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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9693 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2451/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De UC Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/1/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
11/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARCO BIANUCCI con studio in MILANO, VIA DELLA MARTINELLA n. 4 presso la quale è elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. LAURA TARDINI e dall'avv. FEDERICA GARGIONI LUNI con studio in
MILANO, CORSO VENEZIA N. 4, presso le quali è elettivamente domiciliato;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19/2/2024.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
SULL'AFFIDAMENTO E SUL COLLOCAMENTO DEI MINORI E : Per_1 Per_2
1) Disporre le migliori modalità di affidamento dei figli, valutando di confermare l'affidamento esclusivo in favore della madre sig.ra come già statuito nell'ordinanza del 18.07.2024 emessa Pt_1 da Codesto Ill.mo Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Terni;
2) Autorizzare la sig.ra ad assumere in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater c. 3 c.c., Pt_1 tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla scelta della residenza abituale dei minori, alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza
3) Disporre il collocamento prevalente dei minori presso la residenza materna, anche a fini anagrafici. Conseguentemente, assegnare alla madre la casa familiare sita in Milano, via della Martinella 4; SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA FREQUENTAZIONE TRA Parte_2
4) Disporre che il sig. segua un percorso di supporto psicologico e psichiatrico, nonché un CP_1 percorso di supporto alla genitorialità al fine di garantire un miglioramento delle sue capacità educative e relazionali, con particolare attenzione al benessere dei minori coinvolti ed alla gestione delle dinamiche genitoriali con la sig.ra Pt_1
5) Disporre la presa in carico del sig. presso il C.P.S. di zona o l'avvio di un percorso CP_1 psicoterapeutico o psichiatrico, affinché vengano effettuati gli opportuni interventi;
6) Disporre una perizia sull'idoneità genitoriale del sig. nella sua attualità, evidenziando CP_1 criticità sotto il profilo psicologico e, eventualmente, psichiatrico, individuando i percorsi di cura e di supporto al fine di ripristinare una serena genitorialità;
7) Disporre gli opportuni accertamenti relativi all'eventuale consumo di sostanze e stupefacenti e/o alcool da parte del sig. CP_1
8) Regolamentare gli incontri tra il sig. e i figli, da tenersi in ogni caso con modalità assistite, CP_1 alla presenza e sotto l'osservazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con valutazione
– in caso di esito positivo – di eventuale ampliamento progressivo dei diritti di visita, anche sulla scorta dell'evoluzione del percorso psicoterapeutico e psichiatrico;
SUL MANTENIMENTO PER LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE:
9) Disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione in favore della sig.ra di un CP_1 Pt_1 Per_ contributo mensile per il mantenimento di minori e in relazione alle spese ordinarie per Per_2 l'importo di almeno € 800,00 (ottocento//00) al mese (quindi, 400,00 euro per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
10) Disporre che ciascuno dei genitori provvederà al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie dei minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano;
11) Disporre che l'assegno unico sia interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
Per Controparte_1
- Disporre CTU medico – psicologica sul nucleo familiare, volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, nonché individuare un percorso di graduale ripresa dei rapporti tra il Sig. e i figli, le migliori CP_1 modalità di affidamento dei minori, e azioni o percorsi volti a gestire e risolvere la conflittualità tra le parti e sostenere la condivisione della genitorialità;
2 - All'esito della CTU, e a modifica dei provvedimenti provvisori assunti nell'ambito del presente Per_ procedimento, disporre l'affido condiviso dei minori e con le modalità di collocamento Persona_3 e visita che verranno indicate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'interesse primario di questi ultimi;
- in via subordinata, in considerazione dell'esito delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Milano e Per_ dei referenti di Spazio Neutro in merito alla ripresa dei rapporti del Sig. con i minori e , CP_1 Per_2 disporre un progressivo ampliamento degli incontri del Sig. con i figli;
CP_1
- Disporre che i genitori percepiscano l'Assegno Unico per i figli nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
- Disporre che il resistente versi alla ricorrente la somma di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per questi ultimi, in ossequio a quanto disposto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano;
la scrivente difesa si riserva di chiedere una modifica del contributo al mantenimento nel caso in cui, come si auspica, le condizioni di affidamento e collocamento dei minori dovessero essere modificate.
- Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e formulazione di istanze istruttorie nei termini di legge.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e intrattenevano una relazione affettiva, dalla Parte_1 Controparte_1 quale nascevano i figli (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Con ricorso, depositato in data 18.1.2024, rappresentava di avere deciso di agire Parte_1 in via giudiziale a causa delle condotte violente e persecutorie assunte dal sig. le quali la CP_1 inducevano a rivolgersi, in data 28.12.2023, alla Casa di accoglienza delle donne maltrattate, e ad accettare il collocamento in una struttura protetta;
in particolare, le condotte controllanti e minacciose del resistente, inducevano la ricorrente a rivolgersi alle Forze dell'Ordine, così che il sig. si Pt_3 allontanava, in data 1.8.2023, dalla casa familiare;
nonostante l'intervenuto allontanamento, il resistente continuava a rivolgere gravi minacce nei confronti della sig.ra arrivando, tra le altre Pt_1 cose, a distruggere l'impianto di allarme dell'abitazione a colpi di martello, e a coinvolgere sistematicamente i figli nei conflitti genitoriali.
La ricorrente, pertanto, richiedeva emettersi un ordine di protezione a proprio tutela, disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori, incontri padre/figli in modalità assistita, contributo di mantenimento pari ad € 800 mensili a carico del padre, assegno unico integralmente in favore della madre.
Il Giudice Delegato, all'esito dell'assunzione di sommarie informazioni, con decreto del
2.2.2024, emetteva inaudita altera parte ordine di protezione a tutela della ricorrente.
Con memoria, depositata il 12.2.2024, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando come la ricorrente fosse affetta da una grave forma di depressione post partum, e come la relazione si interrompeva nell'estate 2023, per volontà
3 della ricorrente, e il resistente, di conseguenza, lasciava la casa familiare. Egli affermava di essere sempre stato collaborativo e incline a ricercare un accordo, che si era trovato tramite il collocamento dei minori presso i genitori a settimane alterne, ma che la sig.ra non si prendeva adeguatamente Pt_1 cura della casa e dei figli, assumendo comportamenti ostruzionistici quanto alla relazione padre/figli.
Il resistente evidenziava come alcune delle condotte da lui assunte erano correlate ai comportamenti della ricorrente, tesi a portarlo alla esasperazione.
Pertanto, il resistente richiedeva, in via preliminare, la revoca dell'ordine di protezione e, comunque, l'immediato ripristino del diritto di visita con i figli minore;
chiedeva disporsi l'affidamento dei minori al Servizio Sociale con collocamento presso una casa famiglia e regolamentazione delle visite della madre e del padre;
nel merito, richiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento a settimane alterne presso i genitori, e procedersi a consulenza tecnica d'ufficio.
Il Giudice delegato, con ordinanza del 16.2.2024, confermava l'ordine di protezione precedentemente emesso.
Con comparsa di costituzione, depositata il 17.5.2024, si costituiva nel Controparte_1 giudizio di merito, evidenziando come era sempre stato lui il genitore a prendersi cura dei figli minori,
e come la madre proseguisse negli atteggiamenti ostruzionistici quanto al rapporto padre/figli.
Pertanto, il resistente richiedeva revocare l'ordine di protezione e disporsi l'affido dei minori al Servizio Sociale con collocamento eterofamiliare, in subordine disporsi che egli avrebbe potuto vedere i figli presso la casa della nonna paterna, in ulteriore subordine attivare lo spazio neutro;
nel merito, richiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, disporsi a suo carico contributo di mantenimento pari ad € 300 (€ 150 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, con assegno unico al 50% ciascuno ai genitori.
Depositate le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., all'esito dell'udienza del 19.6.2024, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 18.7.2024, il Giudice designato assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: Per_ 1. AF i figli minori e nati a Milano in data 25.04.2013 e 11.12.2014 , in via esclusiva Persona_3 alla madre presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via della Martinella n 4 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che i Servizi sociali di Milano proseguano nella presa in carico del nucleo familiare, fornendo supporto psicologico alla ricorrente ed ai minori, prendano in carico il presso il Sert territorialmente competente, CP_1
e procedano ad attivare incontri in spazio neutro e modalità protette tra padre e figli;
4
3. Pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli la somma complessiva mensile di euro 700, da versarsi in via anticipata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, soggetta a rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2025);
4. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
All'esito di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, la causa giungeva all'udienza del
11.11.2025, nella quale, dopo il deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c., veniva riservata al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto sulle domande inerenti la genitorialità, quanto sulle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed esplicitamente richieste dal giudice.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente
5 ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ., 18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Occorre poi considerare che ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d.
Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Tale disposizione stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Alla luce della citata disposizione, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento dei minori, non può non riconoscersi rilevanza alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro.
Nel caso di specie, la ricorrente allega una escalation di condotte minacciose agite, a partire dal mese di luglio 2023, dal resistente ai suoi danni, le quali si sarebbero protratte sino al mese di gennaio
2024, quando decideva di rivolgersi alla Casa delle Donne Maltrattate e veniva collocata in una struttura protetta.
Difatti, a seguito della decisione della sig.ra di interrompere la relazione affettiva, la Pt_1 convivenza tra le parti diveniva intollerabile, tanto che, in data 1.8.2023, a seguito di una lite che richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine, il sig. si allontanava definitivamente dalla casa CP_1 familiare.
Da quel momento, gli ex conviventi avviavano delle trattative per giungere ad un accordo in merito alla gestione dei figli e, in particolare, il resistente richiedeva che si adottasse un collocamento paritetico dei minori.
Proprio a questa fase, successiva all'allontanamento del resistente dalla casa familiare, risalgono gli eventi maggiormente allarmanti, che hanno, poi, condotto la ricorrente a sporgere varie querele e a richiedere, in questa sede, l'emissione di un ordine di protezione.
Il resistente, in data 3.10.2023, inviava alla ricorrente un messaggio dal contenuto minaccioso, nel quale scriveva: “Ti sto chiamando per darti i bambini, visto che poi non si sa se li rivedrai, stasera voglio un accordo ti ho spiegato, altrimenti le cose faranno il loro corso, e eventualmente il video lo pubblichiamo in chat e sui social, tanto te lo avevo detto che se mi facevi perdere i bambini avresti reso me ostile”.
6 In data 26.10.2023, il sig. inviava un messaggio audio alla sig.ra alludendo CP_1 Pt_1 all'installazione di microspie all'interno della sua abitazione;
nell'audio, in particolare, si sente il resistente dire: “poi adesso con la telecamera in camera da letto, offre degli spunti non indifferenti”
(cfr. doc. 15 allegato al ricorso).
Nel dicembre 2023, il resistente cercava di convincere la ex compagna ad acconsentire ad un collocamento alternato dei figli minori e le scriveva: “ (…) voglio che mi rispondi alla domanda è molto semplice sì o no mi dici no non ci alterniamo perché non mi va bene benissimo e io adesso divento quello che mi hai descritto al tuo avvocato ok E ti devi guardare in giro (…) se tu adesso non mi dai una risposta io dopo agisco Non ti preoccupare”, dopo di che inviava il seguente messaggio
“Sì o no?” per 24 volte (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Sempre nel dicembre 2023, il resistente si recava presso l'abitazione della ricorrente e distruggeva l'impianto di allarme a colpi di martello, dopo di che le inviava il seguente messaggio:
“Puoi mettere l'antifurto se vuoi. Buon Natale” (cfr. doc. 9 allegato al ricorso). La circostanza della distruzione dell'impianto di allarme emerge anche dalla annotazione della Questura di Milano del
23.1.2024, versata agli atti di causa dalla Procura, dalla quale risulta che, il 31.12.2023, a domanda della sig.ra il sig. rispondeva che i propri avvocati erano a conoscenza del fatto che Pt_1 CP_1 aveva preso a martellate il sistema di allarme, così ammettendo la imputabilità a lui del danneggiamento. Ulteriore riscontro sul punto è dato da quanto dichiarato dall'informatrice Tes_1
, la quale, sentita all'udienza del 23.1.2024, affermava di essere stata, in quella occasione,
[...] contattata dalla sig.ra e di avere visto personalmente che l'allarme era stato distrutto;
la teste Pt_1 dichiarava, altresì, di avere ascoltato numerosi messaggi in cui il sig. confermava di avere CP_1 distrutto l'impianto di allarme, e affermava che lei e altri amici, mossi dalla preoccupazione, avevano creato un gruppo su Whatsapp per intervenire nel caso in cui la sig.ra non avesse più risposto Pt_1 al telefono. Anche l'informatrice dichiarava di essere stata presente quando il sig. Parte_4 contattava telefonicamente la sig.ra per dirle che sarebbe entrato in casa e che avrebbe CP_1 Pt_1 spaccato l'impianto di allarme. Del resto, lo stesso resistente, nel corso di questo giudizio, confermava di avere danneggiato l'impianto di allarme, sia pur giustificando il suo operato con la rabbia correlata al non potere accedere ai locali adibiti a laboratorio ove svolgeva il suo lavoro (cfr. relazione dei
Servizi Sociali depositata il 31.5.2024).
Quando la ricorrente comunicava al resistente dove si sarebbe recata coi bambini per le vacanze natalizie del 2024, quest'ultimo rispondeva: “Mi dispiace che non hai usato la cortesia di avvisarmi che poi alla fine va in montagna perché purtroppo ho prenotato anch'io casualmente nello stesso posto o nell'albergo di fianco gli stessi giorni. Se mi avessi avvisato avrei evitato però purtroppo ormai è andata così. Mi hanno detto che le piste da sci sono molto belle avrò modo di verificare”
7 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso), con l'evidente finalità di incutere nella ricorrente uno stato di timore, paventando la sua presenza nel medesimo luogo di villeggiatura.
Il sig. in data 30.12.2013, minacciava la ricorrente utilizzando queste parole: “Ti CP_1 seppellisco viva, hai capito? Ti tolgo la pelle di dosso, non me ne frega un cazzo, vado in galera tutta la vita. Tu non godi più un giorno i bambini. Ma non finisce lì, vado avanti” (cfr. audio di cui doc. 5 allegato al ricorso); successivamente, tramite messaggi, rivolgeva ulteriori minacce alla ricorrente e persino al suo legale: “Manda via Nucci (l'avvocato della signora è l'avv. Bianucci) e digli che poi passo anche da lui e da suo figlio. I miei figli devono stare male io devo stare male pagheranno tutti tutti quelli che hanno contribuito a questa cosa tutti tutti quanto farò c'ho una strage faccio pagano tutti pagano tutti quelli che hanno contribuito. Adesso sì che devi cominciare ad aver paura” (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
In altro messaggio, sempre del dicembre 2023, il resistente scriveva: “Se non sei capace di trovare un accordo con me parlando finisce male ma malissimo proprio ma malissimo per tutti a me non mi prenderanno mai vivo ma prima mi diverto un sacco”; in altra occasione, il resistente, durante una conversazione telefonica, diceva alla ricorrente: “l'ultima cosa che fai ti tolgo le tele di dosso non me ne frega un cazzo vado in galera tutta la vita ma tu non godi più un giorno i bambini” (cfr. annotazione della Questura di Milano del 23.1.2024 presente negli atti trasmessi dalla Procura).
Come si evince, quindi, dai messaggi e dagli audio in atti, il sig. ha mosso, più volte, CP_1 inaudite minacce, anche di morte (ti seppellisco viva), alla sig.ra arrivando al gesto, Pt_1 estremamente grave, di spaccare l'impianto di allarme dell'abitazione familiare, così dimostrando di avere una personalità scarsamente capace di controllare i propri impulsi emotivi.
Del resto, assai indicativo della personalità del resistente è quanto accaduto in corso di causa.
A seguito del deposito della memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1 c.p.c. da parte della ricorrente, il sig.
presa visione della stessa, contattava le persone indicate come testimoni dalla ex compagna, CP_1 con la finalità di intimidirle.
Il resistente scriveva alla sig.ra indicata come teste dalla ricorrente, il seguente Tes_2 messaggio: “Grazie per essere miei testimoni era quello che volevo, sappi che sono private le domande giuste anche per voi due, ma Le no lo sai cosa pensa di te ? Che sei una cogliona Pt_1 visto che stai con UC che ti tradisce ma allo stesso tempo pensa come faccia UC così brillante a stare con una così molle come te. Se mi chiedevi ti risparmiavo l'umiliazione di leggere quello che scrive su di te a me…In tribunale, soprattutto lo sapevi che ha condiviso con me tutto?! Prima Pt_1 di impazzire del tutto ovviamente. Buona vita a te e UC insieme” (cfr. doc. 62 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 n. 3). La sig.ra era, tra le altre cose, indicata come teste in merito alla Tes_2 circostanza che il sig. si era appostato con il camper sotto casa sua, e, proprio a tal proposito, CP_1
8 Tes_ il resistente le mandava il seguente messaggio audio: “ comunque ci tengo a dirlo che pensavo ci fosse solo una malata di mente vicino a me e invece ce n'è più di una, perché che tu abbia paura perché io ho parcheggiato il camper, ti esorto a pensare che in via Fratelli di Dio c'è la DPR Service, la ditta di AN ID, padrino di mio figlio, nonché mio datore di lavoro adesso, perché io lavoro per la DPR Service. Il camper parcheggiato lì adesso te lo parcheggio sotto casa e te lo lascio tutta la vita, perché se tu hai paura veramente di me è meglio che tu vada a letto con la paura. Oppure fai come quell'altra, fatti rinchiudere in una struttura di protezione, perché siete tutti malati di mente, perché io non ho fatto del male a nessuno e non ho nessuna intenzione di farlo. Per cui voi state arrampicandovi sugli specchi, state rovinando i miei figli e me, perché appoggiate una donna malata, che è stata appoggiata da un avvocato che è un grandissimo stronzo che vuole solo guadagnare i soldi” (cfr. doc. 67 bis allegato alla memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 di parte ricorrente).
Il sig. scriveva, ancora, a anch'essa indicata come teste dalla ricorrente, il Pt_3 Tes_3 seguente messaggio: “Grazie per essere mia testimone, proprio quello che volevo. Visto che la signora ti ha inserito nelle testimonianze, sappi che verrai controinterrogata anche dal mio Pt_1 legale. Non allarmarti ma è la prassi. Poi sei a conoscenza di criticità scolastiche che mi interessa Per_ particolarmente eviscerare, vedi episodio coltello al collo di e maestra . Grazie della CP_2 disponibilità” (cfr. doc. 63 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 n. 3 di parte ricorrente). Il Tes_ resistente inviava alla sig.ra anche il seguente messaggio audio: “ non ti preoccupare ho Tes_3 visto che fai testimone a lei, non c'ho niente contro di te, è lei che vi ha molto condizionato. Poi chi perseguirà a tenere valide le denunce per sentito dire, si subirà le sue conseguenze, non per colpa mia” (cfr. doc. 66 allegato alla memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c.).
Il resistente contattava anche la sig.ra , anch'essa indicata come teste da parte Testimone_4 ricorrente, scrivendole: “Grazie per essere mia testimone, proprio quello che volevo. Comunque quando ti guardi allo specchio cosa vedi” e ancora “Grazie della collaborazione. Ricordo che falsa testimonianza reato punibile fino a 3 anni. Grazie mille” (cfr. doc. 65 allegato alla memoria ex art. 473 bis n. 3 di parte ricorrente).
Ebbene, anche in corso di causa, in una fase, quindi, di monitoraggio della situazione familiare da parte del Tribunale e di tutti gli operatori, a vario titolo, coinvolti nella vicenda, il sig. non riusciva a controllare i propri istinti di rabbia, lasciandosi andare a comportamenti CP_1 intimidatori e minacciosi nei confronti dei soggetti indicati come testimoni dalla ex compagna.
Del resto, il resistente, il giorno prima dell'udienza del 19.6.2024 – e in vigenza dell'ordine di protezione emesso il 17.2.2024 - incontrava la sig.ra insieme ai due figli, davanti a una Pt_1 gelateria e approfittava per dirle “da domani cambierà tutto”, circostanza confermata dai figli minori in sede di sommarie informazioni rese alla Polizia il 15.7.2024 (cfr. docc. allegati alle note del
9 9.12.2024 di parte resistente), oltre che da presente ai fatti (cfr. verbale di sommarie Tes_2 informazioni del 19.7.2024 allegato alle note del 17.12.2024 di parte ricorrente).
A fronte delle gravi condotte assunte dal resistente – sia prima che durante questo giudizio – non si ritiene che lo stesso abbia maturato una reale ed effettiva consapevolezza degli agiti da lui commessi, neppure a seguito dei percorsi disposti in corso di causa.
Va dato atto che il resistente ha avviato un percorso psicologico privato, di cui vi sono relazioni del 19.3.2024, del 3.12.2024 e del 4.4.2025 in atti (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17
n. 2, doc. allegato alle note del 10.12.2024, doc. allegato alle note del 23.4.2025), dalle quali emerge che lo stesso non avrebbe disturbi della personalità e starebbe compiendo un lavoro di regolazione emotiva e ricostruzione della storia familiare.
Nelle parole del sig. non si intravede, però, una effettiva presa di coscienza dei suoi agiti. CP_1
Dinanzi agli operatori del Servizio Sociale il sig. durante i primi incontri, negava di CP_1 avere agito comportamenti violenti verso la compagna, dichiarando, anzi, di essere stato lui schiaffeggiato per tre volte da quest'ultima; ammetteva di avere proferito “parole brutte” al telefono, ma cercava una giustificazione nel fatto di essere preoccupato per non essere riuscito a vedere i figli per alcuni giorni;
ammetteva di avere danneggiato l'impianto di allarme, ma correlava il suo comportamento alla rabbia scaturita dal non potere utilizzare il laboratorio ove svolgeva il proprio lavoro (cfr. relazione depositata il 31.5.2024). Il sig. in successivo incontro con gli operatori, CP_1 si dichiarava “consapevole di aver avuto dei comportamenti sbagliati, di aver reagito impulsivamente in alcune occasioni e di aver detto delle frasi fuori luogo”, sia pur precisando di non avere mai agito violenza fisica verso la ex compagna;
anche, però, a fronte di tale apparente rammarico, il resistente affermava che vi erano stati degli accordi sulle regolamentazioni delle visite non rispettati dalla sig.ra come a volere, nuovamente, ricercare giustificazioni ai contegni assunti in passato (cfr. Pt_1 relazione depositata il 10.4.2025). Tale linea difensiva viene spesa anche negli atti di causa, laddove si afferma che il sig. ha avviato una profonda presa di coscienza rispetto ai fatti avvenuti, sia CP_1 pure specificando che “è importante che sia stato dato atto del contesto in cui il sig. ha tenuto CP_1 tali comportamenti: la Sig.ra non stava rispettando gli accordi assunti in merito alla gestione Pt_1 dei bambini, e impediva al padre di vederli;
all'interno della coppia vi erano poi importanti divergenze educative”; si chiarisce, poi, che comunque il resistente vuole concentrarsi sul rapporto coi figli “senza serbare rancore verso la ricorrente” (cfr. note del 10.4.2025 di parte resistente).
Del resto, durante i colloqui preliminari all'attivazione dello Spazio Neutro, il resistente affermava che la responsabilità di quanto accaduto fosse della sig.ra la quale “avrebbe Pt_1 coinvolto i figli nel conflitto di coppia” (cfr. relazione depositata il 11.4.2025). Anche in sede di incontri con i figli minori in spazio neutro, il sig. talora, faceva “trapelare il senso di CP_1
10 ingiustizia percepito relativamente alla situazione attuale”, rendendo necessario l'intervento dell'operatrice (cfr. relazione depositata il 11.4.2025).
Tale mancanza di consapevolezza del sig. emerge, da ultimo, anche dal post CP_1 pubblicato sul proprio profilo Facebook, riportante il seguente pensiero “Ascoltate, uomini! Quando una donna non riesce ad affrontare i propri difetti, farà di TE il cattivo. Avete mai notato che quando una donna fa casini, non è mai colpa sua? Lei ti tradirà, mentirà, mancherà di rispetto, causerà il caos nella relazione – e poi in qualche modo renderà tutto colpa tua. Le donne sono maestre della deviazione. Quando non riesce a gestire la verità sul suo stesso comportamento tossico, rigirerà la narrazione, sposterà la colpa su di te e si farà vittima”, accompagnato dal proprio commento “Quanta verità” (cfr. doc. 2 allegato alle note del 23.4.2025 di parte ricorrente).
Appare evidente dalle parole utilizzate dal resistente, che lo stesso si sente vittima di una ingiustizia, che la ricorrente – alla quale concede il favore di non serbarle rancore - è stata la causa del suo allontanamento dei figli, che le parole minacciose da lui utilizzate o gli agiti impulsivi da lui avuti vanno giustificati dal contesto familiare, caratterizzato dall'ostruzionismo materno quanto al rapporto padre/figli.
D'altro canto, il Tribunale deve dare atto del fatto che i minori hanno espresso il desiderio di avere contatti col padre, manifestando la propria volontà in merito alle assistenti sociali, alle insegnanti, agli operatori del . Anche in sede di sommarie informazioni rese alla Polizia CP_3 il 15.7.2024, dichiarava di avere un buon rapporto con il padre ed esprimeva il desiderio di Per_1 vederlo (per la precisione, dichiarava: “vorrei vedere papà ma dovrebbe essere più tranquillo”);
esprimeva il proprio dispiacere per non potere sentire il padre (“Ho chiesto tante volte di poter Per_2 parlare con il papà ma la mamma dice che non posso farlo perché lo dice il giudice”) e descriveva in termini positivi il loro rapporto (“molto buono. Era simpatico, scherzava molto, sapeva fare tantissime cose”), affermando di volerlo rivedere (alla domanda “Cosa desideri?”, rispondeva
“sicuramente rivedere papà ma senza che lui e la mamma litighino (…) Vorrei stare una settimana ogni tanto con papà, mi accontento di uno o due giorni. Tipo ci viene a prendere a scuola e stiamo un po' con lui). Anche in occasione degli incontri preliminari alla attivazione dello spazio neutro, i bimbi si sono mostrati entusiasti di rivedere il padre, sia pure avendo qualche preoccupazione per i suoi comportamenti impulsivi.
Gli incontri in spazio neutro hanno un andamento complessivamente positivo. Il padre è descritto essere molto attento nel bilanciare l'attenzione ad entrambi i figli ed è emersa una buona qualità della loro relazione (cfr. relazione depositata il 10.4.2025), gli incontri si sono svolti in un contesto “di grande emozione reciproca”, le interazioni “sono sempre state affettuose e spontanee e il padre ha sempre portato per i figli numerosi regali tra cui anche oggetti appartenenti ai figli e
11 costruiti con il genitore in passato” (cfr. relazione depositata il 11.4.2025). Dopo gli incontri i minori si dichiaravano molto contenti di avere potuto vedere il papà, richiedendo di vederlo più spesso e più
a lungo (cfr. relazione depositata il 10.4.2025). Anche l'ultima relazione dei Servizi Sociali in atti dà conto del buon andamento degli incontri in spazio neutro, pur segnalando alcune criticità, atteso che
“le comunicazioni del padre si sono talvolta connotate per impulsività emotiva, con scarsa attenzione al possibile impatto sui figli. In alcune circostanze il padre si è mostrato in parte giudicante nei loro confronti, proiettando su di loro aspettative non sempre adeguate all'età e al momento di fatica che stanno vivendo. In una circostanza, ad esempio, non essendo riuscito a portare attività da proporre
e non essendo possibile uscire per via del maltempo, ha espresso recriminazioni verso i figli dando la colpa a loro di non intraprendere iniziative se non stimolati da lui” (cfr. relazione depositata il
28.10.2025).
Alla luce di tutto quanto motivato, al fine di assumere delle determinazioni in punto di affidamento, è necessario tenere conto degli agiti di violenza commessi dal sig. ai danni della CP_1 ex compagna e della scarsa consapevolezza del resistente rispetto alla gravità delle proprie azioni.
Tali elementi rendono, invero, superflua la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalle parti, atteso che appaiono sufficienti, ai fini della valutazione della capacità genitoriale, le emergenze istruttorie raccolte.
Tenuto conto delle condotte assunte dal resistente nei confronti della ricorrente ed in ossequio al dettato della Convenzione di Istanbul, è necessario, difatti, confermare l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, come già disposto con l'ordinanza del 18.7.2024, essendo inattuabile una gestione condivisa dell'affidamento, così come richiesto dal resistente.
Quanto alla figura materna, difatti, va dato atto che la stessa, più volte, ha cercato aiuto e sostegno negli operatori, dimostrando, così, di volere agire nell'interesse primario dei figli minori;
si
è rivolta al , al Centro di aiuto psicologico “Solidare”, al centro È vero Controparte_4 CP_3 che, da ultimo, la ricorrente ha interrotto il percorso presso il affermando di non sentirsi CP_3 più accolta dagli operatori, ma va considerato che ha intrapreso un ulteriore percorso presso altro centro, il CTIF.
Si ritiene, comunque, di invitare la ricorrente a proseguire un proprio percorso individuale di sostegno psicologico, e di disporre che entrambi i minori abbiano a disposizione un supporto psicologico, conferendo incarico ai Servizi Sociali di vigilare sulla prosecuzione di questi presidi.
Quanto alle frequentazioni padre/figli, il Tribunale non ritiene, ad oggi, ancora sufficiente il percorso svolto dal sig. non avendo egli maturato una reale consapevolezza dei propri agiti CP_1 ed essendo mosso da una impulsività emotiva, di cui ancora si dà atto nell'ultima relazione relativa agli incontri in spazio neutro. Non vi sono, difatti, elementi sufficienti che confortino circa il contegno
12 che resistente assumerà in presenza dei figli minori, una volta liberalizzati gli incontri, essendo egli, con tutta evidenza, tutt'ora convinto di essere stato vittima di una profonda ingiustizia causata dal comportamento materno;
del resto, nello spazio neutro il resistente ha, talora, faticato a gestire la propria impulsività ed ha lasciato trapelare il senso di ingiustizia per quanto a lui accaduto, e ciò pone molti interrogativi su quale sarà il comportamento paterno con i figli al di fuori di un contesto osservato.
Pertanto, gli incontri padre/figli dovranno proseguire in spazio neutro e, parallelamente, il resistente dovrà continuare un percorso psicologico individuale (preferibilmente tramite la presa in Cont carico presso il competente , oltre che un percorso di supporto alla genitorialità e un percorso presso un Centro di Ascolto per gli Uomini Maltrattanti, che lo aiutino a governare la propria impulsività e a prendere piena consapevolezza della gravità di quanto accaduto.
