Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 2
In tema di circostanze attenuanti comuni, non può ritenersi avvenuta l'intera riparazione del danno mediante il risarcimento di esso nell'ipotesi in cui l'imputato abbia soltanto prodotto il proprio mero impegno per un successivo versamento, da effettuarsi a favore della parte lesa (nella fattispecie, minorenne), di una somma custodita in deposito presso il difensore (il quale l'avrebbe consegnata alla minore a seguito di autorizzazione del giudice tutelare).
L'impugnazione proposta (nella specie dal P.M.) davanti alla Corte di Appello in luogo della Corte d'Assise di appello (essendo stata la sentenza gravata pronunziata dalla Corte d'Assise) non determina alcuna inammissibilità del gravame, attesa anche l'essenziale unitarietà funzionale dell'ufficio della Corte di Assise di Appello rispetto a quella distrettuale di appartenenza.
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- 1. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 2. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2003, n. 16883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16883 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni Presidente del 17/12/2003
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 1702
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 018360/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA LE N. IL 03/11/1961;
avverso SENTENZA del 10/12/2002 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. TUCCIO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'annullamento del ricorso, limitatamente alla questione dell'attenuante di cui all'art. 626; rigetta nel resto;
Udito il difensore Avv. Giovanni Battista Vignola che ha l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Ricorre a questa Corte FA IU avverso la sentenza indicata in epigrafe che aveva dichiarato il predetto responsabile del delitto di omicidio colposo in persona di MA RO.
Il IU, già rinviato a giudizio per il delitto di omicidio volontario in persona del predetto MA, era stato assolto con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli (sentenza 19.12.2000), ex art. 530, comma 111, c.p.p.. A seguito di appello del P.M. la Corte di Assise di Appello di Napoli emetteva la sentenza sopra indicata, deducendo in primis manifesta illogicità della motivazione, per violazione dell'art. 568, comma 5^, c.p.p. e richiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere stata la impugnazione del P.M. proposta davanti la "Corte di Appello di Napoli", in luogo della "Corte di Assise di Appello di Napoli".
Con un secondo motivo si deduceva ulteriore illogicità manifesta della motivazione della sentenza con riferimento agli artt. 55 e 52, c.p.p..
Per ultimo si lamentava, sotto il profilo del travisamento del fatto, l'erroneo ed ingiustificato diniego della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, per cui si chiedeva l'annullamento della impugnata sentenza.
Vanno succintamente riepilogate, esclusivamente ai fini dell'esame dei punti del proposto gravame, le fasi del procedimento di merito. Il IU, che aveva subito due rapine nel precedente biennio, trovandosi la sera del delitto a percorrere una arteria che immetteva sulla tangenziale, nel territorio di Napoli, in un contesto fattuale dallo stesso ritenuto rappresentante un pericolo attuale per la sua vita (il tamponamento della propria autovettura, da parte di un automobilista che lo seguiva nel senso di marcia) sceso dalla autovettura, aveva esploso quattro colpi di rivoltella, nei confronti di uno dei due occupanti l'autovettura che lo seguiva - appunto l'MA - cagionandone la morte.
Nel corso del giudizio di appello il Procuratore Generale aveva richiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni dieci di reclusione, per il delitto di omicidio volontario, previa concessione di attenuanti generiche nonché di quella del risarcimento del danno e della diminuente, ex art. 442 c.p.p.. La difesa, a sua volta, aveva richiesto la conferma della sentenza assolutoria, rappresentandosi nella fattispecie le condizioni per il riconoscimento della legittima difesa reale o putativa. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato come da dispositivo. La richiesta di inammissibilità del gravame del P.M. non è inquadrabile in alcuno dei casi previsti dall'art. 591, c.p.p., non ricorrendo specificamente la violazione dei precetti di cui agli artt. 581, 582, 583, 585 e 586, c.p.p. che concernono la forma e la presentazione dell'impugnazione ed i termini per la proposizione di essa, oltre che la specifica fattispecie di impugnazione delle ordinanza emesse in dibattimento.
Opportunamente il giudice di appello, nel rigettare la proposta eccezione, ha posto in rilievo l'essenziale profilo della unitarietà funzionale dell'ufficio della Corte di Assise di Appello rispetto a quello distrettuale di appartenenza di esso, evocando la vigenza del disposto di cui all'art. 39, bis, L. 21.02.1984, n 14. Di certo non ricorre, nella fattispecie, la situazione delineata dall'art. 568, comma 5^, concernente il giudice incompetente, avuto riguardo alla tipologia dell'atto di gravame proposto dall'appellante P.M..
L'esame del secondo punto del gravame (eccesso colposo in legittima difesa) statuito nella sentenza di appello, ne evidenzia l'assoluta infondatezza, riproponendosi situazione di fatto, ai fini di una diversa prospettazione delle fasi dell'incontro - scontro tra IU ed i suoi antagonisti.
Trattasi di censure nel merito non delibabili in questa sede di legittimità, a meno che non emergano vistosamente dal testo della sentenza profili che denuncino la carenza della motivazione o la evidente situazione di contrasto interno alla parte motiva di essa. L'impugnata sentenza invero con compiutezza di argomentazioni in diritto, ancorate alle evidenziate realtà fattuali (la ipervalutazione - per la verità soltanto soggettivamente percepita dal IU - delle circostanza., che si rappresentano al medesimo come idoneamente raffigurabili un contesto di pericolo attuale per la sua incolumità) ha con logicità dato contezza della soluzione adottata circa la ritenuta erronea "valutazione della portata del pericolo" sub specie di cui all'art. 55, c.p.. Quanto infine al denunciato travisamento del fatto con riferimento alla denegata attenuante di cui all'art. 61, n. 6, va osservato che l'espressione contenuta in sentenza che registrava ed evidenziava la mancata produzione di documentazione al riguardo (anche nella ricorrenza di conforme richiesta del P.G.) non risulta probatoriamente travolta dal prodotto "atto di transazione e quietanza", con la sottoscrizione FL BA, moglie dell'MA e rappresentante legale di una propria figlia minore. In effetti proprio relativamente al risarcimento della minore non risultano realizzati i richiesti requisiti di certezza, non potendosi per tali ritenere il semplice impegno di un successivo versamento che sarebbe stato effettuato in favore della minore medesima e che "resterà in deposito presso l'avv. Giovanni Battista Vignola che li consegnerà alla sottoscritta (la BA) a seguito di autorizzazione del Giudice Tutelare, con conseguente sottoscrizione di atto di quietanza".
Ad avviso di questa Corte quanto sopra delineato non integra di certo gli estremi, della fattispecie per la carenza di prove circa la prescritta effettualità integralità del risarcimento del danno prima del giudizio ed in tal senso va ritenuta immeritevole di censura la relativa statuizione contenuta nella impugnata sentenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004