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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3445/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NI PICARDI Presidente dott. Massimiliano DE NI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3445/2016 promossa da:
IN OS (C.F. ), C.F._1
NA OS (C.F. ), C.F._2
LI LA OS (C.F. ), C.F._3
IC OS (C.F. ), C.F._4
RO NI OS (C.F. ), C.F._5
CR SC (C.F. , C.F._6 tutti, con il patrocinio dell'avv. GOTTARDO SERGIO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. GOTTARDO SERGIO
ATTORI contro
LIBETTA OS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDONA' C.F._7
MARIA PAOLA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
MARIA IA OS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO NI C.F._8 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 13 febbraio 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1430/2024 del 19.7.2024 il Tribunale di Vicenza così decideva:
“
1. DICHIARA sciolta la comunione ereditaria tra EV OS, IS EC OS, SS OS,
RT OV OS, NA OS, CR DE, ISbetta OS e RI PI OS avente ad oggetto il fabbricato rurale censito al Comune di Mason Vicentino, catasto fabbricati, foglio 12, mappali nn. 442 sub 2, sub 3 e 443 sub 2 ed i terreni agricoli censiti al catasto terreni del Comune di
Mason Vicentino, foglio 12, mappali nn. 13, 150, 207, 44 e 45.
2. ASSEGNA alle parti la piena proprietà esclusiva dei lotti così come individuati con separati colori dal consulente tecnico d'ufficio ing. LD nella propria relazione peritale depositata in data
25.9.2023, più precisamente nel proprio Elaborato n. 5 a pag. 5, in pieno recepimento del progetto divisionale dallo stesso stilato in corso di causa.
3. CONDANNA EV OS al pagamento di euro 752,09 in favore di IS EC OS a titolo di conguaglio.
4. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
5. SPESE al merito.
6. SI PUBBLICHI”.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di provvedere alla integrazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. NI LD e così dar corso al frazionamento dei fabbricati e terreni oggetto del compendio immobiliare diviso tra le parti così come da progetto divisionale recepito in sentenza.
Altresì veniva disposta integrazione di consulenza tecnica d'ufficio affinché venissero forniti al
Tribunale tutti gli elementi per provvedere alla costituzione della servitù di passaggio in favore dei fondi interclusi ex art. 1032 c.c..
L'ausiliario, ing. LD, depositava l'integrazione di perizia in data 31.1.2025 ed alla successiva udienza del 13.2.2025, senza indugio, le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni precedentemente depositati e la causa, ritenuta effettivamente matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Allo spirare dei termini assegnati, il Tribunale pronunciava sentenza.
* * *
La relazione peritale integrativa depositata dal c.t.u. ha confermato e documentato l'avvenuto frazionamento dei mappali nn. 44, 150 e 13 facenti parte del compendio immobiliare oggetto di causa, adeguandolo al progetto divisionale recepito in sentenza, compendio immobiliare indicato più precisamente come segue:
(i) mappale 13, metri quadri 4.922, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(ii) mappale n. 150, metri quadri 43.176, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(iii) mappale n. 207, metri quadri 20, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(iv) mappale n. 44, metri quadri 17.138, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune pagina 2 di 7 di Colceresa;
(v) mappale n. 45, metri quadri 7.979, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(vi) mappale n. 442, sub 2, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(vii) mappale n. 442 sub 3, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(viii) mappale n. 443, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
Ne discende che sovrapponendo la planimetria del compendio ereditario su base catastale antecedente alla divisione (cfr. relazione peritale ing. Baldin del 25.9.2023, p. 2) con la nuova planimetria allegata all'atto di frazionamento prot. n. 2025/20048 del 28/01/2025 depositato (cfr. elaborato n. 1 alla integrazione di perizia ing. LD del 31.1.2025, p. 29), la nomenclatura dei fondi è parzialmente mutata nella seguente:
(a) il mappale n. 442 (sub. 2 e sub. 3) è rimasto tale;
(b) il mappale n. 443 è rimasto tale;
(c) il mappale n. 45 è rimasto tale;
(d) il mappale n. 13 è divenuto il mappale n. 532 e n. 533;
(e) il mappale n. 44 è divenuto il mappale n. 534, n. 535 e n. 536;
(f) il mappale n. 150 è divenuto il mappale n. 537, n. 538, n. 539, n. 540, n. 541 e n. 542;
(g) il mappale n. 207 è rimasto tale.