Stante il buon andamento degli incontri in spazio neutro, gli stessi potranno essere aumentati in frequenza e durata, e potrà procedersi – secondo valutazione che sarà svolta dagli operatori dei
Servizi Sociali – ad una graduale liberalizzazione degli stessi, subordinata all'esito del positivo espletamento dei percorsi disposti per la figura paterna.
Il Servizio Sociale manterrà, quindi, uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, con proseguimento dei percorsi già attivati, inoltrando relazioni semestrali di aggiornamento al Giudice
Tutelare in sede e segnalando alla Procura Minori qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori.
L'assegnazione della casa familiare
La casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente, con le eventuali pertinenze e con gli arredi, quale conseguenza del collocamento dei figli minori presso di lei.
Le condizioni economiche
La sig.ra svolge la professione di logopedista, ed è proprietaria esclusiva della casa Pt_1 familiare, oltre che di altro immobile in campagna vicino Bellagio.
Dalle sue dichiarazioni dei redditi emergono: un reddito annuo lordo di € 12.245 per l'anno
2021, di € 21.063 per l'anno 2022 (cfr. docc. 24 e 25 allegati al ricorso), di circa € 27.000 per gli anni
2022 e 2023 (cfr. disclosure depositata il 29.7.2025). La stessa ha dichiarato, in sede di udienza del
19.6.2024, di percepire circa € 1.200 netti mensili.
Il sig. ha dichiarato di avere svolto, nel corso del tempo, diverse attività: ha ristrutturato CP_1 auto, ha creato videogiochi, ha aperto due studi di tatuaggi. Abita in casa di proprietà per cui paga mutuo, la cui rata ha dichiarato essere pari ad € 966,76 mensili. Percepisce canone di locazione da immobile di sua proprietà, per € 1100 mensili. È onerato di debiti con l'Agenzia delle Entrate per €
163.103,82 (cfr. doc. depositato il 11.9.2025).
13 Il resistente, attualmente, svolge attività di tecnico antincendio per la DPR Service e ha dichiarato di guadagnare circa € 2.000 netti al mese (cfr. doc. 3 allegato alle note del 9.12.2024, da cui emerge l'assunzione a tempo indeterminato del resistente, dietro stipendio loro di circa € 2.000 mensili, quindi leggermente inferiore a quello dichiarato da lui all'udienza del 19.6.2024).
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti, risulta un reddito lordo di € 12.900 per l'anno 2021, di
€ 12.900 per l'anno 2022, di € 30.605 per l'anno 2023 (cfr. docc. depositati il 11.9.2025).
Il mantenimento dei figli minori
Stante il collocamento esclusivo dei figli minori presso l'abitazione materna, si ritiene di prevedere un contributo di mantenimento a carico del padre.
Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali, come sopra delineate, e considerata anche l'importante esposizione debitoria documentata dal resistente, si ritiene congruo prevedere a suo carico un contributo di mantenimento pari ad € 700 mensili (€ 350 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da gennaio 2025 (base di calcolo ottobre gennaio 2024), con decorrenza dalla data della domanda.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre, considerato che i minori sono collocati esclusivamente presso di lei.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. AF (nata il [...]) e (nato il [...]) in via esclusiva alla Persona_4 Persona_3 madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Assegna la casa familiare – sita in Milano, via della Martinella n. 4 – a Parte_1
14 3. Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Milano, con l'incarico di proseguire gli incontri padre/figli in spazio neutro e di procedere ad una graduale liberalizzazione solamente all'esito della positiva prosecuzione dei percorsi prescritti al padre di cui al punto 4 del dispositivo;
i Servizi Sociali inoltreranno relazioni semestrali al Giudice Tutelare in sede in merito all'andamento dei percorsi disposti nell'interesse del nucleo familiare;
Cont
4. Invita il sig. alla presa in carico presso il competente per l'attivazione di un percorso CP_1 psicologico/psichiatrico, all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, all'avvio di un percorso presso un di Ascolto per gli Uomini Maltrattanti;
CP_3
5. Dispone la presa in carico psicologica di entrambi i minori presso la competente UONPIA;
6. Invita la sig.ra a proseguire un percorso di sostegno psicologico individuale;
Pt_1
7. Dispone che versi a in via anticipata entro il 15 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 700,00 mensili (€ 350 per ciascun figlio) – importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da gennaio 2025 (base di calcolo gennaio 2024)– oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
15 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. Dispone che l'assegno unico universale venga percepito integralmente da Parte_1
9. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Milano.
Milano, 10/12/2025
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Il Giudice rel est. dott. Nicola Latour
Il Presidente
dott. Laura Maria Cosmai
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