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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 299/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RIBET ANTONIO MARIA e dall'Avv. LUCIBELLO ANDREA;
ATTRICE contro
Controparte_1
[...]
(C.F. ) e per essa quale mandataria con
[...] P.IVA_1
rappresentanza la Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dall'Avv. BURCHIELLI RITA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione – usura bancaria. Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 09.12.2024, per parte convenuta, come da nota del 19.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle memorie depositate da parte attrice in data 04.07.2024, perché depositate oltre i termini perentori previsti dall'art. 171ter c.p.c.
Invero, ai sensi del richiamato articolo, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal D. Lgs. n. 164/2024, “Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”.
Posto che l'udienza di comparizione è stata celebrata il 09.07.2024, l'ultimo termine per le memorie integrative è scaduto il 29.06.2024.
Dunque, la memoria depositata da parte attrice il 04.07.2024 risulta tardiva e, come tale, inammissibile, sicché il contenuto della stessa non sarà considerato ai fini della decisione.
Ciò chiarito, la parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato il 17.02.2024, fondato sul mutuo del 19.02.2014 concluso tra la
[...]
quale mutuante, , quale mutuataria e Controparte_3 Parte_1
datrice di ipoteca, e quale fideiussore, rassegnando le Controparte_4 seguenti conclusioni nel merito: “Piacca all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto impugnato per inammissibile indicazione delle somme in esso contenute evidenzianti illegittime pratiche a carattere usuraio”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato una discordanza tra l'ammontare del capitale e degli interessi indicati nel precetto opposto, recante la data del 05.01.2024, e in quello datato 14.06.2019, precedentemente notificato all'attrice, sostenendo che la banca abbia applicato illegittimamente interessi di natura usuraria, usura desumibile dalla richiamata discordanza tra l'ammontare dei crediti azionati con i due precetti richiamati (cfr. all.ti 5 e 6 fasc. convenuta).
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, allegando compiutamente le modalità di computo dei crediti azionati.
Le domande di parte attrice vanno respinte, in quanto infondate.
In punto di diritto, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di riparto dell'onere della prova nell'azione volta ad accertare l'usurarietà degli interessi contrattuali, ha statuito che “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Civ. S.U. n. 19597/2020, intervenuta in materia di usurarietà degli interessi moratori con considerazioni, sul piano del riparto dell'onere della prova, di carattere generale;
Cass. Civ. n. 8883/2020; Cass.
Civ. n. 35012/2023; Cass. Civ. n. 27545/2023 che evidenzia l'esigenza che sia prodotta dall'attore almeno una CTP che illustri il superamento del tasso soglia;
Cass. Civ. n. 26525/2024). Alla stregua del principio sopra richiamato, deve ritenersi che la parte attrice non abbia fornito alcuna allegazione e prova necessari per sostenere la tesi dell'usurarietà degli interessi richiesti dalla parte convenuta.
Invero, l'attrice non ha allegato quale sia la clausola negoziale che stabilirebbe tassi usurari, quale sia il tasso di interesse applicato, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, quale sia il D.M. di riferimento per valutare l'usurarietà degli interessi relativi al contratto dedotto, né quale sia stata l'entità dello scostamento dal tasso soglia nel caso di specie.
Inoltre, la parte attrice non ha prodotto alcuna consulenza tecnica di parte finalizzata all'illustrazione degli elementi fattuali e negoziali idonei a sostenere la natura usuraria degli interessi richiesti dalla convenuta.
Va inoltre osservato che la banca convenuta con la comparsa ha illustrato compiutamente i criteri di computo degli importi richiesti e le ragioni della discordanza lamentata da parte attrice, producendo appositi saldaconti, e la parte attrice non ha formulato alcuna tempestiva contestazione alle allegazioni della convenuta, non avendo depositato memorie integrative.
In definitiva, la domanda proposta dall'attrice, volta ad accertare la usurarietà degli interessi domandati dalla convenuta, appare generica e carente sul piano assertivo e probatorio, sicché la stessa è da ritenersi infondata.
Quanto al fatto che l'odierna attrice ha ceduto con atto di compravendita del
25.07.2019 gli immobili concessi in ipoteca alla banca mutuante a CP_4
deve rilevarsi la totale irrilevanza di tale accadimento ai fini della
[...]
sussistenza del diritto ad agire esecutivamente della convenuta, stante il diritto di sequela che connota il diritto di ipoteca.
Infine, va osservato che nella comparsa conclusionale l'attrice ha compiuto un riferimento alla possibile natura anatocistica degli interessi richiesti dalla convenuta, con deduzioni radicalmente generiche, riprendendo le argomentazioni già spese a sostegno dell'usurarietà degli interessi nell'atto di citazione, sicché il motivo di opposizione va respinto.
In conclusione, le domande attoree vanno respinte, poiché infondate.
Non può accogliersi invece l'istanza di condanna per lite temeraria avanzata dalla parte convenuta nei confronti dell'attrice.
Invero, la domanda di condanna per lite temeraria presuppone l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della parte contro cui viene proposta e del pregiudizio risarcibile (cfr. Cass. Civ. n. 21570/2012). Ebbene, su tali profili la parte convenuta non ha formulato deduzioni specifiche sicché la domanda va rigettata perché generica in relazione ai fatti posti a fondamento della stessa.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e del valore della controversia, da computare in base al valore del credito contestato (378.293,62 euro).
Va rilevato che il difensore di parte convenuta ha chiesto, con nota spese,
l'applicazione dei minimi tariffari, chiedendo tuttavia la liquidazione anche del compenso della fase istruttoria.
Tale ultimo compenso non può essere riconosciuto per le ragioni sopra enunciate, mentre per i restanti compensi richiesti, è possibile accogliere le richieste del difensore, liquidando i compensi secondo i minimi tariffari.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 299/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 6.023,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 299/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RIBET ANTONIO MARIA e dall'Avv. LUCIBELLO ANDREA;
ATTRICE contro
Controparte_1
[...]
(C.F. ) e per essa quale mandataria con
[...] P.IVA_1
rappresentanza la Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dall'Avv. BURCHIELLI RITA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione – usura bancaria. Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 09.12.2024, per parte convenuta, come da nota del 19.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle memorie depositate da parte attrice in data 04.07.2024, perché depositate oltre i termini perentori previsti dall'art. 171ter c.p.c.
Invero, ai sensi del richiamato articolo, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal D. Lgs. n. 164/2024, “Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”.
Posto che l'udienza di comparizione è stata celebrata il 09.07.2024, l'ultimo termine per le memorie integrative è scaduto il 29.06.2024.
Dunque, la memoria depositata da parte attrice il 04.07.2024 risulta tardiva e, come tale, inammissibile, sicché il contenuto della stessa non sarà considerato ai fini della decisione.
Ciò chiarito, la parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato il 17.02.2024, fondato sul mutuo del 19.02.2014 concluso tra la
[...]
quale mutuante, , quale mutuataria e Controparte_3 Parte_1
datrice di ipoteca, e quale fideiussore, rassegnando le Controparte_4 seguenti conclusioni nel merito: “Piacca all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto impugnato per inammissibile indicazione delle somme in esso contenute evidenzianti illegittime pratiche a carattere usuraio”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato una discordanza tra l'ammontare del capitale e degli interessi indicati nel precetto opposto, recante la data del 05.01.2024, e in quello datato 14.06.2019, precedentemente notificato all'attrice, sostenendo che la banca abbia applicato illegittimamente interessi di natura usuraria, usura desumibile dalla richiamata discordanza tra l'ammontare dei crediti azionati con i due precetti richiamati (cfr. all.ti 5 e 6 fasc. convenuta).
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, allegando compiutamente le modalità di computo dei crediti azionati.
Le domande di parte attrice vanno respinte, in quanto infondate.
In punto di diritto, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di riparto dell'onere della prova nell'azione volta ad accertare l'usurarietà degli interessi contrattuali, ha statuito che “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Civ. S.U. n. 19597/2020, intervenuta in materia di usurarietà degli interessi moratori con considerazioni, sul piano del riparto dell'onere della prova, di carattere generale;
Cass. Civ. n. 8883/2020; Cass.
Civ. n. 35012/2023; Cass. Civ. n. 27545/2023 che evidenzia l'esigenza che sia prodotta dall'attore almeno una CTP che illustri il superamento del tasso soglia;
Cass. Civ. n. 26525/2024). Alla stregua del principio sopra richiamato, deve ritenersi che la parte attrice non abbia fornito alcuna allegazione e prova necessari per sostenere la tesi dell'usurarietà degli interessi richiesti dalla parte convenuta.
Invero, l'attrice non ha allegato quale sia la clausola negoziale che stabilirebbe tassi usurari, quale sia il tasso di interesse applicato, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, quale sia il D.M. di riferimento per valutare l'usurarietà degli interessi relativi al contratto dedotto, né quale sia stata l'entità dello scostamento dal tasso soglia nel caso di specie.
Inoltre, la parte attrice non ha prodotto alcuna consulenza tecnica di parte finalizzata all'illustrazione degli elementi fattuali e negoziali idonei a sostenere la natura usuraria degli interessi richiesti dalla convenuta.
Va inoltre osservato che la banca convenuta con la comparsa ha illustrato compiutamente i criteri di computo degli importi richiesti e le ragioni della discordanza lamentata da parte attrice, producendo appositi saldaconti, e la parte attrice non ha formulato alcuna tempestiva contestazione alle allegazioni della convenuta, non avendo depositato memorie integrative.
In definitiva, la domanda proposta dall'attrice, volta ad accertare la usurarietà degli interessi domandati dalla convenuta, appare generica e carente sul piano assertivo e probatorio, sicché la stessa è da ritenersi infondata.
Quanto al fatto che l'odierna attrice ha ceduto con atto di compravendita del
25.07.2019 gli immobili concessi in ipoteca alla banca mutuante a CP_4
deve rilevarsi la totale irrilevanza di tale accadimento ai fini della
[...]
sussistenza del diritto ad agire esecutivamente della convenuta, stante il diritto di sequela che connota il diritto di ipoteca.
Infine, va osservato che nella comparsa conclusionale l'attrice ha compiuto un riferimento alla possibile natura anatocistica degli interessi richiesti dalla convenuta, con deduzioni radicalmente generiche, riprendendo le argomentazioni già spese a sostegno dell'usurarietà degli interessi nell'atto di citazione, sicché il motivo di opposizione va respinto.
In conclusione, le domande attoree vanno respinte, poiché infondate.
Non può accogliersi invece l'istanza di condanna per lite temeraria avanzata dalla parte convenuta nei confronti dell'attrice.
Invero, la domanda di condanna per lite temeraria presuppone l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della parte contro cui viene proposta e del pregiudizio risarcibile (cfr. Cass. Civ. n. 21570/2012). Ebbene, su tali profili la parte convenuta non ha formulato deduzioni specifiche sicché la domanda va rigettata perché generica in relazione ai fatti posti a fondamento della stessa.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e del valore della controversia, da computare in base al valore del credito contestato (378.293,62 euro).
Va rilevato che il difensore di parte convenuta ha chiesto, con nota spese,
l'applicazione dei minimi tariffari, chiedendo tuttavia la liquidazione anche del compenso della fase istruttoria.
Tale ultimo compenso non può essere riconosciuto per le ragioni sopra enunciate, mentre per i restanti compensi richiesti, è possibile accogliere le richieste del difensore, liquidando i compensi secondo i minimi tariffari.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 299/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 6.023,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia