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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 14899/2020 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Nicola Sante Parte_1 Parte_2
Caputo,
Appellanti contro
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_1
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Luigi Ancona,
Appellata nonché contro
,contumace, Controparte_2
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
- nelle rispettive qualità di conducente e proprietario del motociclo Piaggio Vespa tg.
Pag. 1 a 8 DG53641 - hanno interposto appello avverso la sentenza n. 817/2020 del Giudice di Pace di Bari, pubblicata il 4.5.2020 ed emessa in seno al giudizio di I grado iscritto al n.
8445/2017 R.G., con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli odierni appellanti nei confronti di e di quale impresa Controparte_2 CP_1 territorialmente designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in ordine al sinistro verificatosi il 6.8.2009 alle ore 9.00 circa, allorquando
[...]
, alla guida del predetto veicolo (di proprietà di Pt_1 Parte_2 percorreva C.so Vittorio Emanuele in Bari e giunto in corrispondenza del Teatro
Piccinni, nel mentre effettuava una manovra di superamento di un autocarro, veniva attinto dall'autovettura Ford Fiesta tg. BX658KF di proprietà e condotta da _2
, priva di copertura assicurativa, che lo seguiva a velocità poco consona alle
[...] condizioni di traffico.
In particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata, deducendo l'errata valutazione delle prove da parte del primo Giudice, il quale avrebbe illegittimamente ritenuta non provata la domanda in ordine all'an ed al quantum risarcitorio.
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di: <<- accertare e dichiarare la nullità parziale della sentenza appellata per non aver il primo Giudicante correttamente valutato le risultanze documentali ed istruttorie né tantomeno la unanime giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere della prova gravante sugli attori in primo grado, oltre che per gli ulteriori motivi come meglio esposti in atto;
- in ogni caso riformare la sentenza n.
817/2020 emanata dal Giudice di Pace di Bari, Avv. Maria Tuozzo, nella procedura R.G.
n. 8445/2017, resa in data 22.04.2020 e pubblicata in data 04/05/2020, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni di cui al giudizio di primo grado ossia le seguenti “- accertare
e dichiarare che l'esclusiva responsabilità del sinistro, occorso in data 6 agosto 2009 e descritto in narrativa, è ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo Ford Fiesta targata BX658KF, sig. , e per l'effetto, accertare l'entità del danno Controparte_2 biologico e del danno occorso al motociclo subiti rispettivamente dal sig.
[...]
e dal sig. a seguito del sinistro di cui innanzi e quindi, Pt_1 Parte_2 condannare la società “ (P.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste (TS) al Largo Ugo Irneri n. 1, in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la Regione
Puglia, ai sensi degli artt. 283 e 287 del D.lgs n.209 del 07/09/2005 come modificati dal
D.lgs n.198 del 6 novembre 2007, al risarcimento dei danni in favore del sig. Pt_3
a 8
[...] e della somma di euro 800,00 per i danni arrecati al Pt_1 Parte_2 motociclo e della somma di euro 14.082,84 per il danno biologico subito e per le spese mediche sostenute, e dunque della somma complessiva di euro 14.882,84, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino al soddisfo, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche a mezzo CTU, ritenuta di giustizia”>>.
nella qualità, si è costituita in giudizio in data 11.2.2021, contestando CP_1 le avverse difese ed evidenziando la corretta valutazione degli elementi probatori da parte del Giudice di primo grado;
pertanto, l'appellata ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare inammissibile il gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché, nel merito, di rigettare l'appello.
, non si è costituito in giudizio e con ordinanza depositata Controparte_2
l'1.12.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rilevata la mancata produzione della sentenza impugnata a norma dell'art. 347 c. 2 c.p.c., la cui omissione non conduce alla improcedibilità dell'appello, sussistendo elementi sufficienti ai fini del decidere sulla base degli atti: sul punto, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “l'art. 347, comma
2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (cfr. Cass. n. 20849/2021; n.
