TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/03/2026, n. 5323
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Ordinanza cautelare 8 aprile 2023
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Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di Legge, eccesso di potere, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa

    L’avanzamento è riservato al personale in servizio attivo. La cessazione dal servizio, anche se avvenuta nel corso della procedura di valutazione, preclude la promozione, poiché la permanenza in servizio è un presupposto indefettibile per il conferimento della promozione.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, ha esaminato il ricorso proposto da un ex vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri, ora in congedo a domanda, avverso il provvedimento del Ministero della Difesa che lo aveva giudicato non valutabile per l'avanzamento al grado superiore. Il ricorrente, cessato dal servizio il 31 agosto 2022, sosteneva di aver maturato l'anzianità utile per il grado di brigadiere il 21 luglio 2021 e che il ritardo dell'Amministrazione nella procedura non avrebbe dovuto pregiudicarlo. Lamentava, pertanto, violazione dell'art. 1051 del Codice dell'Ordinamento Militare, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione della par condicio, del legittimo affidamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha chiarito che l'avanzamento di carriera nel personale militare è riservato esclusivamente al personale in servizio attivo, principio sancito dalla normativa vigente (l. n. 212/1983, d.lgs. n. 196/1995 e d.lgs. n. 66/2010). La persistenza del servizio attivo è un presupposto indefettibile per il conferimento della promozione, la cui giustificazione primaria risiede nella migliore utilizzazione del personale nell'interesse dell'Amministrazione. Pertanto, un sottufficiale collocato a riposo prima della conclusione della procedura di avanzamento non può essere promosso, anche se la potenziale promozione decorre da data anteriore alla cessazione del servizio. Nel caso specifico, il ricorrente, optando per il pensionamento durante la procedura di valutazione, ha compiuto una scelta consapevole che comporta la rinuncia a future attribuzioni di status, salvo quelle espressamente previste ex lege in via retroattiva, non riscontrabili nella fattispecie. Le spese di lite sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/03/2026, n. 5323
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5323
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo