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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 01/04/2025 è presente per l'appellante l'Avv. D. Camanzi in Parte_1
sost. dell'avvo Sciarra
È presente per l'appellata l'Avv. S. Garozzo in sost. dell'avv. Sclafani CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispetti atti difensivi depositati in atti;
Il Giudice
dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 437 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 52270 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di discussione ex 437 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione a verbali di accertamento.
Con ricorso notificato ex art. 22 l.689/81 il sig. proponeva opposizione Parte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di avverso n. 5 V.A.V. elevati tra il 13.7.2022 e il 19.7.2022 nei CP_1
confronti del veicolo tg. FE816PP in virtù dell'accertata violazione Controparte_2
dell'art. 7 co. 9 e 14 D.lgs. n. 285/92, avendo fatto accesso in zona Ztl in assenza della prescritta autorizzazione.
Ha dedotto il ricorrente di voler contestare le sanzioni amministrative in quanto illegittime,
lamentando di essere incorso in errore nella commissione di suddette condotte sanzionate a causa di informazioni contraddittorie fornite dalla convenuta Amministrazione.
Nel giudizio di prime cure non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata CP_1
contumace.
Il Giudice di Pace di definiva il procedimento con provvedimento di rigetto statuendo che CP_1
“l'art. 4 l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede sia onere del ricorrente, nel caso in cui adduca di aver
agito in presenza di una causa esimente di responsabilità, di indicare in modo specifico e preciso
elementi idonei onde sottrarsi al pagamento della sanzione amministrativa. La documentazione
depositata dal ricorrente è insufficiente ad escludere la responsabilità di aver transitato nella zona
Ztl senza la prescritta autorizzazione”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha appellato la sentenza n. Parte_1
2774/2023 del Giudice di Pace di insistendo nell'illegittimità dei verbali, avendo CP_1
erroneamente ritenuto la validità del permesso Ztl compresa fino al 30.9.2022. Si è costituita insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma dei V.A.V. CP_1
contestati, derivando la loro legittimità dal fatto che al momento delle accertate infrazioni il sig.
risultava sprovvisto del necessario permesso in corso di validità. Parte_1
°°°°°
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato nei termini che seguono.
Ed invero, i V.A.V n. 00001328348/2022/1/1/1, n. 00001328390/2022/1/1/1, n.
00001328701/2022/1/1/1, n. 00001330142/2022/1/1/1, n. 0000133014 3/2022/1/1/1 elevati tra il
13.07.2022 e il 19.07.2022 devono anche da questo Giudicante essere confermati, avendo l'odierno appellante fatto in più occasioni accesso in zone Ztl in assenza della prescritta autorizzazione,
risultando al momento delle accertate infrazioni in attesa di rinnovo.
Ne deriva, dunque, che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, le sanzioni amministrative contestate devono considerarsi legittime essendo state elevate tra il 13.07.2022 e il
19.07.2022, arco temporale durante il quale il necessario permesso non era più valido in quanto scaduto in data 29.06.2022.
Pertanto, in assenza del relativo titolo legittimante, ciascun accesso in zone a traffico limitato effettuato a partire dal 30.06.2022 fino al 12.09.2022, momento in cui l'appellante procede al rinnovo del permesso, è da considerarsi meritevole di sanzione.
Peraltro, la contraddittorietà delle informazioni fornite dall'Amministrazione addotta dall'appellante è con tutta evidenza smentita dalla mail del 31.05.2022 con cui CP_1
comunicava chiaramente che la validità del permesso Ztl sarebbe terminata in data 29.06.2022 con contestuale indicazione del termine ultimo per procedere al rinnovo fissato al 30.09.2022, come da bollettino allegato.
Corretta appare, pertanto, la sentenza di primo grado, che statuisce la non applicabilità nel caso di specie dell'art. 4 della legge n. 689/81, in virtù del quale “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
In merito a tale profilo la giurisprudenza si è in più occasioni pronunciata statuendo che “in tema
di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in
applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo
imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione,
provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione” (Cass. civ. 17/6/2019 n.
16155; Cass. civ. 26/5/2007 n. 7357).
Ne consegue, quindi, che è onere di chi invoca l'applicazione di tale esimente dimostrare puntualmente l'assenza di uno stato di necessità giuridicamente rilevante tale da legittimare condotte altrimenti non consentite.
