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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1075 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ES GA, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Sora in Via Passionisti
n. 7, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Paola Facchini ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Sora, viale San Domenico n. 1, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – sez. lavoro, 237/2022 pubblicata il 15.03.2022
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.18, la proponeva Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale di Cassino le aveva ingiunto di pagare ad la somma pari ad € 39.121,08 a titolo di CP_1
TFR, oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura, per il rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra il lavoratore e la società dal 1.8.1996 al 19.1.2016.
Nella resistenza di il Tribunale, così decideva: “- Revoca il CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 139/18 (RG n. 613/18) del 28.3.2018; Condanna la società in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 33.692,58 a titolo di trattamento CP_1 di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la società opponente a rimborsare in favore di i restanti Parte_1 CP_1 due terzi dei compensi legali che si liquidano in € 2.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.”
In sintesi, il primo giudice, a seguito dell'espletata istruttoria documentale e testimoniale: i) ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra e la , ponendo alla base di tale accertamento CP_1 Parte_1
l'emissione della certificazione unica, nonché il comportamento concludente della Società, consistito nell'accantonamento nel corso degli anni delle somme maturate dal a titolo di trattamento di fine rapporto;
ii) ha ritenuto CP_1 provata l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro sin dal 1.8.1996, anche sulla base delle risultanze dei registri del centro per l'impiego, ritenendolo proseguito, in assenza di formali atti di cessazione (né da parte della Società né sino al 19.1.2016 – data di presentazione delle dimissioni Parte_2 formali prodotte in atti;
iii) ha dichiarato che il telegramma del 3.1.2014, con cui la ha contestato al l'assenza dal lavoro il giorno Parte_1 CP_1
28.12.2013, costituirebbe “il chiaro esercizio da parte della potestà del datore di lavoro nonché [evidenziarebbe N.d.R.] la consapevolezza, da parte della
Società, dell'esistenza dello stesso rapporto a tale data”; iv) ha rilevato che
“nessun rilievo assumono le contestazioni svolte dalla società in merito al sostanziale difetto di subordinazione nel concreto atteggiarsi del rapporto o al venir meno degli elementi tipici della subordinazione sulla base degli ampi poteri attributi al con la procura institoria (elementi valorizzati CP_1 dall'Inps in sede ispettiva al fine di non riconoscere ai fini previdenziali la sussistenza del predetto rapporto nel biennio dal 2012 al 2014) in quanto la
, posto il formale riconoscimento della natura subordinata del Parte_1 rapporto che si evince gli elementi sopra richiamati, avrebbe dovuto - al fine di sostenere l'insussistenza delle obbligazioni nascenti da tale contratto – offrire la prova della simulazione dello stesso, prova a carico della parte che intende farla valere e prova che la società opponente non ha fornito né si è offerta di fornire, non deducendo neanche idonee allegazioni in tal senso e limitandosi a sostenere l'insussistenza dei caratteri della subordinazione
(peraltro limitatamente al periodo oggetto dell'ispezione Inps) per effetto degli ampi poteri conferiti al e per la sua qualità di socio.”; v) ha CP_1 ritenuto non sufficientemente provata neanche la qualità di “amministratore di fatto” dedotta dell'opponente, né sulla base delle dichiarazioni testimoniali, né sulla scorta della documentazione in atti, che anzi, avrebbe rivelato “la sussistenza di un'amministrazione della società autonoma dallo stesso CP_1 ed anzi con questo entrata in conflitto”; vi) ha dichiarato che, in assenza della prova della simulazione del rapporto di lavoro a carico della Società, nessun rilievo potesse essere dato all'accertamento dell'Inps relativo al biennio 2012-
2014, che aveva ritenuto insussistenti in concreto i presupposti della subordinazione per gli anni oggetto di esame;
vii) ha rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto, nel caso di specie ha accertato che l'unico atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, fosse la comunicazione di dimissioni del 19.1.2016, allegata dal non essendo riuscita la parte opponente a provare la cessazione del CP_1 rapporto di lavoro in data antecedente al gennaio del 2016, rilevando che “il telegramma del 2.1.2014, in cui lo stesso ( rinuncia all'incarico CP_1 institorio conferitogli il 10.9.2012, è chiaramente ed espressamente limitato a tale incarico e, non implica certo la volontà di far cessare il rapporto di lavoro subordinato”; viii) ha infine soltanto parzialmente accolto l'eccezione dei diversi crediti opposti in compensazione, esclusivamente in relazione al pagamento delle spese di lite spettanti alla sulla base Parte_1 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento r.g.
