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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2567/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2567/2024 R.G. promosso da: con il patrocinio dell'Avv. Abg. Parte_1 Parte_2
e
con il patrocinio dell'Avv. FORLANI GIACOMO Parte_3
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
“chiedono che il Tribunale pronunci sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi e alle seguenti CONDIZIONI: Parte_1 Parte_3
1 Il sig. lascerà l'attuale abitazione familiare sita in Bondeno (FE), alla Parte_3 Via Galileo Galilei n. 14 / int. 14, trasferendosi a vivere in un'altra abitazione;
i coniugi vivranno così separati, senza reciproche interferenze ma con l'obbligo del mutuo rispetto.
2 La casa coniugale sita in Bondeno (FE), alla Via Galileo Galilei, n. 14 / int. 14 rimarrà, con tutto il suo contenuto, esclusivamente alla sig.ra Rimane inteso che il sig. Pt_1 potrà prelevare tutti i suoi effetti personali. Pt_3
3 L'affidamento dei figli e sarà condiviso, con residenza presso la madre, Per_1 Per_2 secondo le seguenti modalità: DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO: Frequenza nei fine settimana alternati: e trascorreranno il fine settimana alternativamente Per_1 Per_2 con ciascun genitore, dal venerdì, al termine della scuola, fino al lunedì mattina, salvo diverso accordo tra i genitori. Frequenza infrasettimanale. e staranno con la Per_1 Per_2 madre che quotidianamente accompagnerà ed andrà a prelevare il piccolo all'asilo, Per_2 mentre si reca a scuola ed esce dalla stessa in modo autonomo. Il sig. Per_1 Parte_3 si impegna a tenere con sè i figli un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola e dall'asilo, rispettivamente per e per sino a dopo cena (quando li Per_3 Per_2 riaccompagnerà dalla madre) secondo specifici accordi che saranno concordati dai genitori di volta in volta, in ragione degli impegni lavorativi del sig. Rimane Parte_3 inteso che la postazione per la effettuazione dei compiti rimane stabilmente organizzata presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo fra genitori. I genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente e tempestivamente tutte le comunicazioni afferenti qualsiasi aspetto della vita dei loro figli. Inoltre, i genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente e tempestivamente le opportune comunicazioni che riguardino qualsiasi imprevisto che implichi la impossibilità di prelevare e tenere con sé i figli e si impegnano a collaborare tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e dei bisogni e dei desideri dei figli.
1 Frequenza durante le festività scolastiche. Le festività scolastiche e le ricorrenze verranno trascorse con entrambi i genitori, ad anni alterni, salvo diverso accordo. PERIODO ESTIVO (coincidente con la chiusura delle scuole e dell'asilo) I figli e Per_1 Per_2 potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, con obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto, salvo diverso accordo. i figli trascorreranno Parte_4 con ciascun genitore una settimana così suddivisa dal 23 al 31 Dicembre e dal giorno 1 al
6 gennaio, ad anni alterni così come saranno ad anni alterni la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il 31 dicembre ed il 6 Gennaio, il tutto sempre salvo diverso accordo fra genitori;
PERIODO PASQUALE: i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni, fermo restando che la Pasqua ed il giorno dell'Angelo saranno ad anni alterni. 4) MANTENIMENTO DEI FIGLI. Il padre si obbliga a corrispondere alla Parte_3 madre, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di euro 200,00 mensili, per ciascun figlio, per un importo totale mensile di euro 400,00, da sottoporsi a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Si precisa che saranno divise in parti uguali tra entrambi i genitori tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale, che si riportano specificamente di seguito:
1. spese mediche, da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazione e per medicinali prescritti dal medico curante;
2. spese mediche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
3. spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasposto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4. spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ludiche e artistiche così come indicate dal medico, dalla nutrizionista e dal preparatore;
tempo prolungato;
mensa scolastica.
6. spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi;
b) baby sitter estate. 5) VIAGGI ALL'ESTERO. La sig.ra d il sig. Pt_1 Parte_3 si impegnano a non portare all'estero i figli e separatamente, almeno sino al Per_1 Per_2 raggiungimento della maggiore età di ciascuno dei due. Eventuali viaggi in Marocco per fare visita a parenti ed amici dovranno essere organizzati con l'accordo di entrambi i genitori e solo nel caso entrambi possano partecipare alla trasferta. 6) I coniugi dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza Presidenziale per il tentativo di conciliazione. Gli stessi dichiarano altresì di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso e di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono la trattazione cartolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c..” Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Con ricorso depositato il 29/11/2024 i sigg. e Parte_1 Parte_3
esponevano che in data 12/11/2022 avevano contratto matrimonio in Bondeno;
[...] che dall'unione erano nati i figli minorenni e Per_1 Per_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Parte_1 Parte_3 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Bondeno in data 12/11/2022 e trascritto al n. 36 p. I).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bondeno provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2567/2024 R.G. promosso da: con il patrocinio dell'Avv. Abg. Parte_1 Parte_2
e
con il patrocinio dell'Avv. FORLANI GIACOMO Parte_3
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
“chiedono che il Tribunale pronunci sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi e alle seguenti CONDIZIONI: Parte_1 Parte_3
1 Il sig. lascerà l'attuale abitazione familiare sita in Bondeno (FE), alla Parte_3 Via Galileo Galilei n. 14 / int. 14, trasferendosi a vivere in un'altra abitazione;
i coniugi vivranno così separati, senza reciproche interferenze ma con l'obbligo del mutuo rispetto.
