TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3915/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 18 febbraio 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Frandi Stefania e per parte convenuta opposta l'avv. Selmi Alessandro, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. (C.F. ) Parte_1 C.F._1 conveniva in giudizio l'l'avv. (C.F. per l'instaurazione del CP_1 C.F._2 giudizio di merito a seguito dell'Ordinanza del G.E. del 9 ottobre 2023 relativa ad un procedimento di opposizione agli atti esecutivi nel procedimento esecutivo di cui a R.G.E. n. 1027/2022, che era stato intrapreso per il pignoramento dell'autoveicolo dell'attore, conclusosi con Ordinanza del G.E. del 18 luglio 2023 che aveva disposto la chiusura anticipata del procedimento esecutivo “per infruttuosità non essendo stato rinvenuto il veicolo pignorato”, liquidando “a favore dell'avv.
€. 405,38 per spese anticipate ed €. 2.000,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese CP_1 generali per compenso professionale”. Avverso tale ultima Ordinanza l'odierno attore aveva spiegato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., evidenziando erroneità dell'Ordinanza sopra citata limitatamente alla decisione relativa alla liquidazione di spese e compensi a favore dell'avv. L'opposizione era stata quindi trattata dal G.E., che aveva disposto il rigetto CP_1 dell'istanza di sospensione del provvedimento opposto, assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito del quale ora si tratta.
L'attore motivava la sua opposizione sul presupposto che, in forza dell'art. 95 c.p.c., il carico delle spese del procedimento esecutivo potesse essere posto a carico del debitore soltanto qualora l'esecuzione si fosse utilmente conclusa e quindi non nella presente fattispecie, ove il procedimento si era concluso per infruttuosità dell'esecuzione, per non esser stato rinvenuto il veicolo pignorato, non potendo neppure ottenere il creditore il rimborso delle spese in autonomo giudizio, secondo Cass. n. 24571/2018. In subordine domandava comunque la riduzione delle spese liquidate in funzione dell'attività effettivamente svolta dal creditore.
1 Si costituiva il creditore opposto avv. rilevando dapprima l'illegittima sottrazione e mancata CP_1 consegna dell'autovettura pignorata da parte dell'odierno opponente, debitore esecutato, quindi rilevando la piena legittimità della liquidazione delle spese effettuata dal G.E. nella sua Ordinanza del 18 luglio 2023 e in ogni caso la congruità delle somme liquidate. Formulava quindi domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. per la responsabilità aggravata dell'odierno attore.
Alla prima udienza il sottoscritto Giudice formulava ipotesi conciliativa, che tuttavia non andava in porto, onde la causa era rinviata per p.c. e da quest'ultima udienza all'odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi alle parti i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Nel merito si rileva che il provvedimento di estinzione del procedimento esecutivo di cui a R.G.E. n. 1027/2022, emanato il 18 agosto 2023, non contiene alcun provvedimento di condanna, bensì la sola liquidazione delle spese del creditore procedente, senza porle a carico di alcuno.
Tale circostanza fa venir immediatamente meno le ragioni della difesa dell'odierna opponente, giacché essa si fonda sul presupposto che il provvedimento di liquidazione abbia posto a carico della stessa parte le spese, laddove le spese del creditore sono state, semplicemente, liquidate, senza alcun provvedimento di condanna ovvero di “carico”.
La copiosa giurisprudenza addotta dall'odierna opponente si fonda, invece, sul – diverso – presupposto che il Giudice dell'esecuzione abbia emesso pronuncia di condanna nei confronti dell'opponente (cfr. testo citato dall'opponente a pag. 2 della sua comparsa conclusionale), essendo tale giurisprudenza da ritenersi, pertanto, citata erroneamente.
Anche volendo interpretare diversamente la norma dell'art. 95 c.p.c., ritenendo preclusa la stessa e sola liquidazione delle spese in ragione del fatto che il procedimento siasi estinto, si rinviene nella stessa giurisprudenza di merito citata da parte opponente il principio secondo cui detta preclusione opera soltanto quando l'estinzione si verifica per una “vicenda anomala non ascrivibile
a fatto del debitore” (cfr. Trib. Potenza, 1138/2021), laddove nel caso di specie è palese, da quanto emerso in sede di procedimento esecutivo, che l'estinzione sia - proprio - da imputarsi a fatto del debitore, che non ha fatto rinvenire l'autoveicolo pignorato.
A nulla rileva, infine, in favore di parte opponente che il Giudice dell'esecuzione, nelle motivazione di rigetto dell'istanza di sospensione dell'opposizione, si sia riferito a circostanze di fatto che costituiscono oggetto di giudizio penale, essendo la sua cognizione processuale piena, seppur limitata ai parametri e all'efficacia del presente giudizio civile di opposizione.
Il primo motivo di ricorso in opposizione dovrà pertanto essere rigettato.
Dovrà parimenti esser rigettata la domanda subordinata di riduzione delle spese, in quanto il provvedimento è motivato dalle attività svolte dal difensore di parte creditrice, che ha dovuto, dopo il pignoramento, chiedere la sostituzione del custode, ed attivarsi per le ricerche e il tentato fermo del veicolo pignorato.