23713/2016).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata costituita, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui alla predetta disposizione anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU.
n. 27199/2017 (secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
Pag. 3 a 8 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”), né sussistono i presupposti di cui all'invocato art. 348 bis c.p.c. in quanto la portata giuridico-fattuale della vicenda e la complessità dell'atto di gravame richiedono un'analisi nel merito delle doglianze evidenziate.
Scendendo al merito, va osservato che l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dagli artt. 283 e ss. D. lgs. n. 209/2005 non sostituisce, ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile: essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante o del danneggiato, come accade in altri ordinamenti ispirati al sistema della c.d. “no-fault” (cfr. Cass. n.
8086/1995). Invero, nel caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia, il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo (cfr. Cass. n. 10762/1992).
Ciò chiarito, il Giudice adito in prima istanza ha rigettato le domande attoree ritenendo non adeguatamente provati sia la verificazione del fatto, secondo le modalità riferite nell'atto di citazione, sia il nesso di causalità tra il sinistro in questione e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (cfr. pagg.
3-4 atto di appello).
Pertanto, gli appellanti assumono sostanzialmente l'erroneità delle valutazioni operate dal primo Giudice nel non aver riconosciuto la responsabilità del sinistro de quo in capo al conducente della Ford Fiesta, stante il complesso delle risultanze probatorie (ossia la mancata partecipazione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale, il rapporto redatto dalla della P.M. intervenuta sul luogo del sinistro, il modello di contestazione amichevole del sinistro, la dichiarazione testimoniale del teste oculare
, la copiosa documentazione medica e la C.T.P. in ordine alla quantificazione Tes_1
Pag. 4 a 8 delle lesioni).
Le doglianze risultano infondate, atteso che il Giudice di prime cure ha fatto buon governo del materiale probatorio acquisito.
Sul punto, va osservato che:
- in ordine alla relazione di sinistro redatta dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'evento, deve evidenziarsi che ai sensi dell'art. 2700 c.c. detto verbale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
in altri termini, la fede privilegiata del verbale è limitata, per un verso, agli accertamenti compiuti direttamente dai verbalizzanti e, per altro verso, agli accadimenti avvenuti alla presenza di questi;
ne consegue che è coperta da fede privilegiata la circostanza dell'avvenuto rilascio delle dichiarazioni agli agenti, e non anche la veridicità intrinseca delle stesse;
ciò posto, dalle dichiarazioni spontanee rese dai conducenti dei veicoli ai verbalizzanti (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado della compagnia appellata) emerge che il si è dichiarato estraneo rispetto alla causazione della caduta del motociclista, _2 mentre lo stesso ha dichiarato che, nell'accingersi a superare un Parte_1 autocarro, frenava e rovinava a terra perché “probabilmente” urtato da tergo dall'auto condotta dal fornendo una versione in termini di dubbio sull'avvenuto _2 tamponamento;
da tanto e diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, deriva che l'ascrivibilità della condotta lesiva a e le modalità concrete del sinistro Controparte_2 non possono certo essere ricondotte al verbale della P.M., la cui ricostruzione dei fatti
(accaduti antecedentemente al sopraggiungere degli agenti) è stata riferita dagli stessi conducenti;
inoltre, al momento dell'intervento degli agenti, i veicoli coinvolti erano stati rimossi;
- per ciò che concerne il teste , escusso all'udienza del 2.10.2019, questi Testimone_2 ha dichiarato, segnatamente: “ricordo di aver assistito ad un sinistro in C.so Vittorio
Emanuele diversi anni fa. Ricordo che un signore su una vespa fu tamponato da un'autovettura. Preciso che non ricordo il modello o tipo di autovettura;
ricordo che era scura. Ricordo di aver lasciato al sig. i miei dati perché conosco il Parte_1 figlio…non ricordo più nulla”; orbene, le predette dichiarazioni non forniscono elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, atteso che il teste non ricorda molti aspetti, in particolare chi fosse alla guidava del motociclo (un signore su una vespa fu tamponato), il tipo di autovettura né il modello (Preciso che non ricordo il modello o
Pag. 5 a 8 tipo di autovettura), e, pur avendo dichiarato di “aver assistito ad un sinistro”, non ha indicato il senso di marcia dei veicoli coinvolti né la posizione in cui si trovava il giorno del sinistro;
da ultimo, risulta singolare che il , pur essendo teste oculare, non Tes_1 abbia rilasciato dichiarazioni agli agenti della P.M. intervenuti in loco nell'immediatezza del sinistro né, tantomeno, il suo nominativo risulta sul modello di contestazione amichevole di cui si dirà infra; quanto alle dichiarazioni spontanee rilasciate dallo stesso
(cfr. all. n. 20 fasc. primo grado appellanti), esse non possono assurgere a valore Tes_1 probatorio in quanto prive di data certa e rese in assenza di contraddittorio;
- detto ciò, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea, evidenziando l'incongruenza della ricostruzione fattuale offerta dall'unico testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado, rimarcando come le dichiarazioni rese dal risultino costellate da una serie di “lacune” idonee a riverberarsi anche sulla prova Tes_1 della dinamica del sinistro, impedendone una verosimile ricostruzione e dimostrazione;
- anche il modello C.A.I., contenente la sola sottoscrizione del conducente , risulta Pt_1 del tutto insufficiente a fornire chiarimenti sulla dinamica del sinistro dedotto: in ogni caso, dall'esame del medesimo emerge che ci siano stati sul luogo del sinistro “diversi testimoni presenti”, i quali oltre a non essere stati indicati nel modulo, non sono stati indicati e citati in primo grado, ad eccezione del (sulla cui deposizione sussistono Tes_1 le lacune sopra evidenziate);
- quanto all'omessa valutazione dell'efficacia probatoria della mancata comparizione all'interrogatorio formale del va osservato che - diversamente da quanto dedotto _2 dagli appellanti - ai sensi dell'art. 232 c.p.c. il Giudice può, non deve, ritenere ammessi i fatti nel caso in cui la parte chiamata a rendere l'interrogatorio non compaia alla relativa udienza, con l'effetto che una tale valutazione va ricondotta ad un potere discrezionale, posto a base del principio del libero convincimento del Giudice;
inoltre, la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale può costituire elemento da valutarsi nel senso della ritenuta ammissione delle circostanze articolate solo allorquando l'istante abbia comunque fornito la prova della propria pretesa: nella specie, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, dal quadro complessivo dell'istruttoria espletata siffatto onere probatorio non è stato evaso compiutamente dagli appellanti, non avendo, per giunta, depositato alcuna “documentazione attestante il processo penale svolto per false dichiarazioni del Sig. (cfr. pag. 5 atto di appello) in nessun grado di _2 giudizio;
- inoltre, gli appellanti adducono che il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto non
Pag. 6 a 8 provati i danni materiali e fisici lamentati a seguito del sinistro de quo; invero, la copiosa documentazione medica richiamata dagli appellanti (cfr. pagg. 12-13-14 atto di citazione in appello), nella specie la perizia di parte (cfr. doc. 16 fasc. primo grado appellanti), opera una valutazione di compatibilità delle lesioni con il sinistro narrato in atti, ma è inidonea a provare l'an e la dinamica del medesimo sinistro;
in ogni caso, la mancata prova dell'an comporta l'assorbimento di ogni questione riguardante il quantum.
Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuta non provata la domanda, illustrando compiutamente le ragioni del proprio convincimento, ciò in relazione a ciascuna delle componenti istruttorie acquisite nel corso del giudizio e sottese all'impianto complessivo del decisum assunto, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va osservato che:
- in ragione della soccombenza, gli appellanti, in solido tra loro, vanno condannati a rifondere le spese del presente giudizio di appello in favore di nella CP_1 qualità, liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata da quest'ultima e redatta conformemente al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- nei rapporti tra gli appellanti e l'appellato contumace le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in considerazione della contumacia di quest'ultimo.
Va, poi, dato atto che, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti, in solido tra loro, sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate da quale CP_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
- rigetta l'interposto appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese del presente giudizio di appello in favore di quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le CP_1
Vittime della Strada, liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
Pag. 7 a 8 - dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di appello nei rapporti tra gli appellanti e;
Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 in virtù del quale gli appellanti, in solido tra loro, sono tenuti al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 14899/2020 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Nicola Sante Parte_1 Parte_2
Caputo,
Appellanti contro
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_1
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Luigi Ancona,
Appellata nonché contro
,contumace, Controparte_2
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
- nelle rispettive qualità di conducente e proprietario del motociclo Piaggio Vespa tg.
Pag. 1 a 8 DG53641 - hanno interposto appello avverso la sentenza n. 817/2020 del Giudice di Pace di Bari, pubblicata il 4.5.2020 ed emessa in seno al giudizio di I grado iscritto al n.
8445/2017 R.G., con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli odierni appellanti nei confronti di e di quale impresa Controparte_2 CP_1 territorialmente designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in ordine al sinistro verificatosi il 6.8.2009 alle ore 9.00 circa, allorquando
[...]
, alla guida del predetto veicolo (di proprietà di Pt_1 Parte_2 percorreva C.so Vittorio Emanuele in Bari e giunto in corrispondenza del Teatro
Piccinni, nel mentre effettuava una manovra di superamento di un autocarro, veniva attinto dall'autovettura Ford Fiesta tg. BX658KF di proprietà e condotta da _2
, priva di copertura assicurativa, che lo seguiva a velocità poco consona alle
[...] condizioni di traffico.
In particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata, deducendo l'errata valutazione delle prove da parte del primo Giudice, il quale avrebbe illegittimamente ritenuta non provata la domanda in ordine all'an ed al quantum risarcitorio.
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di: <<- accertare e dichiarare la nullità parziale della sentenza appellata per non aver il primo Giudicante correttamente valutato le risultanze documentali ed istruttorie né tantomeno la unanime giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere della prova gravante sugli attori in primo grado, oltre che per gli ulteriori motivi come meglio esposti in atto;
- in ogni caso riformare la sentenza n.
817/2020 emanata dal Giudice di Pace di Bari, Avv. Maria Tuozzo, nella procedura R.G.
n. 8445/2017, resa in data 22.04.2020 e pubblicata in data 04/05/2020, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni di cui al giudizio di primo grado ossia le seguenti “- accertare
e dichiarare che l'esclusiva responsabilità del sinistro, occorso in data 6 agosto 2009 e descritto in narrativa, è ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo Ford Fiesta targata BX658KF, sig. , e per l'effetto, accertare l'entità del danno Controparte_2 biologico e del danno occorso al motociclo subiti rispettivamente dal sig.
[...]
e dal sig. a seguito del sinistro di cui innanzi e quindi, Pt_1 Parte_2 condannare la società “ (P.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste (TS) al Largo Ugo Irneri n. 1, in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la Regione
Puglia, ai sensi degli artt. 283 e 287 del D.lgs n.209 del 07/09/2005 come modificati dal
D.lgs n.198 del 6 novembre 2007, al risarcimento dei danni in favore del sig. Pt_3
a 8
[...] e della somma di euro 800,00 per i danni arrecati al Pt_1 Parte_2 motociclo e della somma di euro 14.082,84 per il danno biologico subito e per le spese mediche sostenute, e dunque della somma complessiva di euro 14.882,84, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino al soddisfo, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche a mezzo CTU, ritenuta di giustizia”>>.
nella qualità, si è costituita in giudizio in data 11.2.2021, contestando CP_1 le avverse difese ed evidenziando la corretta valutazione degli elementi probatori da parte del Giudice di primo grado;
pertanto, l'appellata ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare inammissibile il gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché, nel merito, di rigettare l'appello.
, non si è costituito in giudizio e con ordinanza depositata Controparte_2
l'1.12.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rilevata la mancata produzione della sentenza impugnata a norma dell'art. 347 c. 2 c.p.c., la cui omissione non conduce alla improcedibilità dell'appello, sussistendo elementi sufficienti ai fini del decidere sulla base degli atti: sul punto, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “l'art. 347, comma
2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (cfr. Cass. n. 20849/2021; n.
23713/2016).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata costituita, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui alla predetta disposizione anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU.
n. 27199/2017 (secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
Pag. 3 a 8 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”), né sussistono i presupposti di cui all'invocato art. 348 bis c.p.c. in quanto la portata giuridico-fattuale della vicenda e la complessità dell'atto di gravame richiedono un'analisi nel merito delle doglianze evidenziate.
Scendendo al merito, va osservato che l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dagli artt. 283 e ss. D. lgs. n. 209/2005 non sostituisce, ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile: essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante o del danneggiato, come accade in altri ordinamenti ispirati al sistema della c.d. “no-fault” (cfr. Cass. n.
8086/1995). Invero, nel caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia, il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo (cfr. Cass. n. 10762/1992).
Ciò chiarito, il Giudice adito in prima istanza ha rigettato le domande attoree ritenendo non adeguatamente provati sia la verificazione del fatto, secondo le modalità riferite nell'atto di citazione, sia il nesso di causalità tra il sinistro in questione e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (cfr. pagg.
3-4 atto di appello).
Pertanto, gli appellanti assumono sostanzialmente l'erroneità delle valutazioni operate dal primo Giudice nel non aver riconosciuto la responsabilità del sinistro de quo in capo al conducente della Ford Fiesta, stante il complesso delle risultanze probatorie (ossia la mancata partecipazione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale, il rapporto redatto dalla della P.M. intervenuta sul luogo del sinistro, il modello di contestazione amichevole del sinistro, la dichiarazione testimoniale del teste oculare
, la copiosa documentazione medica e la C.T.P. in ordine alla quantificazione Tes_1
Pag. 4 a 8 delle lesioni).
Le doglianze risultano infondate, atteso che il Giudice di prime cure ha fatto buon governo del materiale probatorio acquisito.
Sul punto, va osservato che:
- in ordine alla relazione di sinistro redatta dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'evento, deve evidenziarsi che ai sensi dell'art. 2700 c.c. detto verbale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
in altri termini, la fede privilegiata del verbale è limitata, per un verso, agli accertamenti compiuti direttamente dai verbalizzanti e, per altro verso, agli accadimenti avvenuti alla presenza di questi;
ne consegue che è coperta da fede privilegiata la circostanza dell'avvenuto rilascio delle dichiarazioni agli agenti, e non anche la veridicità intrinseca delle stesse;
ciò posto, dalle dichiarazioni spontanee rese dai conducenti dei veicoli ai verbalizzanti (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado della compagnia appellata) emerge che il si è dichiarato estraneo rispetto alla causazione della caduta del motociclista, _2 mentre lo stesso ha dichiarato che, nell'accingersi a superare un Parte_1 autocarro, frenava e rovinava a terra perché “probabilmente” urtato da tergo dall'auto condotta dal fornendo una versione in termini di dubbio sull'avvenuto _2 tamponamento;
da tanto e diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, deriva che l'ascrivibilità della condotta lesiva a e le modalità concrete del sinistro Controparte_2 non possono certo essere ricondotte al verbale della P.M., la cui ricostruzione dei fatti
(accaduti antecedentemente al sopraggiungere degli agenti) è stata riferita dagli stessi conducenti;
inoltre, al momento dell'intervento degli agenti, i veicoli coinvolti erano stati rimossi;
- per ciò che concerne il teste , escusso all'udienza del 2.10.2019, questi Testimone_2 ha dichiarato, segnatamente: “ricordo di aver assistito ad un sinistro in C.so Vittorio
Emanuele diversi anni fa. Ricordo che un signore su una vespa fu tamponato da un'autovettura. Preciso che non ricordo il modello o tipo di autovettura;
ricordo che era scura. Ricordo di aver lasciato al sig. i miei dati perché conosco il Parte_1 figlio…non ricordo più nulla”; orbene, le predette dichiarazioni non forniscono elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, atteso che il teste non ricorda molti aspetti, in particolare chi fosse alla guidava del motociclo (un signore su una vespa fu tamponato), il tipo di autovettura né il modello (Preciso che non ricordo il modello o
Pag. 5 a 8 tipo di autovettura), e, pur avendo dichiarato di “aver assistito ad un sinistro”, non ha indicato il senso di marcia dei veicoli coinvolti né la posizione in cui si trovava il giorno del sinistro;
da ultimo, risulta singolare che il , pur essendo teste oculare, non Tes_1 abbia rilasciato dichiarazioni agli agenti della P.M. intervenuti in loco nell'immediatezza del sinistro né, tantomeno, il suo nominativo risulta sul modello di contestazione amichevole di cui si dirà infra; quanto alle dichiarazioni spontanee rilasciate dallo stesso
(cfr. all. n. 20 fasc. primo grado appellanti), esse non possono assurgere a valore Tes_1 probatorio in quanto prive di data certa e rese in assenza di contraddittorio;
- detto ciò, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea, evidenziando l'incongruenza della ricostruzione fattuale offerta dall'unico testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado, rimarcando come le dichiarazioni rese dal risultino costellate da una serie di “lacune” idonee a riverberarsi anche sulla prova Tes_1 della dinamica del sinistro, impedendone una verosimile ricostruzione e dimostrazione;
- anche il modello C.A.I., contenente la sola sottoscrizione del conducente , risulta Pt_1 del tutto insufficiente a fornire chiarimenti sulla dinamica del sinistro dedotto: in ogni caso, dall'esame del medesimo emerge che ci siano stati sul luogo del sinistro “diversi testimoni presenti”, i quali oltre a non essere stati indicati nel modulo, non sono stati indicati e citati in primo grado, ad eccezione del (sulla cui deposizione sussistono Tes_1 le lacune sopra evidenziate);
- quanto all'omessa valutazione dell'efficacia probatoria della mancata comparizione all'interrogatorio formale del va osservato che - diversamente da quanto dedotto _2 dagli appellanti - ai sensi dell'art. 232 c.p.c. il Giudice può, non deve, ritenere ammessi i fatti nel caso in cui la parte chiamata a rendere l'interrogatorio non compaia alla relativa udienza, con l'effetto che una tale valutazione va ricondotta ad un potere discrezionale, posto a base del principio del libero convincimento del Giudice;
inoltre, la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale può costituire elemento da valutarsi nel senso della ritenuta ammissione delle circostanze articolate solo allorquando l'istante abbia comunque fornito la prova della propria pretesa: nella specie, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, dal quadro complessivo dell'istruttoria espletata siffatto onere probatorio non è stato evaso compiutamente dagli appellanti, non avendo, per giunta, depositato alcuna “documentazione attestante il processo penale svolto per false dichiarazioni del Sig. (cfr. pag. 5 atto di appello) in nessun grado di _2 giudizio;
- inoltre, gli appellanti adducono che il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto non
Pag. 6 a 8 provati i danni materiali e fisici lamentati a seguito del sinistro de quo; invero, la copiosa documentazione medica richiamata dagli appellanti (cfr. pagg. 12-13-14 atto di citazione in appello), nella specie la perizia di parte (cfr. doc. 16 fasc. primo grado appellanti), opera una valutazione di compatibilità delle lesioni con il sinistro narrato in atti, ma è inidonea a provare l'an e la dinamica del medesimo sinistro;
in ogni caso, la mancata prova dell'an comporta l'assorbimento di ogni questione riguardante il quantum.
Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuta non provata la domanda, illustrando compiutamente le ragioni del proprio convincimento, ciò in relazione a ciascuna delle componenti istruttorie acquisite nel corso del giudizio e sottese all'impianto complessivo del decisum assunto, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va osservato che:
- in ragione della soccombenza, gli appellanti, in solido tra loro, vanno condannati a rifondere le spese del presente giudizio di appello in favore di nella CP_1 qualità, liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata da quest'ultima e redatta conformemente al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- nei rapporti tra gli appellanti e l'appellato contumace le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in considerazione della contumacia di quest'ultimo.
Va, poi, dato atto che, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti, in solido tra loro, sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate da quale CP_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
- rigetta l'interposto appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese del presente giudizio di appello in favore di quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le CP_1
Vittime della Strada, liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
Pag. 7 a 8 - dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di appello nei rapporti tra gli appellanti e;
Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 in virtù del quale gli appellanti, in solido tra loro, sono tenuti al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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