Nel caso in esame, risulta evidente che l'onere di provare di aver agito in presenza di una causa esimente di responsabilità non è stato soddisfatto, con conseguente conferma della legittimità dei
V.A.V elevati e della sentenza oggetto di odierna impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed oltre oneri riflessi;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17,
della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 Roma, 1/04/2025
IL GIUDICE
Sergio Pannunzio
All'udienza del 01/04/2025 è presente per l'appellante l'Avv. D. Camanzi in Parte_1
sost. dell'avvo Sciarra
È presente per l'appellata l'Avv. S. Garozzo in sost. dell'avv. Sclafani CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispetti atti difensivi depositati in atti;
Il Giudice
dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 437 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 52270 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di discussione ex 437 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione a verbali di accertamento.
Con ricorso notificato ex art. 22 l.689/81 il sig. proponeva opposizione Parte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di avverso n. 5 V.A.V. elevati tra il 13.7.2022 e il 19.7.2022 nei CP_1
confronti del veicolo tg. FE816PP in virtù dell'accertata violazione Controparte_2
dell'art. 7 co. 9 e 14 D.lgs. n. 285/92, avendo fatto accesso in zona Ztl in assenza della prescritta autorizzazione.
Ha dedotto il ricorrente di voler contestare le sanzioni amministrative in quanto illegittime,
lamentando di essere incorso in errore nella commissione di suddette condotte sanzionate a causa di informazioni contraddittorie fornite dalla convenuta Amministrazione.
Nel giudizio di prime cure non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata CP_1
contumace.
Il Giudice di Pace di definiva il procedimento con provvedimento di rigetto statuendo che CP_1
“l'art. 4 l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede sia onere del ricorrente, nel caso in cui adduca di aver
agito in presenza di una causa esimente di responsabilità, di indicare in modo specifico e preciso
elementi idonei onde sottrarsi al pagamento della sanzione amministrativa. La documentazione
depositata dal ricorrente è insufficiente ad escludere la responsabilità di aver transitato nella zona
Ztl senza la prescritta autorizzazione”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha appellato la sentenza n. Parte_1
2774/2023 del Giudice di Pace di insistendo nell'illegittimità dei verbali, avendo CP_1
erroneamente ritenuto la validità del permesso Ztl compresa fino al 30.9.2022. Si è costituita insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma dei V.A.V. CP_1
contestati, derivando la loro legittimità dal fatto che al momento delle accertate infrazioni il sig.
risultava sprovvisto del necessario permesso in corso di validità. Parte_1
°°°°°
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato nei termini che seguono.
Ed invero, i V.A.V n. 00001328348/2022/1/1/1, n. 00001328390/2022/1/1/1, n.
00001328701/2022/1/1/1, n. 00001330142/2022/1/1/1, n. 0000133014 3/2022/1/1/1 elevati tra il
13.07.2022 e il 19.07.2022 devono anche da questo Giudicante essere confermati, avendo l'odierno appellante fatto in più occasioni accesso in zone Ztl in assenza della prescritta autorizzazione,
risultando al momento delle accertate infrazioni in attesa di rinnovo.
Ne deriva, dunque, che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, le sanzioni amministrative contestate devono considerarsi legittime essendo state elevate tra il 13.07.2022 e il
19.07.2022, arco temporale durante il quale il necessario permesso non era più valido in quanto scaduto in data 29.06.2022.
Pertanto, in assenza del relativo titolo legittimante, ciascun accesso in zone a traffico limitato effettuato a partire dal 30.06.2022 fino al 12.09.2022, momento in cui l'appellante procede al rinnovo del permesso, è da considerarsi meritevole di sanzione.
Peraltro, la contraddittorietà delle informazioni fornite dall'Amministrazione addotta dall'appellante è con tutta evidenza smentita dalla mail del 31.05.2022 con cui CP_1
comunicava chiaramente che la validità del permesso Ztl sarebbe terminata in data 29.06.2022 con contestuale indicazione del termine ultimo per procedere al rinnovo fissato al 30.09.2022, come da bollettino allegato.
Corretta appare, pertanto, la sentenza di primo grado, che statuisce la non applicabilità nel caso di specie dell'art. 4 della legge n. 689/81, in virtù del quale “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
In merito a tale profilo la giurisprudenza si è in più occasioni pronunciata statuendo che “in tema
di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in
applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo
imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione,
provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione” (Cass. civ. 17/6/2019 n.
16155; Cass. civ. 26/5/2007 n. 7357).
Ne consegue, quindi, che è onere di chi invoca l'applicazione di tale esimente dimostrare puntualmente l'assenza di uno stato di necessità giuridicamente rilevante tale da legittimare condotte altrimenti non consentite.
Nel caso in esame, risulta evidente che l'onere di provare di aver agito in presenza di una causa esimente di responsabilità non è stato soddisfatto, con conseguente conferma della legittimità dei
V.A.V elevati e della sentenza oggetto di odierna impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed oltre oneri riflessi;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17,
della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 Roma, 1/04/2025
IL GIUDICE
Sergio Pannunzio