculistiche effettuate presso il , in data 24.02.2011 e in data 04.04.2011, allorché fu presumibilmente identificato come CP_5 CP_11
del disco ottico e della . Se da un lato tale diagnosi poteva essere plausibile, considerata l'anamnesi Parte_3
patologica del paziente, la successiva evoluzione clinica imponeva una rivalutazione critica della diagnosi.
Tale diagnosi avrebbe dovuto infatti essere posta in discussione già dopo pochi mesi, e precisamente il
07.06.2011, allorché comparve uno strabismo convergente (precedentemente non presente in associazione con il coloboma).
Nelle visite oculistiche, del prima e del Policlinico Federico II poi, (…) sarebbe stato CP_5
necessario acquisire immagini fotografiche in modo da poter rivalutare l'orientamento diagnostico e controllare l'evoluzione della patologia oculare. Ciò non fu fatto in nessuno dei due nosocomi (grave negligenza). Dopo la pagina 22 di 32 visita oculistica e la PEV del 04.04.2011 il piccolo venne indirizzato dagli oculisti del verso un CP_5
approfondimento esclusivo di tipo neurologico. Tanto è vero che, a distanza di 2 mesi (il 7.6.2011), veniva aperta la cartella clinica (Scheda n. 1139) presso l'Ambulatorio per il Follow-up dei Neonati a rischio
Neurologico sempre presso l'Ospedale pediatrico . CP_5
L'attenzione dei sanitari del fu pertanto riversata in questa fase esclusivamente sugli esiti CP_5
neurologici della asfissia neonatale e/o su una eventuale presenza di disturbi congeniti su base genetica (vedi consiglio dell'oculista dr. a consulenza genetica prima, ed a TC Cranio e visita neurologica, poi). Per_3
Il controllo a 3-4 mesi oculistico e dei Potenziali Visivi Evocati fu richiesto ma in effetti non praticato,
nonostante si avesse la piena disponibilità del paziente che frequentava l'Ambulatorio dei Neonati a rischio
Neurologico dello stesso Ospedale. I genitori effettuavano ciò che i medici consigliavano ed in quella fase la priorità dettata dai sanitari del era quella di sottoporre il piccolo ad intense sedute di CP_5 Per_1
riabilitazione (a frequenza penta-settimanale), inizialmente solo di tipo motorio, e successivamente (a partire dal 7.6.2011) anche di tipo neuromotorio. Nel corso del programma i genitori non ebbero ulteriori indicazioni dai sanitari del se non sottoporre il piccolo alle sedute di riabilitazione e proseguire i controlli CP_5
clinici del follow-up neurologico, il successivo dei quali previsto dopo l'estate del 2011, nel settembre-ottobre.
Quindi non sussiste l'inerzia dei genitori paventata dalla difesa dell'ospedale dopo la visita CP_5
oculistica del 4.4.2011. Anzi erano proprio i genitori ad individuare nel settembre del 2011 la presenza della
“pupilla bianca” a destra e a sottoporla all'attenzione dei medici dell'Ambulatorio del Follow-Up
Neurologico del in occasione della visita del 11.10.2011. La Leucocoria dell'Occhio destro era il CP_5
segno clinico conclamato della presenza del Retinoblastoma. Si specifica che il termine “Leucocoria” si riferisce ad una condizione patologica dell'occhio in cui la pupilla appare ricoperta di un riflesso bianco visibile a occhio nudo, più o meno esteso. La leucocoria del Retinoblastoma è dovuta alla localizzazione tumorale in sede papillo-maculare e/o alla sporgenza nel vitreo della massa tumorale.