2 La casa coniugale sita in Bondeno (FE), alla Via Galileo Galilei, n. 14 / int. 14 rimarrà, con tutto il suo contenuto, esclusivamente alla sig.ra Rimane inteso che il sig. Pt_1 potrà prelevare tutti i suoi effetti personali. Pt_3
3 L'affidamento dei figli e sarà condiviso, con residenza presso la madre, Per_1 Per_2 secondo le seguenti modalità: DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO: Frequenza nei fine settimana alternati: e trascorreranno il fine settimana alternativamente Per_1 Per_2 con ciascun genitore, dal venerdì, al termine della scuola, fino al lunedì mattina, salvo diverso accordo tra i genitori. Frequenza infrasettimanale. e staranno con la Per_1 Per_2 madre che quotidianamente accompagnerà ed andrà a prelevare il piccolo all'asilo, Per_2 mentre si reca a scuola ed esce dalla stessa in modo autonomo. Il sig. Per_1 Parte_3 si impegna a tenere con sè i figli un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola e dall'asilo, rispettivamente per e per sino a dopo cena (quando li Per_3 Per_2 riaccompagnerà dalla madre) secondo specifici accordi che saranno concordati dai genitori di volta in volta, in ragione degli impegni lavorativi del sig. Rimane Parte_3 inteso che la postazione per la effettuazione dei compiti rimane stabilmente organizzata presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo fra genitori. I genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente e tempestivamente tutte le comunicazioni afferenti qualsiasi aspetto della vita dei loro figli. Inoltre, i genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente e tempestivamente le opportune comunicazioni che riguardino qualsiasi imprevisto che implichi la impossibilità di prelevare e tenere con sé i figli e si impegnano a collaborare tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e dei bisogni e dei desideri dei figli.
1 Frequenza durante le festività scolastiche. Le festività scolastiche e le ricorrenze verranno trascorse con entrambi i genitori, ad anni alterni, salvo diverso accordo. PERIODO ESTIVO (coincidente con la chiusura delle scuole e dell'asilo) I figli e Per_1 Per_2 potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, con obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto, salvo diverso accordo. i figli trascorreranno Parte_4 con ciascun genitore una settimana così suddivisa dal 23 al 31 Dicembre e dal giorno 1 al
6 gennaio, ad anni alterni così come saranno ad anni alterni la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il 31 dicembre ed il 6 Gennaio, il tutto sempre salvo diverso accordo fra genitori;
PERIODO PASQUALE: i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni, fermo restando che la Pasqua ed il giorno dell'Angelo saranno ad anni alterni. 4) MANTENIMENTO DEI FIGLI. Il padre si obbliga a corrispondere alla Parte_3 madre, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di euro 200,00 mensili, per ciascun figlio, per un importo totale mensile di euro 400,00, da sottoporsi a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Si precisa che saranno divise in parti uguali tra entrambi i genitori tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale, che si riportano specificamente di seguito:
1. spese mediche, da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazione e per medicinali prescritti dal medico curante;
2. spese mediche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
3. spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasposto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4. spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ludiche e artistiche così come indicate dal medico, dalla nutrizionista e dal preparatore;
tempo prolungato;
mensa scolastica.
6. spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi;
b) baby sitter estate. 5) VIAGGI ALL'ESTERO. La sig.ra d il sig. Pt_1 Parte_3 si impegnano a non portare all'estero i figli e separatamente, almeno sino al Per_1 Per_2 raggiungimento della maggiore età di ciascuno dei due. Eventuali viaggi in Marocco per fare visita a parenti ed amici dovranno essere organizzati con l'accordo di entrambi i genitori e solo nel caso entrambi possano partecipare alla trasferta. 6) I coniugi dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza Presidenziale per il tentativo di conciliazione. Gli stessi dichiarano altresì di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso e di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono la trattazione cartolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c..” Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Con ricorso depositato il 29/11/2024 i sigg. e Parte_1 Parte_3
esponevano che in data 12/11/2022 avevano contratto matrimonio in Bondeno;
[...] che dall'unione erano nati i figli minorenni e Per_1 Per_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Parte_1 Parte_3 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Bondeno in data 12/11/2022 e trascritto al n. 36 p. I).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bondeno provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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