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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa FE BO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 878 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
(C.F.: ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv Salvatore Todaro giusta procura in atti
; Email_1
e
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
17/05/1975 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Giordano giusta procura in atti
; Email_2 ricorrenti
E CON L'INTERVENTO
pagina 1 di 3 del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il
Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
e premesso di aver contratto matrimonio il 5 Parte_1 Controparte_1 agosto 1995, hanno chiesto al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'istanza di trasformazione depositata l'1 luglio u.s.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 353/2019 del 3 aprile 2019, passata in giudicato (cfr. sentenza in atti); i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'istanza di trasformazione di cui si prende atto.
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alia in data 5 agosto 1995 tra nata ad [...] il [...] ed Controparte_1 nato ad [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1
Matrimonio del Comune di Alia dell'anno 1995 al n. 10 parte II serie A;
pagina 2 di 3 compensa integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 allorché diventerà definitiva.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale, il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
FE BO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa FE BO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 878 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
(C.F.: ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv Salvatore Todaro giusta procura in atti
; Email_1
e
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
17/05/1975 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Giordano giusta procura in atti
; Email_2 ricorrenti
E CON L'INTERVENTO
pagina 1 di 3 del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il
Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
e premesso di aver contratto matrimonio il 5 Parte_1 Controparte_1 agosto 1995, hanno chiesto al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'istanza di trasformazione depositata l'1 luglio u.s.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 353/2019 del 3 aprile 2019, passata in giudicato (cfr. sentenza in atti); i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'istanza di trasformazione di cui si prende atto.
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alia in data 5 agosto 1995 tra nata ad [...] il [...] ed Controparte_1 nato ad [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1
Matrimonio del Comune di Alia dell'anno 1995 al n. 10 parte II serie A;
pagina 2 di 3 compensa integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 allorché diventerà definitiva.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale, il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
FE BO
pagina 3 di 3