47882/2015, dalla quale si evince un credito di € 3850,00, ritenendo invece soltanto genericamente allegati e non provati gli ulteriori crediti opposti in compensazione.
Avverso tale decisione, ha interposto appello chiedendo in Parte_1 via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e lamentando nel merito: 1) l'erroneità della decisione in merito all'accertata sussistenza di un rapporto di lavoro formale tra il e la Società; 2) l'errata CP_1 valutazione del CUD del 27/2/2016; 3) l'erronea valutazione dei crediti vantati dalla con particolare riferimento agli accertamenti dell'A.d.e. e Parte_1 della Guardia di Finanza;
4) l'errata e/o omessa valutazione degli accertamenti della Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino e della citazione a giudizio del 5) l'erronea valutazione delle dimissioni del del CP_1 CP_1
2/1/2014 e della diffida della del 3/1/2014; 6) l'omessa valutazione Parte_1 della insussistenza della pretesa creditizia dell'opposto; 7) l'errata valutazione della prescrizione del credito;
Si è costituito in giudizio sollevando in via preliminare CP_1
l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 342 e 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
13535 del 30/05/2018).
La lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una argomentata critica della decisione impugnata, formulando ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate.
L'appello è comunque infondato e deve essere respinto per le argomentazioni di seguito esposte.
Con i primi due motivi di gravame, che si ritiene possano essere trattati congiuntamente, l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la Società, basandosi sul CUD del 27/02/2016, che sarebbe stato CP_1 inviato soltanto in via prudenziale dalla a seguito Parte_1 dell'accertamento ispettivo INPS, omettendo invece di dare adeguato rilevo al successivo verbale ispettivo dello stesso INPS del 7/9/2016 che aveva disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro dal 1/9/2012 al 2/1/2014, e ritenuto non raggiunta la prova della subordinazione per il periodo successivo a 2/1/2014. Sostiene pertanto che la gravata sentenza, anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali, avrebbe dovuto dichiarare che il socio al 25% della CP_1 Pt_1
, gestiva di fatto sin dall'inizio quale Amministratore la società, e che
[...] tale attività gestoria fosse incompatibile con la presunta attività di lavoratore subordinato.
Il motivo non risulta condivisibile e non ha alcuna attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
Invero, la gravata decisione appare aver adeguatamente e scrupolosamente valutato la documentazione in esame, con particolare riferimento alle risultanze ispettive dell'Inps e della DTL di Frosinone, concludendo poi condivisibilmente per l'irrilevanza della stessa ai fini probatori.
Giova, infatti, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sul valore probatorio dei verbali ispettivi dell'Inps.
Afferma la Suprema Corte, che tali verbali, pur costituendo piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, non hanno invece alcun valore probatorio precostituito in merito a tutte le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. In tale ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve infatti passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova (ex multis Cass., n.
4182 del 2021)
Ebbene, ai verbali ispettivi predetti non può pertanto essere attribuito alcun valore probatorio precostituito, integrano gli stessi soltanto "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta. (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019).
Logica appare pertanto la valutazione effettuata dal primo giudice del suddetto verbale, laddove ha ritenuto che lo stesso, per sé solo, non poteva assurgere a prova dell'asserita inesistenza della subordinazione (peraltro limitamene al biennio 2012-2014), in assenza della prova della simulazione ex art. 1414 c.c. che la avrebbe dovuto fornire e non ha fornito, limitandosi di fatto a Pt_1 sostenere soltanto l'insussistenza dei caratteri della subordinazione per effetto degli ampi poteri gestori conferiti al e per la sua qualità di socio. Prova CP_1 che avrebbe dovuto estendersi sin dal sorgere del rapporto nel lontano 1996.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società appellante, il disconoscimento ispettivo per il periodo in questione risulta essere stato smentito e contraddetto non solo per fatti concludenti - consistiti nell'accantonamento datoriale delle somme destinate al trattamento di fine rapporto – ma anche dal telegramma con il quale la in data Parte_1
3.01.2014 ha provveduto a contestare al l'assenza dal lavoro per la CP_1 giornata del 28.12.2013.
Orbene, non può che condividersi, così come correttamente accertato dal primo giudice, che tale contestazione, abbia costituito << il chiaro esercizio della potestà del datore di lavoro, nonché la consapevolezza, da parte della società, dell'esistenza dello stesso rapporto a tale data, nonché appunto dall'emissione della Certificazione unica >>.
Alcun rilievo possono pertanto assumere, di fronte alla logicità della decisione del giudice di prime cure, le doglianze già sollevate dalla Società in primo grado - ed oggi meramente riproposte senza alcun valore innovativo – circa il sostanziale difetto di subordinazione nel concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, sulla base degli ampi poteri attribuiti all'appellato con la procura institoria.
Gli elementi offerti dalla Società appellante, infatti, non sono sufficienti ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro per la sola circostanza che il detenesse il 25% delle quote societarie e fosse stato investito per due CP_1 anni della procura Institoria;
lo si ripete il giudice ha argomentato compiutamente sugli “indici” della subordinazione che può, del resto assumere profili di attenuazione, ma che , non di meno, tale resta.
La costante giurisprudenza di legittimità, come peraltro già sottolineato dal primo giudice, ha infatti più volte chiarito come un rapporto lavorativo di natura subordinata si possa instaurare tra una società ed un soggetto titolare di quote della stessa (cfr. Cass. n. 36362/2021).
Mentre infatti, non è astrattamente configurabile la compatibilità tra la carica di presidente del Consiglio di amministrazione o di amministratore unico con la qualità di lavoro dipendente, la carica di socio di una società di capitali è invece perfettamente compatibile con quella di lavoratore dipendente della stessa società, se si accerta la sussistenza del vincolo di subordinazione e lo svolgimento di mansioni diverse o ulteriori rispetto a quelle proprie della carica sociale rivestita.
Nel caso di specie, poiché le dichiarazioni testimoniali, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sono state poco o nulla decisive se non per gli aspetti descrittivi delle attività lavorative svolte dal (addetto al CP_1 pagamento delle retribuzioni e si occupasse dell'assunzione del personale), si deve condividere la correttezza della decisione del primo giudice laddove ha concluso - sulla base del compendio probatorio raccolto - per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, valorizzando a tal proposito il comportamento concludente della Società, l'esternazione del suo potere direttivo sulla base della contestazione del giorno di assenza ingiustificata da parte del e l'emissione della Certificazione Unica, respingendo CP_1 conseguentemente il ricorso in opposizione.
Le certificazioni uniche, d'altronde, sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di legittimità (v. Cass. n. 10041/2017), al pari delle buste paga, hanno piena efficacia probatoria della sussistenza del rapporto di lavoro tra dipendente e datore, dal quale peraltro provengono, e sono sufficienti per poter ottenere il riconoscimento degli stipendi non percepiti ed il TFR.
Per quanto detto, i primi due motivi non risultano pertanto accoglibili.
Con il terzo ed il quarto motivo di appello, la relativamente Parte_1 alla statuizione sulla compensazione dei crediti, contesta poi l'erroneità della decisione per non aver valorizzato (neanche in via indiziaria), né gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate circa le somme extracontabili che il avrebbe incassato per euro 115.758 nell'anno 2012, né le imputazioni CP_1
a suo carico da parte della Procura della Repubblica di Cassino.
Anche tali doglianze non risultano meritevoli di pregio.
Come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, trattasi infatti di contestazioni generiche e limitate a paventare un inadempimento nella
“gestione” societaria del di cui nessuna prova l'opponente ha fornito, CP_1 imputando allo stesso la responsabilità di giudizi intentati da istituti di credito nei confronti della società, senza nulla dedurre in merito a quale sarebbe stato l'inadempimento specifico imputabile al né all'oggetto dei giudizi, CP_1 nonché alla relativa entità del credito fatto valere a tale titolo.
Il Tribunale di Cassino, in particolare, relativamente al procedimento penale a carico del risulta aver invero ben ha evidenziato la genericità di dette CP_1 contestazioni, rilevando peraltro, che la non avrebbe neanche Parte_1 dedotto ed allegato di essersi costituita parte civile.
Ancor più generico, come ben rilevato dalla gravata sentenza, appare poi il credito che l'appellante intende far discendere da supposti avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di cui non risulta indicazione specifica, né prova, considerando che parte opponete ha prodotto una serie di tre pagine estratte da diversi documenti dell'Agenzia delle Entrate da cui non
è possibile risalire al contenuto degli stessi.
A nulla vale pertanto l'attuale doglianza circa il mancato esame di tale documentazione, della quale, al contrario, emerge una dettagliata disamina e la relativa valutazione pur se non coincidente con i desiderata dell'appellante.
Con il quinto motivo di appello, la si duole dell'erronea Parte_1 valutazione da parte del primo giudice delle dimissioni presentate del CP_1 in data 2/1/2014 e della diffida della medesima del 3/1/2014 alla quale il primo
Giudice avrebbe erroneamente attribuito valore implicito di riconoscimento dell'esistenza di un rapporto lavorativo, non avvedendosi che la stessa era stata inviata in risposta alle dimissioni dalla carica di procuratore institorio del
CP_1
Anche tale motivo di impugnazione non coglie nel segno, in quanto sostenuto da argomentazioni illogiche e contraddittorie.
Risulta infatti, ictu oculi, l'incompatibilità tra il contenuto della suddetta diffida - con la quale si rammenta veniva contestata l'assenza dal lavoro del per la giornata del 28.12.2013 - ed un rapporto di lavoro di tipo CP_1 autonomo.
Tale contestazione, non può infatti che essere letta, al di là del nomen iuris che si voglia attribuire a tale atto, quale chiara estrinsecazione del potere disciplinare e gerarchico sussistente in capo alla Società nei confronti dell'appellato, e del conseguente vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della Società. Con il sesto motivo di gravame, la lamenta poi l'omessa Parte_1 valutazione della insussistenza della pretesa creditizia dell'opposto, deducendo sostanzialmente che il primo Giudice non avrebbe valutato elementi essenziali per la corretta risoluzione della fattispecie, quali: la circostanza che il fosse socio al 25% della;
il fatto che ne CP_1 Parte_1 sarebbe stato amministratore per lunghi anni (asseritamente sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali) e che dal 2012 avesse formalmente rivestito la carica di procuratore institorio.
Il motivo risulta assorbito dall'esame dei precedenti, che hanno già dettagliatamente esaminato tutte le citate circostanze e la loro irrilevanza ai fini dell'inquadramento del rapporto di lavoro come autonomo.
Da ultimo, con il settimo motivo, l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non prescritto il credito, non attribuendo valore decisivo alla circostanza in base alla quale < lavoro, ancorché inesistente, si è interrotto il 1/9/2012, quando l'opposto ha assunto la qualifica di procuratore institorio>> e che dopo CP_1 le dimissioni rassegnate il 2/01/2014, lo stesso non si sarebbe più recato presso la sede aziendale.
La Società deduce, inoltre, che il Tribunale di Cassino avrebbe erroneamente attribuito efficacia interruttiva alle dimissioni convalidate dal CPI di Frosinone in data 9 febbraio 2016, in assenza di prova circa la ricezione dell'atto interruttivo da parte della . Per tali ragioni, l'appellante sostiene Parte_1 che il credito avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, poiché l'unico atto interruttivo successivo alle dimissioni del 1° settembre 2012 risultava essere il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Cassino, avvenuto il 15 marzo 2018, e dunque oltre il termine di prescrizione.
Anche tale motivo di gravame non è fondato, in quanto, come correttamente osservato dal primo giudice, non essendo riuscito l'appellante a provare la cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle dimissioni del gennaio 2016, il termine prescrizionale quinquennale – il cui dies quo, giova ribadire, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro – risultava tempestivamente interrotto con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
A nulla può valere, altresì la contestazione riproposta anche in tale sede dalla , circa la mancata prova della ricezione delle dimissioni, in quanto Parte_1 come correttamente affermato dal giudice di prime cure “Nel caso di specie,
l'unico atto idoneo ad interrompere il rapporto di lavoro risulta come detto la comunicazione di dimissioni allegata da del 19.1.2016, pur in assenza CP_1 di evidenza della ricezione, ed in ogni caso la cessazione di tale rapporto non può certo farsi risalire al 9.9.2012, posto che di molto successivo è il telegramma con cui lo stesso datore di lavoro contesta al l'assenza CP_1 ingiustificata, né in tal senso può interpretarsi il telegramma di del CP_1
2.1.2014, in cui lo stesso rinuncia all'incarico institorio conferitogli il
10.9.2012, posto che lo stesso è chiaramente ed espressamente limitato a tale incarico, e non implica certo la volontà di far cessare il rapporto di lavoro subordinato.”
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del grado in favore di che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.985,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1075 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ES GA, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Sora in Via Passionisti
n. 7, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Paola Facchini ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Sora, viale San Domenico n. 1, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – sez. lavoro, 237/2022 pubblicata il 15.03.2022
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.18, la proponeva Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale di Cassino le aveva ingiunto di pagare ad la somma pari ad € 39.121,08 a titolo di CP_1
TFR, oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura, per il rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra il lavoratore e la società dal 1.8.1996 al 19.1.2016.
Nella resistenza di il Tribunale, così decideva: “- Revoca il CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 139/18 (RG n. 613/18) del 28.3.2018; Condanna la società in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 33.692,58 a titolo di trattamento CP_1 di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la società opponente a rimborsare in favore di i restanti Parte_1 CP_1 due terzi dei compensi legali che si liquidano in € 2.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.”
In sintesi, il primo giudice, a seguito dell'espletata istruttoria documentale e testimoniale: i) ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra e la , ponendo alla base di tale accertamento CP_1 Parte_1
l'emissione della certificazione unica, nonché il comportamento concludente della Società, consistito nell'accantonamento nel corso degli anni delle somme maturate dal a titolo di trattamento di fine rapporto;
ii) ha ritenuto CP_1 provata l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro sin dal 1.8.1996, anche sulla base delle risultanze dei registri del centro per l'impiego, ritenendolo proseguito, in assenza di formali atti di cessazione (né da parte della Società né sino al 19.1.2016 – data di presentazione delle dimissioni Parte_2 formali prodotte in atti;
iii) ha dichiarato che il telegramma del 3.1.2014, con cui la ha contestato al l'assenza dal lavoro il giorno Parte_1 CP_1
28.12.2013, costituirebbe “il chiaro esercizio da parte della potestà del datore di lavoro nonché [evidenziarebbe N.d.R.] la consapevolezza, da parte della
Società, dell'esistenza dello stesso rapporto a tale data”; iv) ha rilevato che
“nessun rilievo assumono le contestazioni svolte dalla società in merito al sostanziale difetto di subordinazione nel concreto atteggiarsi del rapporto o al venir meno degli elementi tipici della subordinazione sulla base degli ampi poteri attributi al con la procura institoria (elementi valorizzati CP_1 dall'Inps in sede ispettiva al fine di non riconoscere ai fini previdenziali la sussistenza del predetto rapporto nel biennio dal 2012 al 2014) in quanto la
, posto il formale riconoscimento della natura subordinata del Parte_1 rapporto che si evince gli elementi sopra richiamati, avrebbe dovuto - al fine di sostenere l'insussistenza delle obbligazioni nascenti da tale contratto – offrire la prova della simulazione dello stesso, prova a carico della parte che intende farla valere e prova che la società opponente non ha fornito né si è offerta di fornire, non deducendo neanche idonee allegazioni in tal senso e limitandosi a sostenere l'insussistenza dei caratteri della subordinazione
(peraltro limitatamente al periodo oggetto dell'ispezione Inps) per effetto degli ampi poteri conferiti al e per la sua qualità di socio.”; v) ha CP_1 ritenuto non sufficientemente provata neanche la qualità di “amministratore di fatto” dedotta dell'opponente, né sulla base delle dichiarazioni testimoniali, né sulla scorta della documentazione in atti, che anzi, avrebbe rivelato “la sussistenza di un'amministrazione della società autonoma dallo stesso CP_1 ed anzi con questo entrata in conflitto”; vi) ha dichiarato che, in assenza della prova della simulazione del rapporto di lavoro a carico della Società, nessun rilievo potesse essere dato all'accertamento dell'Inps relativo al biennio 2012-
2014, che aveva ritenuto insussistenti in concreto i presupposti della subordinazione per gli anni oggetto di esame;
vii) ha rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto, nel caso di specie ha accertato che l'unico atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, fosse la comunicazione di dimissioni del 19.1.2016, allegata dal non essendo riuscita la parte opponente a provare la cessazione del CP_1 rapporto di lavoro in data antecedente al gennaio del 2016, rilevando che “il telegramma del 2.1.2014, in cui lo stesso ( rinuncia all'incarico CP_1 institorio conferitogli il 10.9.2012, è chiaramente ed espressamente limitato a tale incarico e, non implica certo la volontà di far cessare il rapporto di lavoro subordinato”; viii) ha infine soltanto parzialmente accolto l'eccezione dei diversi crediti opposti in compensazione, esclusivamente in relazione al pagamento delle spese di lite spettanti alla sulla base Parte_1 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento r.g.
47882/2015, dalla quale si evince un credito di € 3850,00, ritenendo invece soltanto genericamente allegati e non provati gli ulteriori crediti opposti in compensazione.
Avverso tale decisione, ha interposto appello chiedendo in Parte_1 via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e lamentando nel merito: 1) l'erroneità della decisione in merito all'accertata sussistenza di un rapporto di lavoro formale tra il e la Società; 2) l'errata CP_1 valutazione del CUD del 27/2/2016; 3) l'erronea valutazione dei crediti vantati dalla con particolare riferimento agli accertamenti dell'A.d.e. e Parte_1 della Guardia di Finanza;
4) l'errata e/o omessa valutazione degli accertamenti della Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino e della citazione a giudizio del 5) l'erronea valutazione delle dimissioni del del CP_1 CP_1
2/1/2014 e della diffida della del 3/1/2014; 6) l'omessa valutazione Parte_1 della insussistenza della pretesa creditizia dell'opposto; 7) l'errata valutazione della prescrizione del credito;
Si è costituito in giudizio sollevando in via preliminare CP_1
l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 342 e 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
13535 del 30/05/2018).
La lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una argomentata critica della decisione impugnata, formulando ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate.
L'appello è comunque infondato e deve essere respinto per le argomentazioni di seguito esposte.
Con i primi due motivi di gravame, che si ritiene possano essere trattati congiuntamente, l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la Società, basandosi sul CUD del 27/02/2016, che sarebbe stato CP_1 inviato soltanto in via prudenziale dalla a seguito Parte_1 dell'accertamento ispettivo INPS, omettendo invece di dare adeguato rilevo al successivo verbale ispettivo dello stesso INPS del 7/9/2016 che aveva disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro dal 1/9/2012 al 2/1/2014, e ritenuto non raggiunta la prova della subordinazione per il periodo successivo a 2/1/2014. Sostiene pertanto che la gravata sentenza, anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali, avrebbe dovuto dichiarare che il socio al 25% della CP_1 Pt_1
, gestiva di fatto sin dall'inizio quale Amministratore la società, e che
[...] tale attività gestoria fosse incompatibile con la presunta attività di lavoratore subordinato.
Il motivo non risulta condivisibile e non ha alcuna attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
Invero, la gravata decisione appare aver adeguatamente e scrupolosamente valutato la documentazione in esame, con particolare riferimento alle risultanze ispettive dell'Inps e della DTL di Frosinone, concludendo poi condivisibilmente per l'irrilevanza della stessa ai fini probatori.
Giova, infatti, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sul valore probatorio dei verbali ispettivi dell'Inps.
Afferma la Suprema Corte, che tali verbali, pur costituendo piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, non hanno invece alcun valore probatorio precostituito in merito a tutte le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. In tale ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve infatti passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova (ex multis Cass., n.
4182 del 2021)
Ebbene, ai verbali ispettivi predetti non può pertanto essere attribuito alcun valore probatorio precostituito, integrano gli stessi soltanto "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta. (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019).
Logica appare pertanto la valutazione effettuata dal primo giudice del suddetto verbale, laddove ha ritenuto che lo stesso, per sé solo, non poteva assurgere a prova dell'asserita inesistenza della subordinazione (peraltro limitamene al biennio 2012-2014), in assenza della prova della simulazione ex art. 1414 c.c. che la avrebbe dovuto fornire e non ha fornito, limitandosi di fatto a Pt_1 sostenere soltanto l'insussistenza dei caratteri della subordinazione per effetto degli ampi poteri gestori conferiti al e per la sua qualità di socio. Prova CP_1 che avrebbe dovuto estendersi sin dal sorgere del rapporto nel lontano 1996.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società appellante, il disconoscimento ispettivo per il periodo in questione risulta essere stato smentito e contraddetto non solo per fatti concludenti - consistiti nell'accantonamento datoriale delle somme destinate al trattamento di fine rapporto – ma anche dal telegramma con il quale la in data Parte_1
3.01.2014 ha provveduto a contestare al l'assenza dal lavoro per la CP_1 giornata del 28.12.2013.
Orbene, non può che condividersi, così come correttamente accertato dal primo giudice, che tale contestazione, abbia costituito << il chiaro esercizio della potestà del datore di lavoro, nonché la consapevolezza, da parte della società, dell'esistenza dello stesso rapporto a tale data, nonché appunto dall'emissione della Certificazione unica >>.
Alcun rilievo possono pertanto assumere, di fronte alla logicità della decisione del giudice di prime cure, le doglianze già sollevate dalla Società in primo grado - ed oggi meramente riproposte senza alcun valore innovativo – circa il sostanziale difetto di subordinazione nel concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, sulla base degli ampi poteri attribuiti all'appellato con la procura institoria.
Gli elementi offerti dalla Società appellante, infatti, non sono sufficienti ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro per la sola circostanza che il detenesse il 25% delle quote societarie e fosse stato investito per due CP_1 anni della procura Institoria;
lo si ripete il giudice ha argomentato compiutamente sugli “indici” della subordinazione che può, del resto assumere profili di attenuazione, ma che , non di meno, tale resta.
La costante giurisprudenza di legittimità, come peraltro già sottolineato dal primo giudice, ha infatti più volte chiarito come un rapporto lavorativo di natura subordinata si possa instaurare tra una società ed un soggetto titolare di quote della stessa (cfr. Cass. n. 36362/2021).
Mentre infatti, non è astrattamente configurabile la compatibilità tra la carica di presidente del Consiglio di amministrazione o di amministratore unico con la qualità di lavoro dipendente, la carica di socio di una società di capitali è invece perfettamente compatibile con quella di lavoratore dipendente della stessa società, se si accerta la sussistenza del vincolo di subordinazione e lo svolgimento di mansioni diverse o ulteriori rispetto a quelle proprie della carica sociale rivestita.
Nel caso di specie, poiché le dichiarazioni testimoniali, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sono state poco o nulla decisive se non per gli aspetti descrittivi delle attività lavorative svolte dal (addetto al CP_1 pagamento delle retribuzioni e si occupasse dell'assunzione del personale), si deve condividere la correttezza della decisione del primo giudice laddove ha concluso - sulla base del compendio probatorio raccolto - per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, valorizzando a tal proposito il comportamento concludente della Società, l'esternazione del suo potere direttivo sulla base della contestazione del giorno di assenza ingiustificata da parte del e l'emissione della Certificazione Unica, respingendo CP_1 conseguentemente il ricorso in opposizione.
Le certificazioni uniche, d'altronde, sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di legittimità (v. Cass. n. 10041/2017), al pari delle buste paga, hanno piena efficacia probatoria della sussistenza del rapporto di lavoro tra dipendente e datore, dal quale peraltro provengono, e sono sufficienti per poter ottenere il riconoscimento degli stipendi non percepiti ed il TFR.
Per quanto detto, i primi due motivi non risultano pertanto accoglibili.
Con il terzo ed il quarto motivo di appello, la relativamente Parte_1 alla statuizione sulla compensazione dei crediti, contesta poi l'erroneità della decisione per non aver valorizzato (neanche in via indiziaria), né gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate circa le somme extracontabili che il avrebbe incassato per euro 115.758 nell'anno 2012, né le imputazioni CP_1
a suo carico da parte della Procura della Repubblica di Cassino.
Anche tali doglianze non risultano meritevoli di pregio.
Come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, trattasi infatti di contestazioni generiche e limitate a paventare un inadempimento nella
“gestione” societaria del di cui nessuna prova l'opponente ha fornito, CP_1 imputando allo stesso la responsabilità di giudizi intentati da istituti di credito nei confronti della società, senza nulla dedurre in merito a quale sarebbe stato l'inadempimento specifico imputabile al né all'oggetto dei giudizi, CP_1 nonché alla relativa entità del credito fatto valere a tale titolo.
Il Tribunale di Cassino, in particolare, relativamente al procedimento penale a carico del risulta aver invero ben ha evidenziato la genericità di dette CP_1 contestazioni, rilevando peraltro, che la non avrebbe neanche Parte_1 dedotto ed allegato di essersi costituita parte civile.
Ancor più generico, come ben rilevato dalla gravata sentenza, appare poi il credito che l'appellante intende far discendere da supposti avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di cui non risulta indicazione specifica, né prova, considerando che parte opponete ha prodotto una serie di tre pagine estratte da diversi documenti dell'Agenzia delle Entrate da cui non
è possibile risalire al contenuto degli stessi.
A nulla vale pertanto l'attuale doglianza circa il mancato esame di tale documentazione, della quale, al contrario, emerge una dettagliata disamina e la relativa valutazione pur se non coincidente con i desiderata dell'appellante.
Con il quinto motivo di appello, la si duole dell'erronea Parte_1 valutazione da parte del primo giudice delle dimissioni presentate del CP_1 in data 2/1/2014 e della diffida della medesima del 3/1/2014 alla quale il primo
Giudice avrebbe erroneamente attribuito valore implicito di riconoscimento dell'esistenza di un rapporto lavorativo, non avvedendosi che la stessa era stata inviata in risposta alle dimissioni dalla carica di procuratore institorio del
CP_1
Anche tale motivo di impugnazione non coglie nel segno, in quanto sostenuto da argomentazioni illogiche e contraddittorie.
Risulta infatti, ictu oculi, l'incompatibilità tra il contenuto della suddetta diffida - con la quale si rammenta veniva contestata l'assenza dal lavoro del per la giornata del 28.12.2013 - ed un rapporto di lavoro di tipo CP_1 autonomo.
Tale contestazione, non può infatti che essere letta, al di là del nomen iuris che si voglia attribuire a tale atto, quale chiara estrinsecazione del potere disciplinare e gerarchico sussistente in capo alla Società nei confronti dell'appellato, e del conseguente vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della Società. Con il sesto motivo di gravame, la lamenta poi l'omessa Parte_1 valutazione della insussistenza della pretesa creditizia dell'opposto, deducendo sostanzialmente che il primo Giudice non avrebbe valutato elementi essenziali per la corretta risoluzione della fattispecie, quali: la circostanza che il fosse socio al 25% della;
il fatto che ne CP_1 Parte_1 sarebbe stato amministratore per lunghi anni (asseritamente sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali) e che dal 2012 avesse formalmente rivestito la carica di procuratore institorio.
Il motivo risulta assorbito dall'esame dei precedenti, che hanno già dettagliatamente esaminato tutte le citate circostanze e la loro irrilevanza ai fini dell'inquadramento del rapporto di lavoro come autonomo.
Da ultimo, con il settimo motivo, l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non prescritto il credito, non attribuendo valore decisivo alla circostanza in base alla quale < lavoro, ancorché inesistente, si è interrotto il 1/9/2012, quando l'opposto ha assunto la qualifica di procuratore institorio>> e che dopo CP_1 le dimissioni rassegnate il 2/01/2014, lo stesso non si sarebbe più recato presso la sede aziendale.
La Società deduce, inoltre, che il Tribunale di Cassino avrebbe erroneamente attribuito efficacia interruttiva alle dimissioni convalidate dal CPI di Frosinone in data 9 febbraio 2016, in assenza di prova circa la ricezione dell'atto interruttivo da parte della . Per tali ragioni, l'appellante sostiene Parte_1 che il credito avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, poiché l'unico atto interruttivo successivo alle dimissioni del 1° settembre 2012 risultava essere il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Cassino, avvenuto il 15 marzo 2018, e dunque oltre il termine di prescrizione.
Anche tale motivo di gravame non è fondato, in quanto, come correttamente osservato dal primo giudice, non essendo riuscito l'appellante a provare la cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle dimissioni del gennaio 2016, il termine prescrizionale quinquennale – il cui dies quo, giova ribadire, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro – risultava tempestivamente interrotto con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
A nulla può valere, altresì la contestazione riproposta anche in tale sede dalla , circa la mancata prova della ricezione delle dimissioni, in quanto Parte_1 come correttamente affermato dal giudice di prime cure “Nel caso di specie,
l'unico atto idoneo ad interrompere il rapporto di lavoro risulta come detto la comunicazione di dimissioni allegata da del 19.1.2016, pur in assenza CP_1 di evidenza della ricezione, ed in ogni caso la cessazione di tale rapporto non può certo farsi risalire al 9.9.2012, posto che di molto successivo è il telegramma con cui lo stesso datore di lavoro contesta al l'assenza CP_1 ingiustificata, né in tal senso può interpretarsi il telegramma di del CP_1
2.1.2014, in cui lo stesso rinuncia all'incarico institorio conferitogli il
10.9.2012, posto che lo stesso è chiaramente ed espressamente limitato a tale incarico, e non implica certo la volontà di far cessare il rapporto di lavoro subordinato.”
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del grado in favore di che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.985,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa