Ordinanza cautelare 8 aprile 2023
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/03/2026, n. 5323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5323 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02858/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22 novembre 2022, con cui il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II reparto, ha giudicato il ricorrente non valutabile per l’avanzamento al grado superiore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22 novembre 2022, il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II reparto, ha giudicato il sig. -OMISSIS-, all’epoca dei fatti vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri (ora in congedo a domanda), non valutabile per l’avanzamento al grado superiore “ in quanto cessato dal servizio permanente nel corso della procedura di valutazione ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per il seguente motivo:
I. Violazione di Legge ovvero violazione dell’art. 1051 del Codice dell’Ordinamento Militare; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; disparità di trattamento: violazione del principio della par condicio. Violazione dei principi del legittimo affidamento, dell’efficacia dell’azione amministrativa.
Il ricorrente deduce di essere cessato dal servizio nel corso della procedura di valutazione, in data 31 agosto 2022, ma di aver comunque diritto all’attribuzione del grado superiore, avendo maturato l’anzianità di servizio utile per il conseguimento del grado di brigadiere in data 21 luglio 2021; né potrebbe andare a suo pregiudizio il ritardo dell’Amministrazione nella definizione della procedura.
Resistono al ricorso il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’avanzamento dei sottufficiali (ma anche degli altri militari appartenenti alla categoria del personale non direttivo delle Forze armate) è, per esplicita volontà del legislatore, riservato soltanto al personale in servizio attivo:
- già nella l. n. 212/1983, e specificamente nel titolo III, rubricato “ Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente ”, vi era un chiaro riferimento ai soli militari in servizio attivo;
- nel d.lgs. n. 196/1995, ai fini dell’avanzamento, si fa espressa menzione dei sottoufficiali “ in servizio permanente ”;
- l’assetto è rimasto pressoché invariato anche nell’attuale sistema retto dalle omologhe disposizioni contenute nel d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare.
L’attualità della persistenza del servizio è presupposto indefettibile per il conferimento della promozione, la quale “ trova la propria giustificazione primaria nella migliore utilizzazione del personale militare nell’interesse dell’amministrazione, sicché il sottoufficiale collocato a riposo prima dell’ultimazione della procedura di avanzamento non può essere promosso, anche laddove la potenziale promozione…decorra da una data anteriore a quella di effettiva cessazione del rapporto di servizio ” (Consiglio di Stato sez. II, 27 dicembre 2022, n. 11344).
Nel caso di specie, il ricorrente, durante l’espletamento della procedura di valutazione, ha optato per il pensionamento, effettuando, per tale via, una scelta consapevole, comportante la rinuncia ad ogni futura attribuzione di status e patrimoniale, sempreché espressamente non spettante ex lege in via retroattiva (il che, tuttavia, non è riscontrabile nell’ipotesi in esame).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZO BL, Presidente
Davide De Grazia, Primo Referendario
AN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | ZO BL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.