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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17327 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36857/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice CO LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nato a [...], Massachusetts (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 29.05.1981, nata a [...], Maine (Stati Uniti Parte_2
d'America) il 07.10.1985, il primo anche in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del minore, con loro residente, nato ad Parte_3
Arlington, Virginia (Stati Uniti d'America) il 06.11.2019, nato a [...], Parte_1
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 03.09.1951, nata a [...], Parte_4
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 14.12.1955 , con il patrocinio dell'avv. Marco Permunian.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da (altrimenti conosciuto come Persona_1 Persona_2
), cittadino italiano nato a [...] in data [...],
[...] successivamente emigrato negli Stati Uniti ed ivi deceduto, dopo essersi naturalizzato cittadino italiano nel 1959, ovvero dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio.
Il convenuto, non si è costituito. CP_1
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dai ricorrenti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato atto delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di svariati anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti - spese compensate
Così deciso in Roma, in data 9 dicembre 2025
il giudice
CO LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice CO LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nato a [...], Massachusetts (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 29.05.1981, nata a [...], Maine (Stati Uniti Parte_2
d'America) il 07.10.1985, il primo anche in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del minore, con loro residente, nato ad Parte_3
Arlington, Virginia (Stati Uniti d'America) il 06.11.2019, nato a [...], Parte_1
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 03.09.1951, nata a [...], Parte_4
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 14.12.1955 , con il patrocinio dell'avv. Marco Permunian.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da (altrimenti conosciuto come Persona_1 Persona_2
), cittadino italiano nato a [...] in data [...],
[...] successivamente emigrato negli Stati Uniti ed ivi deceduto, dopo essersi naturalizzato cittadino italiano nel 1959, ovvero dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio.
Il convenuto, non si è costituito. CP_1
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dai ricorrenti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato atto delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di svariati anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti - spese compensate
Così deciso in Roma, in data 9 dicembre 2025
il giudice
CO LE