Il secondo segno per frequenza del Retinoblastoma è lo strabismo, che può accompagnare o, talvolta,
precedere la leucocoria, e si realizza quando il tumore occupa la zona maculare, con perdita della visione centrale. Nel caso di lo strabismo convergente in effetti precedeva la comparsa della leucocoria, Per_1
essendo segnalato già a partire dalla visita neurologica del 07.06.2011. I sanitari del avrebbero già CP_5
dovuto sospettare il Retinoblastoma per la comparsa di una leucocoria monolaterale associata a uno pagina 23 di 32 strabismo convergente e quindi successivamente alla comparsa di nistagmo. Era necessario inviare il bambino ad un approfondimento oculistico (negligenza), mentre invece effettuavano una diagnosi, frettolosa e palesemente errata, di TA in Occhio Destro (imprudenza).
I sanitari del , nonostante la progressiva ed evolutiva malattia oculare, rinviavano il bambino a CP_5
controllo clinico addirittura nel maggio-giugno del 2012, cioè a distanza di 7-8 mesi, non richiedendo nessun altro esame e prescrivendo solamente fisioterapia penta settimanale per almeno 6 mesi.
I genitori erano pertanto costretti a rivolgersi (11.10.2011) ad un oculista privato, il dr. , il Persona_7
quale correttamente non confermava la diagnosi di TA (in effetti il cristallino era del tutto indenne) e sospettava, quale causa della leucocoria, la presenza di tessuto eteroplastico nel globo oculare (fibroplasia?) da definire comunque in un reparto di oftalmologia pediatrica con visita oculistica ed ecografia oculare effettuate in narcosi (così come era doveroso fare). Il giorno successivo, 12.10.2011, i genitori riuscivano ad ottenere il ricovero presso la struttura complessa di Oculistica dell'ospedale (C.C. 405/2011) con diagnosi di CP_5
ingresso : Leucocoria O.D.
Da questo ricovero ci si aspettava una diagnosi attendibile della patologia responsabile della “pupilla bianca” del piccolo e cioè, nel caso in esame, si doveva individuare il Retinoblastoma. Per_1
All'Esame Obiettivo durante il ricovero si evidenziava una profonda evoluzione della patologia oculare all'occhio destro, con segni mai rilevati in precedenza dall'oculista che pure aveva già visitato il bambino:
Esotropia dell'O.D. (strabismo convergente); Nistagmo;
Camera Anteriore dell'O.D. diminuita di profondità. Al
Fondo Oculare dell'O.D. si rilevava (reperto mai riscontrato, neppure in forma di distacco parziale o iniziale)
un esteso Distacco di Retina in tutti i settori (distacco ad imbuto). All'esame obiettivo la veniva Parte_8
registrata (semplice errore di trascrizione?) nel campo di competenza delle patologie del Cristallino. Poiché la
Leucocoria è spesso il primo segno di Retinoblastoma, il più frequente tumore oculare maligno dell'infanzia,
è molto importante “in primis” escludere questa causa.
Il quadro clinico obiettivo imponeva un approfondimento diagnostico. Correttamente durante il ricovero venivano richiesti RMN e TC Cranio (con particolare dell'Orbita) ed una Ecografia Oculare.
Il sospetto fondato di un processo eteroplastico avrebbe dovuto consigliare l'utilizzo del mezzo di contrasto anche nella TAC. Ciononostante, la Risonanza Magnetica evidenziava una “Formazione endo-bulbare destra a margini festonati che circonda la sede dell'Arteria Ialoidea giungendo fino alla faccia posteriore del pagina 24 di 32 cristallino come da scollamento retinico con intenso c.e. in tal sede. Modesto coloboma della testa del Pt_9
...”; la TAC evidenziava “...a destra il globo oculare appare diffusamente iperintenso a livello vitreale
[...]
con piccole calcificazioni lineari nel settore temporale. Modesta riduzione di ampiezza della camera anteriore con buona rappresentazione del cristallino…”.
Vi erano pertanto descritti i segni suggestivi della presenza di un processo eteroplastico nel corpo vitreo che si accompagnava ad un distacco retinico esteso e globale (imbutiforme). Nel corso della narcosi per gli esami strumentali venivano inoltre misurati i diametri corneali e la Pressione Intraoculare e si dimostrava una dilatazione del diametro corneale a destra e un netto aumento della pressione Intraoculare, sempre e solo in sede monolaterale destra.
In associazione alla Leucocoria la contemporanea presenza monolaterale di MO (Dilatazione del
Globo Oculare), di Esotropia (strabismo convergente), di Nistagmo, di esteso Distacco imbutiforme di Retina, di
Pressione Intraoculare elevata, di riduzione della Camera Anteriore, dovevano già far propendere quanto meno per un sospetto clinico di Retinoblastoma.
L'insieme dei dati strumentali restituiti dalla diagnostica per immagini (presenza di formazione endo-
bulbare estesa dalla Retina alla faccia posteriore del Cristallino con intenso c.e. a livello retinico alla RMN;
corpo Vitreo iperintenso con calcificazioni lineari alla TC), in associazione ai suddetti segni clinici e ai dati anamnestici, dovevano già permettere la diagnosi della patologia tumorale.
Era sufficiente integrare correttamente tutti i suddetti dati (clinici ed anamnestici, oftalmoscopici e della diagnostica per immagini) per pervenire ad una diagnosi precoce di Retinoblastoma di altissima probabilità…Nonostante la disponibilità di tutti questi dati, tutti tra loro concordanti, e suggestivi della presenza del Retinoblastoma, la diagnosi non veniva formulata nemmeno per sospetto (imperizia e imprudenza).
Mancava l'esame ecografico al completamento dell'iter diagnostico strumentale. In effetti l'Ecografia
Oculare (Ecografia bulbare e orbitaria A-B scan) può tornare utile per supportare la diagnosi effettuata con un esame oftalmologico completo, ma risulta soprattutto utile per stadiare il tumore, cioè per valutare l'estensione intra ed extra-globulare del tumore.
Nel caso specifico, in cui erano disponibili i dati della TAC e della Risonanza Magnetica, l'esame ecografico risultava non indispensabile né per quanto riguardava la diagnosi, né per quanto riguardava la pagina 25 di 32 valutazione dell'estensione tumorale. Infatti, sebbene con l'ecografia sia possibile identificare le calcificazioni intra-globulari (segno strettamente associato al tumore), la sensibilità in tal senso è di gran lunga inferiore rispetto alla TC.
Ed in effetti solo alla TC erano visibili “…piccole calcificazioni lineari nel settore temporale del
Vitreo...”. La RM eseguita con mezzo di contrasto integra la TC e presenta la migliore sensibilità per rilevare un coinvolgimento anche lieve del , oltre ad essere in grado di dimostrare l'estensione extra oculare Parte_9
del tumore, cioè il coinvolgimento dell'encefalo, dello spazio subaracnoidale e dell'orbita. È ampiamente dimostrato che In quella fase il tumore era ancora esclusivamente confinato al globo oculare, in quanto nessun segno di infiltrazione del nervo ottico, dell'orbita e dei tessuti extra orbitari era presente alla TC e alla
RMN. Se la diagnosi fosse stata correttamente effettuata, così come era possibile e doveroso fare, in occasione del ricovero del 12.10.2011 presso la struttura complessa di Oculistica dell'ospedale (C.C. CP_5
405/2011), con altissima probabilità il bambino non sarebbe morto a causa del retinoblastoma.
L'Ospedale riteneva indispensabile l'Ecografia Oculare per definire la diagnosi, anzi per CP_5
“escludere” il Retinoblastoma.
Come era possibile che un esame ecografico, con tutti i limiti che la stessa tecnica presenta, nonostante l'abilità tecnica del suo esecutore, avrebbe potuto, da solo, escludere il Retinoblastoma, cioè sconfessare tutti i dati clinici, anamnestici e strumentali già disponibili e che univocamente erano suggestivi della presenza della patologia tumorale? Ma purtroppo è avvenuto proprio questo…L'Ospedale Santobono non aveva in dotazione un ecografo oculare funzionante. È inammissibile che un Controparte_13
non disponga di una strumentazione così semplice ed indispensabile… È inaccettabile che il paziente veniva dimesso il 14.10.2011 con diagnosi di “Distacco di Retina Totale e Leucocoria in O.DX. in fase di accertamento, in attesa del completamento delle indagini (Ecografia Oculare)” e non con la diagnosi di
Retinoblastoma…
E se l'Ospedale riteneva indispensabile l'effettuazione della Ecografia Oculare per CP_5
confermare (?!) l'assenza di patologia neoplastica, doveva allora direttamente contattare un'altra struttura ed inviare subìto il paziente ad effettuare l'esame. Non era possibile richiedere ai genitori semplicemente di effettuare l'esame, e scaricare su di essi la responsabilità per una manifesta inefficienza dell'ospedale, tanto più che era necessaria una struttura ospedaliera per effettuare l'esame in narcosi. L'assenza dell'Ecografo
pagina 26 di 32 Oculare all'Ospedale ritardava di circa un mese l'effettuazione della Ecografia Oculare. E non certo CP_5
per colpa dei genitori. In effetti già il 24 ottobre, cioè dopo appena dieci giorni, i genitori avevano ricoverato in day-hospital il bambino presso l'Area di Oftalmologia di Urgenza e Patologia Retinica dell'
[...]
ma non si era potuto procedere per le precarie condizioni di salute del Parte_1
piccolo. Questo è dimostrato dalla prima pagina della cartella clinica n. 2011060984 della Oftalmologia di
Urgenza e Patologia Retinica dell'AOU Federico II dove si riporta il giorno e l'ora del Ricovero (24.10.2011,
ore 9:05).
Nella cartella clinica dell'Ospedale Santobono (C.C. 405/2011) venivano intanto riportate annotazioni in data 3.11.2011: “Non avendo ricevuto alcune notizie dai genitori del piccolo relative agli accertamenti richiesti si contattano telefonicamente. La madre riferisce che il piccolo non ha ancora effettuato le indagini richieste a causa delle precarie condizioni generali che ne impediscono la narcosi. Si rinnova alla madre la raccomandazione ad eseguire l'ecografia oculare con urgenza per la gravità dei nostri sospetti diagnostici e delle ripercussioni, anche generali, che una eventuale patologia neoplastica dell'occhio potrebbe avere”. Tale
annotazione in cartella clinica non lenisce le responsabilità della struttura complessa di Oculistica dell'ospedale
, anzi la rimarca in quanto dimostra che si aveva la piena consapevolezza di aver dimesso senza CP_5
diagnosi un piccolo paziente affetto da neoplasia…
Né può convincere il discorso secondo cui non si provvedeva alla enucleazione dell'occhio colpito per preservare la funzione visiva del bambino, in quanto in ogni caso un distacco di retina così esteso e non trattato avrebbe comunque condotto alla completa perdita funzionale di quell'occhio”.
§§§§§§
Con il suo secondo motivo di gravame anche l' propone le stesse argomentazioni Parte_2
dell' , già ampiamente sconfessate dai passaggi della consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1
appena riportati, secondo cui la condotta tenuta dai genitori del minore avrebbe inciso sul nesso causale,
interrompendolo del tutto, o comunque limitato l'incidenza causale della condotta colposa dei sanitari dell'ateneo federiciano venendo in rilievo come concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, c.c.
Si denunzia, inoltre, l'erroneità della sentenza per aver “totalmente omesso di compiere qualunque graduazione delle colpe tra le due Strutture convenute” soggiungendo che, con la propria comparsa di risposta in primo grado, l' ha formulato una “esplicita domanda” in tal senso su cui il tribunale ha Parte_2
pagina 27 di 32 mancato di provvedere.
Muovendo da tale assunto si chiede a questa Corte di riformare la sentenza impugnata: “nella parte in cui riconosce equa responsabilità tra la e il ” senza tener conto di circostanze che, se valorizzate, CP_6 CP_5
mai avrebbero consentito di ripartire le colpe al 50%, dal momento che il piccolo è stato osservato dal Per_1
personale del Policlinico in due sole occasioni, e “senza nemmeno premurarsi di ritrascrivere gli stralci della
CTU ove l'ausiliare (a pagina 63) deduce che le colpe andrebbero equamente divise tra i due nosocomi”.
§§§§§§
Altrettanto, con il suo terzo motivo di gravame, fa l' lamentando Controparte_5
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha individuato nel 50% la propria responsabilità. Ciò in quanto, come sopra rappresentato, l'errore diagnostico dei sanitari della avrebbe assunto un ruolo determinante Pt_2
“depistando” i sanitari del in tutto il periodo successivo all'8.11.2011, giorno dell'esame ecografico CP_5
presso la struttura della Parte_2
§§§§§§
Entrambe tale doglianze non hanno pregio. L' nel costituirsi nel giudizio di primo Parte_2
grado, contrariamente a quanto si deduce in questa sede, non ha infatti proposto alcuna domanda di accertamento della percentuale di responsabilità propria e dell' quanto all'evento dannoso Controparte_5
occorso al piccolo (limitandosi a negare la sua responsabilità - con conseguente rigetto della domanda Per_1
nei propri confronti - e chiedendo, in subordine, una riduzione del risarcimento domandato in citazione) né una tale domanda risulta essere stata proposta dall'altra convenuta.
Del tutto correttamente il tribunale non ha dunque graduato le responsabilità delle due strutture sanitarie,
limitandosi a pronunziare la loro condanna solidale al risarcimento, né è censurabile la scelta di non riportare in sentenza i passi della c.t.u. con cui l'ausiliare ha lucidamente esposto le ragioni per cui la responsabilità delle due strutture sanitarie è da considerare paritaria.
Per concorde giurisprudenza di legittimità, infatti, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso. Ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità
pagina 28 di 32 senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova (cfr. ex multis cass. n.
13063/2025, n. 5475/2023, n. 19492/2007 e n. 3803/2004)
§§§§§§
Con il suo terzo ed ultimo motivo di gravame l' lamenta l'arbitraria personalizzazione Parte_2
del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella misura del 40% deducendo che la motivazione fornita sul punto dal tribunale è di mero stile fondandosi su elementi e circostanze già considerate per muoversi all'interno della cd. “forbice” prevista dalle tabelle di liquidazione del danno all'epoca redatte dal Tribunale di
Milano.
Ciò in quanto l'età della vittima, l'età dei genitori, l'intensità del rapporto, etc. venivano valutate due volte dal Tribunale di Napoli: una prima volta quando, nell'oscillazione tra il minimo di € 168.000,00 ed il massimo di
€ 336.000,00 fissati dal tribunale ambrosiano, si individuava come congrua la somma di € 250.000,00 per ciascun genitore ed una seconda volta quando, nel procedere alla personalizzazione, si riconosceva un aumento del 40% dell'importo liquidato riconoscendo ad ogni genitore la somma di € 350.000,00.
Sarebbe stato perciò fatto cattivo governo dei principi giuridici in tema di personalizzazione del danno espressi dalla Suprema Corte la quale, con orientamento costante ribadito anche dalla pronunzia n. 28988/2019,
ha affermato che la misura “standard” del risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento.
§§§§§§
Anche l' , con i suoi due ultimi due motivi di gravame, appunta la propria Controparte_5
attenzione sull'aspetto liquidativo deducendo che il tribunale, pur muovendo dal corretto assunto che il danno da perdita del rapporto parentale non è presunto, dovendo essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento,
lo ha poi riconosciuto senza che gli attori abbiano fornito anche solo un principio di prova circa il pregiudizio sofferto, essendosi gli stessi limitati a chiedere il risarcimento in base dell'applicazione dei parametri delle pagina 29 di 32 tabelle di Milano, così trasformandolo in un danno in re ipsa.
Il Tribunale ha poi non solo liquidato il danno parentale in via presuntiva ma lo ha anche “personalizzato”
riconoscendo un aumento del 40% della somma sulla base di argomentazioni generiche del tutto inidonee a giustificarne l'incremento.
