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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A ex art. 281/sexies c.p.c. a definizione della causa n.r.g. 2692/2024 avente ad oggetto: “opposizione a
[...]
di pagamento emessa per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria Pt_1 per la violazione di norme del codice della strada” passata in decisione all'udienza del 03/06/2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione
t r a
, , difeso dall'avv. Danilo Russo, Parte_2 C.F._1
, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in C.F._2 atti,
- R I C O R R E N T E - e
, , difesa dallo Controparte_1 P.IVA_1 avv. Francesco Saverio De Angelis, , presso il quale ha eletto C.F._3 domicilio giusta procura alle liti in atti;
Controparte_2
), difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli P.IVA_2 ( ) presso la quale domicilia, P.IVA_3
- C O N V E N U T I - Motivi in fatto ed in diritto 1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con ricorso ex art. 281/undecies c.p.c., depositato in data 22.4.2024, ha chiesto di annul- Parte_2 lare la cartella di pagamento n. 02820240017577122000 notificatagli a mezzo p.e.c. in data 2.4.2024 per il pagamento dell'importo di € 26.066,88 richiestogli a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comminatagli per violazione di norme del codice della strada. L'opponente eccepisce: a) l'inesistenza della notifica della cartella poiché operata a mezzo pec senza che esso destinatario abbia avvalorato l'uso della casella di posta elettronica quale strumento atto a ricevere la violazione;
la pec utilizzata per la noti- fica appartiene difatti all'attività di professionista del ricorrente e dunque, si argo- menta in ricorso, non può essere utilizzata ai fini di comunicazioni e notificazioni af- ferenti la persona fisica;
b) il difetto di motivazione della cartella di pagamento;
c) il difetto di notifica delle cartelle e di ogni atto presupposto.
si è costituita con comparsa depositata in data Controparte_1 5.9.2024, in vista dell'udienza del 28.10.2024, concludendo come segue: in via pre- giudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito attesa la competenza ratio- ne materiae del Giudice di Pace del luogo della commessa infrazione ex art. 7 d.lgs. 150/2011; in via gradata, preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione pas-
1 siva di in riferimento alla eccepita omessa notifica degli atti presupposti alla CP_3 cartella di pagamento impugnata, notifica che rimane di competenza dell'Ente impo- sitore;
nel merito rigettare il ricorso di . Parte_2 Con comparsa depositata il 28.10.2024 si è costituita, difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, la eccependo che in data 25/02/2020 gli agenti Controparte_4 dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di redigevano a carico CP_2 dell'opponente il verbale n. 849973922 per la contestazione della violazione dell'art. 116, co. 15-17, Codice della Strada. La contestuale conoscenza del verbale sottoscrit- to dall'opponente che nulla contestò al riguardo, rende intempestive, per decorso del termine di trenta giorni senza impugnazione, le eccezioni sollevate in questa sede nei confronti della (ente impositore) che ha operato nel pieno rispetto della CP_4 normativa vigente anche con riguardo alla emissione del ruolo n.2024/001346, rela- tivo alla cartella di pagamento impugnata, avvenuta entro il termine prescrizionale quinquennale stabilito dall'art. 28 della legge n. 689/81. Pertanto ha concluso per il rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo. L'udienza del 28.10.2024 (fissata dal G.U. investito del ricorso) è stata rinviata d'ufficio al 10.2.2025 (v. decreto del 3.10.2024) e poi, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 28.3.2025, trattata dinanzi all'odierno estensore subentrato al precedente. Con ordinanza del 28.3.2025 si è dato preliminarmente atto che il difensore della convenuta aveva in effetti provveduto ad inviare le note di trattazione scritta CP_3 anche per la scorsa udienza del 10.2.2025 (poi, per mera svista, rinviata per mancata comparizione delle parti) e, poiché si avvertita la rilevanza della questione della competenza per materia, peraltro già sollevata dalla resistente al momento del- CP_3 la sua costituzione in giudizio, le altre parti (fino ad allora mai comparse in udienza) sono state invitate a prendere posizione al riguardo e la causa è stata dunque avviata alla odierna udienza (in presenza) del 3.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali è stata dunque assunta in decisione (ex art. 281/terdecies c.p.c. che rimanda all'art. 281/sexies c.p.c.). 3. Costituisce orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cass. n. 8436/2024) che la competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 150 del 2011 si estende a tutte le controversie riguardanti pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e quindi anche alle opposizioni, ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., a cartelle di paga- mento emesse a tale titolo, nei casi in cui l'opponente contesti l'esistenza del titolo per il sopravvenire di una sua causa di estinzione (Cass. n. 14328 del 2023; Cass. n. 24091 del 2018; Cass. n. 3283 del 2015; Cass. n. 21914 del 2014). Secondo cass. n. 23531/2024 è ampiamente consolidato il principio per cui “In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento del- la procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla forma- zione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011” (Cass. n. 40561/ 2021); pertanto -continua ancora cass. n. 23531/2024- è fuori di- scussione che competente ratione materiae sulla spiegata opposizione all'esecuzione sia il giudice di pace, ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011; né rileva il cumulo delle sanzioni ai fini del valore, perché detta competenza per materia prescinde dall'ammontare delle sanzioni, non trattandosi nella specie di ordinanza-ingiunzione, per la sola quale vige
2 il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ex art. 6, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150/2011 (Cass. n. 7460/2019; Cass., SU n. 10261/2018). La eccezione di incompetenza per materia è dunque fondata e va accolta. 4. Le spese di lite si propende per compensarle per intero tra le parti.
p. q. m.
il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in cancelleria in data 22.2.2024 da contro e , Parte_2 Controparte_5 Controparte_4 così provvede:
- dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace;
- assegna il termine di 3 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del processo dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite. Così deciso in S. Maria C.V. il 3.7.2025
il gop Raffaele Mazzuoccolo
3
[...]
di pagamento emessa per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria Pt_1 per la violazione di norme del codice della strada” passata in decisione all'udienza del 03/06/2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione
t r a
, , difeso dall'avv. Danilo Russo, Parte_2 C.F._1
, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in C.F._2 atti,
- R I C O R R E N T E - e
, , difesa dallo Controparte_1 P.IVA_1 avv. Francesco Saverio De Angelis, , presso il quale ha eletto C.F._3 domicilio giusta procura alle liti in atti;
Controparte_2
), difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli P.IVA_2 ( ) presso la quale domicilia, P.IVA_3
- C O N V E N U T I - Motivi in fatto ed in diritto 1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con ricorso ex art. 281/undecies c.p.c., depositato in data 22.4.2024, ha chiesto di annul- Parte_2 lare la cartella di pagamento n. 02820240017577122000 notificatagli a mezzo p.e.c. in data 2.4.2024 per il pagamento dell'importo di € 26.066,88 richiestogli a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comminatagli per violazione di norme del codice della strada. L'opponente eccepisce: a) l'inesistenza della notifica della cartella poiché operata a mezzo pec senza che esso destinatario abbia avvalorato l'uso della casella di posta elettronica quale strumento atto a ricevere la violazione;
la pec utilizzata per la noti- fica appartiene difatti all'attività di professionista del ricorrente e dunque, si argo- menta in ricorso, non può essere utilizzata ai fini di comunicazioni e notificazioni af- ferenti la persona fisica;
b) il difetto di motivazione della cartella di pagamento;
c) il difetto di notifica delle cartelle e di ogni atto presupposto.
si è costituita con comparsa depositata in data Controparte_1 5.9.2024, in vista dell'udienza del 28.10.2024, concludendo come segue: in via pre- giudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito attesa la competenza ratio- ne materiae del Giudice di Pace del luogo della commessa infrazione ex art. 7 d.lgs. 150/2011; in via gradata, preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione pas-
1 siva di in riferimento alla eccepita omessa notifica degli atti presupposti alla CP_3 cartella di pagamento impugnata, notifica che rimane di competenza dell'Ente impo- sitore;
nel merito rigettare il ricorso di . Parte_2 Con comparsa depositata il 28.10.2024 si è costituita, difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, la eccependo che in data 25/02/2020 gli agenti Controparte_4 dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di redigevano a carico CP_2 dell'opponente il verbale n. 849973922 per la contestazione della violazione dell'art. 116, co. 15-17, Codice della Strada. La contestuale conoscenza del verbale sottoscrit- to dall'opponente che nulla contestò al riguardo, rende intempestive, per decorso del termine di trenta giorni senza impugnazione, le eccezioni sollevate in questa sede nei confronti della (ente impositore) che ha operato nel pieno rispetto della CP_4 normativa vigente anche con riguardo alla emissione del ruolo n.2024/001346, rela- tivo alla cartella di pagamento impugnata, avvenuta entro il termine prescrizionale quinquennale stabilito dall'art. 28 della legge n. 689/81. Pertanto ha concluso per il rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo. L'udienza del 28.10.2024 (fissata dal G.U. investito del ricorso) è stata rinviata d'ufficio al 10.2.2025 (v. decreto del 3.10.2024) e poi, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 28.3.2025, trattata dinanzi all'odierno estensore subentrato al precedente. Con ordinanza del 28.3.2025 si è dato preliminarmente atto che il difensore della convenuta aveva in effetti provveduto ad inviare le note di trattazione scritta CP_3 anche per la scorsa udienza del 10.2.2025 (poi, per mera svista, rinviata per mancata comparizione delle parti) e, poiché si avvertita la rilevanza della questione della competenza per materia, peraltro già sollevata dalla resistente al momento del- CP_3 la sua costituzione in giudizio, le altre parti (fino ad allora mai comparse in udienza) sono state invitate a prendere posizione al riguardo e la causa è stata dunque avviata alla odierna udienza (in presenza) del 3.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali è stata dunque assunta in decisione (ex art. 281/terdecies c.p.c. che rimanda all'art. 281/sexies c.p.c.). 3. Costituisce orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cass. n. 8436/2024) che la competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 150 del 2011 si estende a tutte le controversie riguardanti pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e quindi anche alle opposizioni, ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., a cartelle di paga- mento emesse a tale titolo, nei casi in cui l'opponente contesti l'esistenza del titolo per il sopravvenire di una sua causa di estinzione (Cass. n. 14328 del 2023; Cass. n. 24091 del 2018; Cass. n. 3283 del 2015; Cass. n. 21914 del 2014). Secondo cass. n. 23531/2024 è ampiamente consolidato il principio per cui “In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento del- la procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla forma- zione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011” (Cass. n. 40561/ 2021); pertanto -continua ancora cass. n. 23531/2024- è fuori di- scussione che competente ratione materiae sulla spiegata opposizione all'esecuzione sia il giudice di pace, ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011; né rileva il cumulo delle sanzioni ai fini del valore, perché detta competenza per materia prescinde dall'ammontare delle sanzioni, non trattandosi nella specie di ordinanza-ingiunzione, per la sola quale vige
2 il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ex art. 6, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150/2011 (Cass. n. 7460/2019; Cass., SU n. 10261/2018). La eccezione di incompetenza per materia è dunque fondata e va accolta. 4. Le spese di lite si propende per compensarle per intero tra le parti.
p. q. m.
il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in cancelleria in data 22.2.2024 da contro e , Parte_2 Controparte_5 Controparte_4 così provvede:
- dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace;
- assegna il termine di 3 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del processo dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite. Così deciso in S. Maria C.V. il 3.7.2025
il gop Raffaele Mazzuoccolo
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