CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PI ANGELA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200026764504501 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per l'Agenzia delle Entrate, Riscossione:dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese di giudizio compensate tra le parti in causa.
-----------
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento della cartella di pagamento n. 102 2020 00267645 04 501, notificata in data 8/07/2025 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione relativamente ai redditi, anno 2017, imputati al signor Nominativo_1, in ragione della comproprietà dell'immobile sito in Indirizzo_1 (precedentemente n. 29), censito in Catasto al foglio part. sub. (come da visura doc. 2), avuta per disposizione testamentaria del signor Nominativo_1 (testamento olografo pubblicato rogato Nominativo_2 il 28/12/2021 doc. 3) deceduto a Sassari il 27/012/2021).
Veniva pertanto accertata l'imposta da verifica della dichiarazione dei redditi, Modello Unico/ Redditi anno
2017 nell'importo complessivo di € 4.027,93, quale obbligato solidale, unitamente agli altri eredi del de cuius nominativo_1.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata sostenendo di non rivestire la qualità di erede quanto piuttosto quella di legatario che a mente dell'art.756 c.c. non prevede il subentro nei debiti del deceduto. Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, previa sospensione dell'esecuzione della medesima.
Con successiva memoria depositata il 15.01.2026 la parte ha dichiarato di rinunciare al contenzioso per annullamento dell'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
preso atto che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, con atto in data 12.01.2026, ha comunicato che la cartella di pagamento impugnata è stata annullata a seguito dell'istanza di autotutela presentata dalla parte;
attese le dichiarazioni delle parti in causa;
ritenuto che é venuta meno la materia del contendere;
visto l'art.46 del D. Lgs. n.546/31.12.1992,
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PI ANGELA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200026764504501 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per l'Agenzia delle Entrate, Riscossione:dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese di giudizio compensate tra le parti in causa.
-----------
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento della cartella di pagamento n. 102 2020 00267645 04 501, notificata in data 8/07/2025 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione relativamente ai redditi, anno 2017, imputati al signor Nominativo_1, in ragione della comproprietà dell'immobile sito in Indirizzo_1 (precedentemente n. 29), censito in Catasto al foglio part. sub. (come da visura doc. 2), avuta per disposizione testamentaria del signor Nominativo_1 (testamento olografo pubblicato rogato Nominativo_2 il 28/12/2021 doc. 3) deceduto a Sassari il 27/012/2021).
Veniva pertanto accertata l'imposta da verifica della dichiarazione dei redditi, Modello Unico/ Redditi anno
2017 nell'importo complessivo di € 4.027,93, quale obbligato solidale, unitamente agli altri eredi del de cuius nominativo_1.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata sostenendo di non rivestire la qualità di erede quanto piuttosto quella di legatario che a mente dell'art.756 c.c. non prevede il subentro nei debiti del deceduto. Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, previa sospensione dell'esecuzione della medesima.
Con successiva memoria depositata il 15.01.2026 la parte ha dichiarato di rinunciare al contenzioso per annullamento dell'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
preso atto che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, con atto in data 12.01.2026, ha comunicato che la cartella di pagamento impugnata è stata annullata a seguito dell'istanza di autotutela presentata dalla parte;
attese le dichiarazioni delle parti in causa;
ritenuto che é venuta meno la materia del contendere;
visto l'art.46 del D. Lgs. n.546/31.12.1992,
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa.