Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 19/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG 57/2024
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 17 giugno 2025
PROC. N. 57/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Nicolino Musacchio e Michele Giglio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Larino, alla p.zza dei Frentani n. 25, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato sino al termine delle attività
didattiche, proponeva ricorso per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121,
della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00), per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, eccependo la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo
Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e degli artt. 63 e 64 CCNL
Comparto Scuola.
Nonostante la regolarità della notifica, il non si Controparte_1 costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
2.Il ricorso è fondato.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
Ebbene, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Ed, ancora, il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per
motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I citati decreti hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, in tal modo escludendo dall'accesso al beneficio i docenti precari.
Tuttavia, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro, la quale, con sentenza n.
29961 del 27/10/2023 (anche in seguito all'ordinanza della Corte di Giustizia Europea VI
Sezione del 18 maggio 2022), ha affermato che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo,
sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle
attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni
al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati
in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di
maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono
chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la
durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. (…) L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di
cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i
casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la
registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura
contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie ed alla luce della giurisprudenza riportata,
deve ritenersi violata la clausola 4 dell'Accordo quadro: tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole,
soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo nominale annuo di € 500,00 (cinquecento/00), con conseguente condanna della parte resistente a mettere a disposizione delle parti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, essendo detto importo “finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi 121-124 dell'art 1 della legge n. 107/2015”.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in riferimento alle fasi espletate (esclusa istruttoria) secondo i parametri minimi, tenuto conto del carattere seriale e non complesso del giudizio.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di totali €
1.000,00 e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2. Condanna il , in persona del a Controparte_1 CP_2
pagare in favore di le spese di lite, liquidate in € 258,00 per Parte_1
compensi, € 21,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione ai procuratori antistatari.
Larino, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella