TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 280 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 26.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato in [...] l'[...]), Parte_1 C.F._1
e (cod. fisc.: nata in [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Abbramo Mariacristina, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via del Gelsomino, n. 37, Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
-visto il ricorso depositato in data 03.02.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
20.12.2022;
-considerato che con decreto del 10.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 26.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria il 20.12.2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza di separazione consensuale n. 598/2024 pubbl. il 02.05.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) Legge
01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 03.02.2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria in data
20.12.2022 tra e , il cui atto di matrimonio risulta Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 173,
Parte I, u. 1, anno 2022, alle seguenti condizioni: i coniugi hanno regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 280 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 26.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato in [...] l'[...]), Parte_1 C.F._1
e (cod. fisc.: nata in [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Abbramo Mariacristina, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via del Gelsomino, n. 37, Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
-visto il ricorso depositato in data 03.02.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
20.12.2022;
-considerato che con decreto del 10.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 26.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria il 20.12.2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza di separazione consensuale n. 598/2024 pubbl. il 02.05.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) Legge
01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 03.02.2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria in data
20.12.2022 tra e , il cui atto di matrimonio risulta Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 173,
Parte I, u. 1, anno 2022, alle seguenti condizioni: i coniugi hanno regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna