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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/12/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
il Tribunale di Pordenone SEZIONE LAVORO
all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 299 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
• Parte_1
con l'avv. DALLA TORRE CRISTIANO
Resistente:
• Controparte_1
con il dott. , funzionario delegato Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto:
Condannare il alla corresponsione, nelle modalità previste per Controparte_1
l'erogazione della carta docenti ovvero nella diversa modalità che dovesse essere ritenuta di giustizia: a) in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dell'importo di €2.500,00; quale contributo alla sua formazione, oltre alla maggior somma tra interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo
Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (PEC di notifica del 14/06/2024).
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2024, adiva l'intestato Tribunale, chiedendo Parte_1
l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (All.ti da 1 a 5 del ricorso), con la conseguente condanna del
[...]
all'accredito della somma complessiva di E. 2500,00 mediante tale Controparte_1 strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente. La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Il eccepiva, CP_1 inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., limitando comunque la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo, chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
***
La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato.
Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno
2023 per una specifica tipologia di supplenza.
La ricorrente, ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo Parte_1 determinato alle dipendenze del . Controparte_1
In particolare, per l'anno scolastico: 1) A.S. 2019/2020 - con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal 19.09.2019 al 30.06.2020 presso l'Ist. Comprensivo ”(PN) (all- 1); Parte_2
2) A.S. 2020/2021 - contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal28.09.2020 al 30.06.2021 presso l'Ist. Comprensivo “ ”(PN) (all- 2); Parte_2 Pt_2
3) A.S. 2021/2022 - contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal
20.10.2021 al 30.06.2022 ( presso l'Ist. PN) (all- 3); Parte_3
4) A.S. 2022/2023 - contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal
14.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Ist. (all- 4); Parte_4
5) A.S. 2023/2024 - contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal
01.09.2023 al 30.06.2024 presso l'Ist. Comprensivo IC Zoppola (all- 5); Pt_4
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che tale diverso trattamento è privo di ragione oggettiva, poiché ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed è stata sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94.
Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come è noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa
C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica. La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento. La nozione di
“ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non è sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo.
L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosità dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiché un analogo sforzo è richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparità emerge anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunità di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, Sezione Lavoro, CP_1 sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. La
Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attività didattica annuale o fino al termine delle attività, ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per le annualità scolastiche
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il ricorso è stato notificato in data
14.6.24, rilievo questo che esclude in radice la possibilità di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice per le annualità richieste a partire dall'annualità
2020/2021.
Mentre, per l'annualità più risalente (2019) è documentata in atti la diffida alla p.a. datata
11.6.2024 interruttiva della prescrizione .
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade. Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto,
l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalità negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda. La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, per aver rinnovato l'iscrizione nelle graduatorie relative al biennio 2025-2026 (doc 13, note conclusionali), con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € 2500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica.
Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali e per le sole fasi in cui è stata svolta attività difensiva, per la consolidata serialità del presente contenzioso .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente nata a Roma (RM) in [...] Parte_1
15.03.1964 (Codice Fiscale ), ad usufruire del beneficio economico di Euro CodiceFiscale_1
500 annui per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
• condanna il a mettere a disposizione della parte Controparte_1 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
• condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che CP_1 liquida in €1.030,00 oltre oneri di legge per competenze professionali aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al versamento per CU pari ad E. 49,00 con distrazione a favore del Procuratore antistatario.
Così deciso, Pordenone 7.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Daniela Brunetti
il Tribunale di Pordenone SEZIONE LAVORO
all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 299 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
• Parte_1
con l'avv. DALLA TORRE CRISTIANO
Resistente:
• Controparte_1
con il dott. , funzionario delegato Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto:
Condannare il alla corresponsione, nelle modalità previste per Controparte_1
l'erogazione della carta docenti ovvero nella diversa modalità che dovesse essere ritenuta di giustizia: a) in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dell'importo di €2.500,00; quale contributo alla sua formazione, oltre alla maggior somma tra interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo
Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (PEC di notifica del 14/06/2024).
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2024, adiva l'intestato Tribunale, chiedendo Parte_1
l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (All.ti da 1 a 5 del ricorso), con la conseguente condanna del
[...]
all'accredito della somma complessiva di E. 2500,00 mediante tale Controparte_1 strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente. La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Il eccepiva, CP_1 inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., limitando comunque la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo, chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
***
La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato.
Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno
2023 per una specifica tipologia di supplenza.
La ricorrente, ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo Parte_1 determinato alle dipendenze del . Controparte_1
In particolare, per l'anno scolastico: 1) A.S. 2019/2020 - con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal 19.09.2019 al 30.06.2020 presso l'Ist. Comprensivo ”(PN) (all- 1); Parte_2
2) A.S. 2020/2021 - contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal28.09.2020 al 30.06.2021 presso l'Ist. Comprensivo “ ”(PN) (all- 2); Parte_2 Pt_2
3) A.S. 2021/2022 - contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal
20.10.2021 al 30.06.2022 ( presso l'Ist. PN) (all- 3); Parte_3
4) A.S. 2022/2023 - contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal
14.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Ist. (all- 4); Parte_4
5) A.S. 2023/2024 - contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal
01.09.2023 al 30.06.2024 presso l'Ist. Comprensivo IC Zoppola (all- 5); Pt_4
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che tale diverso trattamento è privo di ragione oggettiva, poiché ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed è stata sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94.
Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come è noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa
C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica. La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento. La nozione di
“ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non è sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo.
L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosità dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiché un analogo sforzo è richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparità emerge anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunità di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, Sezione Lavoro, CP_1 sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. La
Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attività didattica annuale o fino al termine delle attività, ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per le annualità scolastiche
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il ricorso è stato notificato in data
14.6.24, rilievo questo che esclude in radice la possibilità di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice per le annualità richieste a partire dall'annualità
2020/2021.
Mentre, per l'annualità più risalente (2019) è documentata in atti la diffida alla p.a. datata
11.6.2024 interruttiva della prescrizione .
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade. Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto,
l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalità negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda. La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, per aver rinnovato l'iscrizione nelle graduatorie relative al biennio 2025-2026 (doc 13, note conclusionali), con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € 2500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica.
Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali e per le sole fasi in cui è stata svolta attività difensiva, per la consolidata serialità del presente contenzioso .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente nata a Roma (RM) in [...] Parte_1
15.03.1964 (Codice Fiscale ), ad usufruire del beneficio economico di Euro CodiceFiscale_1
500 annui per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
• condanna il a mettere a disposizione della parte Controparte_1 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
• condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che CP_1 liquida in €1.030,00 oltre oneri di legge per competenze professionali aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al versamento per CU pari ad E. 49,00 con distrazione a favore del Procuratore antistatario.
Così deciso, Pordenone 7.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Daniela Brunetti