La sottrazione del veicolo pignorato giustifica, infine, la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto Parte_1 CP_1 delle spese processuali del presente procedimento di opposizione, che liquida in complessivi € 2.430,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
3) Conferma il provvedimento ex art. 96 c.p.c. emesso dal G.E. nella sua Ordinanza del 3 ottobre 2023, di condanna al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di € 1.000,00.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 18 febbraio 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Frandi Stefania e per parte convenuta opposta l'avv. Selmi Alessandro, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. (C.F. ) Parte_1 C.F._1 conveniva in giudizio l'l'avv. (C.F. per l'instaurazione del CP_1 C.F._2 giudizio di merito a seguito dell'Ordinanza del G.E. del 9 ottobre 2023 relativa ad un procedimento di opposizione agli atti esecutivi nel procedimento esecutivo di cui a R.G.E. n. 1027/2022, che era stato intrapreso per il pignoramento dell'autoveicolo dell'attore, conclusosi con Ordinanza del G.E. del 18 luglio 2023 che aveva disposto la chiusura anticipata del procedimento esecutivo “per infruttuosità non essendo stato rinvenuto il veicolo pignorato”, liquidando “a favore dell'avv.
€. 405,38 per spese anticipate ed €. 2.000,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese CP_1 generali per compenso professionale”. Avverso tale ultima Ordinanza l'odierno attore aveva spiegato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., evidenziando erroneità dell'Ordinanza sopra citata limitatamente alla decisione relativa alla liquidazione di spese e compensi a favore dell'avv. L'opposizione era stata quindi trattata dal G.E., che aveva disposto il rigetto CP_1 dell'istanza di sospensione del provvedimento opposto, assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito del quale ora si tratta.
L'attore motivava la sua opposizione sul presupposto che, in forza dell'art. 95 c.p.c., il carico delle spese del procedimento esecutivo potesse essere posto a carico del debitore soltanto qualora l'esecuzione si fosse utilmente conclusa e quindi non nella presente fattispecie, ove il procedimento si era concluso per infruttuosità dell'esecuzione, per non esser stato rinvenuto il veicolo pignorato, non potendo neppure ottenere il creditore il rimborso delle spese in autonomo giudizio, secondo Cass. n. 24571/2018. In subordine domandava comunque la riduzione delle spese liquidate in funzione dell'attività effettivamente svolta dal creditore.
1 Si costituiva il creditore opposto avv. rilevando dapprima l'illegittima sottrazione e mancata CP_1 consegna dell'autovettura pignorata da parte dell'odierno opponente, debitore esecutato, quindi rilevando la piena legittimità della liquidazione delle spese effettuata dal G.E. nella sua Ordinanza del 18 luglio 2023 e in ogni caso la congruità delle somme liquidate. Formulava quindi domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. per la responsabilità aggravata dell'odierno attore.
Alla prima udienza il sottoscritto Giudice formulava ipotesi conciliativa, che tuttavia non andava in porto, onde la causa era rinviata per p.c. e da quest'ultima udienza all'odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi alle parti i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Nel merito si rileva che il provvedimento di estinzione del procedimento esecutivo di cui a R.G.E. n. 1027/2022, emanato il 18 agosto 2023, non contiene alcun provvedimento di condanna, bensì la sola liquidazione delle spese del creditore procedente, senza porle a carico di alcuno.
Tale circostanza fa venir immediatamente meno le ragioni della difesa dell'odierna opponente, giacché essa si fonda sul presupposto che il provvedimento di liquidazione abbia posto a carico della stessa parte le spese, laddove le spese del creditore sono state, semplicemente, liquidate, senza alcun provvedimento di condanna ovvero di “carico”.
La copiosa giurisprudenza addotta dall'odierna opponente si fonda, invece, sul – diverso – presupposto che il Giudice dell'esecuzione abbia emesso pronuncia di condanna nei confronti dell'opponente (cfr. testo citato dall'opponente a pag. 2 della sua comparsa conclusionale), essendo tale giurisprudenza da ritenersi, pertanto, citata erroneamente.
Anche volendo interpretare diversamente la norma dell'art. 95 c.p.c., ritenendo preclusa la stessa e sola liquidazione delle spese in ragione del fatto che il procedimento siasi estinto, si rinviene nella stessa giurisprudenza di merito citata da parte opponente il principio secondo cui detta preclusione opera soltanto quando l'estinzione si verifica per una “vicenda anomala non ascrivibile
a fatto del debitore” (cfr. Trib. Potenza, 1138/2021), laddove nel caso di specie è palese, da quanto emerso in sede di procedimento esecutivo, che l'estinzione sia - proprio - da imputarsi a fatto del debitore, che non ha fatto rinvenire l'autoveicolo pignorato.
A nulla rileva, infine, in favore di parte opponente che il Giudice dell'esecuzione, nelle motivazione di rigetto dell'istanza di sospensione dell'opposizione, si sia riferito a circostanze di fatto che costituiscono oggetto di giudizio penale, essendo la sua cognizione processuale piena, seppur limitata ai parametri e all'efficacia del presente giudizio civile di opposizione.
Il primo motivo di ricorso in opposizione dovrà pertanto essere rigettato.
Dovrà parimenti esser rigettata la domanda subordinata di riduzione delle spese, in quanto il provvedimento è motivato dalle attività svolte dal difensore di parte creditrice, che ha dovuto, dopo il pignoramento, chiedere la sostituzione del custode, ed attivarsi per le ricerche e il tentato fermo del veicolo pignorato.
La sottrazione del veicolo pignorato giustifica, infine, la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto Parte_1 CP_1 delle spese processuali del presente procedimento di opposizione, che liquida in complessivi € 2.430,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
3) Conferma il provvedimento ex art. 96 c.p.c. emesso dal G.E. nella sua Ordinanza del 3 ottobre 2023, di condanna al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di € 1.000,00.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3