Di talché, in particolare:
(1) EV OS va dichiarato proprietario dei fondi mappali nn. 442 sub 2 e sub 3 e 443, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(2) IS EC OS va dichiarata proprietaria dei fondi mappali nn. 536 e 542, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(3) SS OS va dichiarata proprietaria del fondo mappale n. 535, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(4) RT OV OS va dichiarato proprietario dei fondi mappali nn. 534 e 539, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(5) NA OS va dichiarata proprietaria del fondo mappale n. 541, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(6) CR DE va dichiarata proprietaria del fondo mappale n. 538, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(7) ISbetta OS va dichiarata proprietaria dei fondi mappali nn. 45, 533 e 537, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(8) RI PI OS va dichiarata proprietaria dei fondi mappali nn. 207, 532 e 540, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
Quanto invece alla servitù di accesso ai fondi interclusi, va data preferenza alla scelta tecnicamente più adeguata ai luoghi di causa ed all'uso che detto passaggio è destinato a svolgere (atteso che i fondi interclusi sono terreni agricoli). Va dunque confermata la preferenza espressa dallo stesso ausiliario pagina 3 di 7 ing. LD, cha ha aderito alla proposta del c.t.p. attoreo (geom. Zancan) sintetizzata graficamente nell'elaborato n. 2 bis allegato alla integrazione di perizia. Con la precisazione, che l'ausiliario non ha inteso recepire il proposto ampliamento della carrareccia (da 3 metri a 4 metri per i primi 240 metri di percorso), bensì ha recepito la richiesta del tecnico di parte di addolcire le due curve a 90° previste dal percorso sostituendole con un raggio di curvatura pari a circa 10 metri al fine di favorire il transito di mezzi agricoli senza intralci.
Ne discende che va costituita ex art. 1032 c.c. la seguente servitù di transito pedonale, carraia e con mezzi agricoli, per la larghezza di metri 3, per accedere e recedere dalla pubblica via Colombare (a nord):
(a) a favore del mappale n. 536, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 542, 535, 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(b) a favore del mappale n. 542, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 535, 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(c) a favore del mappale n. 535, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(d) a favore del mappale n. 541, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 535, 534, 539, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(e) a favore del mappale n. 534, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 539, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(f) a favore del mappale n. 539, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(g) a favore del mappale n. 538, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(h) a favore del mappale n. 540, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 538, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason
Vicentino, Comune di Colceresa;
(i) a favore del mappale n. 537, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 540, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason
Vicentino, Comune di Colceresa;
(l) a favore del mappale n. 533, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 532 e 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino,
Comune di Colceresa;
(m) a favore del mappale n. 532, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sul mappale n. 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa; pagina 4 di 7 (n) a favore del mappale n. 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sul mappale n. 532, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
Il tracciato della servitù di passaggio va nel dettaglio individuato come segue:
“La larghezza della strada di accesso costituente la servitù sarà pari a 3m, avrà inizio (a nord) da via
Colombare, con sviluppo dapprima verso sud per circa 97,5m in affiancamento - verso est - alla divisionale tra i mappali nn.9 e 45, poi virando ad est per circa 104m sino ad incrociare la nuova dividente tra i nuovi mappali nn. 532, e 533, per poi proseguire in direzione SSO, per circa 342,5m, a cavallo delle dividenti esistenti
La servitù terminerà in corrispondenza del nuovo mappale n.536, ove si attesterà, nel proprio limite ovest in corrispondenza della nuova dividente tra i mappali nn.535 e 536, mentre sul limite est in corrispondenza della dividente tra i mappali nn.541 e 542” (cfr. relazione integrativa ing. LD, p.
4).
Da ultimo, resta la regolamentazione delle spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico delle convenute ISbetta OS e RI PI OS per 2/3 del totale, tenuto conto dell'esito della decisione rispetto alle domande dalle stesse proposte di querela di falso e nullità del testamento olografo di
NI OS, pubblicato con atto rep. 114.816 racc. n. 19.687 del notaio Rinaldo Rinaldi del
22.5.1990, entrambe domande che sono state in effetti respinte. Vanno a tal fine seguiti i parametri di cui al DM 142/2022, valore della causa pari a quello stimato del compendio immobiliare ereditario dividendo (oltre euro 800.000,00), importi medi per ogni fase del giudizio. Sulle stesse parti convenute graveranno pertanto pure le spese di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. Ranoldi, espletata al fine di istruire le domande proposte dalle convenute, spese da dividersi in pari quota ciascuna, in uno con le spese di c.t.p. attoree, documentate e dovute per l'importo di euro 1.464,00 (cfr. doc. 15 attori, al netto degli acconti versati al c.t.u.).
Le restanti spese di lite, quota parte di 1/3, vanno invece integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che tutte hanno aderito alla domanda di divisione proposta. Stessa eguale sorte per le spese della consulenza tecnica d'ufficio, anche integrativa, redatta dall'ing. LD, spese che vanno poste a carico delle parti in solido ed in pari quota (secondo le quote di proprietà accertate per ciascuno) nei rapporti interni. Spese di c.t.p. in quest'ultimo caso compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero
3445/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA, all'esito del frazionamento di cui all'elaborato n. 1 allegato alla relazione integrativa dell'ing. LD del 31.1.2025 da intendersi qui espressamente richiamato, che:
(1) EV OS è divenuto proprietario dei fondi mappali nn. 442 sub 2 e sub 3 e 443, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(2) IS EC OS è divenuta proprietaria dei fondi mappali nn. 536 e 542, foglio 12, catasto terreni, pagina 5 di 7 sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(3) SS OS è divenuta proprietaria del fondo mappale n. 535, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(4) RT OV OS è divenuto proprietario dei fondi mappali nn. 534 e 539, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(5) NA OS è divenuta proprietaria del fondo mappale n. 541, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(6) CR DE è divenuta proprietaria del fondo mappale n. 538, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(7) ISbetta OS è divenuta proprietaria dei fondi mappali nn. 45, 533 e 537, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(8) RI PI OS è divenuta proprietaria dei fondi mappali nn. 207, 532 e 540, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
2. COSTITUISCE ex art. 1032 c.c. la servitù di passaggio pedonale, carraia e con mezzi agricoli, con tracciato descritto dall'elaborato n. 2 bis allegato alla relazione integrativa dell'ing. LD del
31.1.2025, precisando che la “larghezza della strada di accesso costituente la servitù sarà pari a 3m, avrà inizio (a nord) da via Colombare, con sviluppo dapprima verso sud per circa 97,5m in affiancamento - verso est - alla divisionale tra i mappali nn.9 e 45, poi virando ad est per circa 104m sino ad incrociare la nuova dividente tra i nuovi mappali nn. 532, e 533, per poi proseguire in direzione SSO, per circa 342,5m, a cavallo delle dividenti esistenti. La servitù terminerà in corrispondenza del nuovo mappale n.536, ove si attesterà, nel proprio limite ovest in corrispondenza della nuova dividente tra i mappali nn.535 e 536, mentre sul limite est in corrispondenza della dividente tra i mappali nn.541 e 542” (cfr. relazione integrativa ing. LD, p. 4). La servitù è dunque costituita come segue:
(a) a favore del mappale n. 536, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 542, 535, 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(b) a favore del mappale n. 542, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 535, 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(c) a favore del mappale n. 535, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(d) a favore del mappale n. 541, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 535, 534, 539, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(e) a favore del mappale n. 534, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 539, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(f) a favore del mappale n. 539, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(g) a favore del mappale n. 538, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di pagina 6 di 7 Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(h) a favore del mappale n. 540, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 538, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason
Vicentino, Comune di Colceresa;
(i) a favore del mappale n. 537, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 540, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason
Vicentino, Comune di Colceresa;
(l) a favore del mappale n. 533, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 532 e 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino,
Comune di Colceresa;
(m) a favore del mappale n. 532, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sul mappale n. 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(n) a favore del mappale n. 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sul mappale n. 532, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
3. CONDANNA ISbetta OS e RI PI OS, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di EV OS, IS EC OS, SS OS, RT OV OS, NA OS e
CR DE, nella misura di 2/3 della cifra che immediatamente segue determinata per l'intero: euro 29.193,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, euro 1.195,65 per anticipazioni ed infine
Iva e Cassa come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio del dott. Ranoldi e le spese di c.t.p. attoree pari ad euro 1.464,00 integralmente a carico di ISbetta OS e RI PI OS, in solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni.
5. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti nella restante misura di 1/3 della somma determinata per l'intero di cui al punto 3 del presente capo che precede.
6. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. LD, anche quella integrativa, a carico di tutte le parti in solido tra loro ed in quota pari alla singola quota accertata di proprietà sull'intero compendio quanto ai rapporti interni. Spese di c.t.p. altresì compensate tra le parti.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, all'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
NI Picardi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NI PICARDI Presidente dott. Massimiliano DE NI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3445/2016 promossa da:
IN OS (C.F. ), C.F._1
NA OS (C.F. ), C.F._2
LI LA OS (C.F. ), C.F._3
IC OS (C.F. ), C.F._4
RO NI OS (C.F. ), C.F._5
CR SC (C.F. , C.F._6 tutti, con il patrocinio dell'avv. GOTTARDO SERGIO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. GOTTARDO SERGIO
ATTORI contro
LIBETTA OS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDONA' C.F._7
MARIA PAOLA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
MARIA IA OS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO NI C.F._8 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 13 febbraio 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1430/2024 del 19.7.2024 il Tribunale di Vicenza così decideva:
“
1. DICHIARA sciolta la comunione ereditaria tra EV OS, IS EC OS, SS OS,
RT OV OS, NA OS, CR DE, ISbetta OS e RI PI OS avente ad oggetto il fabbricato rurale censito al Comune di Mason Vicentino, catasto fabbricati, foglio 12, mappali nn. 442 sub 2, sub 3 e 443 sub 2 ed i terreni agricoli censiti al catasto terreni del Comune di
Mason Vicentino, foglio 12, mappali nn. 13, 150, 207, 44 e 45.
2. ASSEGNA alle parti la piena proprietà esclusiva dei lotti così come individuati con separati colori dal consulente tecnico d'ufficio ing. LD nella propria relazione peritale depositata in data
25.9.2023, più precisamente nel proprio Elaborato n. 5 a pag. 5, in pieno recepimento del progetto divisionale dallo stesso stilato in corso di causa.
3. CONDANNA EV OS al pagamento di euro 752,09 in favore di IS EC OS a titolo di conguaglio.
4. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
5. SPESE al merito.
6. SI PUBBLICHI”.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di provvedere alla integrazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. NI LD e così dar corso al frazionamento dei fabbricati e terreni oggetto del compendio immobiliare diviso tra le parti così come da progetto divisionale recepito in sentenza.
Altresì veniva disposta integrazione di consulenza tecnica d'ufficio affinché venissero forniti al
Tribunale tutti gli elementi per provvedere alla costituzione della servitù di passaggio in favore dei fondi interclusi ex art. 1032 c.c..
L'ausiliario, ing. LD, depositava l'integrazione di perizia in data 31.1.2025 ed alla successiva udienza del 13.2.2025, senza indugio, le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni precedentemente depositati e la causa, ritenuta effettivamente matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Allo spirare dei termini assegnati, il Tribunale pronunciava sentenza.
* * *
La relazione peritale integrativa depositata dal c.t.u. ha confermato e documentato l'avvenuto frazionamento dei mappali nn. 44, 150 e 13 facenti parte del compendio immobiliare oggetto di causa, adeguandolo al progetto divisionale recepito in sentenza, compendio immobiliare indicato più precisamente come segue:
(i) mappale 13, metri quadri 4.922, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(ii) mappale n. 150, metri quadri 43.176, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(iii) mappale n. 207, metri quadri 20, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(iv) mappale n. 44, metri quadri 17.138, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune pagina 2 di 7 di Colceresa;
(v) mappale n. 45, metri quadri 7.979, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(vi) mappale n. 442, sub 2, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(vii) mappale n. 442 sub 3, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(viii) mappale n. 443, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
Ne discende che sovrapponendo la planimetria del compendio ereditario su base catastale antecedente alla divisione (cfr. relazione peritale ing. Baldin del 25.9.2023, p. 2) con la nuova planimetria allegata all'atto di frazionamento prot. n. 2025/20048 del 28/01/2025 depositato (cfr. elaborato n. 1 alla integrazione di perizia ing. LD del 31.1.2025, p. 29), la nomenclatura dei fondi è parzialmente mutata nella seguente:
(a) il mappale n. 442 (sub. 2 e sub. 3) è rimasto tale;
(b) il mappale n. 443 è rimasto tale;
(c) il mappale n. 45 è rimasto tale;
(d) il mappale n. 13 è divenuto il mappale n. 532 e n. 533;
(e) il mappale n. 44 è divenuto il mappale n. 534, n. 535 e n. 536;
(f) il mappale n. 150 è divenuto il mappale n. 537, n. 538, n. 539, n. 540, n. 541 e n. 542;
(g) il mappale n. 207 è rimasto tale.
Di talché, in particolare:
(1) EV OS va dichiarato proprietario dei fondi mappali nn. 442 sub 2 e sub 3 e 443, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(2) IS EC OS va dichiarata proprietaria dei fondi mappali nn. 536 e 542, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(3) SS OS va dichiarata proprietaria del fondo mappale n. 535, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(4) RT OV OS va dichiarato proprietario dei fondi mappali nn. 534 e 539, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(5) NA OS va dichiarata proprietaria del fondo mappale n. 541, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(6) CR DE va dichiarata proprietaria del fondo mappale n. 538, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(7) ISbetta OS va dichiarata proprietaria dei fondi mappali nn. 45, 533 e 537, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(8) RI PI OS va dichiarata proprietaria dei fondi mappali nn. 207, 532 e 540, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
Quanto invece alla servitù di accesso ai fondi interclusi, va data preferenza alla scelta tecnicamente più adeguata ai luoghi di causa ed all'uso che detto passaggio è destinato a svolgere (atteso che i fondi interclusi sono terreni agricoli). Va dunque confermata la preferenza espressa dallo stesso ausiliario pagina 3 di 7 ing. LD, cha ha aderito alla proposta del c.t.p. attoreo (geom. Zancan) sintetizzata graficamente nell'elaborato n. 2 bis allegato alla integrazione di perizia. Con la precisazione, che l'ausiliario non ha inteso recepire il proposto ampliamento della carrareccia (da 3 metri a 4 metri per i primi 240 metri di percorso), bensì ha recepito la richiesta del tecnico di parte di addolcire le due curve a 90° previste dal percorso sostituendole con un raggio di curvatura pari a circa 10 metri al fine di favorire il transito di mezzi agricoli senza intralci.
Ne discende che va costituita ex art. 1032 c.c. la seguente servitù di transito pedonale, carraia e con mezzi agricoli, per la larghezza di metri 3, per accedere e recedere dalla pubblica via Colombare (a nord):
(a) a favore del mappale n. 536, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 542, 535, 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(b) a favore del mappale n. 542, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 535, 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(c) a favore del mappale n. 535, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(d) a favore del mappale n. 541, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 535, 534, 539, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(e) a favore del mappale n. 534, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 539, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(f) a favore del mappale n. 539, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(g) a favore del mappale n. 538, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(h) a favore del mappale n. 540, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 538, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason
Vicentino, Comune di Colceresa;
(i) a favore del mappale n. 537, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 540, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason
Vicentino, Comune di Colceresa;
(l) a favore del mappale n. 533, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 532 e 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino,
Comune di Colceresa;
(m) a favore del mappale n. 532, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sul mappale n. 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa; pagina 4 di 7 (n) a favore del mappale n. 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sul mappale n. 532, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
Il tracciato della servitù di passaggio va nel dettaglio individuato come segue:
“La larghezza della strada di accesso costituente la servitù sarà pari a 3m, avrà inizio (a nord) da via
Colombare, con sviluppo dapprima verso sud per circa 97,5m in affiancamento - verso est - alla divisionale tra i mappali nn.9 e 45, poi virando ad est per circa 104m sino ad incrociare la nuova dividente tra i nuovi mappali nn. 532, e 533, per poi proseguire in direzione SSO, per circa 342,5m, a cavallo delle dividenti esistenti
La servitù terminerà in corrispondenza del nuovo mappale n.536, ove si attesterà, nel proprio limite ovest in corrispondenza della nuova dividente tra i mappali nn.535 e 536, mentre sul limite est in corrispondenza della dividente tra i mappali nn.541 e 542” (cfr. relazione integrativa ing. LD, p.
4).
Da ultimo, resta la regolamentazione delle spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico delle convenute ISbetta OS e RI PI OS per 2/3 del totale, tenuto conto dell'esito della decisione rispetto alle domande dalle stesse proposte di querela di falso e nullità del testamento olografo di
NI OS, pubblicato con atto rep. 114.816 racc. n. 19.687 del notaio Rinaldo Rinaldi del
22.5.1990, entrambe domande che sono state in effetti respinte. Vanno a tal fine seguiti i parametri di cui al DM 142/2022, valore della causa pari a quello stimato del compendio immobiliare ereditario dividendo (oltre euro 800.000,00), importi medi per ogni fase del giudizio. Sulle stesse parti convenute graveranno pertanto pure le spese di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. Ranoldi, espletata al fine di istruire le domande proposte dalle convenute, spese da dividersi in pari quota ciascuna, in uno con le spese di c.t.p. attoree, documentate e dovute per l'importo di euro 1.464,00 (cfr. doc. 15 attori, al netto degli acconti versati al c.t.u.).
Le restanti spese di lite, quota parte di 1/3, vanno invece integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che tutte hanno aderito alla domanda di divisione proposta. Stessa eguale sorte per le spese della consulenza tecnica d'ufficio, anche integrativa, redatta dall'ing. LD, spese che vanno poste a carico delle parti in solido ed in pari quota (secondo le quote di proprietà accertate per ciascuno) nei rapporti interni. Spese di c.t.p. in quest'ultimo caso compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero
3445/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA, all'esito del frazionamento di cui all'elaborato n. 1 allegato alla relazione integrativa dell'ing. LD del 31.1.2025 da intendersi qui espressamente richiamato, che:
(1) EV OS è divenuto proprietario dei fondi mappali nn. 442 sub 2 e sub 3 e 443, foglio 12, catasto fabbricati, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(2) IS EC OS è divenuta proprietaria dei fondi mappali nn. 536 e 542, foglio 12, catasto terreni, pagina 5 di 7 sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(3) SS OS è divenuta proprietaria del fondo mappale n. 535, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(4) RT OV OS è divenuto proprietario dei fondi mappali nn. 534 e 539, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(5) NA OS è divenuta proprietaria del fondo mappale n. 541, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(6) CR DE è divenuta proprietaria del fondo mappale n. 538, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(7) ISbetta OS è divenuta proprietaria dei fondi mappali nn. 45, 533 e 537, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(8) RI PI OS è divenuta proprietaria dei fondi mappali nn. 207, 532 e 540, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
2. COSTITUISCE ex art. 1032 c.c. la servitù di passaggio pedonale, carraia e con mezzi agricoli, con tracciato descritto dall'elaborato n. 2 bis allegato alla relazione integrativa dell'ing. LD del
31.1.2025, precisando che la “larghezza della strada di accesso costituente la servitù sarà pari a 3m, avrà inizio (a nord) da via Colombare, con sviluppo dapprima verso sud per circa 97,5m in affiancamento - verso est - alla divisionale tra i mappali nn.9 e 45, poi virando ad est per circa 104m sino ad incrociare la nuova dividente tra i nuovi mappali nn. 532, e 533, per poi proseguire in direzione SSO, per circa 342,5m, a cavallo delle dividenti esistenti. La servitù terminerà in corrispondenza del nuovo mappale n.536, ove si attesterà, nel proprio limite ovest in corrispondenza della nuova dividente tra i mappali nn.535 e 536, mentre sul limite est in corrispondenza della dividente tra i mappali nn.541 e 542” (cfr. relazione integrativa ing. LD, p. 4). La servitù è dunque costituita come segue:
(a) a favore del mappale n. 536, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 542, 535, 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(b) a favore del mappale n. 542, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 535, 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(c) a favore del mappale n. 535, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 534, 539, 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(d) a favore del mappale n. 541, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 535, 534, 539, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(e) a favore del mappale n. 534, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 539, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(f) a favore del mappale n. 539, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 538, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(g) a favore del mappale n. 538, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di pagina 6 di 7 Colceresa e gravante sui mappali nn. 541, 540, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione
Mason Vicentino, Comune di Colceresa;
(h) a favore del mappale n. 540, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 538, 537, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason
Vicentino, Comune di Colceresa;
(i) a favore del mappale n. 537, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 540, 533, 532, 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason
Vicentino, Comune di Colceresa;
(l) a favore del mappale n. 533, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sui mappali nn. 532 e 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino,
Comune di Colceresa;
(m) a favore del mappale n. 532, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sul mappale n. 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa;
(n) a favore del mappale n. 45, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di
Colceresa e gravante sul mappale n. 532, foglio 12, catasto terreni, sezione Mason Vicentino, Comune di Colceresa.
3. CONDANNA ISbetta OS e RI PI OS, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di EV OS, IS EC OS, SS OS, RT OV OS, NA OS e
CR DE, nella misura di 2/3 della cifra che immediatamente segue determinata per l'intero: euro 29.193,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, euro 1.195,65 per anticipazioni ed infine
Iva e Cassa come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio del dott. Ranoldi e le spese di c.t.p. attoree pari ad euro 1.464,00 integralmente a carico di ISbetta OS e RI PI OS, in solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni.
5. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti nella restante misura di 1/3 della somma determinata per l'intero di cui al punto 3 del presente capo che precede.
6. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. LD, anche quella integrativa, a carico di tutte le parti in solido tra loro ed in quota pari alla singola quota accertata di proprietà sull'intero compendio quanto ai rapporti interni. Spese di c.t.p. altresì compensate tra le parti.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, all'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
NI Picardi
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