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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 13 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4283/2019 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, Parte_1
giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in
[...]
persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Alessandra Meliadò;
RESISTENTI
e , rappresentate e difese Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Massimiliano Fabio.
CONTROINTERESSATE
OGGETTO: assegnazione sede di servizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.08.2019 e contestuale istanza cautelare Parte_1
chiedeva la disapplicazione del calendario di convocazione per il 9 agosto 2019, per le
1 operazioni di assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2019/2020, nella parte in cui consentiva la scelta esclusivamente sulla base delle vacanze successive alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2018/2019 senza considerare i posti vacanti per l'a.s. 2019/2020 e del successivo calendario del 13 agosto 2019, per le operazioni di assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2019/2020, nella parte in cui ometteva di convocare la ricorrente nonostante fossero sopravvenute nuove disponibilità di sedi.
Esponeva: che la stessa era vincitrice del concorso bandito dal giusto D.D. n. CP_4
85/2018; che sulla base di tale qualità in data 30 aprile 2019, era stata destinataria di proposta di ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.D. 85/18 per la classe di concorso ADMM – Sostegno nella scuola Secondaria di I grado;
che alla stessa, collocatasi alla posizione n. 11 della graduatoria ma a seguito di rinunce oggi collocata alla posizione n. 6, era stata proposta da parte del una sede presso la CP_1
provincia di Catania e, successivamente, in data 9 agosto 2019 ella era stata convocata per la scelta della sede all'interno della detta provincia.
Lamentava che dopo che tale posto era stato offerto alla stessa e ad altri vincitori come lei gradati ai primi posti della graduatoria con decorrenza 1 settembre 2019, in data 13 agosto
2019 erano stati convocati i soggetti collocati in posizione deteriore in graduatoria, i quali avevano potuto scegliere la sede di nonostante il superiore punteggio vantato. CP_1
In particolare, deduceva che su che era la provincia cui ambiva, per la classe di CP_1
concorso della stessa, erano state attribuite 4 nuove cattedre ai candidati collocati in graduatoria in posizione deteriore e che per l'effetto 2 dei 4 posti disponibili a CP_1
erano stati scelti dai docenti collocati alle posizioni numeri 44 e 45 della graduatoria.
Specificava che ciò era stato possibile poiché tra il 9 agosto ed il 13 dello stesso mese, erano sopravvenute altre disponibilità che, tuttavia, non erano state (ri)offerte ai vincitori meglio graduati ma solo a tutti gli altri docenti collocati in posizione deteriore che, dunque, fruivano di vantaggi evidenti pur con punteggi più bassi.
Per l'effetto deduceva che pur avendo preso servizio e ottenuto la medesima decorrenza giuridica ed economica dei concorrenti presenti in graduatoria in posizione deteriore, ella aveva scelto su un numero di sedi più limitato rispetto a questi ultimi che, proprio grazie al loro punteggio inferiore in graduatoria, avevano beneficiato di sedi più ambite.
In ordine al periculum in mora deduceva la sussistenza di un danno grave e irreparabile per il caso di permanenza nella sede di assegnazione, ossia presso l'I.C. Carrera di Militello
V.C., in ragione del fatto che la stessa prestava assistenza esclusiva al padre Persona_1
gravemente disabile e residente nel comune di Rometta (Me), in relazione alla circostanza
2 per la quale il fratello viveva e lavorava a Vicenza e la madre era ultrasessantacinquenne e non poteva per legge assistere il proprio coniuge.
La ricorrente chiedeva quindi che le cattedre su venissero previamente sottoposte CP_1
al vaglio della stessa, che, comunque, si trovava in una posizione più meritevole rispetto agli altri vincitori, ai quali tale opportunità era stata concessa.
2. -Con memoria di costituzione del 16.09.2019 si sono costituite le docenti controinteressate e chiedendo il rigetto del Parte_2 Controparte_3
ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
3.-Con ordinanza del 10.10.2019 veniva accolta l'istanza cautelare, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
4. Con memoria del 27.03.2020 le docenti controinteressate chiedevano il rigetto del ricorso, proponendo domanda riconvenzionale per:
- accertare, ritenere e dichiarare il diritto alla inamovibilità delle resistenti e della loro assegnazione nelle sedi di servizio attuali dove devono essere confermate per la Circolare
Ministeriale n. 220 del 2000, del DL 240 del 2000, del DLgs 297 del 1994 (art. 455 comma
12) e delle norme di legge in materia;
- sempre in via riconvenzionale, accertare, ritenere e dichiarare e per l'effetto ordinare e disporre l'assegnazione della ricorrente in provincia di in soprannumero ed CP_1
accertare, ritenere e dichiarare il diritto delle resistenti alla continuità didattica e conseguente accertare, ritenere e dichiarare inamovibilità delle sedi attuali ed il relativo diritto a permanere in tale sede, anche in soprannumero;
- sempre in via riconvenzionale ed in ogni caso ritenere, accertare e dichiarare che l'assegnazione e scelta delle sedi in favore delle resistenti è avvenuta sulla base delle norme indicate ed in particolare sulla base del Decreto Ministeriale numero 631 del 2018 e che le stesse in ogni caso hanno diritto a permanere e mantenere le attuali sedi di servizio anche in soprannumero, il tutto con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via riconvenzionale, accertare, ritenere e dichiarare che sulla base del principio e delle norme in materia di conservazione degli atti, il diritto delle resistenti a permanere nella titolarità delle scuole e della sede in provincia di alle stesse assegnate e la CP_1
conferma – consolidazione – conservazione del relativo diritto in capo alle odierne resistenti per tutto quanto eccepito e dedotto in fatto ed in diritto.
5. - Con memoria depositata tardivamente in data 07.10.2020 si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito, in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, in quanto la prof.ssa Pt_1
3 risulta in servizio presso una istituzione scolastica della provincia di Catania e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Osservava che la circostanza di aver dato attuazione alla pronuncia emessa in sede cautelare, non significava acquiescenza al ricorso, e che la sede in provincia di Catania non precludeva la possibilità di assistenza al familiare disabile. Infine, rilevava che i posti assegnati alle docenti e sono legittimi. Pt_2 CP_3
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
6. - L'udienza del 11.02.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
7.- In via preliminare va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, poiché costituitosi tardivamente. CP_1
8.- La causa va quindi decisa nel merito, conformemente all'ordinanza cautelare del presente giudizio del 18.09.2019, e alla sentenza n. 97/2021 del Tribunale di Ragusa, che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha allegato il suo diritto all'assegnazione di uno dei quattro posti liberi su in quanto si trovava in una posizione più meritevole rispetto ai soggetti ai quali CP_1
sono state assegnate le sedi successivamente resesi disponibili.
Il comportamento dell'Amministrazione scolastica, consistente nell'avere offerto posti successivamente resisi vacanti ai vincitori collocati in posizione deteriore in graduatoria, senza prima riconvocare i soggetti risultati più meritevoli, ha violato i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., risultando in palese contrasto con il criterio meritocratico dell'assegnazione delle sedi di concorso pubblico secondo l'ordine di graduatoria.
Al riguardo si condivide l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che in caso analogo ha affermato: “Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore. Eventuali deroghe al principio di cui sopra possono essere ammesse:– a condizione che siano espressamente contemplate ab initio nel bando di concorso e che non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti;
– nel caso di cui all'art. 5 del regolamento n.487/1994 concernente “… i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio…”; – quando un
4 certo numero di sedi siano destinate – dal bando e in base a disposizione normative – a particolari “quote riservatarie”di posti in favore di determinati concorrenti da collocarsi nell'ambito di una separata graduatoria svincolata dalla graduatoria generale. Ne consegue che in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione”, in quanto il procedimento concorsuale è rigidamente regolato dal bando. Deve dunque escludersi che – per autonoma iniziativa –
l'amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria o modificare ad libitum i criteri di assegnazione, dopo la formale indizione della procedura concorsuale. In altre parole, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione", in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale come tale strettamente regolato dal bando. Deve dunque essere escluso che -- in seguito ad estemporanei accordi sindacali, ovvero per autonoma iniziativa -- l'Amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria e modificare ad libitum i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale”. (Cons. St., sez. IV 18 ottobre 2011, n. 5603, richiamata da Tar Piemonte sentenza n. 342/2013).
A fronte delle allegazioni di parte ricorrente, l'Amministrazione resistente non ha provato la sussistenza di apposita clausola del bando che prevedesse eventuali deroghe al criterio generale di assegnazione delle sedi secondo l'ordine di graduatoria.
La circostanza per cui le sedi in provincia di si siano eventualmente rese CP_1
disponibili successivamente alla scelta della ricorrente non appare rilevante in quanto il avrebbe dovuto, nel rispetto del principio meritocratico e trattandosi di docenti CP_1
assunti in virtù della stessa procedura concorsuale e con la stessa decorrenza giuridica, procedere in ogni caso alla riassegnazione delle sedi resesi disponibili successivamente ai candidati collocati in graduatoria in posizione superiore, e solo in seguito procedere all'assegnazione delle sedi ai candidati chiamati alla scelta in data posteriore poiché collocati in posizione più bassa in graduatoria.
Al riguardo si condivide quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, per cui ”È legittimo tener conto delle vacanze di posti e delle esigenze sopravvenute verificatesi dopo la formale indizione della procedura concorsuale…prima dell'assegnazione però l'amministrazione avrebbe dovuto render noto l'aggiornamento e la modifica dell'elenco delle sedi originariamente inserite nel bando agli interessati onde consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell'assegnazione secondo il proprio merito.”.
5 Accertata quindi l'illegittimità della mancata sottoposizione alla ricorrente della scelta delle sedi che si erano liberate nella provincia di accertato che tale diritto spettava CP_1
alla stessa in quanto occupava la posizione n. 6 nella graduatoria definitiva, che sussistevano posti disponibili nell'ambito territoriale da essa richiesto, sussiste il diritto della ricorrente a mantenere una sede nella provincia di CP_1
9.- Vanno invece respinte le domande avanzate dalle docenti controinteressate in via riconvenzionale, atteso che alcun pregiudizio è derivato dall'accoglimento della domanda cautelare alle insegnanti e Pt_2 CP_3
Le stesse, infatti, hanno continuato a mantenere la sede assegnata nella provincia di e dall'accoglimento del ricorso non potranno avere alcun pregiudizio, atteso il CP_1
consolidamento della loro posizione.
10. - Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione dell'esistenza di numerosi precedenti di merito sulle questioni per cui è causa. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari, sussistendo le dichiarazioni di rito.
11-. Considerate le ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e le ricorrenti in via riconvenzionale, così come quelle tra quest'ultime e il CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, ordina all'Amministrazione resistente di consentire alla ricorrente di scegliere la propria sede di servizio sulla base di tutte le disponibilità comunicate ai soggetti in posizione a lui deteriore in data 13.8.2019 e, in particolare, una delle sedi della Provincia di CP_1
- condanna l'Amministrazione scolastica a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 7.235,00, di cui € 2.606,50 per la fase cautelare, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari;
- rigetta le domande riconvenzionali:
- compensa le spese tra le parti e le controinteressate e Pt_2 CP_3
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
6 Messina, 14.02.2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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