§§§§§§
Anche tali censure, suscettibili di esame unitario, non meritano condivisione. La Suprema Corte, per quanto concerne la prova del danno in esame, ha infatti ribadito in più occasioni che la morte di una persona appartenente alla cd. “famiglia nucleare” fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate solo ai fini del quantum debeatur).
In tal caso grava infatti sul convenuto l'onere non assolto di provare che la vittima ed il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo essendo la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo” (cfr. ex multis cass. n. 3767/2018, n. 9010/2022 e n. 22397/2022).
Quanto poi all'onere di allegazione, esso è stato compiutamente soddisfatto dagli attori con le seguenti deduzioni contenute nell'originaria citazione: “Nel caso che ci occupa, sono innegabili i pregiudizi subiti dagli odierni attori in proprio, a causa della prematura perdita del loro unico bambino, di appena due anni di età
(n.d.r. non ancora compiuti), preceduta, per tutto l'arco della vita del piccolo, da un costante stato di preoccupazione, sofferenza ed angoscia per la grave sintomatologia mostrata dal bambino a causa della malattia tumorale da cui era affetto, non diagnosticata in tempo dai medici, che pure lo tenevano costantemente in cura, tanto da rendere vano ogni tentativo di salvargli la vita. Sarebbe un fuor d'opera soffermarsi sul tipo di rapporto esistente con il piccolo, connotato evidentemente, proprio in considerazione dell'età del povero da continuità, intensità, affettività ancor più forte, se possibile, in considerazione della fragilità del Per_1
piccolo e del suo continuo bisogno di attenzioni e cure che si è andato via via intensificando, con il graduale peggioramento delle sue condizioni di salute;
peggioramento che ha impedito ai genitori del piccolo di Per_1
condividere una vita serena con il figlio e di godere della gioia di vederlo crescere a causa della sua prematura pagina 30 di 32 scomparsa. Tutti questi pregiudizi, per la loro intensità, superano di gran lunga quelli che ordinariamente derivano dalla perdita di un congiunto e che sono intrinsecamente connessi a quest'ultima…” (così alle pagine
36 e 37 della citazione di primo grado).
Non è infine vero che la personalizzazione sia stata concessa valutando le medesime circostanze già prese in considerazione ai fini della determinazione dell'importo dovuto nell'ambito della “forbice” prevista dal
Tribunale di Milano.
Una circostanza ulteriore, rispetto alla natura della relazione parentale perduta (genitori - figlio), alla tenera età del bambino al momento del decesso per grave patologia (due anni scarsi), alla giovane età dei genitori (24 e 28 anni), alla sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario ed alla convivenza, è
stata infatti presa in esame dal tribunale al fine di operare la contestata personalizzazione ed in specie: “la condotta assolutamente devota, presente e diligente” tenuta dai genitori “in relazione alle esigenze terapeutiche,
di controllo e di sottoposizione del minore alle valutazioni dei sanitari, con un affidamento completo alle competenze e indicazioni loro date, finanche tentando il cd “viaggio della speranza”, allorquando trasportavano il figlio minore a Siena benché in condizioni ormai disperate”. Del tutto condivisibilmente si è
quindi ritenuta sintomatica della particolare qualità ed intensità della relazione affettiva col bambino, e perciò
meritevole di una personalizzazione del danno, la tenacia e la determinazione con cui i genitori hanno cercato di salvargli la vita tentando ancora un'ultima strada nonostante le ormai disperate le condizioni del figlio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a € 1.000.000,00 e con distrazione della somma liquidata in favore degli avv.ti Aurora Rizzoli e Andrea Sepe per dichiarato anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
pagina 31 di 32 1) Rigetta gli appelli proposti dall' e dall' Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8344/2021 pubblicata il Controparte_1
13.10.2021 condannando le appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si liquidano in € 26.155,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi e accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Aurora
Rizzoli e Andrea Sepe.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico delle appellanti, di una sanzione pari al contributo unificato da ciascuna di esse dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 22.09.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_14
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