Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 20/03/2026, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2026, proposto da
PA IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pamela Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Archè S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Verdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determinazione Dirigenziale n. 1306 del 29 settembre 2025, notificata in data 2 ottobre 2025, con la quale – in via di autotutela – il Dirigente dell’Area 6 “Territorio e Sviluppo” del Comune di Lecco, responsabile del procedimento, ha disposto la revoca della procedura di alienazione del terreno comunale sito in Lungolario Luigi Cadorna – Lecco, nonché degli atti connessi (Determinazioni n. 577/2025 di indizione e n. 808/2025 di aggiudicazione provvisoria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecco e di Archè S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. RE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del D.P.R. 1199/1971, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Lecco ha disposto la revoca della procedura di alienazione di un proprio terreno situato in Lungolario Luigi Cadorna.
2. In data 30.12.2025, il Comune ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971; in data 03.02.2026 anche la controinteressata Archè S.r.l. proponeva opposizione.
3. Con atto depositato il 13.2.2026 e notificato il 16.2.2026, parte ricorrente ha provveduto alla trasposizione del ricorso straordinario dinanzi a questo Tribunale.
3.1. In fatto, parte ricorrente espone di aver partecipato alla procedura di alienazione relativa al predetto terreno di proprietà del Comune di Lecco, situato in Lungolario Luigi Cadorna, indetta mediante Determinazione Dirigenziale n. 577 dell’8 maggio 2025.
Ha quindi evidenziato che, all’esito dell’apertura delle tre buste contenenti le offerte di acquisto, la proposta da lui presentata, pari a euro 38.000, risultava la più elevata, seguita dall’offerta di euro 36.000 formulata dalla società Archè.
Con Determinazione Dirigenziale n. 808 del 17 giugno 2025, il Comune di Lecco lo ha quindi individuato quale aggiudicatario provvisorio della procedura.
Successivamente, la società Archè, partecipante alla medesima gara e controinteressata, ha formulato osservazioni in merito alla presunta irregolarità dell’offerta presentata dal ricorrente e della conseguente aggiudicazione, rilevando che nella sezione dell’offerta redatta in lettere compariva la dicitura “trentomila/00” anziché “trentottomila/00”.
Conseguentemente, con ulteriore Determinazione Dirigenziale n. 1306 del 29 settembre 2025 — provvedimento, notificato il 2 ottobre successivo, oggetto della presente impugnazione, — l’Amministrazione resistente ha disposto la revoca in autotutela degli atti dell’intera procedura di alienazione, motivando tale scelta sulla presunta indeterminatezza dell’offerta economica del ricorrente e sul rischio di possibili futuri contenziosi.
Avverso tale determinazione il ricorrente ha quindi proposto l’odierno gravame, dapprima con ricorso straordinario, poi trasposto in questa sede.
3.2. In diritto, sono stati articolati i motivi come di seguito sintetizzati:
“I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza” : l’Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento di revoca in difetto di istruttoria e motivazione; la mera esigenza di evitare possibili contenziosi non costituirebbe un motivo idoneo e logicamente sostenibile per l’adozione del provvedimento.
“II. Violazione dei principi in materia di interpretazione delle offerte economiche – Errore materiale irrilevante – Prevalenza dell’indicazione in cifre su quella in lettere – Violazione dell’art. 1362 c.c. e principi di conservazione dell’atto amministrativo” : l’importo indicato nell’offerta presentata dal ricorrente sarebbe stato caratterizzato soltanto da un errore materiale nella trascrizione in lettere, mentre l’indicazione numerica risulterebbe chiara e inequivocabile; l’Amministrazione avrebbe dovuto interpretare l’offerta valorizzando il dato espresso in cifre e applicando, altresì, il principio di conservazione degli atti amministrativi.
“III. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà interna e sviamento – Violazione del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento legittimo” : sarebbe stato leso l’affidamento maturato dal ricorrente in relazione all’esito della procedura.
“IV. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. – Difetto di istruttoria – Omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca” : il provvedimento di revoca sarebbe stato adottato senza un’adeguata attività istruttoria e senza procedere alla preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento.
“V. Sviamento di potere – Revoca dettata da sollecitazione del concorrente Archè S.r.l.” : la decisione dell’Amministrazione non sarebbe stata orientata alla tutela dell’interesse pubblico, ma piuttosto avrebbe finito per favorire l’interesse della società classificatasi al secondo posto nella procedura.
4. Si sono costituite la controinteressata Archè S.r.l. e il Comune di Lecco, per resistere al ricorso.
Il Comune ha eccepito, in via pregiudiziale, la tardività della trasposizione del ricorso straordinario, in ragione della dimidiazione dei termini processuali prevista dall’art. 119, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
5. Con memoria, la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare.
6. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, presenti i difensori delle parti, il Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa comunale.
7.1. In via generale, quando un ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 viene trasposto in sede giurisdizionale, l'art. 48, comma 1, cod. proc. amm. stabilisce che il giudizio prosegua dinanzi al TAR a condizione che il ricorrente depositi l'atto di costituzione entro sessanta giorni dalla notifica dell'opposizione, notificandolo alle altre parti. Tuttavia, l’odierno giudizio ha ad oggetto gli atti di una procedura di vendita di un bene pubblico (un terreno alienato in attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio comunale relativo al periodo 2025-2027). Tale fattispecie rientra tra le procedure di privatizzazione e dismissione di beni pubblici soggette al rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale prevede, tra l'altro, la dimidiazione di tutti i termini processuali, eccezion fatta per quelli di notifica del ricorso introduttivo (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 marzo 2023, n. 204).
La giurisprudenza ha chiarito più volte che l'esigenza di definire rapidamente controversie di rilevante interesse strategico o finanziario si estende anche all'alienazione di singoli beni degli enti pubblici, poiché funzionale al risanamento dei conti (si veda, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3180/2012). Ciò posto, si osserva che il termine per la costituzione in giudizio dopo l’opposizione al ricorso straordinario non è equiparabile alla notifica del ricorso, al quale non si applicherebbe la disciplina generale del dimezzamento dei termini processuali previsti dall’art. 119 cod. proc. amm., ma rappresenta un termine del giudizio soggetto alla riduzione della metà.
È infatti con l’opposizione che si apre la fase giurisdizionale della vicenda, dovendosi al riguardo rammentare che, in base all’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, l’atto di costituzione si limita a riproporre il ricorso proposto in sede amministrativa, senza poter essere integrato o modificato nei motivi e nelle conclusioni, mentre il successivo avviso di voler insistere nel ricorso va notificato alle altre parti a pena di inammissibilità ( ex multis , T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 6 agosto 2024 n. 217).
L’atto di costituzione non può quindi essere equiparato alla proposizione del ricorso, già introdotto, e – come ha sempre chiarito la giurisprudenza – nemmeno l’avviso di voler insistere nel ricorso – seppure dopo iniziali contrasti interpretativi– può essere assimilato alla notificazione del ricorso introduttivo in primo grado (Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2023, n. 1443).
Conclusivamente, quindi, nelle materie regolate dall'art. 119 cit., il termine di 60 giorni di cui all’art. 48 cod. proc. amm. si riduce a 30 (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 10 giugno 2022, n. 7674; Cons. Stato, sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5771).
7.2. Per completezza, si osserva che non potrebbe legittimamente invocarsi il rimedio eccezionale dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., poiché tale beneficio non può e non deve essere concesso dal giudice a fronte di un quadro normativo e interpretativo ormai granitico in ordine al deposito dell’atto di costituzione, in seguito all’opposizione, nel termine dimidiato di 30 giorni (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2023, n. 1443).
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
9. Considerata la natura della pronuncia e la particolarità della controversia, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RE AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AR | ST LI |
IL SEGRETARIO