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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.20 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. PETITO GIULIANA
contro
:
CP_1
-PARTE APPELLATA contumace –
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
940/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva accolto l'opposizione di avverso gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali n. CP_1
03020110023034245, 03020130004069988, 03020140011070649,
03020140014070307, dichiarando non dovute le somme e condannando l' al Pt_1 rimborso delle spese.
1 L'appellante deduceva, tra l'altro:
Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo la competenza della Commissione Tributaria in quanto trattasi di crediti tributari (tassa automobilistica)
Erronea valutazione dell'interesse ad agire: la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la regolare notifica delle cartelle
Errata valutazione della prova della notifica: la sentenza avrebbe ignorato la documentazione prodotta dall' che dimostrava la regolare notifica delle Pt_1 cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione
Errata applicazione della disciplina sulla notifica e sulla prescrizione.
1.Sulla giurisdizione. La questione della giurisdizione è centrale: secondo la giurisprudenza di Cassazione (Sez. Unite n. 254/2022, n. 34447/2019, n. 31090/2019), la competenza sulle controversie relative a crediti tributari (come la tassa automobilistica) spetta alla Commissione Tributaria, salvo che si tratti di atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
Nel caso di specie, l'opposizione riguarda la validità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione del credito, questioni che rientrano nella giurisdizione tributaria.
2.Sull'interesse ad agire e impugnabilità dell'estratto di ruolo. La giurisprudenza (Cass.
22946/2016, Cass. 20618/2018, Cass. SS.UU. 19704/2015, art. 12, co.
4-bis DPR
602/1973) esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo specifiche ipotesi tassative (partecipazione a gare, perdita di benefici, ecc.), non ricorrenti nel caso di specie. L'interesse ad agire è escluso se la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini.
3.Sulla prova della notifica. La documentazione prodotta dall' Parte_2
dimostra la regolare notifica delle cartelle esattoriali oggetto di causa,
[...] secondo le forme di legge (art. 139 c.p.c., art. 26 DPR 602/1973), e la notifica degli atti interruttivi della prescrizione. La produzione della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento è sufficiente a provare la notifica, salvo querela di falso, non proposta dall'opponente.
4. Sulla prescrizione. La notifica degli atti interruttivi (intimazioni di pagamento, pignoramenti) è stata effettuata nei termini di legge e ha interrotto la prescrizione.
2 Inoltre, il periodo di sospensione dei termini per l'emergenza VI (08/03/2020 –
31/08/2021) esclude la maturazione della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis:
1.Accoglie l'appello proposto da Parte_2
2.Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Commissione
Tributaria per le controversie relative alle cartelle esattoriali di natura tributaria.
3.Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio CP_1
a favore di che liquida in euro 920.00 per compensi Parte_2 oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.20 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. PETITO GIULIANA
contro
:
CP_1
-PARTE APPELLATA contumace –
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
940/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva accolto l'opposizione di avverso gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali n. CP_1
03020110023034245, 03020130004069988, 03020140011070649,
03020140014070307, dichiarando non dovute le somme e condannando l' al Pt_1 rimborso delle spese.
1 L'appellante deduceva, tra l'altro:
Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo la competenza della Commissione Tributaria in quanto trattasi di crediti tributari (tassa automobilistica)
Erronea valutazione dell'interesse ad agire: la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la regolare notifica delle cartelle
Errata valutazione della prova della notifica: la sentenza avrebbe ignorato la documentazione prodotta dall' che dimostrava la regolare notifica delle Pt_1 cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione
Errata applicazione della disciplina sulla notifica e sulla prescrizione.
1.Sulla giurisdizione. La questione della giurisdizione è centrale: secondo la giurisprudenza di Cassazione (Sez. Unite n. 254/2022, n. 34447/2019, n. 31090/2019), la competenza sulle controversie relative a crediti tributari (come la tassa automobilistica) spetta alla Commissione Tributaria, salvo che si tratti di atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
Nel caso di specie, l'opposizione riguarda la validità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione del credito, questioni che rientrano nella giurisdizione tributaria.
2.Sull'interesse ad agire e impugnabilità dell'estratto di ruolo. La giurisprudenza (Cass.
22946/2016, Cass. 20618/2018, Cass. SS.UU. 19704/2015, art. 12, co.
4-bis DPR
602/1973) esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo specifiche ipotesi tassative (partecipazione a gare, perdita di benefici, ecc.), non ricorrenti nel caso di specie. L'interesse ad agire è escluso se la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini.
3.Sulla prova della notifica. La documentazione prodotta dall' Parte_2
dimostra la regolare notifica delle cartelle esattoriali oggetto di causa,
[...] secondo le forme di legge (art. 139 c.p.c., art. 26 DPR 602/1973), e la notifica degli atti interruttivi della prescrizione. La produzione della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento è sufficiente a provare la notifica, salvo querela di falso, non proposta dall'opponente.
4. Sulla prescrizione. La notifica degli atti interruttivi (intimazioni di pagamento, pignoramenti) è stata effettuata nei termini di legge e ha interrotto la prescrizione.
2 Inoltre, il periodo di sospensione dei termini per l'emergenza VI (08/03/2020 –
31/08/2021) esclude la maturazione della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis:
1.Accoglie l'appello proposto da Parte_2
2.Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Commissione
Tributaria per le controversie relative alle cartelle esattoriali di natura tributaria.
3.Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio CP_1
a favore di che liquida in euro 920.00 per compensi Parte_2 oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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