Art. 6.
Le dichiarazioni e le istanze previste all'art. 1 e 2 della presente legge possono essere anche redatte su moduli in carta semplice assoggettati a bollo straordinario, a condizione che siano presentati al competente Ufficio del bollo per la bollazione in numero non inferiore, di volta in volta, a cento esemplari.
Le dichiarazioni e le istanze previste all'art. 1 e 2 della presente legge possono essere anche redatte su moduli in carta semplice assoggettati a bollo straordinario, a condizione che siano presentati al competente Ufficio del bollo per la bollazione in numero non inferiore, di volta in volta, a cento esemplari.